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DECRETO RILANCIO: Dettaglio misure relative al lavoro dipendente

Il governo attraverso il Decreto Rilancio  (Decreto Legge – 19 maggio 2020, numero 34) estende, per durata e stanziamenti, le misure previste al Decreto Legge 17 marzo 2020, numero 18, e convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, numero 27, riferiti al sostegno per il mantenimento dei livelli occupazionali e di tutela dei lavoratori dipendenti del comparto privato.

 

Le misure integrate dal presente Decreto riguardano quindi:

  1. Trattamento ordinario di integrazione salariale ed assegno ordinario;
  2. Trattamento ordinario di integrazione salariale per aziende in cassa integrazione straordinaria;
  3. Cassa integrazione in deroga;
  4. Congedi per i dipendenti e permessi retribuiti.

 

In particolare, gli interventi hanno disciplinato

  1. a) In maniera uniforme l’estensione della durata delle misure di cassa integrazione per tutte le categoriedisciplinate dal Decreto Legge del 17 marzo, prevedendo alcune deroghe per imprese operanti in specifici settori di attività.
  2. b) Tempi e modalità di presentazione delle richieste di estensione della cassa integrazione;
  3. c) Ampliamento della misura di congedi e permessi retribuiti;
  4. d) Facoltà di reintegro per dipendenti licenziati per giustificato motivo oggettivo.

 

Estensione misure di cassa integrazione ed assegni ordinari

In ragione degli effetti negativi manifestatisi in riferimento al livello occupazionale, in particolar modo nei settori maggiormente colpiti dagli effetti diretti ed indiretti della diffusione del virus, vengono potenziate le misure a salvaguardia dei livelli di occupazione nell’ambito del lavoro dipendente, consistenti nelle varie fattispecie di cassa integrazione ed assegni ordinari.

Tali misure, concesse originariamente per una durata massima di nove settimane dal 23 febbraio 2020 e comunque entro il mese di agosto 2020, sono state prorogate di ulteriori 5 settimane, per un totale complessivo della durata di della cassa integrazione a 14 settimane.

 

I lavoratori destinatari dei trattamenti devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro che richiedono la prestazione, alla data del 23 febbraio 2020.

Tali periodi sono esclusi dal conteggio ai fini delle durate massime complessive previste del decreto legislativo n. 148/2015.

Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario non si applica la contribuzione addizionale.

 

Si ricorda a tal proposito che:

–          Ai datori di lavoro che abbiano sospeso o ridotto l’attività a seguito degli effetti dell’emergenza sanitaria, viene data la possibilità di accesso al trattamento ordinario di integrazione salariale o all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”.

–          La cassa integrazione in deroga viene estesa all’intero territorio nazionale;

–          Tale possibilità viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria e dell’assegno di solidarietà.

 

 

Ulteriore estensione delle misure di cassa integrazione

 

Per tutelare le imprese dal protrarsi di oggettive difficoltà nell’esercizio dell’attività economica, viene riconosciuta la possibilità, per chi avesse usufruito integralmente delle 14 settimane di cassa integrazione previste, di estendere tale misura per ulteriori 4 settimane per il periodo decorrente dal 1 settembre 2020 sino al 31 ottobre 2020.

Considerata la situazione di particolare crisi per taluni specifici settori, viene prevista la facoltà per le aziende operanti nei settori del turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacoli dal vivo e sale cinematografiche, di usufruire delle ulteriori 5 settimane di cassa integrazione, in deroga alle previsioni sopra citate, nel periodo che precede il 1 settembre 2020, anche consecutivamente alle 14 settimane previste.

 

Tempi e modalità di richiesta di estensione della cassa integrazione

 

Per effettuare la richiesta di accesso all’estensione della cassa integrazione sono state introdotte tempistiche più stringenti, mentre nelle modalità la procedura appare essere più snella.

Per quanto riguarda i termini, viene previsto che la domanda dovrà essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa; nel caso in cui tale domanda non venisse presentata entro tale termine, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data della richiesta.

In riferimento a periodi di sospensione o riduzione dell’attività intercorsi tra il 23 febbraio ed il 30 aprile, il termine per la presentazione della domanda è fissato al 31 maggio 2020.

Per quanto riguarda le modalità richiesta, in riferimento alla cassa integrazione in deroga eccedente le 9 settimane originarie, il datore di lavoro dovrà inoltrare telematicamente la domanda direttamente all’INPS, incaricata di gestire l’erogazione della misura di sostegno.

 

Congedi e permessi retribuiti

 

È prevista in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, la possibilità di usufruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni (subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non ci sia l’altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito) o con disabilità in situazione di gravità accertata, del congedo parentale per 30 giorni aggiuntivi (in luogo dei 15 precedentemente previsti) al 50% del trattamento retributivo; gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui al presente articolo, sono convertiti nel congedo di cui al comma 1 con diritto all’indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale; i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, con le stesse condizione precedenti hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

 

La medesima misura è prevista per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS con specifiche modalità di determinazione del reddito di riferimento.

In alternativa, è prevista l’assegnazione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 1.200 euro, con possibilità di adesione anche per i lavoratori autonomi iscritti ad altre casse previdenziali previa comunicazione agli stessi enti.

 

Sospensione dei licenziamenti collettivi e reintegro del personale

 

All’art. 46 del Decreto Legge 18/2020, il periodo di preclusione per la possibilità di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, viene esteso a 5 mesi (sino al 18 agosto).

Viene inoltre introdotta la possibilità di reintegrare il personale licenziato per le ragioni espresse al punto precedente, tra il 23 febbraio 2020 ed il 17 marzo 2020, purché venga presentata contestualmente domanda di integrazione salariale. In tale caso il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità e con esclusione di alcuna responsabilità o oneri in capo al datore di lavoro.

 

Lo Studio Ferrari e Associati rimane a disposizione di tutti gli assistiti per fornire maggiori informazioni e per definire congiuntamente adeguate misure specifiche, per l’organizzazione dell’operatività amministrativa e del lavoro per le singole attività.