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Carburante e Fattura Elettronica

Con la Legge di Bilancio 2018 (Decreto Legislativo 205/2017), la fatturazione elettronica tra soggetti passivi ai fini dell’applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), prima obbligatoria solo nelle operazioni con le Pubbliche Amministrazioni e facoltativa per tutte le altre attività B2B, diviene ora obbligatoria per tutte le operazioni poste in essere con soggetti che non siano consumatori finali a cominciare dall’obbligo di ricevere una fattura elettronica per i rifornimenti di carburante già a partire da luglio.

Al fine di introdurre tale significativa innovazione con una certa gradualità, è stata di fatti prevista una transizione in due momenti differenti:

  • dal 1° luglio 2018 per quanto concerne le fatture relative a «cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per uso autotrazione» nonché per «prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica emesse nei confronti di soggetti passivi d’imposta che agiscono nell’esercizio d’impresa, arte o professione, ad eccezione dei contribuenti in regime di franchigia IVA ed i produttori agricoli esonerati» ( 1 comma 917 lettere a) e b) D.Lgs. 205/2017);

 

  • dal 1° gennaio 2019, le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a decorrere da tale data (Art 1 comma 916Lgs. 205/2017).

 

L’acquisto di carburanti da Autotrazione

Come anticipato nel paragrafo precedente, questo cambiamento nel modo di adempiere agli obblighi fiscali ed amministrativi vedrà il suo primo ingresso nel mondo delle imprese, degli artisti e dei professionisti estranee ai rapporti con la pubblica amministrazione (a meno di variazioni in corso d’opera), a partire dal 1° luglio 2018 con l’introduzione della fatturazione elettronica per le operazioni di acquisto di carburante da autotrazione, eliminando definitivamente le attuali schede carburante.

A partire da tale data infatti, al fine di detrarre l’iva sull’acquisto dei carburanti da autotrazione, sarà necessario richiedere al proprio rivenditore di carburante l’emissione di fattura elettronica.

Altra novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 è rappresentata dall’obbligo, al fine di permettere la deducibilità delle spese relative all’acquisto dei carburanti da autotrazione di pagare attraverso specifici mezzi di pagamento.

Per chi ha finora utilizzato le carte magnetiche per il rifornimento fornite direttamente dalle compagnie esercenti, la nuova normativa non comporterà variazioni, provvedendo direttamente il fornitore ad inviare alle scadenze previste la fattura elettronica.

 

Fattura elettronica e mezzi di pagamento: le istruzioni dell’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 89757/2018 del 30 aprile 2018, ha fissato le regole tecniche per l’emissione e la ricezione di fatture elettroniche, con particolare attenzione a quanto attiene la fatturazione delle cessioni di carburante che, dal 1° luglio, andrà quindi definitivamente a sostituire l’utilizzo delle schede carburante.

Detrazione dell’IVA e Fatturazione

Per ricevere correttamente la fattura elettronica, al fine di poter detrarre l’IVA sull’acquisto di carburante, sarà necessario nel momento del rifornimento, fornire al distributore tutti i dati richiesti per l’emissione di una qualunque fattura, con l’accortezza di dover comunicare in aggiunta:

  • Codice destinatario se ci si è accreditati al Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate
  • Indirizzo PEC sul quale in alternativa verrà inviata la fattura

 

A differenza di quanto avveniva per le schede carburante, non sarà ora obbligatorio indicare in fattura né la targa né altro estremo identificativo del veicolo, come viene specificato dalla Circolare N. 8/E del 30 aprile 2018.

Nel caso in cui in un unico documento vengano indicate operazioni diverse dal solo acquisto di carburante (ad esempio: acquisto di carburante unitamente a lavori di riparazione sul veicolo), tale fatturazione dovrà seguire i nuovi obblighi di fatturazione elettronica.

È altresì possibile indicare in un’unica fattura differita, emessa entro il 15 del mese successivo, tutte le operazioni di compravendita di carburante avvenute nel mese precedente tra i medesimi soggetti e che siano accompagnate da un documento analogico o digitale che ne attesti l’avvenuto scambio.

Il provvedimento specifica, inoltre, che si intende come data di emissione quella riportata nel campo data della sezione Dati generali del file.

La data di ricezione, invece, si identifica con la presa visione della fattura da parte del cessionario.

Per richiamare le questioni più rilevanti relative a tale nuova disciplina si riportano nello schema sottostante le principali caratteristiche delle regole da applicare:

 

 

Chi è obbligato a richiedere fatturazione elettronica?

 

 

Tutti i soggetti passivi d’imposta che agiscono nell’esercizio d’impresa, arte o professione.

 

Per quale tipo di acquisti?

 

 

Benzina e gasolio ad uso autotrazione, nel caso in cui venissero contestualmente forniti servizi ulteriori, anche essi potranno essere contenuti nella medesima fattura con separata descrizione.

 

 

Dove ci si può rifornire?

 

 

In tutti i distributori; tuttavia finchè non verranno implementati sistemi automatici di fatturazione attraverso specifiche applicazioni, sarà necessaria la presenza di personale incaricato, sarà quindi necessario rifornirsi presso un impianto negli orari di apertura.

 

 

 

Quali dati vanno forniti al rivenditore?

 

Tutti i dati richiesti per l’emissione di una qualunque fattura, con l’accortezza di dover fornire in aggiunta:

–          Codice destinatario se ci si è accreditati al Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate

–          Indirizzo PEC sul quale in alternativa verrà inviata la fattura

 

 

Pagamenti e deducibilità

Ai fini della deducibilità dei costi d’acquisto e della detraibilità dell’IVA agli stessi riferita inoltre, si impone l’utilizzo di specifici mezzi di pagamento:

  • carte di credito;
  • carte di debito;
  • carte prepagate emesse da operatori finanziari;
  • “ogni altro mezzo ritenuto parimenti idoneo”, da intendersi come assegni bancari e postali, circolari e non, nonché vaglia cambiari e postali ed i mezzi di pagamento elettronici (individuati dal direttore dell’Agenzia con provvedimento prot. N. 73203 del 4 aprile 2018).

In ossequio a tele previsione si considerano altresì validi i pagamenti effettuati dal soggetto passivo d’imposta in via mediata, ma allo stesso riconducibili secondo una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili, come ad esempio nel caso di rimborso ad un dipendente per un rifornimento di un’autovettura aziendale.

In tale caso, sempre a condizione che il dipendente abbia provveduto al pagamento della fattura con mezzi ritenuti idonei, il rimborso da parte dell’azienda dovrà quindi essere effettuato avvalendosi sempre di una delle modalità individuate dalla legge di bilancio.

 

I buoni carburante e le carte per rifornimento

Le principali compagnie esercenti attività di fornitura di carburanti, offrono ai soggetti passivi la possibilità di utilizzare specifiche carte magnetiche ricaricabili o direttamente collegate a mezzi di pagamento elettronico. L’uso di tali tessere magnetiche, consente di effettuare i rifornimenti senza ricezione contestuale della fattura, che verrà emessa a cadenze prestabilite per gli importi complessivi riferiti al periodo.

La ricarica delle stesse dovrà necessariamente avvenire con i mezzi di pagamento sopra citati.

Altro strumento fornito dalle compagnie è rappresentato dai c.d. buoni carburante, per questi al fine di garantire la deducibilità del costo e la detraibilità dell’iva, sarà necessario provvedere all’acquisto di tali buoni mediante i mezzi di pagamento sopra indicati e con emissione da parte della compagnia della fattura elettronica.

Nello specifico, per il periodo transitorio l’Agenzia delle Entrate fornisce le seguenti indicazioni:

  • nel caso in cui la compagnia petrolifera emetta buoni carburante, ovvero altri strumenti, che consentono al cessionario di recarsi in diversi impianti stradali di distribuzioni gestiti dalla medesima compagnia, tale operazione andrà necessariamente fatturata elettronicamente al momento della cessione/ricarica, quindi l’obbligo decorrerà dal 1° luglio 2018;

 

  • se invece il buono/carta permette di rifornirsi presso soggetti plurimi – le cosiddette “pompe bianche”, gestite da compagnie diverse – si avrà un semplice documento di legittimazione, la cui cessione non è soggetta a IVA in forza dell’Art 2 comma 3 lettera a del Decreto IVA, e conseguentemente, non comporterà la fatturazione elettronica. Pertanto, la fatturazione elettronica per questo secondo tipo di scambi sarà obbligatoria solamente a decorrere dal 1° gennaio 2019; i buoni emessi ed utilizzati precedentemente a tale data non daranno quindi luogo all’applicazione di sanzioni.

 

Registrazione e conservazione della fattura elettronica

Per l’emissione di tali fatture elettroniche, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione una procedura web, una app utilizzabile da dispositivi mobili ed un software da installare su pc; è altresì possibile avvalersi di software privati, purché conforme alle specifiche tecniche rilasciate.

La fattura elettronica viene trasmessa al Sistema di Interscambio dal cedente o dall’intermediario di cui esso si avvale, essenzialmente tramite Posta Elettronica Certificata, oppure tramite i servizi informatici forniti dall’Agenzia; altrimenti, è possibile utilizzare altre due modalità di trasmissione, le quali prevedono un preventivo processo di “accreditamento” al SdI; con l’accreditamento, il cliente viene associato al canale telematico attivando un codice numerico di 7 cifre, definito ‘codice destinatario’.

Potranno profilarsi le seguenti situazioni:

  • il cedente indica in fattura il codice destinatario e, a registrazione effettuata, il SdI invia una copia del documento al cliente;
  • il cedente, in possesso solamente della Pec del proprio cliente, indica un codice destinatario costituito da una serie di zeri, e successivamente la Pec; in questo caso, la fattura viene inviata al cliente all’indirizzo fornito;
  • in assenza sia del codice destinatario che della Pec del cliente, la fatturazione elettronica può essere comunque effettuata, e la consultazione del documento risultante sarà possibile solamente tramite l’accesso alla propria Area riservata sul sito dell’Agenzia. Viene imposto soprattutto in questo caso al cedente di avvisare tempestivamente il proprio cliente circa l’esito della fatturazione.

Va specificato che la consultazione sulla propria Area riservata sul sito dell’Agenzia è sempre consentita sia al cedente che al cessionario, anche qualora vengano indicati codice destinatario e/o Pec del cliente.

L’obbligo di informare tempestivamente il cliente dell’avvenuta fatturazione si pone in capo al cedente, unitamente all’Agenzia, per implementare lo scambio di informazioni tra le parti. Il cedente riceverà conferma dell’avvenuta registrazione oppure, entro 5 giorni, il rigetto della registrazione stessa; in tal caso, la fattura risulterà non emessa. Qualsiasi sia l’esito della fatturazione, è compito del cedente assicurarsi che il proprio cliente sia a conoscenza dell’esito della procedura.

L’Agenzia mette a disposizione sia del cedente che del cessionario la possibilità di conservare elettronicamente ed in modo gratuito le fatture elettroniche e le note di variazione delle stesse, utilizzando il servizio di conservazione elettronico al quale si può accedere, anche tramite intermediari, aderendo all’accordo di servizio pubblicato in ciascuna area personale sul sito dell’Agenzia.

Nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, l’Agenzia non potrà consultare o elaborare i dati contenuti nelle fatture, se non limitatamente ai controlli inerenti allo svolgimento delle funzioni istituzionali.

 

 

Loredana Corsi

Emanuele Ferrari