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Novità dal Decreto Fiscale e dal progetto di Legge di Bilancio 2019

Novità dal Decreto Fiscale e dal progetto di Legge di Bilancio 2019

 

Come ogni anno in questo periodo, si parla e ragiona diffusamente di Legge di Bilancio, Def e controlli della Comunità Europea.

La Legge di Bilancio rappresenta il documento normativo che il Governo presenta al Parlamento per illustrare spese preventivate e le relative coperture per l’anno successivo determinati in base alle vigenti leggi, ovvero stimati in ragione dell’introduzione di nuove politiche fiscali che vengono poi illustrate e specificate nel Def (Documento di economia e finanza).

Prima che il documento venga effettivamente messo al vaglio di Camera e Senato, viene però previsto un preventivo passaggio presso la Commissione europea.

L’UE dovrà verificare l’attinenza delle politiche proposte, e soprattutto dei loro effetti in termini di gettito, rispetto alle linee guida delineate dall’Unione europea stessa.

Il nostro attuale Governo, sta introducendo e ragionando su di una serie di interventi fiscali, burocratici ed amministrativi, finalizzati alla creazione di un più corretto e meno oppressivo rapporto tra contribuente e fisco (vedi “Flat Tax”), l’introduzione di soluzioni fiscali di breve termine finalizzate ad apportare in tempi brevi un consistente volume di liquidità alle casse dello Stato (“Pace Fiscale”), una profonda riforma in ambito previdenziale (“Quota 100”) ed altre soluzioni che dovrebbero fornire una spinta al processo innovativo ed evolutivo dell’ecosistema economico nazionale.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n.119, alcuni di questi interventi divengono definitivi, altri invece richiedono ulteriori passaggi nelle maglie dell’articolato processo legislativo nazionale.

Nel prosieguo verranno quindi delineate le principali novità introdotte dal Decreto 119 del 23 ottobre 2018 ovvero tra quelle ad oggi promesse (perché ad ora di questo si tratta, non trattandosi ancora di norme licenziate dal parlamento) e da inserirsi nella futura Legge di Bilancio 2019, sottolineando di leggere ed interpretare quanto illustrato con la dovuta cautela, in mancanza di ufficiali e definitive versioni dei provvedimenti di seguito illustrati che, al contrario, subiscono variazioni smentite e proclami con una velocità e frequenza inusitata.

Previsioni inserite nel Decreto Legge 23 ottobre 2018, n.119

ROTTAMAZIONE DEGLI ATTI DEL PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE, GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO E DEGLI ATTI DI RECUPERO

Viene prevista una misura che consente al contribuente di definire in via agevolata i processi verbali di constatazione (PVC), gli inviti al contraddittorio, gli avvisi di accertamento, di rettifica e gli atti di recupero emessi dell’Agenzia delle Entrate notificati entro la data di entrata in vigore del Decreto, attraverso il versamento delle maggiori imposte, senza applicazione delle relative sanzioni e degli interessi.

Rottamazione dei verbali di constatazione

Per ciò che concerne la rottamazione dei verbali di constatazione, la previsione ha ad oggetto gli atti notificati entro la data di entrata in vigore del decreto. Gli atti beneficiari sono quelli relativi ad imposte sui redditi, relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, IRAP, IVIE ed IVAFE ed imposta sul valore aggiunto qualora non sia stato ancora stato notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio.

L’adesione alla procedura agevolata deve essere comunicata attraverso l’invio di una dichiarazione entro il 31 maggio 2019 con modalità da definirsi attraverso un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate e mediante il pagamento delle relative imposte entro la medesima data in unica soluzione o con 20 rate trimestrali.

Rottamazione di avvisi di accertamento

Per ciò che riguarda gli avvisi di accertamento, di rettifica e gli atti di recupero emessi dell’Agenzia delle Entrate, il pagamento delle relative imposte dovrà avvenire entro il termine di:

  • 30 giorni dal ricevimento in caso di avvisi di accertamento ed inviti al contraddittorio
  • 20 giorni in caso di accertamento con adesione;

è prevista la possibilità di pagare allo scadere dei termini per l’impugnazione qualora risultino più lunghi.

Il tutto dovrà essere versato in un’unica soluzione ovvero con un massimo di 20 rate trimestrali.

Viene esclusa l’agevolazione di atti emessi in relazione alla precedente adesione alla collaborazione agevolata.

In entrambe le tipologie di adesione viene esclusa la possibilità di compensazione.

I versamenti riguarderanno esclusivamente le maggiori importi, ad eccezione del caso di IVA e dazi, per i quali il debitore è tenuto a corrispondere, a decorrere dal 1° maggio 2016, gli interessi di mora previsti dalle normative comunitarie.

ROTTAMAZIONE TER

La sanatoria delle cartelle esattoriali seguirà la falsa riga di quelle del 2016 e del 2017.

Detta rottamazione avrà ad oggetto i debiti tributari affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2017.

Il contribuente potrà presentare la richiesta di adesione entro il 30 aprile 2019 al fine di beneficiare dello stralcio integrale delle sanzioni e degli interessi di mora.

Rispetto al passato, potrà fruire di condizioni di pagamento più favorevoli: il versamento potrà infatti avvenire in un arco temporale più ampio (5 anni) ed il tasso d’interesse sulle rate (fino ad un massimo di 10, rispetto alle 5 del precedente decreto) sarà più basso (2% rispetto al 4.5% previsto nelle precedenti occasioni);

  • Ai soggetti aderenti alla rottamazione 2017 che effettuino entro il 7 dicembre 2018 il pagamento delle residue somme dovute, in scadenza nei mesi di luglio, settembre ed ottobre 2018, potranno fruire di un differimento automatico del versamento delle restanti somme che potrà avvenire secondo le più agevoli modalità, sopra esposte.
  • Alla rottamazione delle cartelle potranno accedervi altresì i soggetti che non hanno perfezionato la definizione agevolata rottamazione 2016 a causa del mancato, integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute, nonché i soggetti che, in seguito all’adesione alla rottamazione 2017, non hanno provveduto entro il 31 luglio 2018 al pagamento di tutti i vecchi piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016 e scaduti al 31 dicembre 2016.

La rottamazione ad oggi prevede, inoltre, lo stralcio delle cartelle contenenti debiti fino a € 1000 affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010: è automatico e considererà i singoli carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2010 nel limite di € 1000, comprendente la quota capitale, la quota interessi per ritardata iscrizione a ruolo nonché le sanzioni.

ROTTAMAZIONE DELLE LITI FISCALI PENDENTI

Si potranno definire in modo agevolato le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi pendenti in ogni stato e grado del giudizio, attraverso il pagamento di un importo pari al valore della controversia calcolato ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del D. Lgs. 546/1992.

Il contribuente potrà beneficiare di un sensibile sconto sulle somme dovute in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa sul merito ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio. Sarà quindi possibile definire le liti pendenti con un versamento pari a:

  1. del 50% del valore in caso di soccombenza nella pronuncia in I grado;
  2. del 20% del valore in caso di soccombenza nella pronuncia in II grado.

Per quanto riguarda le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, la definizione potrà avvenire con il pagamento del 40% del valore della controversia. In caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima ovvero l’unica pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, la definizione potrà avvenire con il pagamento del 15%.

  • Applicabile alle controversie per le quali il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto e il cui processo alla data della presentazione della domanda non si sia concluso con pronuncia definitiva.
  • Termine per la presentazione dell’istanza di adesione (Una per ciascuna autonoma controversia): 31 maggio 2019.
  • La rateizzazione è ammessa per gli importi > 1000 euro e strutturabile in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scadrà il 31 agosto, il 30 novembre, il 28 febbraio e il 31 maggio di ogni anno ad iniziare dal 2019. È esclusa la compensazione.
  • Se le somme interessate dalle controversie definibili fossero oggetto della rottamazione 2017, il perfezionamento della rottamazione sarà in ogni caso subordinato al versamento, entro il 7 dicembre 2018, delle somme residue ai fini di tale definizione, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018.
  • Come nella precedente edizione, resta preclusa la rottamazione di controversie aventi ad oggetto le risorse proprie tradizionali dell’UE, l’IVA all’importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SPECIALE

Possibilità per i contribuenti che abbiano regolarmente presentato la dichiarazione dei redditi di poter integrare la stessa al fine di far emergere maggiori imponibili, ai quali verrà applicata un’aliquota fissa del 20%.

Le limitazioni riguardano principalmente:

  • Il maggiore imponibile non potrà superare la soglia del 30% ed entro il limite di 100mila euro per ciascun anno fiscale;
  • Gli evasori totali non potranno beneficiare di questa sanatoria;
  • Per i maggiori importi relativi all’imposta sul valore aggiunto dovrà essere applicata l’aliquota media delle operazioni imponibili o, in caso di impossibile determinazione, del 22%;
  • Esclusione dello “scudo penale” per gli omessi versamenti eccedenti l’importo di euro 150.000 per imposta/anno, le attività di riciclaggio ed autoriciclaggio come per qualunque reato da cui i maggiori imponibili siano originati.

La dichiarazione integrativa per l’adesione dovrà essere presentata entro il 31 maggio 2019.

Il versamento del dovuto dovrà avvenire entro il 31 luglio 2019 ovvero in 10 rate semestrali a partire dal 30 settembre 2019.

SEMPLIFICAZIONI PER L’AVVIO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Con il decreto si cerca di rendere più flessibile l’avvio della fatturazione elettronica.

Per il primo semestre del 2019, non si applicheranno sanzioni a coloro che emetteranno fatture in ritardo ma entro il termine di effettuazione della prima liquidazione cui queste sono afferenti.

Le sanzioni saranno applicate invece con una riduzione dell’80% se la fattura sarà emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione afferente al periodo successivo.

La fattura potrà essere inoltre emessa, ai sensi del decreto, non più al momento dell’effettuazione dell’operazione, bensì fino a 10 giorni dopo.

Ulteriore semplificazione in tema di fatturazione elettronica è rappresentato l’esclusione dalla fatturazione elettronica per i soggetti identificati ma senza stabile organizzazione.

INTRODUZIONE DELLO SCONTRINO TELEMATICO

L’introduzione di questo obbligo prevede il contestuale obbligo di trasmissione digitale all’Agenzia delle Entrate per un controllo maggiore e meno invasivo. L’introduzione avverrà in due fasi:

1) Nella prima (dal 1 luglio 2019) dovranno farsene carico negozianti con volume d’affari superiore a 400mila euro;

2) Dal 1° gennaio 2020 l’obbligo si estenderà a tutti gli altri esercenti.

 

Viene invece postergata al 2020 l’introduzione della c.d. “Lotteria dei Corrispettivi”

RAFFORZAMENTO PREVISIONI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA (CGGS)

Il decreto prevede la proroga della Cassa Integrazione Straordinaria.

Gli ammortizzatori sociali saranno quindi previsti anche per il 2018 e il 2019 per le imprese con più di 100 dipendenti e problemi occupazionali.

Tale misura potrà essere adottata per i seguenti periodi:

  • Per una durata di 12 mesi, in caso di riorganizzazione aziendale;
  • Per una durata di 6 mesi, in caso di crisi aziendale.

Decreto “semplificazioni” e bozza Legge di Bilancio 2019

LE SEMPLIFICAZIONI PREVISTE PER LE IMPRESE

Altre misure previste dal decreto riguardano disposizioni volte a favorire lo sviluppo economico, e nello specifico:

  1. Semplificazione per le imprese agro-alimentari;
  2. Riduzione degli oneri per start-up, piccole e medie imprese innovative e per gli incubatori d’imprese;
  3. Riduzione degli oneri informativi e obblighi delle imprese;
  4. Snellimento delle procedure di costituzione di società di capitali;
  5. Norma “Bramini”: norme a tutela di chi ha debiti nei confronti degli istituti di credito ma, contemporaneamente vanta dei crediti presso Pubbliche Amministrazioni;
  6. Disposizione per favorire la circolazione degli immobili oggetto di donazione.

DALLA LEGGE DI BILANCIO 2019

Molte novità vengono presentate nella bozza della Legge di Bilancio per il 2019. Di seguito elencate:

  • FLAT TAX

Introduzione del nuovo regime di tassazione per partite IVA e piccole imprese al 15%, per redditi fino a 65mila euro;

Introduzione del nuovo regime di tassazione per partite IVA e piccole imprese al 20%, per redditi da 65mila a 100mila euro;

Flat tax al 21% per i nuovi contratti di affitto, anche commerciali.

  • IRES AL 15%

L’imposta sui redditi delle società verrà tagliata dall’aliquota in vigore nel 2017 del 24%, fino al 15%. Tale taglio avrà ad oggetto gli utili che l’azienda reinvestirà in:

  1. Ricerca e sviluppo;
  2. Nuovi macchinari;
  3. Nuove assunzioni stabili;

E’ prevista, inoltre, l’introduzione della c.d. IRES verde. Tale misura garantirà degli incentivi fiscali per le imprese che riducono l’inquinamento.

  • SUPERAMENTO DELLA LEGGE FORNERO

La presente bozza di Bilancio prevede un nuovo regime per i pensionamenti, che abroga i limiti d’età previsti dalla precedente normativa.

La c.d.Quota 100 consentirà ai soggetti con 62 anni di età e 38 anni di contributi versati di andare in pensione, prevedendosi inoltre la possibilità di poter beneficiare del riscatto della laurea per il calcolo dell’anzianità contributiva.

Tale misura vuole favorire coloro che hanno iniziato a lavorare in età molto giovane e, al contempo favorire il giusto ricambio generazionale all’interno della Pubblica Amministrazione.

Per le donne, inoltre, viene prorogata l’“Opzione Donna”, con cui si permette alle lavoratrici il pensionamento a 58 (se dipendenti) o 59 anni di età (se autonome) e 35 anni di contributi versati.

 

Daniel Guarnieri Rodriguez

Emanuele Ferrari