Sentenze

Sentenza n. 24096/2014 della Corte di Cassazione – sezione Tributaria in materia di registrazione delle sentenze

Sottoponiamo all’attenzione dei lettori la sentenza n. 24096/2014 della Corte di Cassazione – sezione Tributaria, che si è espressa in relazione ai presupposti di applicazione dell’art. 59 lett. d) del DPR n. 131 del 1986 in materia di registrazione delle sentenze. Tale norma prevede che “si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute, …omissis…d) le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato”.

La Corte di Cassazione ha stabilito che l’applicazione di tale norma prescinde dalla circostanza che nel corso del processo civile gli atti siano stati inviati alla Procura della Repubblica e siano quindi state formulate imputazioni in sede penale a carico della parte condannata in sede civile al risarcimento del danno, mentre appare rilavante l’accertamento, in sede civile, dell’esistenza di fatti costituenti reato dal quale derivi la condanna risarcitoria. La sentenza in questione si riferisce al caso di un amministratore che aveva arrecato danno alla società sottraendo somme occultate dalla tenuta di una contabilità irregolare.

L’art. 60 comma 2 del DPR n. n. 131/1986, prevede che “Nelle sentenze di cui alla lettera d dell’art. 59 deve essere indicata la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recuperata l’imposta prenotata a debito”. Pertanto, ai fini della registrazione a debito delle sentenze, appare opportuno chiedere al Giudicante di specificare nell’emananda sentenza che il pagamento dell’imposta di registro verrà posto a carico della parte convenuta con prenotazione a debito della relativa tassa.

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Avv. Arturo Florimo