NewsNews e DocumentazionePubblicazioni

Informativa “Decreto Agosto”: Decreto Legge 14 agosto 2020 numero 104

Il Decreto, tra le altre, interviene nell’ambito alle seguenti aree:

  1. Rapporti di lavoro, con estensione delle misure relative a cassa integrazione ed assegno ordinario, introduzione di ulteriori norme relative ai rapporti di lavoro con sgravi contributivi e regolazione dei licenziamenti;
  2. Misure di sostegno per imprese appartenenti a determinati settori;
  3. Sospensione e dilazione di taluni termini fiscali;
  4. Ulteriori misure.

 

Rapporti di lavoro

Il decreto introduce una serie di misure relative ai rapporti di lavoro in particolare:

–          Misure integrative del reddito;

–          Esoneri contributivi;

–          Proroga ed interruzione dei rapporti di lavoro e raddoppio limite welfare aziendale.

Misure integrative del reddito: CIG ordinaria ed in deroga, assegni ordinari e supporto per chi perde il lavoro

Le misure integrative del reddito si concretizzano nei nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, oltre alla proroga dei contributi NASPI e DIS-COLL.

In merito a CIG ed assegni ordinari, viene previsto per le imprese che abbiano subito una sospensione o riduzione della propria attività in ragione dell’emergenza Covid 19, la possibilità, in deroga a quanto indicato al DL 18/2020, di presentare domanda per le misure in oggetto per 9 settimane, con la facoltà di incrementare il trattamento di ulteriori 9 settimane nel periodo compreso tra il 13 luglio ed il 31 dicembre 2020 con imputazione dei periodi di integrazione successivi al 12 luglio alle prime 9 settimane della presente misura, anche qualora fossero stati richiesti in precedenza.

Per usufruire delle seconde 9 settimane, il datore di lavoro deve aver già consumato il primo periodo di integrazione previsto e dovrà versare un contributo aggiuntivo inversamente commisurato alla variazione del giro di affari.

La domanda va presentata all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, per i trattamenti afferenti il periodo dal 13 luglio al 31 di agosto, tale termine è fissato al 30 di settembre.

In caso la prestazione sia direttamente erogata dall’INPS il datore di lavoro dovrà fornire i dati per permettere di effettuare il versamento entro la fine del mese successivo al mese di integrazione salariale.

Per coloro i quali avessero invece perso il lavoro precedentemente all’emergenza Covid, in ragione dell’evidente difficoltà di reintegro nel mondo del lavoro, viene disposta una proroga di due mesi per NASPI e DIS-COLL

 

Esoneri contributivi

Al fine di incentivare l’instaurazione di nuovi rapporti di lavoro e sostenere le imprese che nonostante lo stato di crisi non beneficino delle misure di integrazione salariale, il Decreto prevede la possibilità di beneficiare di sgravi relativi al versamento dei contributi previdenziali.

Esonero per aziende che non richiedano la CIG ulteriore

I datori di lavoro che abbiano fruito nei mesi di maggio e giugno dei trattamenti di integrazione salariale, ma non accedano alle misure ulteriori introdotte dalla presente misura, possono beneficiare dell’esonero da versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un periodo massimo di quattro mesi entro il 31 dicembre 2020 e nel limite del doppio delle ore di CIG già fruite.

Esonero per assunzioni a tempo indeterminato

Per le assunzioni effettuate tra la data di entrata in vigore del decreto ed il 31 dicembre 2020, per i nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato diversi da apprendistato e lavoro domestico, viene concesso uno sgravio pari all’importo dei contributi a carico dell’azienda per un periodo massimo di 6 mesi entro un limite massimo di euro 8.060 euro.

Il contributo è fruibile anche in caso di trasformazione di contratto di lavoro a tempo determinato.

 

Proroga ed interruzione dei rapporti di lavoro e raddoppio limite welfare aziendale

Viene introdotta la possibilità, in ambito di contatti a termine, di prorogare o rinnovare fino al 31 dicembre, ferma la durata massima di 24 mesi, per ulteriori 12 mesi i contratti di lavoro subordinato anche in assenza delle condizioni di necessità oggettiva di cui all’art 19 c.1 del D.lgs. 81/2015.

Per le imprese che non abbiano integralmente fruito delle misure di supporto all’occupazione contenute nei vari decreti emanati in risposta all’emergenza Covid, è preclusa la possibilità di avviare procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Il divieto non si applica in caso di cessazione dell’attività con messa in liquidazione della società o fallimento senza continuità aziendale.

Viene confermata la facoltà da parte del datore di lavoro di reintegro per i dipendenti licenziati nel corso del 2020, presentando contestuale domanda di accesso alle misure di integrazione salariale.

Viene invece raddoppiato il limite di spesa per servizi o beni sostenuti in favore dei dipendenti che non concorrono alla formazione del reddito (Welfare aziendale), portando tale limite per l’anno di imposta 2020 ad euro 516,46.

 

Misure di sostegno per imprese appartenenti a determinati settori

Il Decreto introduce talune misure di sostegno per imprese operanti in specifici settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica.

Vengono prorogati al mese di giugno per chi ne possieda i requisiti e sino a luglio per le aziende operanti nel settore turistico e termale la cui attività sia caratterizzata da operatività stagionale, i crediti di imposta riconosciuti per canoni di locazione (50%) e di affitto di azienda (30%) introdotti al D.L. .34/2020.

Sempre per le aziende operanti nel settore alberghiero viene inoltre ampliata al 65% la misura di credito di imposta per lavori di miglioria e riqualificazione delle strutture, le moratorie dei mutui vengono prorogate al 31 marzo 2021 e vengono inoltre concesse misure di sgravio relativamente ai contributi per i contratti a termine stagionali per un periodo massimo di tre mesi.

Vengono inoltre fissate indennità, includendo anche il settore dello spettacolo, prevedendo un contributo pari ad euro 1.000 una tantum, le imprese operanti in questi settori sono inoltre, a talune condizioni, esentate dal versamento della seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU).

Come supporto alla filiera alimentare, sarà riconosciuto un contributo a fondo perduto (è necessaria però l’adozione di un decreto attuativo del MIPAAF) per l’acquisto di prodotti agroalimentari prodotti da aziende italiane per i soggetti attivi nel settore della ristorazione (bar, ristoranti, mense e catering).

Viene inoltre istituito un contribuito a fondo perduto per le attività commerciali operanti nei centri storici ed in luoghi di forte interesse turistico.

Sono estese le misure di esonero dal versamento di TOSAP e COSAP, nonché le modalità agevolate per la presentazione di domande di occupazione di suolo pubblico, sino al 31 dicembre 2020

 

Sospensione e dilazione di taluni termini fiscali

I versamenti degli importi fiscali e previdenziali sospesi nei mesi aprile e maggio, potranno essere versati in un’unica soluzione entro il 16 di settembre 2020, ovvero in rate mediante versamento del 50% entro la data del 16 settembre 2020 e dilazionando sino a 24 rate mensili il restante 50% mediante versamenti da effettuarsi dal 16 gennaio 2021.

Per i soggetti ISA viene previstala facoltà di versare la seconda o unica rata delle imposte sui redditi ed IRAP 2020, al 30 di aprile 2021

 

Ulteriori misure

Tra le varie misure introdotte dal “Decreto Agosto” ne illustriamo alcune che a nostro parere risultano di maggiore interesse.

Viene anzitutto prorogata la sospensione delle rate dei mutui e della scadenza degli affidamenti dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021; per le imprese che abbiano già operato tale richiesta la proroga opera automaticamente.

Al fine di incentivare l’immissione di liquidità nel circuito delle imprese nazionali, per i Piani Individuali di Risparmio (P.I.R.) viene innalzata la soglia degli importi che danno origine a benefici fiscali dai precedenti 30.000 euro/annui a 300.000 euro/annui fino ad un massimo di euro 1,5 milioni.

È prolungata al 31 ottobre 2020 la facoltà di derogare agli statuti delle società per tenere in modalità da remoto, riunioni ed assemblee.

Viene prevista la facoltà per l’Agenzia delle dogane e dei monopoli di costituire una specifica società che si occupi di effettuare analisi e certificazioni di qualità.

Viene previstala possibilità per i soggetti IRES, di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni possedute, ad eccezione degli immobili alla cui produzione e scambio è destinata la l’attività dell’impresa, risultanti dal bilancio degli esercizi in corso al 31/12/2019, da effettuarsi nell’esercizio successivo mediante applicazione di una imposta sostitutiva pari al 10%.

 

 

 

Lo Studio Ferrari e Associati rimane a disposizione di tutti gli assistiti per fornire maggiori informazioni e per definire congiuntamente adeguate misure specifiche, per l’organizzazione dell’operatività amministrativa e del lavoro per le singole attività.