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Ferrari & Associati ottiene la condanna di Equitalia per lite temeraria. Il Sole 24 Ore.

Equitalia condannata per lite temeraria

L’autotutela, dovuta e non operata, determina la condanna per lite temeraria.

Equitalia condannata. La Ctp di Roma ha accolto il ricorso che ha visto Andrea Ferrari e Ivana Rinalducci, soci dello Studio Ferrari & Associati di Roma, rappresentare il contribuente (nel caso specifico Immobiliare Veronica 84 Srl in liquidazione) e ha condannato Equitalia non solo alle spese di giudizio, ma anche alla rifusione del danno per aver costretto il contribuente ad una ingiusta lite (articolo 96 Cpc) a causa di un “comportamento assolutamente negligente”, in quanto Equitalia “avrebbe potuto e dovuto annullare in autotutela l’atto impugnato perlomeno a seguito della sollecitazione del contribuente ma che invece ha inopinatamente affermato che, nonostante la produzione di idonea documentazione, nulla era stato prodotto per accogliere la richiesta”.

La Commissione ha accolto dunque il ricorso e condanna Equitalia al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in 5mila euro, e al pagamento di ulteriori 20mila euro come “somma equitativamente determinata a favore di parte ricorrente”.

Nel novembre 2016 il ricorrente impugnava l’intimazione di pagamento di oltre 11 milioni di euro, relativa all’asserito mancato pagamento della somma di 7,4 milioni di euro relativa a Iva di Gruppo anno 2012.

Il ruolo in questione era stato a suo tempo notificato in uno a tutte le società del gruppo e cioè alla società controllante Cecchi Gori Holding Srl e alle società controllate tra cui la Immobiliare Veronica 84 Srl. Quest’ultima aveva provveduto a saldare il proprio debito di 53.596 euro oltre interessi e sanzioni.

Nel maggio 2010 “l’Agenzia delle Entrate, alla luce dell’avvenuto pagamento, comunicava alla società e alla Equitalia Gerit Spa che nulla è più dovuto dalla società in oggetto quale coobbligata in solido”. Nel novembre 2016, “a seguito della intimazione di pagamento oggetto di impugnazione, la società depositava presso Equitalia Riscossioni Spa domanda di sospensione dell’atto (…) corredata di tutta la documentazione atta a provare l’inesistenza del debito erariale”, ma Equitalia comunicava il diniego di sospensione “in quanto non sarebbe stata prodotta documentazione atta a comprovare in maniera puntuale le ragioni della richiesta”. Da qui la ricorrente sosteneva “l’illegittimità della intimazione di pagamento per inesistenza del credito” e la condanna ex articolo 96 Cpc per temerarietà della lite, ricorso poi accolto dalla Ctp Roma e che ha condannato Equitalia al pagamento.

 

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