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Misure di sostegno dal Sistema Bancario alle Micro, Piccole e Medie Imprese: “Imprese in Ripresa 2.0”

 

Misure di sostegno dal Sistema Bancario alle Micro, Piccole e Medie

Imprese: “Imprese in Ripresa 2.0”

Emanuele Ferrari

La presenza moderatamente diffusa del Virus COVID-19 (colloquialmente “il Coronavirus”) nell’ambito del territorio nazionale e la conseguente introduzione di previsioni normative atte a sospendere l’attività di numerose tipologie di imprese, sta determinando per le stesse diffusi problemi di liquidità.

Tale situazione pone evidentemente in una condizione di maggiore esposizione al rischio di solvibilità le imprese la cui struttura economico finanziaria è caratterizzata dalla presenza di costi ed  uscite non elastiche rispetto alle dinamiche reddituali quali costi per il personale, canoni di locazione vari e rate di ammortamento di mutui e finanziamenti.

Nell’attesa di un intervento normativo volto a fornire misure di sostegno alle imprese il settore bancario, su proposta dell’ABI (Associazione Bancaria Italiana) e di associazioni di rappresentanza delle imprese, ha stabilito di intervenire autonomamente.

Imprese in Ripresa 2.0: sospensione quote capitali ed estensione di finanziamenti ipotecari, leasing immobiliari e mutui

In questo contesto l’ABI (Associazione Bancaria Italiana), ha stabilito di estendere la misura a sostegno delle imprese: “Imprese in Ripresa 2.0”, precedentemente riservato alle sole attività in stato di crisi economico finanziaria, a tutte quelle imprese che siano state colpite dalle misure restrittive di emergenza varate dal Governo, in vigore dal 2 di marzo in avanti.

Nello specifico è necessario la Banca concedente il mutuo, finanziamento ipotecario o leasing immobiliare abbia aderito a tale accordo, l’elenco delle Banche aderenti viene proposto in allegato.

Vengono poi definiti:

Ambito di applicazione

  • Essere micro o PMI operante in Italia;
  • Non avere posizioni bancarie non performing o rate scadute da più di 90 giorni;
  • Non aver ottenuto sospensioni negli ultimi 24 mesi;
  • Necessità di estensione delle garanzie;

Condizioni e modalità di applicazione della Sospensione

o Previsto per mutui, leasing immobiliare o mobiliare

o Periodo di sospensione massima di 12 mesi;

o Si genera una traslazione della scadenza del mutuo e del termine di esercizio del ricatto per i leasing, gli interessi dovranno tuttavia essere corrisposti alle date previste dal contratto originario;

o I tassi di interesse potranno essere modificati in ragione delle variate condizioni del finanziamento per un massimo di 60 punti base (0,60%);

Condizioni e modalità di applicazione dell’allungamento

o Previso per mutui, finanziamenti a breve e credito agrario;

o Allungamento massimo sino al 100% della durata residua, in caso di credito a breve

o agrario l’allungamento massimo è concedibile per rispettivamente 270 e 120 giorni;

o Tasso di interesse può subire variazioni in aumento;

o La rata di ammortamento dovrà essere apprezzabilmente inferiore alla rata esistente.

Al fine di determinare apprezzabili effetti di sostegno al tessuto imprenditoriale, le banche aderenti si impegnano a lavorare le richieste nel termine di 30 giorni dalla presentazione della documentazione di sospensione o allungamento.

Lo Studio Ferrari e Associati rimane a disposizione di tutti gli assistiti per fornire maggiori informazioni e per definire congiuntamente adeguate misure specifiche, per l’organizzazione dell’operatività amministrativa e del lavoro per le singole attività.

 

Banche aderenti