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Guida alle disposizioni del DL “Cura Italia”

Nella tarda serata di martedì 17 marzo, a seguito del comunicato stampa seguente al 36esimo Consiglio dei Ministri, oltre che a seguito di un comunicato stampa del Ministro dell’economia e delle finanze Gualtieri di venerdì 13 marzo, viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge contenente misure di sostegno al Sistema Sanitario Nazionale, alle famiglie ed alle imprese fortemente colpiti dalle ricadute determinate la diffusione del Virus COVID-19 (colloquialmente “il Coronavirus”) nell’ambito del territorio nazionale.

 

Il Consiglio dei Ministri ha pertanto approvato un Decreto Legge, con effetti e provvedimenti relativi a quattro principali aree di intervento:

  1. finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;
  2. sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
  3. supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia;
  4. sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio

Misure per potenziare la capacità di intervento del Sistema sanitario, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati a fronteggiare l’emergenza sanitaria

Al fine di garantire un adeguato supporto finanziario e di forza lavoro a beneficio e supporto del Sistema Sanitario Nazionale, in un momento di estrema difficoltà, il Consiglio dei Ministri adotta una serie di misure volte a:

  • istituire fondi per la copertura di assunzioni, retribuzione di straordinari di personale medico e di polizia, aumento di posti letto ed acquisto di apparecchiature;
  • autorizzare con misure e procedure snelle la produzione di dispositivi medici;
  • introdurre deroghe alle procedure di abilitazione di laureati in medicina e chirurgia.

Viene inoltre prevista la facoltà, su disposizione del Capo della Protezione Civile, di requisire in uso o in proprietà di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché beni mobili che siano necessari a fronteggiare l’emergenza e sino alla conclusione della stessa. Per l’uso ed il consumo di beni requisiti è previsto un indennizzo.

 

Sostegno ai lavoratori e alle aziende, con l’obiettivo che nessuno perda il posto di lavoro a causa dell’emergenza

In ragione degli effetti potenzialmente negativi sul livello occupazionale, in particolar modo nei settori maggiormente colpiti dagli effetti diretti ed indiretti della diffusione del virus, vengono introdotte misure a salvaguardia dei livelli di occupazione nell’ambito del lavoro dipendente e della capacità reddituale dei lavoratori autonomi:

  • Ai datori di lavoro che sospendano o riducano l’attività a seguito degli effetti dell’emergenza sanitaria, viene data la possibilità di accesso all’assegno di integrazione salariale ordinario con causale “emergenza COVID-19”; tale provvedimento è esteso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti;
  • la cassa integrazione in deroga viene estesa all’intero territorio nazionale, previo riconoscimento da parte delle Regioni e Provincie autonome dello stato di crisi, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica, possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova causale “COVID-19” per la durata massima di 9 settimane. Tale possibilità viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria; la misura deve essere attivata previo varo da parte delle Regioni di Decreti da comunicarsi all’INPS; la misura non è estesa ai collaboratori domestici;
  • è prevista la possibilità di usufruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità in situazione di gravità accertata, del congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi al 50% del trattamento retributivo; la medesima misura è prevista per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS con specifiche modalità di determinazione del reddito di riferimento. In alternativa, è prevista l’assegnazione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro, con possibilità di adesione anche per i lavoratori autonomi iscritti ad altre casse previdenziali previa comunicazione agli stessi enti, il contributo è aumentato a 000 euro per il personale del Servizio sanitario nazionale e le Forze dell’ordine; le modalità di accesso saranno definite dall’INPS;
  • il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in caso di handicap grave è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate;
  • si prevede l’equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per Covid-19, per il settore privato (per il settore pubblico l’equiparazione era già stata inserita nel DL del 9 marzo 2020);
  • è riconosciuto un indennizzo di 600 euro, per il mese di marzo, non tassabile, per i lavoratori autonomi e le partite IVA con esclusione dei professionisti iscritti a forme previdenziali diverse dalla gestione separata, oltre che in favore dei lavoratori stagionali che hanno dovuto interrompere l’attività lavorativa tra il 1° gennaio 2019 (refuso?) e la data di entrata in vigore del presente testo di legge;
  • previste indennità agli operai agricoli assunti a tempo determinato;
  • Vengono prorogati di 60 giorni i termini per la presentazione di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL;
  • Previste indennità in favore dei lavoratori del mondo dello spettacolo con almeno 30 giorni di contributi giornalieri versati nel corso del 2019 versati al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, nella misura di euro 600, a condizione che il reddito del 2019, parametrato ai versamenti effettuati, non abbia superato la soglia dei 50.000 euro;
  • L’INAIL attraverso INVITALIA metterà a disposizione euro 50 milioni da erogare alle imprese per l’acquisto di dispositivi di protezione personale;
  • è istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti ad alternative gestioni previdenziali;

 

Sostegno alla liquidità delle famiglie e delle imprese

Il protrarsi della condizione di emergenza e delle conseguenti misure adottate e relative alla chiusura di numerose attività, in particolare delle attività esercitate direttamente con il pubblico oltre agli inevitabili effetti che questa sospensione ha provocato ad intere filiere produttive, rischia di provocare, per le imprese che non abbiano già subito impatti, una diffusa e sistema condizione di illiquidità delle aziende.

Al fine di supportare le aziende e le famiglie il Decreto presenta misure volte a definire sostegni apportati in collaborazione con il sistema bancario:

  • potenziamento del fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche per la rinegoziazione dei prestiti esistenti. Le modifiche riguardano nel dettaglio:
    • la gratuità della garanzia del fondo, con la sospensione dell’obbligo di versamento delle previste commissioni per l’accesso al fondo stesso;
    • l’ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, per consentire di venire incontro a prevedibili, immediate esigenze di liquidità di imprese ritenute affidabili dal sistema bancario;
    • l’allungamento automatico della garanzia nell’ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento correlata all’emergenza coronavirus;
    • la previsione di procedure di valutazione per l’accesso al fondo ristrette ai soli profili economico-finanziari al fine di ammettere alla garanzia anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all’epidemia;
    • eliminazione della commissione di mancato perfezionamento per tutte le operazioni non perfezionate;
    • la possibilità di cumulare la garanzia del fondo con altre forme di garanzia acquisite per operazioni di importo e durata rilevanti nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari;
    • la possibilità di istituire sezioni speciali del fondo per sostenere l’accesso al credito di determinati settori economici o filiere di imprese, su iniziativa delle Amministrazioni di settore anche unitamente alle associazioni ed enti di riferimento
    • la sospensione dei termini operativi del fondo;
    • facilitazione per l’erogazione di garanzie per finanziamenti a lavoratori autonomi, liberi professionisti e imprenditori individuali;
    • estensione dell’impiego delle risorse del Fondo;

 

  • rafforzamento dei Confidi per le microimprese, attraverso misure di semplificazione;
  • estensione ai lavoratori autonomi e liberi professionisti e semplificazione dell’utilizzo del fondo per mutui prima casa;
  • incentivo alla cessione dei crediti deteriorati (NPL) mediante conversione delle attività fiscali differite (DTA) in crediti di imposta per la quota non portata in diminuzione del reddito, per imprese finanziarie ed industriali;
  • moratoria dei finanziamenti a micro, piccole e medie imprese (che riguarda mutui, leasing, aperture di credito e finanziamenti a breve in scadenza) per rate in scadenza prima del 30 di settembre 2020, a tale data; per i finanziamenti non rateizzati l’eventuale scadenza precedente al 30 settembre è prorogata a tale data, lo stesso dicasi per le revoche dei crediti a breve. Tale facoltà è concessa a seguito di presentazione di una domanda da parte dell’impresa ed è facoltà delle stesse di richiedere il pagamento alle originarie date di scadenza della quota interessi;
  • qualora a sostegno dei finanziamenti sospesi fossero state concesse garanzie, le stesse si estendono automaticamente;
  • controgaranzia per le banche, da parte di Cassa depositi e prestiti finalizzata all’espansione del credito anche alle imprese medio-grandi impattate dalla crisi;
  • possibilità di corrispondere agli azionisti e agli obbligazionisti danneggiati dalle banche un anticipo pari al 40 per cento dell’importo dell’indennizzo spettante a valere sul Fondo indennizzo risparmiatori (FIR);
  • norme sul rimborso dei contratti di soggiorno e sulla risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura, con la previsione del diritto al rimborso per le prestazioni non fruite sotto forma di voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione;
  • l’istituzione di un fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo e ulteriori disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura;

 

Misure in campo fiscale, allo scopo di evitare che obbligazioni e adempimenti aggravino i problemi di liquidità

Al fine di fornire un sostegno finanziario alle imprese, vengono introdotte una serie di misure di sospensione e differimento di versamenti ed obblighi di natura fiscale in aggiunta alle previsioni già introdotte dai precedenti decreti nell’ambito delle prime “aree rosse” e del settore turistico:

 

  • differimento scadenze – per gli operatori economici ai quali non si applica la sospensione, il termine per i versamenti dovuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 16 marzo viene posticipato al 20 marzo;
  • Sospensione, senza limiti di fatturato, per i settori più colpiti, dei versamenti delle ritenute dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile, insieme al versamento Iva di marzo. I settori interessati sono:
    • turistico-alberghiero;
    • Termale;
    • trasporti passeggeri;
    • ristorazione e bar;
    • cultura (cinema, teatri), sport, istruzione;
    • parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse;
  • sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi per contribuenti con fatturato fino a 2 milioni di euro (versamenti IVA, ritenute e contributi di marzo) in scadenza tra l’8 di marzo ed il 31 dello stesso mese, fermi restando i termini dettati per le disposizioni riguardanti i termini relativi alla predisposizione della dichiarazione precompilata;
  • I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31 di maggio, ovvero suddivisi in 5 rate;
  • disapplicazione della ritenuta d’acconto per professionisti senza dipendenti, con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente, sulle fatture di marzo e aprile a condizione non siano state sostenute spese per personale dipendente o assimilato;
  • premi ai lavoratori: ai lavoratori con reddito annuo lordo fino a 40.000 euro che nel mese di marzo svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro (non in smart working) viene riconosciuto un premio di 100 euro, non tassabile (in proporzione ai giorni lavorati);
  • l’introduzione di incentivi e contributi per la sanificazione e sicurezza sul lavoro: per le imprese vengono introdotti incentivi per gli interventi di sanificazione e di aumento della sicurezza sul lavoro, attraverso la concessione di un credito d’ imposta;
  • affitti commerciali – a negozi e botteghe viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo;
  • incentivi fiscali nella misura del 30% di detrazione IRPEF sino a 30.000 euro per erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto della diffusione del Virus;
  • sospensione sino al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell’ Agenzia delle entrate con effetto di allungamento dei termini di accertamento al 31 dicembre del secondo anno successivo alla cessazione dello stato di emergenza;
  • sospensione dei termini per la riscossione di cartelle esattoriali, per saldo e stralcio e per rottamazione-ter, sospensione dell’invio nuove cartelle e sospensione degli atti esecutivi;
  • Saranno istituite misure premiali per i contribuenti che non beneficeranno delle sospensioni;
  • Misure di natura giudiziaria civile, penale ed amministrativa:
    • tra l’altro, il rinvio d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 delle udienze calendarizzate dal 9 marzo al 15 aprile 2020 per i procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari e la sospensione, nello stesso periodo, del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali e amministrativi, salvo specifiche eccezioni;
  • fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni;
  • la possibilità, fino alla fine dello stato d’emergenza, per i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, per gli organi collegiali degli enti pubblici nazionali e per le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni di riunirsi in videoconferenza;
  • la proroga al 31 agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto;
  • temine per lo svolgimento delle assemblee di società per le approvazioni dei Bilanci 2019 in 180 giorni dalla chiusura degli stessi e possibilità di deroga alle previsioni statutarie per permettere la tenuta di assemblee in videoconferenza o attraverso espressione del voto in via elettronica e per le srl mediante i meccanismi di consenso espresso per iscritto ovvero mediante consultazione scritta;
  • differimento del termine di adozione dei rendiconti annuali 2019 e dei bilanci di previsione 2020-2022;
  • il rinvio al 30 giugno di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti;
  • contributi per le piattaforme per la didattica a distanza;

 

Lo Studio Ferrari e Associati rimane a disposizione di tutti gli assisiti per fornire maggiori informazioni e per definire congiuntamente adeguate misure specifiche, per l’organizzazione dell’operatività amministrativa e del lavoro per le singole attività.