Con il decreto in questione del quale, nel momento in cui scriviamo, è stato diffuso il testo, ma per il quale non è stato ancora completato l’iter di pubblicazione, si dà attuazione all’art. 44 comma 1 del DL 17 marzo 2020 n. 18 che ha previsto l’istituzione di un Fondo per il reddito di ultima istanza atto a sostenere il redditodei lavoratori dipendenti o autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.
Con Questo Decreto del MInistero del Lavoro è stata estesa l’indennità di euro 600,00 anche ai professionisti iscritti alle Casse di previdenza privata.
L’indennità spetta:
- ai lavoratori che abbiamo percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro (nel reddito complessivo vanno inclusi gli eventuali redditi di locazione assoggettati a cedolare secca) la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- ai lavoratori che abbiano percepito nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro (nel reddito complessivo vanno inclusi gli eventuali redditi di locazione assoggettati a cedolare secca) e abbiano cessato la partita iva nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 marzo 2020, o ridotto o sospeso l’attività con riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’eserciziodell’attività.
Le domande per l’ottenimento dell’indennità di cui al presente decreto sono presentate da professionisti elavoratori autonomi dal primo aprile al 30 aprile 2020 agli Enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti che ne verificano la regolarità ai fini dell’attribuzione del beneficio, provvedendo ad erogarlo all’interessato. L’indennità non è tassabile, non è cumulabile con altre misure di sostegno del reddito ed è subordinataall’adempimento degli obblighi contributivi previsti per l’anno 2019.
Lo Studio Ferrari e Associati rimane a disposizione di tutti gli assistiti per fornire maggiori informazioni e per definire congiuntamente adeguate misure specifiche, per l’organizzazione dell’operatività amministrativa e del lavoro per le singole attività.
ivana rinalducci
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