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Revisori non revocabili nelle nanoimprese

La proroga dei termini concessa alle Srl e alle coop per l’obbligo di nomina del revisore, istituito dall’art.379 d.lgs.14/2019, non è considerato una giusta causa di revoca secondo il Mef.

L’obbligo, che sarebbe dovuto entrare in vigore in occasione dell’approvazione del bilancio 2019 – perciò tra aprile e giugno 2020 -, è stato prorogato fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2021.

Vi è quindi tempo fino ad aprile/giugno 2022 per allinearsi alla disposizione di nomina dell’organo di controllo e del revisore legale per le Srl e coop che superino, per due esercizi consecutivi, i seguenti limiti:

  • Attivo dello stato patrimoniale eccedente gli euro 4 milioni;
  • Ricavi delle vendite e delle prestazioni eccedente gli euro 4 milioni;
  • Occupati in media durante l’esercizio eccedenti i 20 dipendenti.

Le Srl e le coop che avessero già provveduto alla nomina di tali figure non potranno perciò procedere alla revoca per giusta causa in quanto non viene meno un obbligo di legge, ma soltanto una proroga dei termini.