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Amministratori di società: obbligo di comunicazione PEC personale entro il 30 giugno 2025

Entro il 30 giugno gli amministratori di società di capitali e di persone devono comunicare la PEC al registro delle imprese.

Se non la si comunica le pratiche camerali potranno essere bloccate

 

Domicilio digitale per amministratori e liquidatori: entro il 30 giugno la comunicazione

Entro il 30 giugno 2025 gli amministratori di società di capitali e di persone, già iscritte al registro imprese alla data del 1 gennaio 2025, devono dotarsi di un proprio indirizzo PEC e comunicarlo al registro imprese della CCIAA di competenza territoriale della società.

Dalla lettura congiunta dell’art.1 comma 860 della legge 207 del 30 dicembre 2024 e della nota prot. 43836 del 12.03.2025 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy si evince che:

  • il domicilio digitale degli amministratori/liquidatori non può coincidere con il domicilio digitale della società;
  • l’obbligo si applica a tutte le società di capitali, con esclusione delle società consortili, e alle società di persone;
  • la pratica non è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo;
  • in caso di pluralità di amministratori, deve essere iscritto un indirizzo PEC per ciascuno di essi.

L’obbligo di comunicazione potrebbe essere anticipato rispetto al 30 giugno 2025 in caso di nomina/rinnovo dell’organo amministrativo antecedente tale data. Come specificato nella nota del ministero l’omessa indicazione del domicilio digitale dell’amministratore impedisce la positiva conclusione dell’iter istruttorio della domanda presentata.

A fronte di una domanda di iscrizione (società neo costituita), o di nomina/rinnovo dell’organo amministrativo la CCIAA sospenderà la pratica, assegnando all’impresa non più di 30 giorni per l’integrazione del dato mancante. In difetto di integrazione la pratica verrà rigettata.

In caso di mancata comunicazione dell’indirizzo PEC dell’amministratore/liquidatore sono applicabili le sanzioni previste dall’art. 2630 del codice civile (sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032) per ciascun amministratore/liquidatore.

 

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