DL 17/03/2020 Note Operative
Il 20 marzo 2020, l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, ha emanato i messaggi numeri 1287 e 1288, contenenti informazioni circa le misure di cassa integrazione ordinaria ed in deroga, assegni ordinari ed indennità previste a favore di lavoratori autonomi, parasubordinati e subordinati, introdotti dal Decreto Legislativo 17 marzo 2020, numero 18.
Le istruzioni operative e procedurali saranno fornite con le relative circolari illustrative, che sarà pubblicata a seguito del parere favorevole del Ministero vigilante.
Cassa integrazione ordinaria, causale Covid-19
Una misura specifica che riguarda le imprese incluse tra i soggetti per i quali è ammessa anche in via ordinaria l’accesso alla misura della Cassa integrazione al verificarsi delle condizioni richieste dalla normativa; è attivabile per i contratti di lavoro in essere alla data del 23 febbraio 2020.
Il provvedimento è esteso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti
Chi può fare domanda:
- imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
- cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
- imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
- cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- imprese addette all’armamento ferroviario;
- imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
- imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.
Come si presenta la domanda:
La domanda può essere presentata nei modi ordinari indicando quale causale “COVID 19 Nazionale”, senza necessità di presentare documentazione a supporto della richiesta, né allegare la relazione tecnica relativa alle cause della crisi. In riferimento al periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 agosto 2020 per un periodo massimo di 9 settimane.
Le aziende possono chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza COVID-19 nazionale” anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con un’altra causale, la cassa integrazione determinata dalla misura emergenziale non concorrerà al conteggio delle ore massime di cassa integrazione ordinaria.
Specificità dell’istruttoria:
- Non è dovuto il pagamento del contributo addizionale.
- Non si tiene conto dei seguenti limiti:
- limite delle 52 settimane nel biennio mobile;
- limite dei 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio mobile;
- limite di 1/3 delle ore lavorabili.
- I periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste;
- Non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020;
- Il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Erogazione della prestazione:
Oltre all’ordinaria modalità di erogazione della prestazione tramite conguaglio su UNIEMENS, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.
Cassa integrazione in deroga COVID-19
La cassa integrazione in deroga viene estesa all’intero territorio nazionale, previo riconoscimento da parte delle Regioni e Provincie autonome dello stato di crisi, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica, possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni per i lavoratori assunti precedentemente alla data del 23 febbraio 2020.
Beneficiari:
- Durata non superiore alle due settimane;
- Tutti i datori di lavoro;
- Esclusi soggetti rientranti in ambito di Cassa integrazione ordinaria, FIS e Fondi di solidarietà
La prestazione:
- Ai beneficiari è riconosciuto il trattamento d’integrazione salariale, la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ANF);
- Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di fruizione di CIGD, nei limiti previsti, il trattamento è equiparato a “lavoro” ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
Requisiti:
- Per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti è necessario l’accordo sindacale, concluso anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale relativamente alla durata della sospensione del rapporto di lavoro.
- Per datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, non è necessario l’accordo sindacale, neanche concluso in via telematica.
Come fare domanda:
La prestazione è concessa con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, le quali provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge. Le domande di accesso alla prestazione in parola devono essere presentate esclusivamente alle Regioni e Province autonome interessate, che effettueranno l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
Modalità di pagamento:
Il pagamento avverrà solo invia diretta al dipendente, mentre il datore di lavoro dovrà presentare il modello SR 41.
Assegno ordinario
Si tratta di una prestazione di integrazione salariale erogata, nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà e del Fondo di integrazione salariale.
Beneficiari:
- Per il Fondo di Integrazione Salariale:
- lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, impiegati presso datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti;
- i datori di lavoro che hanno in corso un assegno di solidarietà possono accedere al trattamento anche per gli stessi lavoratori già beneficiari dell’assegno di solidarietà, a copertura delle ore di lavoro residue che non possono essere prestate per sospensione totale dell’attività.;
- Per i Fondi di solidarietà di settore:
- lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, esclusi i dirigenti, se non diversamente specificato dai regolamenti dei rispettivi fondi.
Specificità dell’istruttoria:
- Non è dovuto il pagamento del contributo addizionale.
- Non si tiene conto dei seguenti limiti:
- limite delle 52 settimane nel biennio mobile o 26 settimane nel biennio mobile per il FIS;
- limite dei 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio mobile;
- limite di 1/3 delle ore lavorabili.
- I periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste;
- Non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020;
- Il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Come fare domanda:
La domanda potrà essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui si è verificatala riduzione dell’attività lavorativa, da presentarsi sul sito dell’INPS (www.inps.it), attraverso l’area di servizi riservati per aziende e consulenti selezionando l’opzione “CIG e Fondi di Solidarietà” con la causale specifica “Emergenza COVID-19 nazionale”, senza necessità di allegare documentazione.
Modalità di accesso
Per le aziende iscritte al Fondo di integrazione salariale l’accesso avviene nei limiti delle risorse pubbliche stanziate dal decreto, senza l’applicazione di alcun tetto aziendale.
Modalità di pagamento
Oltre all’ordinaria modalità di erogazione della prestazione tramite conguaglio su UNIEMENS, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.
Le indennità previste per l’emergenza
Viene riconosciuto un indennizzo di 600 euro, per il mese di marzo, non tassabile, per:
- Liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi:
- i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell’INPS;
- i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS.
- Ai fini dell’accesso all’indennità, le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.
- Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria:
- Artigiani
- Commercianti
- Coltivatori diretti, coloni e mezzadri
- Ai fini dell’accesso all’indennità le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.
- Lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
A tale indennità possono accedere i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020.
Ai fini dell’accesso all’indennità i predetti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
- Lavoratori agricoli
A tale indennità possono accedere gli operai agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali purché:
- possano fare valere nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente;
- non siano titolari di pensione.
- Lavoratori dello spettacolo
A tale indennità possono accedere i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano i seguenti requisiti:
- almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo;
- che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro;
- detti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
Come fare domanda:
I lavoratori, potenziali destinatari delle suddette indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare in via telematica all’INPS la domanda utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati nel sito internet dell’Inps, www.inps.it.
Lo Studio Ferrari e Associati rimane a disposizione di tutti gli assistiti per fornire maggiori informazioni e per definire congiuntamente adeguate misure specifiche, per l’organizzazione dell’operatività amministrativa e del lavoro per le singole attività.