Il transfer pricing è la disciplina che riguarda la corretta determinazione del prezzo nelle operazioni di scambio di beni e servizio a livello infragruppo, cioè quando lo scambio commerciale avviene tra società partecipante e partecipata, o tra più società partecipate da una medesima holding, ed in generale tra società correlate tra esse.
In particolare la disciplina del Transfer Pricing è particolarmente significativa quando le due società, cedente e cessionario, si trovano in paesi diversi, potendo prestarsi a realizzare occulti trasferimenti di utili tra un paese e l’altro.
L’obiettivo della disciplina è di evitare casi di elusione fiscale realizzabili, ad esempio, tramite un soggetto che possa cedere beni o servizi sottostimando quelli che sono i suoi ricavi, dando luogo, di fatto, a un trasferimento degli utili prodotti verso Stati a fiscalità privilegiata, oppure, evitare che si acquisti a sovraccosto per potersi portare in deduzione dal reddito di impresa costi che sono superiori a quello che è il valore normale di mercato per beni o servizi simili in circostanze di mercato simili
È utile ricordare che, le imprese che svolgono operazioni sotto la disciplina del transfer pricing non sono soggette a sanzione qualora si dotino di una documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza, delle condizioni e dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali, ovvero quando siano in grado di documentare anticipatamente la correttezza dei prezzi applicati nell’ambito del gruppo
Tale documentazione idonea è costituita da un Masterfile, che raccoglie informazioni sulle attività del gruppo multinazionale e la ripartizione globale del reddito tra le diverse imprese, e da un Country File che riporta le informazioni relative alla impresa residente nonché le analisi dei prezzi di trasferimento relative alle operazioni che hanno coinvolto quest’ultimo con parti correlate situate in diverse giurisdizioni.
Ciò premesso, vediamo di scorrere le principali novità recate dal Provvedimento n°360494 del 23.11.2020, emesso dalle Agenzia dell’Entrate, che introduce modifiche sostanziali per quello che attiene, a la documentazione idonea, e i requisiti di idoneità della stessa.
-Sotto il profilo soggettivo, viene meno la distinzione tra “società holding”, “sub-holding” e “impresa controllata” con il sostanziale effetto che ora, per tutti i soggetti il set documentale dovrà essere formato dal Masterfile e dal Country File, mentre nel precedente set, solo le “holding” e” sub-holding” erano tenute a dotarsi del Masterfile, e per le imprese “controllate” era prevista la possibilità di predisporre solo il Country File. Sempre sotto il profilo soggettivo, cambia la definizione di PMI “piccole e medie imprese” le quali possono accedere al regime della documentazione semplificata, quando i ricavi o volume d’affari non siano superiori a 50 milioni di euro per il periodo a cui si riferisce la documentazione, e sono esclusi da tale categoria i soggetti che controllano o sono controllati da un soggetto che non è qualificabile come “piccola e media impresa”
La documentazione semplificata contiene la descrizione dei servizi infragruppo, i contratti o accordi scritti per la fornitura di servizi, valorizzazione delle operazioni che, per la sua determinazione viene utilizzato un approccio semplificato.
Tale approccio consiste nell’aggregazione dei costi diretti e indiretti connessi alla fornitura del servizio (o dei servizi), aggiungendo un margine di profitto pari al 5% dei suddetti costi.
In riferimento al contenuto del Country File, oltre alla presenza di un diverso dettaglio di dati ed informazioni, si aggiunge la richiesta di specifica documentazione relative alle “Informazioni finanziarie”:
- i conti annuali delle imprese locali per il periodo d’imposta in questione, fra cui spicca in modo particolare la richiesta dei “prospetti di informazione e di riconciliazione che mostrino come i dati finanziari utilizzati nell’applicazione del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento possano essere riconciliati con il bilancio di esercizio ovvero con altra documentazione equivalente”;
- e i prospetti di sintesi di dati finanziari rilevanti per i soggetti comparabili utilizzati nell’analisi e le fonti da cui questi dati sono stati ottenuti.
Circa il Masterfile, vengono richieste informazioni ulteriori fra le quali emergono: l’illustrazione della catena del valore, per favorire l’identificazione dei fattori di generazione dei profitti del gruppo; un focus sui beni immateriali e sulle attività di ricerca e sviluppo nel gruppo e la sua disciplina; un focus sulle attività finanziarie del gruppo, con riferimento alle modalità di finanziamento, ad imprese che svolgono funzioni di finanziamento accentrate, ecc.; l’elenco e la sintesi degli accordi preventivi (APA e ruling preventivi transfrontalieri sui prezzi di trasferimento) sottoscritti con amministrazioni fiscali dei Paesi in cui il gruppo opera, con oggettive difficoltà, non di rado, circa la loro accessibilità anche per ragioni di riservatezza talora imposte dalle disposizioni di altri Stati;
un focus particolare viene posto poi ai servizi a “basso valore aggiunto” per i quali è richiesta la predisposizione di un’apposita documentazione che è costituita da:
- descrizione dei servizi, indicazione dei beneficiari e delle ragioni della loro prestazione;
- copia dei contratti;
- valorizzazione delle operazioni con dettaglio dell’aggregato dei costi, del margine di profitto
Non ultimo, il Provvedimento prevede che il set documentale debba essere firmato dal legale rappresentante o da un suo delegato mediante firma elettronica con marca temporale, da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta di riferimento della documentazione stessa.
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