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Lavoro Occasionale: ulteriori chiarimenti sugli obblighi dei committenti

Con nota n. 109 del 27 gennaio, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’Ispettorato territoriale del lavoro hanno fornito ulteriori chiarimenti in merito all’ all’obbligo di comunicazione dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali, mediante l’invio di una comunicazione contenente 10 FAQ relative ai dubbi emersi in questi giorni.

 

Casistiche esonerate dall’obbligo di invio della comunicazione

Prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte in favore di Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale

Aziende di vendita diretta a domicilio in relazione alla prestazione dell’incaricato alla vendita occasionale

Prestazioni di procacciatori d’affari occasionale

Pubblica amministrazione e/o gli enti pubblici non economici

Prestazioni occasionali di natura prettamente intellettuale

Prestazioni di lavoratori autonomi occasionali dello spettacolo (obbligati a diversa comunicazione)

Fondazioni ITS che erogano percorsi formativi professionalizzanti

Prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte in favore delle ASD e SSD

Prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte in favore di studi professionali

 

Nel dettaglio, i chiarimenti riguardano:

 

  1. Gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale

Tali soggetti non sono obbligati ad inviare la comunicazione, in quanto il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori”.

Resta inteso che, qualora tali Enti svolgano, anche in via marginale, un’attività d’impresa, allora l’obbligo persiste nel caso in cui tali lavoratori autonomi occasionali svolgano la propria attività in favore dello svolgimento dell’attività imprenditoriale (e non di quella no profit).

 

  1. Le aziende di vendita diretta a domicilio in relazione alla figura dell’incaricato alla vendita occasionale

Tali soggetti non sono obbligati ad inviare la comunicazione in relazione alla figura dell’incaricato alla vendita occasionale, in quanto l’attività è invece nell’ambito dei redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. i) e, come chiarito con la risoluzione del 12 luglio 1995 prot. 180 del Ministero delle Finanze, “sembra evidente che la stessa configuri attività commerciale, la quale può essere svolta in modo abituale o in maniera occasionale”.

 

  1. La prestazione resa dal procacciatore d’affari occasionale

Tale casistica non fa sorgere l’obbligo di invio della comunicazione, in quanto i redditi prodotti dal procacciatore d’affari occasionale rientrano nell’ambito dei redditi diversi, così come detto per il precedente caso.

 

  1. La pubblica amministrazione e/o gli enti pubblici non economici

Tali soggetti non sono obbligati ad inviare la comunicazione in quanto l’obbligo si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori, con conseguente esclusione della pubblica amministrazione, ivi compresi gli enti pubblici non economici secondo l’elencazione rinvenibile nell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.

 

  1. I lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale

Tali prestazioni restano comunque escluse dall’obbligo comunicazionale. Pertanto, possono essere esclusi, a mero titolo esemplificativo, i correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi.

 

  1. Prestazione lavorativa resa da remoto con modalità telematica dall’abitazione/ufficio

Di per sé il luogo di lavoro non costituisce una scriminante dell’obbligo di comunicazione, fermo restando che, qualora l’attività rientri nell’ambito delle prestazioni intellettuali, allora tale obbligo non sussiste.

 

  1. Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo

Tali soggetti non sono obbligati a trasmettere la comunicazione, poiché i lavoratori autonomi dello spettacolo sono già oggetto degli specifici obblighi di comunicazione individuati dall’art. 6 del D.Lgs. C.P.S. n. 708/1947.

 

  1. Le Fondazioni ITS che erogano percorsi formativi professionalizzanti

Tali soggetti non sono obbligati a trasmettere la comunicazione poiché tale attività è qualificabile quale attività di impresa.

 

  1. Prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte in favore delle ASD e SSD

Tali soggetti non sono obbligati a trasmettere la comunicazione in quanto esso si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori, con conseguente esclusione delle ASD e SSD che operano senza finalità di lucro.

 

 

  1. Studi professionali che si avvolgono di prestazioni di lavoro autonomo occasionale

 

Tali soggetti non sono obbligati a trasmettere la comunicazione in quanto gli studi professionali, ove non organizzati in forma di impresa, non operano in qualità di imprenditori.