Misure di sostegno al sistema produttivo a seguito dell’emergenza Coronavirus
Proposte di Confindustria
L’emergenza legata all’epidemia da Covid-19 desta forte preoccupazione nel sistema produttivo, soprattutto dopo la scoperta di focolai in Italia. In particolare, da un’indagine effettuata da Confindustria sulle imprese1, emerge che il 65% dei rispondenti ha registrato impatti sulla propria attività a causa della diffusione del Covid-19 in Italia. La percezione è stata più alta della media in Lombardia e Veneto, dove si è attestata intorno al 70%.
1 Confindustria ha avviato un’indagine tramite un questionario online per ascoltare le imprese italiane (associate e non). L’elevato grado di preoccupazione ha fatto sì che la partecipazione all’indagine sia stata molto elevata; ad oggi hanno risposto oltre 5.500 imprese (l’analisi qui riportata si basa su più di 4.000 risposte, che si riducono a 3.171 dopo la pulizia dei dati). Il clima emergenziale ha anche influito sulla composizione del campione che, per sua natura, non può considerarsi statisticamente rappresentativo della popolazione di imprese italiane ma altamente indicativo di come venga percepita l’emergenza stessa su scala territoriale e settoriale.
Ad oggi, la diffusione del Covid-19 in Italia sta causando soprattutto danni al fatturato delle aziende, come indicato dal 27% dei rispondenti. Per la manifattura, il 60% delle imprese intervistate ravvisa degli effetti negativi, con problemi più evidenti per il settore dell’abbigliamento e della lavorazione dei pellami, della chimica e dell’elettronica. L’impatto è risultato pervasivo per le attività di alloggio e ristorazione, dove il 99% dei rispondenti ha segnalato di aver subito effetti negativi, nonché per tutte le attività legate ai servizi di trasporto.
Si tratta ovviamente di stime preliminari. Gli effetti saranno anche peggiori a seguito dell’estensione delle restrizioni su tutto il territorio nazionale disposta con il DPCM dello scorso 9 marzo.
Pertanto, Confindustria ha elaborato una serie di proposte volte a fronteggiare la crisi economica e sociale indotta dalla progressiva espansione dell’emergenza epidemiologica.
Gli interventi urgenti devono muoversi lungo le seguenti direttrici prioritarie:
- • rilanciare gli investimenti pubblici per sostenere la domanda interna, l’attività produttiva e l’occupazione. Le risorse non mancano, ciò che manca è la capacità di aprire in tempi brevi i cantieri per tutte le opere, grandi, medie e piccole, mettendo in campo un’efficace manovra anticongiunturale;
- • garantire nell’immediato la liquidità delle imprese, fortemente compromessa dall’emergenza in corso, attraverso vari strumenti, tra cui la sospensione dei pagamenti di imposte e contributi e la previsione di agevolazioni finalizzate alla concessione di nuove linee di credito, soprattutto per il finanziamento del circolante;
- • prevedere interventi di sostegno all’occupazione, attraverso l’utilizzo degli ammortizzatori sociali per sostenere settori e filiere in crisi;
- • prevedere procedure omogenee su tutto il territorio nazionale per garantire la continuità produttiva, evitando interventi frammentari e contraddittori tra i vari livelli di governo.
Oltre alle proposte per il rilancio delle infrastrutture, le misure contenute in questo documento (che integra il precedente del 26 febbraio, recante Prime proposte di Confindustria) sono raggruppate per tema d’intervento, distinguendo quelle di modifica al Decreto-legge n. 9/2020 da quelle che potrebbero confluire nel provvedimento di prossima approvazione, successivo all’autorizzazione, da parte del Parlamento, all’aggiornamento del piano di rientro verso l’Obiettivo di medio termine, richiesta dal Governo per reperire le necessarie risorse. 2
1. Rilancio degli investimenti infrastrutturali
In una situazione critica come quella attuale, che amplifica sensibilmente la fase di arretramento economico iniziata già da alcuni mesi, risulta essenziale rilanciare gli investimenti pubblici, per sostenere la domanda interna, l’attività produttiva e l’occupazione.
Sulle grandi opere strategiche, laddove possibile e necessario, occorre attivare i commissariamenti straordinari, utilizzando il modello più efficace e coerente con le esigenze realizzative, vale a dire, a seconda dei casi:
- • quello utilizzato per il Ponte Morandi di Genova;
- • quello messo in campo per le linee ferroviarie di RFI;
- • ovvero, quegli schemi di commissariamento più semplici, finalizzati a rimuovere precisi “nodi decisionali e procedurali”.
Al di fuori dei commissariamenti, e trasversalmente a tutte le opere, vanno costituite task force multidisciplinari di esperti per supportare direttamente le amministrazioni più deboli ad accelerare le procedure progettuali, definire bandi di gara e procedere all’apertura dei cantieri.
Per le micro-opere, va ampliata la diffusione di schemi di trasferimento diretto di risorse per investimenti agli enti locali (il cd. modello spagnolo), basati su tempi contingentati di presentazione di proposte, elaborazione di progetti (anche finanziati dal Fondo appositamente costituito), svolgimento di gare e affidamenti dei lavori e, eventuali, revoche e riassegnazioni di finanziamenti nel caso di mancato rispetto dei tempi attuativi.
In questa logica, può e deve essere definito in tempi relativamente brevi un consistente piano triennale di investimenti in opere pubbliche, riprogrammando le risorse disponibili e riallocandole su interventi rapidamente realizzabili, a cominciare da quelli in corso, sia nel Mezzogiorno sia nel resto del Paese.
Allo stesso tempo, si possono fin da subito adottare semplificazioni strutturali dei processi decisionali e tecnico-amministrativi che agiscono su tutta la platea degli investimenti pubblici e anche di quelli privati; in particolare, è necessario adottare una revisione sistematica delle procedure vigenti in campo ambientale, che da tempo si è rivelata la tematica di più complessa gestione, riguardante:
- • l’introduzione di un termine perentorio complessivo per la chiusura delle procedure di valutazione di impatto ambientale;
- • il coordinamento delle varie procedure convergenti su quelle di valutazione ambientale, stabilendo sia la validità dei pareri e delle intese acquisiti, in relazione alle procedure principali e a quelle conseguenti e connesse, utilizzando anche lo strumento della “struttura di missione” per coordinare a monte tutti i profili di tutela riguardanti i vari aspetti connessi alla realizzazione dell’opera;
- • la previsione, prima della conclusione della fase istruttoria, di un momento formale di audizione del proponente nel corso della stessa e la possibilità di richiedere all’Autorità competente la convocazione di incontri tecnici di confronto;
- • l’istituzione, prima dell’adozione del provvedimento, di un momento di confronto sulle prescrizioni tra il proponente e le amministrazioni interessate, per garantirne la coerenza e la fattibilità, per prevenire i contenziosi e assicurare la speditezza delle procedure e dei lavori;
- • la ridefinizione delle procedure e la velocizzazione delle tempistiche per svolgere le necessarie attività di studio e progettazione sui terreni interessati, con termini certi per il rilascio dell’autorizzazione ad accedere ai terreni per i quali sono richiesti studi e indagini;
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- • il potenziamento della Commissione VIA/VAS con componenti di provata competenza sulla realizzazione delle infrastrutture e in numero tale da assicurare lo svolgimento dei lavori istruttori in tempi rapidi.
2. Misure di sostegno finanziario e per la liquidità delle imprese
• Modifiche al DL n. 9/2020
o Modifiche all’articolo 25, comma 1:
– consentire l’accesso al Fondo di Garanzia per le PMI senza applicazione del modello di rating;
– prevedere la possibilità per il Fondo di coprire operazioni di consolidamento relative a operazioni non già garantite effettuate dalla stessa banca creditrice;
– prevedere la possibilità per il Fondo di coprire la rinegoziazione e l’allungamento di operazioni non già garantite. In particolare, occorre far rientrare le operazioni di allungamento di finanziamenti non già garantiti – effettuate ai sensi dell’Addendum all’Accordo sul Credito ABI-Associazioni del 2019 (in corso di definizione) o comunque in relazione all’emergenza Covid-19 – tra quelle garantibili dal Fondo senza valutazione e fino all’80%;
– estendere la misura anche alle midcap.
o Modifiche all’articolo 25, comma 2:
– il comma prevede la possibile estensione delle misure di cui al comma 1 alle PMI ubicate in zone limitrofe all’originaria zona rossa. Anche per tale comma andrebbe rafforzati – secondo quanto proposto per le misure di cui al comma 1 – il campo di applicazione e la portata dell’intervento (accesso al Fondo con copertura all’80%, senza alcun onere o commissione e senza applicazione del modello di rating o, in subordine, solo valutazione economico-finanziaria; possibilità – con riferimento a operazioni non già garantite – di coprire operazioni di consolidamento effettuate dalla stessa banca creditrice; possibilità di coprire la rinegoziazione e l’allungamento di operazioni non già garantite; estensione della misura anche alle midcap);
– il comma prevede che l’estensione possa avvenire in considerazione dell’”impatto eccezionale” e riguardare filiere “particolarmente colpite”. Va valutata la possibilità di attenuare tali espressioni al fine di evitare che, in sede attuativa, ciò possa determinare un’eccessiva restrizione del perimetro delle imprese beneficiarie.
• Proposte per il prossimo provvedimento
Inoltre, per facilitare l’utilizzo del Fondo di Garanzia delle PMI a copertura delle esigenze delle imprese colpite, occorre:
– attivare con la massima tempestività la sezione speciale mid-cap introdotta dal DL Crescita 2019. È peraltro necessario modificare la sezione, prevedendo che per la stessa operino le stesse commissioni previste in via generale per l’operatività del Fondo (gratis per le imprese colpite dal coronavirus) e riducendo da 10 a 5 anni il limite minimo della durata dei finanziamenti garantibili;
– innalzare – al di fuori dell’operatività della sezione speciale mid-cap – l’importo massimo garantito dal Fondo a 5 milioni per tutte le operazioni;
– eliminare la commissione di mancato perfezionamento delle operazioni (300 euro) che rallenta la presentazione delle domande;
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– coprire le operazioni realizzate da SPV (es: copertura prime perdite di basket bond);
– assicurare, in linea con quanto fatto in passato, che il Fondo di Garanzia supporti l’operatività dell’Addendum all’Accordo per il Credito 2019 in corso di definizione. In proposito, è necessario che, una volta firmato l’Addendum, il Consiglio di gestione del Fondo deliberi tempestivamente:
▪ la conferma della garanzia sulle operazioni già garantite che siano sospese e allungate ai sensi dell’Addendum all’Accordo per il credito. Vanno incluse le operazioni sospese e allungate con condizioni migliorative per il cliente rispetto a quelle previste dall’Addendum (es: sospensione intera rata);
▪ la conferma della garanzia sulle operazioni già garantite che siano sospese e allungate a seguito dell’emergenza Covid-19, anche a prescindere dall’Addendum all’Accordo per il credito, ma con caratteristiche analoghe. Esempio: operazioni sospese e allungate nel periodo tra l’avvento dell’emergenza e la firma dell’Addendum; operazioni sospese e allungate da intermediari finanziari non bancari che non rientrano nel campo di applicazione dell’Addendum (es: leasing).
• Per sostenere la liquidità delle imprese di tutto il territorio nazionale che siano colpite dall’emergenza, occorre poi introdurre una misura ad hoc. In particolare, si dovrebbe prevedere, compatibilmente con la disciplina europea sugli aiuti di Stato, un finanziamento agevolato a 5 anni, con 1 anno di preammortamento, concesso (anche attraverso provvista CDP alle banche) per esigenze di liquidità (pagamento di stipendi, utenze, fornitori, ecc.), assistito dalla garanzia di ultima istanza dello Stato e con copertura degli interessi a carico dello Stato stesso. In questa ipotesi, alle banche potrebbe essere concesso un credito d’imposta in misura pari all’importo degli interessi, utilizzabile in compensazione.
• Inoltre, occorre promuovere, anche col supporto del Fondo di Garanzia per le PMI, la rimodulazione degli attuali mutui o contratti di leasing prevedendo nuove linee di credito garantite da immobili aziendali e con una prospettiva di rientro trentennale.
• Infine, occorre assicurare massima tempestività nei pagamenti della Pubblica Amministrazione, garantendo quantomeno il rispetto dei termini di legge. In questo contesto, semplificare le procedure di approvazione e contabilizzazione nell’ambito dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi che prevedano pagamenti a stato di avanzamento.
3. Interventi di carattere fiscale
A) Modifiche al DL n. 9/2020
• Estendere fino al 30 aprile 2020 la sospensione di tutti gli adempimenti e versamenti tributari per i contribuenti con sede legale o operativa nell’originaria zona rossa, per allinearlo al periodo di sospensione per i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;
• consentire il pagamento rateale, già previsto per i contributi, anche per i versamenti tributari sospesi fissando, per entrambe le tipologie, la scadenza della prima rata al 16 giugno 2020;
• posticipare il versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione al 30 giugno 2020.
B) Proposte per il prossimo provvedimento (adempimenti e versamenti)
• Per tutte le imprese che presentino situazioni di comprovata difficoltà, attestata da cali di fatturato pari almeno al 20%, nonché per tutte quelle che svolgono le attività interdette dai provvedimenti dell’Autorità pubblica, sospendere i versamenti e gli adempimenti tributari, ivi compresi quelli derivanti da cartelle di pagamento, da accertamenti esecutivi emessi
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- anche dall’Agenzia delle Dogane e monopoli e Enti locali, addebiti emessi dagli enti previdenziali, nonché i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria fino alla fine del periodo di emergenza. Disporre, inoltre, che il versamento dei tributi sospesi riprenda a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla dichiarazione di “fine emergenza” e avvenga in modo rateale in 10 anni;
- • Per tutte le imprese che presentino situazioni di comprovata difficoltà, attestata da cali di fatturato pari almeno al 20%, nonché per tutte quelle che svolgono le attività interdette dai provvedimenti dell’Autorità pubblica, prevedere la possibilità di richiedere una procedura speciale che consenta loro di dilazionare, in un maggior lasso temporale (10 anni) rispetto a quello vigente, il pagamento dei debiti tributari, prima dell’avvio di azioni accertative o esecutive, senza applicazione di sanzioni. Ciò in quanto gli attuali termini di dilazione appaiono troppo ridotti, con la conseguenza che i contribuenti in difficoltà non riescono ad adempiere al versamento delle rate e incorrono nella riscossione coattiva, con il connesso aggravio di sanzioni, interessi e oneri della riscossione;
- • innalzare a 1 milione di euro, almeno per tutto il 2020, il limite annuo per la compensazione dei crediti tributari, oggi fissato a 700.000 euro. In ogni caso è opportuno destinare maggiori risorse per la gestione e lavorazione delle pratiche di rimborso dei crediti di imposta, al fine di ridurne i tempi;
- • tenuto conto delle difficoltà operative che le imprese riscontrano su tutto il territorio nazionale, abrogare la disciplina introdotta dal DL Fiscale in tema di ritenute nei contratti d’appalto, che peraltro, come più volte segnalato da Confindustria, presentano una serie di criticità interpretative e applicative;
- • interrompere tutti i termini legali connessi alle procedure concorsuali ed esecutive in corso per i contribuenti residenti o con sede legale o operativa nei territori indicati dall’articolo 1, comma 1 del DPCM 8 marzo 2020 (sul punto v. anche infra);
- • riduzione al 50% della base imponibile IMU per i fabbricati utilizzati dalle imprese che svolgono le attività interdette dai provvedimenti dell’Autorità pubblica (es. imprese culturali, concessionari, concessionari dei servizi museali e organizzatori di mostre, settore cinematografico e audiovisivo, settore dei giochi e dell’intrattenimento, servizi ricreativi);
- • sterilizzare, per i periodi d’imposta 2020/2021, l’articolo 17, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 limitatamente alla compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, che attualmente è subordinata alla previa presentazione della dichiarazione annuale da cui emerge il credito;
- • sospendere almeno per tutto il 2020 (e per il 2019 con riguardo alla maggiorazione IRES) alcune imposte introdotte dall’ultima manovra di bilancio, vale a dire plastic tax, sugar tax e maggiorazione IRES sui concessionari autostradali, aeroportuali, portuali e ferroviari, che gravano pesantemente sul sistema produttivo, già fortemente danneggiato dall’emergenza epidemiologica. Ciò consentirebbe di differire aumenti della pressione fiscale in questa fase congiunturale fortemente critica, in cui, come evidenziato, si registra la contrazione delle attività in numerosi comparti. Peraltro, si tratta di imposte che presentano diversi problemi di carattere applicativo per gli operatori e le stesse amministrazioni, che in questa delicata fase stanno affrontando prioritariamente le numerose criticità legate all’emergenza;
- • introdurre la possibilità di considerare il periodo d’imposta 2020 quale “periodo di non normale svolgimento dell’attività” ai fini degli indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. ISA) di cui all’articolo 9-bis del DL 24 aprile 2017, n. 50 e della disciplina in materia di società di
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- comodo di cui all’art. 30 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724 e di società in perdita sistematica di cui ai co. 36-decies e 36-undecies, dell’art. 2 del DL 13 agosto 2011, n. 138;
- • rinvio di ufficio delle udienze già fissate, nonché moratoria nella fissazione di nuove udienze e sospensione di tutti i termini processuali tributari su tutto il territorio nazionale;
- • nell’ambito della sospensione dei termini e dei rinvii delle udienze, prevedere per tutte le imprese anche la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione inerente ai procedimenti di cui agli articoli 161 (concordati preventivi) e 182-bis (accordo di ristrutturazione) dell’attuale legge fallimentare, al fine di mettere il debitore nell’effettiva condizione di predisporre e adeguare i relativi piani alle mutate contingenze, pena comprometterne la fattibilità;
- • sospensione del termine di 90 giorni entro cui svolgere i contraddittori presso gli Uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate nell’ambito dei procedimenti di accertamento con adesione su tutto il territorio nazionale e conseguente sospensione del termine per proporre ricorso.
A) Modifiche al DL n. 9/2020
• Estendere la misura di cui all’articolo 3 (Rimessione in termini per adempimenti e versamenti) anche ai versamenti di natura previdenziale effettuati da terzi intermediari. Di seguito la proposta normativa.
Le disposizioni di cui all’art. 5 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 si applicano agli adempimenti e ai versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza previdenziale che abbiano sede o operino nei comuni individuati dall’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020. |