Vige il diritto per il socio di un’associazione alla detrazione per gli acquisti, aventi tale titolo, fatti per tramite dell’ente associati di appartenenza e pagati mediante ritenuta sullo stipendio.
Il quesito posto dallo studio.
Con l’interpello specificato in oggetto e’ stato esposto il seguente
QUESITO
L’Associazione CRAL (di seguito, per brevità, “Cral”, “Associazione” o “Istante”) opera nel settore “no-profit”; ad essa aderiscono dipendenti dell’azienda X, nonché di aziende del medesimo Gruppo e relativi pensionati.
Fra le tante attività prestate in favore degli associati, vi è anche quella relativaalla possibilità per i medesimi di poter accedere a convenzioni di favore stipulate dal Cral con terzi fornitori mediante le quali i soci possono acquistare beni o servizi di varia natura a prezzi concorrenziali.
Alcuni di questo beni e/o servizi danno diritto di fruire di detrazioni fiscali secondo la vigente normativa. Fra di essi, ad esempio, le spese sostenute per il servizio di trasporto pubblico locale.
Nel caso di specie, Cral ha in essere un accordo con il fornitore di trasporti, sulla base del quale l’acquisto degli abbonamenti da parte dei soci ed associati è soggetto a scontistica.
L’accordo prevede che tale spesa venga inizialmente anticipata dal Cral a mezzo bonifico, in nome e per conto dei propri soci, salvo poi rivalersi su questi ultimi per recuperare le somme anticipate.
In particolare, l’accordo fra il Cral e X prevede che quest’ultima, in quanto datore di lavoro dei soci, effettui mensilmente trattenute sulle quote stipendiali per quanto ciascun socio è tenuto a rimborsare al Cral. Dette trattenute che appaiono in busta paga con specifica dicitura relativa alla spesa da rimborsare al Cral, vengono successivamente riversate a mezzo bonifico, sempre con cadenza mensile al Cral, in un unico importo indistinto per tutti i soci che le hanno subite.
Ciò premesso, l’Istante chiede quali siano le corrette modalità attraverso le quali i soci acquirenti degli abbonamenti al servizio di trasporto pubblico o di altri beni o servizi che conferiscono diritto alla detrazione fiscale secondo la vigente normativa, possano fruire della relativa detrazione, alla luce della sopraggiunta necessità di certificare la spesa con modalità “tracciate”, come previsto dall’articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Attesa la “ratio” del citato articolo 1, comma 679, della legge n. 160 del 2019, che parrebbe quella di consentire all’Amministrazione Finanziaria di verificare agevolmente l’avvenuto pagamento di spese che conferiscono il diritto alla detrazione, nonché evitare abusi e contrastare possibili elusioni, l’Istante ritiene che la detrazione possa essere riconosciuta in presenza della seguente documentazione che dovrà essere resa disponibile dal contribuente in sede di controllo fiscale:
(i) copia della fattura o documento equipollente (ovvero, nel caso di trasporto pubblico, del titolo di viaggio vero e proprio) intestato al socio;
(ii) copia del bonifico effettuato dal Cral al fornitore del relativo bene o servizio e dichiarazione sottoscritta dal Cral che attesti al socio che in detto bonifico è ricompresa anche la spesa afferente il bene o servizio acquisito da quest’ultimo e che X ha rimborsato per conto del socio l’onere in questione sempre a mezzo bonifico;
(iii) copia delle buste paga contenenti le specifiche trattenute effettuate da X.
In tal senso, l’Istante è del parere che la suindicata modalità sia rispondente alla “ratio legis” e consenta pertanto di poter fruire della relativa detrazione fiscale per gli oneri in questione, atteso che gli stessi sono pagati “ab origine” al fornitore a mezzo bonifico bancario da parte del Cral, per conto dei soci, i quali, sempre a mezzo bonifico bancario – seppur per il tramite di X che effettuata le relative trattenute in busta paga – provvedono a rimborsare quanto anticipato dal Cral.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), prevede che “Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241″.
L’indicazione contenuta nella norma circa gli altri mezzi di pagamento tracciabili ammessi per aver diritto alla detrazione è da ritenersi intesa come esplicativa e non esaustiva.
Si rileva, infatti, quanto già precisato con la Risoluzione n. 108/E del 3 dicembre 2014, in materia di erogazioni liberali ai partiti politici, che «altri mezzi di pagamento» sono quelli che «garantiscano la tracciabilità e l’identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria». Inoltre, in merito alla problematica in esame, è intervenuta la risposta n. 180 del 2020, pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, con la quale questa Amministrazione Finanziaria ha escluso la detraibilità delle spese nell’ambito di un circuito di credito commerciale nel quale per lo scambio di beni e servizi non viene utilizzato nessuno dei sistemi di pagamento elencati nell’articolo 23 del d.lgs. n. 241 del 1997, quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari, né può essere considerato un altro sistema di pagamento che garantisca la tracciabilità e l’identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria”. In particolare vi è l’esigenza di tracciabilità del flusso finanziario dal soggetto che sostiene la spesa al soggetto beneficiario (attraverso una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili).
Con riferimento agli oneri detraibili in esame, invece, si rileva che rientrano in tale ambito normativo anche le “spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro” (lett. i-decies), c. 1, citato art. 15), la cui detraibilità è consentita, per l’appunto, solo qualora il pagamento avvenga con bonifico bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”, quali carte di debito o bancomat, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Al riguardo, giova ricordare, giusta circolare 7 marzo 2008, n. 19/E, che per “abbonamento” deve intendersi “un titolo di trasporto che consenta al titolare autorizzato di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull’intera rete, in un periodo di tempo specificato”.
Tale documento di prassi, ha quindi ricondotto al concetto di abbonamento i titoli di viaggio implicanti un utilizzo non episodico del mezzo di trasporto pubblico, escludendo, di contro, sia i titoli aventi una durata oraria, anche superiore a quella giornaliera (quali, ad esempio, i biglietti a tempo che durano 72 ore), sia le c.d. carte di trasporto integrate che includono anche servizi ulteriori rispetto a quelli di trasporto quali, ad esempio, le carte turistiche che oltre all’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici consentono l’ingresso a musei o spettacoli.
Ha, inoltre, precisato che per servizi di trasporto pubblico locale, regionale o interregionale devono intendersi quelli aventi ad oggetto trasporto di persone, ad accesso generalizzato, resi da enti pubblici ovvero da soggetti privati affidatari del servizio pubblico sulla base di specifiche concessioni o autorizzazioni da parte di soggetti pubblici. Rientra, pertanto, in tale categoria qualsiasi servizio di trasporto pubblico, a prescindere dal mezzo di trasporto utilizzato, che operi in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite.
Atteso il riferimento all’ambito “locale, regionale e interregionale”, il beneficio può riguardare gli abbonamenti relativi a trasporti pubblici che si svolgono tanto all’interno di una regione, quanto mediante attraversamento di più regioni.
Nel caso di specie, gli oneri sostenuti per il servizio di trasporto pubblico locale (abbonamenti) vengono anticipati a mezzo bonifico bancario dal Cral, in nome e per conto dei propri soci, i quali, sebbene per il tramite di X che effettua le relative trattenute in busta paga e le riversa a mezzo di bonifico bancario allo stesso Cral, di fatto provvedono a rimborsare quanto anticipato da quest’ultimo.
In tale contesto, si riscontra che possa reputarsi ragionevolmente garantito l’obbligo di tracciabilità previsto dal citato art. 1, comma 679, della legge n. 160 del 2019 (vale a dire l’identificazione dell’autore), considerato che il pagamento dei suddetti abbonamenti, ancorché non attuato in via diretta dai soci/associati, avviene, comunque, attraverso appositi bonifici bancari con conseguente addebito in busta paga del fruitore.
Ne consegue che i medesimi soggetti potranno usufruire della detrazione prevista dall’art. 15, comma 1, lett. i-decies), del TUIR, in presenza della documentazione evidenziata dall’interpellante nella presente istanza ed a condizione che gli abbonamenti siano riconducibili al concetto rappresentato nell’anzidetta circolare n. 19/E del 2008 e che i pagamenti possano essere inequivocabilmente riferiti ai beneficiari.
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