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Chiarimenti ABI Misure a sostegno della liquidità per le imprese danneggiate da COVID-19

Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 – Misure a sostegno della liquidità per le imprese danneggiate da COVID-19

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020, n. 70, ha introdotto una serie di misure a sostegno della liquidità delle imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID- 19 nel nostro Paese.

In particolare, si fa riferimento alle seguenti misure:

  1. moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito concesse da banche e intermediari finanziari amicro, piccole e medie imprese, prevista all’art. 56;
  2. nuovi interventi del Fondo di garanzia per le PMI, di cui all’art.

In relazione a quanto sopra, si illustrano di seguito i principali aspetti delle suddette misure, corredate con alcune prime indicazioni fornite dal Ministero dell’economia e delle finanze con specifiche FAQ del 22 marzo 2020 (cfr. allegato), elaborate anche  in risposta alle richieste di chiarimenti avanzate dall’ABI.

Art. 56 – Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19

1, Le misure di sostegno finanziario (art. 56, comma 2)

Le imprese danneggiate dalla diffusione di COVID-19 che hanno esposizioni debitorie nei confronti di banche, intermediari finanziari ex art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia, possono avvalersi per il tramite di apposita comunicazione delle seguenti misure di sostegno finanziario, di cui al comma 2, lett. a), b) e c) del suddetto decreto:

  1. le aperture di credito sino a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti in essere alla data del 29 febbraio 2020 o quelli in essere alla data di pubblicazione del decreto (17 marzo 2020), se superiori, non possono essere revocati neanche in parte (sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata), fino al 30 settembre 2020;
  2. il rimborso dei prestiti non rateali che scadono prima del 30 settembre 2020 è posticipato, senza alcuna formalità, al 30 settembre 2020, alle medesime condizioni. Eventuali elementi accessori al contratto di finanziamento sono prorogati coerentemente senza formalità. Come precisato dalla relazione illustrativa al decreto, la restituzione dei predetti prestiti avviene con modalità che non risultino in ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese;
  3. il pagamento delle rate o dei canoni di leasing relativi ai mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri sia per gli intermediari sia per le imprese. È facoltà delle imprese richiedere la sospensione del pagamento dell’intera rata o soltanto dei rimborsi in conto capitale.

Inoltre, a seguito delle indicazioni fornite dal Ministero nelle FAQ del 22 marzo 2020, si precisa che:

  • per “elementi accessori” si intendono tutti i contratti connessi al contratto di finanziamento, tra i quali, in particolare, garanzie e assicurazione (nonché i contratti in derivati); questi contratti sono prorogati senza formalità, automaticamente, alle condizioni del contratto originario;
  • anche per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti di cui alla lettera a), permangono inalterati gli elementi accessori al contratto di finanziamento senza alcuna formalità;
  • il periodo di sospensione di cui alla lettera c) comprende anche la rata in scadenza il 30 settembre 2020, vale a dire che la rata in scadenza il 30 settembre non deve essere

2.    I soggetti beneficiari (art. 56, commi 4 e 5)

Possono accedere alle citate misure le micro, piccole e medie imprese (PMI), aventi sedi in Italia, appartenenti a tutti i settori, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che hanno subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto dell’epidemia.

Secondo la definizione della Commissione europea, sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Come precisato dal Ministero nelle FAQ del 22 marzo scorso, sono ricompresi anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA (tra cui, i professionisti e le ditte individuali).

Per accedere alle misure, l’impresa deve essere in bonis, vale a dire – come precisato dal Ministero nelle FAQ del 22 marzo scorso – che non deve avere posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.

3.    Modalità di accesso alle misure (art. 56, comma 3)

I soggetti che intendono accedere alle citate misure devono presentare dalla data di entrata in vigore del decreto-legge alla propria banca/intermediario finanziario una specifica comunicazione, corredata della dichiarazione con la quale l’impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Secondo quanto precisato dal Ministero con le FAQ del 22 marzo 2020, nella suddetta comunicazione l’impresa deve tra l’altro auto-dichiarare:

  • il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;
  • “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia daCOVID-19”;
  • di soddisfare i requisiti per la qualifica di micro, piccola o media impresa;
  • di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 DPR445/2000.

Le banche e gli intermediari finanziari vigilati e gli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia sonotenuti ad accettare le comunicazioni di moratoria se rispettano i requisiti previsti dal decreto-legge.

Ciò tra l’altro non implica, quindi, che la banca debba verificare la veridicità delle autodichiarazioni effettuate dalle imprese, ma solo che la predetta comunicazione contenga gli elementi sopra indicati.

La comunicazione può essere inviata da parte dell’impresa anche via PEC, ovvero attraverso altre modalità che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa.

Secondo quanto precisato anche nella relazione illustrativa del decreto, le misure di cui al comma 2, lett. a), b) e c) si applicano esclusivamente ai finanziamenti ottenuti dalle imprese prima della data di entrata in vigore dello stessodecreto.

Come indicato dal Ministero nelle FAQ del 22 marzo scorso, è opportuno che l’impresa contatti la banca ol’intermediario finanziario per valutare le opzioni migliori, tenuto conto che nel decreto-legge in discorso sono previste anche altre importanti misure a favore delle imprese, ad esempio quelle che prevedono l’intervento del Fondo di garanzia PMI – che sarà oggetto di successivo approfondimento – che possono collegarsi con la misura della moratoria. Le banche possono inoltre offrire ulteriori forme di moratoria, ad esempio quelle previste dall’apposito accordo tra l’ABI e le rappresentanze di impresa, ampliato e rafforzato il 6 marzo scorso (cfr. Accordo per il credito 2019, come modificato dall’Addendum del 6 marzo 2020).

4.    Finanziamenti agevolati e con provvista di terzi (comma 6)

Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, le misure in discorso sono realizzate senza preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti e con automatico allungamento del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell’operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contrattooriginario.

Nel caso in cui il finanziamento è assistito da agevolazioni pubbliche – come precisato dal Ministero nelle FAQ del 22 marzo scorso – la banca/intermediario trascorsi 15 giorni dalla comunicazione all’ente agevolatore può procedere senza ulteriori formalità alla sospensione del finanziamento, secondo il principio del silenzio assenso.

5.    Trattamento prudenziale delle nuove misure

Il Ministero dell’economia e delle finanze afferma nelle FAQ del 22 marzo 2020 che, dato che l’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, anche le misure previstenel decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, non sono considerate come misure di forbearance (tolleranza) nell’accezione utilizzata della Autorità di vigilanza europee e quindi può ricorrere alle moratorie anche l’impresa che comunque è in bonis, anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti.

6.    Garanzia sussidiaria dello Stato (commi 6-12)

Le operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 2 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un’apposita sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI (di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

Per avvalersi di tale garanzia, il soggetto finanziatore trasmette una richiesta telematica con indicazione dell’importo massimo garantito, con le modalità che verranno successivamente indicate dal gestore del Fondo di garanzia PMI.

La garanzia del Fondo ha natura sussidiaria ed è concessa a titolo gratuito. La garanzia copre i pagamenticontrattualmente previsti per interessi e capitale dei maggiori utilizzi delle linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti prorogati.

In particolare, la sezione speciale del Fondo garantisce:

  • con riferimento ai prestiti di cui al comma 2, lettera a), il 33% dei maggiori utilizzi alla data del 30 settembre 2020, rispetto all’importo utilizzato al 17 marzo 2020;
  • il 33% dei prestiti e degli altri finanziamenti la cui scadenza è prorogata ai sensi del comma 2, lettera b);
  • il 33% delle singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che erano in scadenza entro il 30 settembre 2020 e che sono state sospese ai sensi del comma 2, lettera c).

Per escutere la garanzia, le banche/intermediari devono avviare, nei 18 mesi successivi al termine delle misure di sostegno di cui al comma 2, le procedure esecutive in relazione a: (i) l’inadempimento totale o parziale delle esposizioni di cui al comma 2, lettera a); (ii) il mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale  e interessi relative ai prestiti prorogati ai sensi del comma 2, lettera b); (iii) l’inadempimento di una o più rate di finanziamenti o canoni di leasing sospesi ai sensi del comma 2, lettera c).

La richiesta di escussione della garanzia è corredata da una stima della perdita finale a carico del Fondo. Il Fondo digaranzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede a liquidare in favore della banca/intermediario, entro 90 giorni, un anticipo pari al 50% del minor importo tra la quota massima garantita dalla sezione speciale prevista  e il 33% della perdita finale stimata a carico del Fondo.

Il soggetto creditore beneficiario della garanzia può richiedere, entro 180 giorni dall’esaurimento delle procedure esecutive, la liquidazione del residuo importo dovuto a titolo di escussione della garanzia del Fondo. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentata richiesta di escussione il Fondo di garanzia provvede alla corresponsione dell’importo spettante ai soggetti beneficiari della garanzia.

Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge in discorso potranno essere integrate le disposizioni operative del Fondo di garanzia per le PMI.

 

Art. 49 – Fondo di garanzia per le PMI

  1. I nuovi interventi del Fondo

Il decreto-legge prevede nuovi interventi del Fondo di garanzia per le PMI, che viene incrementato per 1,5 miliardi di euro.

In particolare, per un periodo di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, in deroga alle vigenti disposizioni operative, la copertura del Fondo di garanzia per le PMI è pari all’80% (90% in caso di riassicurazione) su tutte le operazioni di finanziamento con importo massimo garantito per singola impresa pari a 1,5 milioni di euro.

Per tutte le altre operazioni di finanziamento, resta valida la modulazione delle percentuali di copertura attualmente prevista dalla disciplina del Fondo, fino a un importo massimo garantito, che viene innalzato dal decreto da 2,5 milioni di euro a 5 milioni di euro.

L’innalzamento dell’importo massimo garantito è, tuttavia, subordinato – come precisato nella Circolare del Gestore del Fondo n. 8/2020 dello scorso 19 marzo riportata in allegato – all’adozione di un nuovo metodo di calcolo dell’Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), posto che gli attuali metodi in vigore possono essere utilizzati solo fino ad un importo massimo garantito pari a 2,5 milioni di euro.

La garanzia è concessa a titolo gratuito e la probabilità di inadempimento della singola impresa beneficiaria è determinata esclusivamente sulla base del modulo economico- finanziario del modello di valutazione di cui alla parte IX,  lettera A delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo riportate nell’allegato al Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 febbraio 2019. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili” ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di “imprese in difficoltà” ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Per le operazioni per le quali le banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa di conseguenza.

Con la Circolare n. 8/2020 del Gestore, il Consiglio di Amministrazione del Fondo  ha deliberato di applicare tale disposizione anche alle imprese che abbiano delle posizioni debitorie classificate dalla banca come non-performing e per i finanziamenti che presentino rate scadute da più di 90 giorni.

Sono inoltre ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito dell’impresa, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione di credito aggiuntivo pari ad almeno il 10% dell’importo del debito residuo del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha deliberato di applicare quanto previsto alle operazioni finanziarie finalizzate all’estinzione dei finanziamenti già erogati al soggetto beneficiario finale dallo stesso soggetto finanziatore o da altri soggetti finanziatori facenti parte dello stesso gruppo bancario, che non siano già garantiti dal Fondo.

Per i settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari che effettuino operazioni di investimento immobiliare, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a

500.000 euro, è previsto che la garanzia del Fondo sia cumulabile, senza alcun limite, ad altre forme di garanzia reali, assicurative ovvero bancarie.

Sulle garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza COVID-19, o appartenenti, per almeno il 60%, a specifici settori/filiere colpiti dall’epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo potrà essere elevata del 50%, ulteriormente incrementabile del 20% in caso di intervento di ulteriori garanti.

Il Fondo garantirà – con copertura dell’80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione – anche nuovi finanziamentifino a 18 mesi meno un giorno, di importo fino a 3.000 euro, erogati a persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che autocertificano di essere state danneggiate dall’emergenza COVID-

  1. In favore di tali soggetti la garanzia è concessa a titolo gratuito e senza

Il decreto-legge prevede inoltre l’eliminazione, a partire della dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e per i prossimi 9 mesi, della commissione di mancato perfezionamento delle operazioni di cui all’articolo 10, comma 2, del DM 6 marzo 2017.

 

2.    Operazioni di microcredito

Gli operatori di microcredito ex art 111 del TUB possono beneficiare, a titolo gratuito e nella misura massima dell’80% dell’ammontare del finanziamento, della garanzia del Fondo sui finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari finalizzati alla realizzazione, da parte dei medesimi operatori, di operazioni di microcredito. Viene, inoltre, innalzato l’importo minimo per le operazioni di microcredito d’impresa da 25.000 euro a 40.000 euro.

 

 

3.    Altre misure

Le disposizioni previste per il Fondo di garanzia per le PMI, per quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie rilasciate dal Fondo ISMEA che, a tal fine, viene rifinanziato per 80 milioni di euro per l’anno 2020.

Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere previste ulteriori misure di sostegno finanziario alle imprese, anche attraverso il rilascio di finanziamenti a tasso agevolato e di garanzie fino al 90%, a favore delle imprese, o delle banche e degli altriintermediari che eroghino nuovi finanziamenti alle imprese.