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COVID-19: Informativa Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – 8 marzo 2020 ed altre misure

Le misure per le imprese ed i professionisti

La presenza moderatamente diffusa del Virus COVID-19 (colloquialmente “il Coronavirus”) nell’ambito del territorio nazionale, ha determinato la stesura e pubblicazione a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero della Salute e del Ministro dell’economia e delle finanze, di una serie di Decreti e Decreti Legge oltre che l’adozione di provvedimenti Regionali, finalizzati a disciplinare i comportamenti adeguati da adottare al fine di prevenire e contingentare la diffusione del suddetto Virus, nonché talune misure a salvaguardia delle attività economiche colpite.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI e DECRETO LEGGE n.11, 8 marzo 2020

Nella nottata tra il 7 e l’8 marzo 2020 e nella serata di domenica 8 marzo, sono stati separatamente firmati e pubblicati in Gazzetta Ufficiale un DPCM il cui contenuto fornisce alcune indicazioni e disposizioni che dovranno essere prese in seria considerazione dagli esercenti attività commerciali oltre che il Decreto Legge numero 11, avente ad oggetto provvedimenti relativi allo svolgimento dell’attività giudiziaria.
Non ci si soffermerà sulle indicazioni di dettaglio previste per chi si trova nelle zone indicate all’Art.1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (definite colloquialmente “rosse”) e corrispondenti a: regione Lombardia e le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, le quali prevedono una serie di misure estremamente stringenti, ma ritenute necessarie nel contesto di aree nelle quali la diffusione del virus sta comportando significativi aggravi a livello del Sistema Sanitario.
Ci si sofferma in questa sede alle misure applicate all’intero territorio nazionale, contenute nei seguenti provvedimenti:
• Sospensione di congressi ed altri eventi che determinino assembramenti di pubblico, quando sia richiesta la presenza di personale sanitario;
• Differimenti di ogni attività congressuale o convegnistica
• Sospese le attività di Pub, Scuole di ballo, Sale giochi, Sale scommesse, Sale bingo, Discoteche ed assimilabili;
• Sospese aperture di Musei, Cinema e Teatri;
• Svolgimento di attività di bar e ristoranti deve essere esercitata garantendo il rispetto delle distanze minime di sicurezza di un metro tra gli avventori;
• Gli esercizi commerciali ed aperti al pubblico devono garantire modalità organizzative che prevengano assembramenti;
• Sospese le attività sportive in ogni luogo, resta salva la facoltà di svolgere eventi e competizioni organizzati da associazioni sportive, nonché allenamenti, in luoghi chiusi o aperti senza la presenza di pubblico, garantendo il rispetto delle distanze di sicurezza.

Nei locali aperti al pubblico devono essere messi a disposizione degli utenti, prodotti disinfettanti per le mani.

• Il lavoro agile (Smart Working)
Il Decreto estende la possibilità di organizzare il lavoro da remoto per tutte le categorie di lavoratori subordinati, secondo la disciplina dettata alla Legge 22 maggio 2017 n.2017.
Nello specifico, le misure agevolative dettate esclusivamente a beneficio di talune tipologie di rapporti lavorativi, relative all’esercizio dell’attività lavorativa al di fuori del perimetro dell’azienda e con la possibilità di definire orari flessibili, per la durata del periodo di emergenza indicata sino al 3 aprile 2020, potranno essere adottate da tutti i datori di lavoro anche in mancanza di specifica previsione contrattuale.
L’adozione di tali modalità di lavoro, a beneficio dei dipendenti e delle loro famiglie, dovranno essere attivati previa specifica modalità telematica della prevista procedura e comunicazione tematica all’INAIL.
L’assolvimento dell’informativa sulla sicurezza del lavoro potrà essere effettuata attraverso un richiamo dei contenuti presenti sul sito istituzionale dell’INAIL.

Il Decreto Legge n. 11, pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella serata dell’8 marzo, inserisce previsioni finalizzate a prevenire la diffusione del Virus nell’ambito dell’attività giudiziaria. A tale scopo è previsto il differimento al 22 di marzo, con facoltà dei Capi degli Uffici Giudiziari di prorogare la sospensione al 31 di maggio, di tutte le udienze civili, penali ed amministrative che non abbiano ad oggetto misure atte a limitare libertà delle persone, minori, particolari tipologie di provvedimenti con un significativo valore sociale esplicitati nel Decreto.
Viene previsto il potere, in favore del capo degli uffici giudiziari, di istituire regole che dispongano, tra le alte, la limitazione dell’accesso al pubblico negli uffici giudiziari e la celebrazione a porte chiuse delle udienze che dovranno essere necessariamente discusse.
Quando l’esercizio delle attività di giustizia, è limitata dalle previsioni del Decreto, è predisposta la sospensione di termini di decadenza e prescrizione

L’ordinanza del Presidente della Regione Lazio

Il Presidente della Regione Lazio ha predisposto, con ordinanza del’8 marzo, oltre all’obbligo in capo a chi si sia recato nelle c.d. “zone rosse” negli ultimi 14 giorni di contattare il numero dedicato (800 118 800), un inasprimento delle norme relative all’esercizio di attività aperte al pubblico, disponendo la chiusura di: palestre, piscine e centri benessere.
Ulteriori misure a favore di professionisti ed imprese
Il Decreto Legge 2 marzo 2020, n.9, ha tra le altre introdotto taluni misure volte alla semplificazione dell’attività lavorativa dei datori di lavoro e di alcune tipologie di imprese.
Tra le misure più significative si ricordano:
– Differimento dei termini per l’invio telematico delle Certificazioni Uniche al 31 di marzo;
– Differimento dei termini per l’invio del modello 730 al 30 di settembre;
– Sospensione, esclusivamente per soggetti localizzati nella “zona rossa” originaria, dei versamenti di imposte fiscali e previdenziali, utenze e tariffa rifiuti, oltre che a determinate condizioni, la sospensione di 12 mesi nel versamento delle rate di mutui agevolati;
– Per le attività operanti a livello nazionale nel settore turistico alberghiero, viene prevista la sospensione sino al 30 di aprile dei versamenti aventi ad oggetto ritenute previdenziali e fiscali relative al lavoro dipendente. Tali importi, è momentaneamente previsto vadano versati in unica soluzione entro il 31 di maggio, ma pare improbabile non interverranno successivi provvedimenti finalizzati a garantire una maggiore dilazione dei termini oltre ad una possibile ed auspicabile rateizzazione di tali versamenti, oltre ad ulteriori misure di sostegno al settore.

Lo Studio Ferrari e Associati rimane a disposizione di tutti gli assistiti per fornire maggiori informazioni e per definire congiuntamente adeguate misure specifiche, per l’organizzazione dell’operatività amministrativa e del lavoro per le singole attività.