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COVID-19: Informativa Decreto Legge – 16 marzo 2020: COVID –

Misure straordinarie per la tutela della Salute e il sostegno all’Economia

Si attende da mercoledì 11 marzo, a seguito del comunicato stampa seguente al 36esimo Consiglio dei Ministri, oltre che a seguito di un comunicato stampa del Ministro dell’economia e delle finanze Gualtieri di venerdì 13 marzo, il varo di un Decreto Legge contenente misure di sostegno al Sistema Sanitario Nazionale, alle famiglie ed alle imprese fortemente colpiti dalle ricadute determinate la diffusione del Virus COVID-19 (colloquialmente “il Coronavirus”) nell’ambito del territorio nazionale.

Il Consiglio dei Ministri ha pertanto approvato in data 16 marzo, un Decreto Legge non ancora pubblicato mentre viene steso questo documento di informativa, con effetti e provvedimenti relativi a quattro principali aree di intervento:

  1. finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;
  2. sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
  3. supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia;
  4. sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio

In mancanza di un testo ufficiale pubblicato, il presente documento di informativa, basato sulle dichiarazioni ufficiali riportate in conferenza stampa del 16 di marzo, espliciterà gli interventi previsti senza tuttavia poter fornire indicazioni rispetto alle modalità di accesso alle misure di sostegno ed agevolazione, non essendo ancora state resi pubblici i criteri ed i processi di adesione ed attivazione delle misure.

Le misure saranno attuabili solo successivamente alla pubblicazione del decreto nonché alla pubblicazione delle modalità operative degli enti interessati (INPS per cassa integrazione, ecc.).

Misure per potenziare la capacità di intervento del Sistema sanitario, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati a fronteggiare l’emergenza sanitaria

Al fine di garantire un adeguato supporto finanziario e di forza lavoro a beneficio e supporto del Sistema Sanitario Nazionale, in un momento di estrema difficoltà, il Consiglio dei Ministri adotta una serie di misure volte a:

  • istituire fondi per la copertura di assunzioni, retribuzione di straordinari di personale medico e di polizia, aumento di posti letto ed acquisto di apparecchiature ;
  • autorizzare con misure e procedure snelle la produzione di dispositivi medici ;
  • introdurre deroghe alle procedure di abilitazione di laureati in medicina e chirurgia.

Sostegno ai lavoratori e alle aziende, con l’obiettivo che nessuno perda il posto di lavoro a causa dell’emergenza

In ragione degli effetti potenzialmente negativi sul livello occupazionale, in particolar modo nei settori maggiormente colpiti dagli effetti diretti ed indiretti della diffusione del virus, vengono introdotte misure a salvaguardia dei livelli di occupazione nell’ambito del lavoro dipendente e della capacità reddituale dei lavoratori autonomi:

  • la cassa integrazione in deroga viene estesa all’intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica, possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova causale “COVID-19” per la durata massima di 9 settimane. Tale possibilità viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria;
  • la possibilità di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” è esteso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti;
  • è riconosciuto un indennizzo di 600 euro, per il mese di marzo (ancorché il comunicato riporti “su base mensile”), non tassabile, per i lavoratori autonomi e le partite IVA con esclusione dei professionisti iscritti agli Ordini (deve ritenersi con autonoma cassa di previdenza);
  • è istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini;
  • misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio: riconoscimento di un contributo economico mensile pari a 600 euro per un massimo di tre mesi e parametrato al periodo effettivo di sospensione dell’attività. Il contributo non spetta ai magistrati onorari dipendenti pubblici o privati, anche se in quiescenza, e non è cumulabile con altri contributi o indennità comunque denominati erogati a norma del decreto;
  • si prevede l’equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per Covid-19, per il settore privato (per il settore pubblico l’equiparazione era già stata inserita nel DL del 9 marzo 2020);
  • è prevista la possibilità di usufruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità in situazione di gravità accertata, del congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi al 50% del trattamento retributivo. In alternativa, è prevista l’assegnazione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro, aumentato a 000 euro per il personale del Servizio sanitario nazionale e le Forze dell’ordine;
  • il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in caso di handicap grave è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate;

Sostegno alla liquidità delle famiglie e delle imprese

Il protrarsi della condizione di emergenza e delle conseguenti misure adottate e relative alla chiusura di numerose attività, in particolare delle attività esercitate direttamente con il pubblico oltre agli inevitabili effetti che questa sospensione ha provocato ad intere filiere produttive, rischia di provocare, per le imprese che non abbiano già subito impatti, una diffusa e sistema condizione di illiquidità delle aziende.

Al fine di supportare le aziende e le famiglie il Decreto conterrà misure volte a definire sostegni apportati in collaborazione con il sistema bancario:

  • moratoria dei finanziamenti a micro, piccole e medie imprese (che riguarda mutui, leasing, aperture di credito e finanziamenti a breve in scadenza);
  • potenziamento del fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche per la rinegoziazione dei prestiti esistenti. Le modifiche riguardano nel dettaglio:
    • la gratuità della garanzia del fondo, con la sospensione dell’obbligo di versamento delle previste commissioni per l’accesso al fondo stesso;
    • l’ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, per consentire di venire incontro a prevedibili, immediate esigenze di liquidità di imprese ritenute affidabili dal sistema bancario;
    • l’allungamento automatico della garanzia nell’ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento correlata all’emergenza coronavirus;
    • la previsione, per le operazioni di importo fino a 100.000 euro, di procedure di valutazione per l’accesso al fondo ristrette ai soli profili economico-finanziari al fine di ammettere alla garanzia anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all’epidemia;
    • eliminazione della commissione di mancato perfezionamento per tutte le operazioni non perfezionate;
    • la possibilità di cumulare la garanzia del fondo con altre forme di garanzia acquisite per operazioni di importo e durata rilevanti nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari;
    • la possibilità di accrescere lo spessore della tranche junior garantita dal Fondo a fronte di portafogli destinati ad imprese/settori/filiere maggiormente danneggiati dall’epidemia;
    • la possibilità di istituire sezioni speciali del fondo per sostenere l’accesso al credito di determinati settori economici o filiere di imprese, su iniziativa delle Amministrazioni di settore anche unitamente alle associazioni ed enti di riferimento
    • la sospensione dei termini operativi del fondo;
    • estensione del limite per la concessione della garanzia da 2,5 milioni a 5 milioni di finanziamento;
    • estensione a soggetti privati della facoltà di contribuire a incrementare la dotazione del fondo p.m.i. (oggi riconosciuta a banche, Regioni e altri enti e organismi pubblici, con l’intervento di Cassa depositi e prestiti e di Sace);
    • facilitazione per l’erogazione di garanzie per finanziamenti a lavoratori autonomi, liberi professionisti e imprenditori individuali;
    • estensione dell’impiego delle risorse del Fondo;
  • rafforzamento dei Confidi per le microimprese, attraverso misure di semplificazione;
  • estensione ai lavoratori autonomi e semplificazione dell’utilizzo del fondo per mutui prima casa;
  • misure per l’incremento dell’indennità dei collaboratori sportivi;
  • immediata entrata in vigore del “volatility adjustment” per le assicurazioni;
  • possibilità di corrispondere agli azionisti e agli obbligazionisti danneggiati dalle banche un anticipo pari al 40 per cento dell’importo dell’indennizzo spettante a valere sul Fondo indennizzo risparmiatori (FIR);
  • controgaranzia per le banche, da parte di Cassa depositi e prestiti finalizzata all’espansione del credito anche alle imprese medio-grandi impattate dalla crisi;
  • incentivo alla cessione dei crediti deteriorati (NPL) mediante conversione delle attività fiscali differite (DTA) in crediti di imposta per imprese finanziarie ed industriali;
  • norme sul rimborso dei contratti di soggiorno e sulla risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura, con la previsione del diritto al rimborso per le prestazioni non fruite sotto forma di voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione;
  • l’istituzione di un fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo e ulteriori disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura;

Misure in campo fiscale, allo scopo di evitare che obbligazioni e adempimenti aggravino i problemi di liquidità

Al fine di fornire un sostegno finanziario alle imprese, vengono introdotte una serie di misure di sospensione e differimento di versamenti ed obblighi di natura fiscale in aggiunta alle previsioni già introdotte dai precedenti decreti nell’ambito delle prime “aree rosse” e del settore turistico:

  • Sospensione, senza limiti di fatturato, per i settori più colpiti, dei versamenti delle ritenute (si attende vi sia un chiarimento rispetto al contenuto poco chiaro e contraddittorio della Circolare INPS, venerdì 13 marzo già peraltro eliminata dal sito dell’Ente), dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile, insieme al versamento Iva di marzo. I settori interessati sono:
    • turistico-alberghiero;
    • Termale;
    • trasporti passeggeri;
    • ristorazione e bar;
    • cultura (cinema, teatri), sport, istruzione;
    • parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse;
  • sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi per contribuenti con fatturato fino a 2 milioni di euro (versamenti IVA, ritenute e contributi di marzo);
  • differimento scadenze – per gli operatori economici ai quali non si applica la sospensione, il termine per i versamenti dovuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 16 marzo viene posticipato al 20 marzo;
  • disapplicazione della ritenuta d’acconto per professionisti senza dipendenti, con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente, sulle fatture di marzo e aprile;
  • sospensione sino al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell’ Agenzia delle entrate;
  • sospensione dei termini per la riscossione di cartelle esattoriali, per saldo e stralcio e per rottamazione-ter, sospensione dell’invio nuove cartelle e sospensione degli atti esecutivi;
  • premi ai lavoratori: ai lavoratori con reddito annuo lordo fino a 40.000 euro che nel mese di marzo svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro (non in smart working) viene riconosciuto un premio di 100 euro, non tassabile (in proporzione ai giorni lavorati);
  • l’introduzione di incentivi e contributi per la sanificazione e sicurezza sul lavoro: per le imprese vengono introdotti incentivi per gli interventi di sanificazione e di aumento della sicurezza sul lavoro, attraverso la concessione di un credito d’ imposta;
  • donazioni COVID-19 – la deducibilità delle donazioni effettuate dalle imprese ai sensi dell’articolo 27 L. 133/99 viene estesa; inoltra viene introdotta una detrazione per le donazioni delle persone fisiche fino a un beneficio massimo di 30.000 euro;
  • affitti commerciali – a negozi e botteghe viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo;
  • Misure di natura giudiziaria civile, penale ed amministrativa:
    • tra l’altro, il rinvio d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 delle udienze calendarizzate dal 9 marzo al 15 aprile 2020 per i procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari e la sospensione, nello stesso periodo, del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali e amministrativi, salvo specifiche eccezioni;
  • fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni;
  • la possibilità, fino alla fine dello stato d’emergenza,  per i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, per gli organi collegiali degli enti pubblici nazionali e per le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni di riunirsi in videoconferenza;
  • la proroga al 31 agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto;
  • norme in materia di svolgimento delle assemblee di società e per il differimento del termine di adozione dei rendiconti annuali 2019 e dei bilanci di previsione 2020-2022;
  • il rinvio al 30 giugno di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti;
  • contributi per le piattaforme per la didattica a distanza;

Lo Studio Ferrari e Associati rimane a disposizione di tutti gli assistiti per fornire maggiori informazioni e per definire congiuntamente adeguate misure specifiche, per l’organizzazione dell’operatività amministrativa e del lavoro per le singole attività.