DocumentazioneNewsNews e Documentazione

COVID e Bilancio: Prime indicazioni della Fondazione Nazionale Commercialisti

L’IMPATTO DELL’EMERGENZA SANITARIA SULLA CONTINUITÀ AZIENDALE E SULL’APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI

PRIME INDICAZIONI

REALIZZATO DALLA FONDAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI IN COLLABORAZIONE CON

SIDREA

20 APRILE 2020

Scarica qui il documento in pdf L’impatto dell’emergenza sanitaria sulla continuità aziendale

Premessa

 

L’emergenza pandemica del Covid-19 sta avendo – e ha già lasciato – rilevanti ripercussioni sul tessuto socio-economico del Paese. I danni a livello produttivo che vanno definendosi, infatti, metteranno a dura prova grandi e piccole imprese. Il periodo in cui la malattia si è diffusa corrisponde, peraltro, con il momento congiunturale della chiusura dei bilanci delle società coincidenti con l’anno solare, da approvarsi quest’anno, proprio in ragione delle difficoltà attuali, entro 180 giorni dalla data del 31 dicembre.

Il decreto liquidità ha previsto, inoltre, norme ad hoc in materia di “sospensione” della continuità aziendale per gli esercizi 2019 e 2020 per quelle società “sane” che in assenza di Covid-19 non avrebbero avuto problemi di going concern, ma che allo stato attuale si trovano ad approvare il bilancio senza una reale chiara percezione del futuro, stante che ancora sono indecifrabili l’impatto reale dell’emergenza nonché le misure di contrasto alla pandemia che saranno poste in essere a livello nazionale e di Unione Europea. Le nuove e specifiche disposizioni funzionano, senza particolari problemi nei casi – per la verità da ritenere molto rari – in cui i bilanci al 31 dicembre 2019 sono stati redatti ed approvati. Ne restano, invece, escluse, sempre e comunque, le società che adottano i principi contabili internazionali.

Il tema della continuità aziendale, seppur non l’unico derivante dalla situazione attuale, meriterà, perciò, particolare attenzione nei bilanci in approvazione entro il prossimo mese di giugno con un probabile interessamento per molte società anche per i bilanci dell’esercizio in corso.

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti, in collaborazione con la Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale, ha deciso di pubblicare un primo contributo sui riflessi in bilancio dell’emergenza pandemica, prendendo in esame le problematiche esistenti alla luce dei principali orientamenti di dottrina e prassi. In questo contesto, evidentemente, ricopre un ruolo di assoluto rilievo la lettura dei principi contabili nazionali e, nello specifico, dell’OIC 11, Finalità e postulati del bilancio d’esercizio.

Nel documento, l’analisi – pur muovendo dalla situazione attuale – considera anche i presumibili effetti (e le manovre di reazione) che potranno svilupparsi nel medio-tempo, ossia nel bilancio 2020.

Tuttavia, occorre premettere che, nel contesto attuale e date le diverse circostanze in cui ciascuna impresa potrà trovarsi, non è possibile, in questa sede, dare indicazioni puntuali: saranno, pertanto, gli amministratori, in quanto responsabili del bilancio, che dovranno fornire le informazioni relative alle specifiche vicende.

Evidentemente, poi, il testo deve essere analizzato alla luce dell’evoluzione in atto e considerato

come contributo anche allo sviluppo del dibattito e della normativa in materia.

È opportuno ribadire la mia gratitudine, nei confronti di coloro che hanno contribuito alla realizzazione del documento. Senza il loro apporto non avremo mai raggiunto con tanta efficienza ed efficacia il nostro obiettivo.

Sperando, quindi, di collaborare all’analisi dinamica e nella consapevolezza che solo conoscendo gli effetti reali delle proprie operazioni si riesca a governare (per quanto possibile) anche gli interventi futuri, auguro a colleghi e studiosi una buona lettura.

Raffaele Marcello

Consigliere Nazionale con delega ai principi contabili e di valutazione

 

1.      Oggetto e finalità

 

La pandemia in atto, oltre ai devastanti effetti umani, sociali ed economici, investe i processi contabili, introducendo ulteriori elementi di incertezza, soprattutto sugli aspetti valutativi e sull’informazione a corredo.

Non è, infatti, ancora noto quando le attività economiche potranno riprendere, quali saranno i vincoli alla produzione e i tempi per tornare a condizioni normali di operatività. Inoltre, i vari scenari che si stanno delineando appaiono molto difformi da settore a settore e, all’interno di ciascuno, incidono sulle singole imprese in funzione di più elementi, quali il mercato di riferimento (interno o internazionale), la filiera di appartenenza (nazionale o internazionale), il livello di concorrenza internazionale (situazione dei concorrenti nei Paesi esteri), le condizioni finanziarie ante emergenza e altri ancora.

Questo documento redatto con la collaborazione della Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale (SIDREA), intende offrire un contributo scientifico, individuando tematiche contabili che, almeno per i bilanci 2019, possano essere integrate nei provvedimenti legislativi attualmente in corso di discussione.

Pur nella consapevolezza che non sia possibile offrire indicazioni puntuali valevoli per qualunque azienda, il documento identifica alcune criticità e spunti metodologici per affrontarle.

2.      Introduzione

 

Il tema della continuità aziendale riveste un ruolo centrale, nel processo di redazione dei bilanci 2019 e 2020, in quanto la valutazione della presenza di condizioni di continuità della gestione assume una forte criticità alla luce delle incertezze sui tempi e le modalità di uscita dall’emergenza sanitaria in atto.

Il legislatore del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 (decreto liquidità) ha sentito, tra l’altro, l’esigenza di integrare la disciplina “ordinaria” di redazione del bilancio, rivedendo temporaneamente per il periodo straordinario dell’emergenza pandemica anche i criteri di redazione e, nello specifico, le assunzioni in tema di going concern. A tale proposito, l’art. 7, rubricato “Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio”, prevede che: «1. Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all’articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. 2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati».

Si deve preliminarmente osservare che la norma, pur riferendosi direttamente alla «redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020», si applica, in virtù del richiamo fatto al comma 2, anche ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2019 non ancora approvati. Come si evince anche dalla relazione illustrativa, tale disposto risulta valido anche per i bilanci che hanno un periodo amministrativo che presenti una chiusura compresa tra il 1° gennaio e il 23 febbraio 2020, data in cui sono collocate le prime misure collegate con l’emergenza (d.l. n. 6 del 23 febbraio 2020, convertito nella l. n. 13 del 5 marzo 2020 ed abrogato dal d.l. n. 14 del 25 marzo 2020).

Muovendo anche da quanto previsto dalla Relazione illustrativa si tratta di neutralizzare per i bilanci degli esercizi 2019 e 2020, salvo successive modifiche normative, gli effetti sulla continuità aziendale derivanti dal Covid-19 «…consentendo alle imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità di conservare tale prospettiva nella redazione dei bilanci degli esercizi in corso nel 2020».

La prospettiva della continuità aziendale viene, quindi, “congelata” in attesa che il quadro normativo ed economico sia riportato a normalità, anche – si legge sempre nella relazione – al fine di evitare che siano adottati “criteri deformati”.

La preoccupazione del legislatore appare maggiormente rivolta ad evitare che la valutazione delle voci sia effettuata con criteri non di funzionamento.

Per i bilanci dell’esercizio 2019 la norma sembrerebbe presupporre, quindi, la capacità dell’impresa di   compiere   previsioni   attendibili   circa   la   continuità   operativa   quantomeno   fino   al termine dell’esercizio 2020 (si veda anche par. 22 dell’OIC 11 di seguito richiamato), astraendo dalla presenza dell’effetto dell’emergenza pandemica.

Resta, quindi, in ogni caso, il tema di considerare quali debbano essere le migliori assunzioni contabili che possano essere effettuate per la predisposizione dei bilanci degli esercizi 2019 e 2020 e quali siano gli scenari da riportare a livello informativo.

Si pone il problema se vadano utilizzate, per l’accertamento della continuità, i risultati dell’esercizio antecedente il cui bilancio risulti già approvato, ossia quello chiuso al 31 dicembre 2018, oppure quelli risultanti da una situazione economico-patrimoniale al 31 dicembre 2019. La scelta impone di bilanciare, in attesa di modifiche e/o chiarimenti normativi, profili diversi. In ogni caso, è indubbio che la nota integrativa, come supporto alla “esistenza continuativa” di going concern antecedentemente all’emergenza Covid-19 debba fornire una illustrazione delle condizioni in cui verte l’impresa anche in prospettiva futura.

Stante la situazione, detta capacità potrebbe risultare, in ogni caso, fortemente limitata, al punto da rendere inattendibili i piani di gestione che ne dovrebbero derivare. Infatti, le misure potenzialmente compensative previste dal Governo, tendenti a creare una sorta di “equilibrio economico-finanziario” tra gli operatori dei vari settori, confermano come i presupposti per la continuazione delle attività aziendali non dipendano più soltanto dalle indicazioni fornite dai suddetti piani, ma, in larga parte, dall’efficacia dei provvedimenti normativi, che si sostituiscono alle regole e ai comportamenti dei mercati.

A livello di principi contabili nazionali la tematica della continuità aziendale è trattata nell’OIC n. 11, Finalità e postulati del bilancio d’esercizio1; infatti, nel par. 22 dell’OIC n. 11, è previsto che «Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, nella nota integrativa dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale».

L’accertamento della continuità aziendale, pertanto, dovrebbe avvenire sulla base di valutazioni condotte con criteri ordinari, ma condizionate dal più ridotto orizzonte temporale determinato dalla crisi aziendale in atto.

Ciò detto, con riferimento ai bilanci 2019 e 2020 si potrebbero ipotizzare i seguenti scenari:

  • in presenza del presupposto di continuità:
    1. non ci sono incertezze (per esempio, come potrebbe accadere nella grande distribuzione o nel settore medicale), si cita l’esistenza del Covid-19 nell’informativa sottolineando che l’emergenza pandemica non impatta;
    2. ci sono incertezze (per esempio, come potrebbe accadere nel settore industriale), si indica nell’informativa quali sono tali incertezze e le misure che l’impresa sta adottando (per esempio, CIG, moratorie, );
  • in assenza del presupposto di continuità aziendale:
    1. se legata agli effetti dell’emergenza del Covid-19, in linea con il decreto liquidità, il bilancio è predisposto mantenendo i valori in continuità e dando informativa di applicazione della deroga in nota integrativa;
    2. se non legata agli effetti dell’emergenza del Covid-19, quindi già antecedente al 23 febbraio 2019, il bilancio è predisposto per mezzo dell’utilizzo dei principi “deformati”, e in base alle indicazioni contenute nell’OIC

Assumono, quindi, rilevanza specifica le informazioni qualitative e quantitative, attraverso le quali va illustrato lo scenario (o gli scenari) di riferimento su «un prevedibile arco temporale futuro» che, a fronte dell’emergenza sanitaria in atto, deve necessariamente essere esteso. Inoltre, la tempestività e la portata delle informazioni presentate devono essere connotate da un adeguato livello di affidabilità e verificabilità.

Nel presente documento programmatico sono affrontati, in via preliminare, i seguenti temi:

  1. i bilanci relativi all’esercizio 2019;
  2. i bilanci relativi all’esercizio 2020 e i bilanci infra annuali;
  3. l’approccio all’impairment e alla rideterminazione dei valori per i bilanci relativi all’esercizio 2020

Di seguito, i singoli punti vengono sinteticamente ripresi, con alcune prime indicazioni e proposte di soluzione, che verranno approfondite nei documenti successivi.

3.   I bilanci relativi all’esercizio 2019

 

L’insorgere dell’emergenza sanitaria è un fatto manifestatosi successivamente al 31 dicembre 2019, così come non si sono avuti effetti economici rilevanti a essa riconducibili sino al mese di marzo del 2020.

Per questa ragione, si ritiene di potere escludere, per il bilancio 2019, interventi sui valori di bilancio per tenere conto degli effetti economici, finanziari e patrimoniali per ragioni derivanti dall’emergenza manifestatasi nei primi mesi del 2020, considerata la loro non pertinenza sotto il profilo della competenza economica e tenuto conto, peraltro, delle significative incertezze gravanti sugli stessi. 

L’emergenza epidemica da Covid-19 configura, in sostanza, un evento di competenza dell’esercizio 2020 e, come tale, non produce effetti sui valori dei bilanci dell’esercizio 20192. Tale comportamento contabile di natura generale resta valido anche con riferimento al calcolo delle perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni. In tal caso, potrebbero, infatti, emergere dubbi in merito al calcolo del “valore recuperabile”, inteso dall’OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali come il maggiore valore tra valore d’uso e fair value, al netto dei costi di vendita, dell’attività o dell’unità generatrice di flussi di cassa che è soggetta al test di perdita del valore. Premesso che l’elemento cui si applica il test deve essere svalutato laddove il valore recuperabile sia inferiore al valore contabile, anche il sopra citato valore d’uso, determinabile per mezzo dell’attualizzazione dei flussi di cassa attesi (con il metodo “ordinario”) o con la capacità d’ammortamento (con il metodo semplificato), dovrebbe essere stimato partendo dalle assunzioni che potevano essere sviluppate alla data di chiusura dell’esercizio.

Diviene, quindi, rilevante la sola parte descrittiva, da argomentare nell’ambito dei “fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio” da riportare nella nota integrativa3 e nella “evoluzione prevedibile della gestione” da riportare nella relazione sulla gestione. A questo proposito, va osservato come le informazioni da inserire nella nota integrativa siano collegate, quanto a quantità e analiticità, alla data di approvazione del bilancio; il differimento dell’approvazione del bilancio accresce le informazioni disponibili e potrebbe contribuire a meglio definire il quadro4.

Tenuto conto che, per la gran parte delle imprese, l’evento è successivo alla chiusura dell’esercizio e che si tratta di un fenomeno avente caratteristiche del tutto peculiari, si suggerisce di inserire in un unico punto le due tipologie informative (fatti di rilievo ed evoluzione prevedibile), così da rendere l’informativa più strutturata ed efficace, rinviando se del caso dalla relazione sulla gestione alla nota integrativa5.

 

In relazione alla parte qualitativa e descrittiva sopra indicata, pare necessario inserire una serie di elementi informativi aggiuntivi, direttamente e indirettamente legati agli effetti dell’emergenza sanitaria, che faccia percepire l’impatto complessivo atteso, tenendo conto del contesto di mercato, economico e strategico della singola impresa.

Gli elementi informativi andrebbero aggregati per aree di attività:

  1. attività operativa;
  2. attività di investimento;
  3. attività di finanziamento
  4. attività di ristrutturazione e/o di cambio del business model.
  5. Tali elementi potrebbero comprendere, per fare alcuni esempi e se indicabili con attendibilità, informazioni relative alla contrazione dei ricavi attesa nel corso del 2020, all’impatto sui contratti esistenti, all’andamento della filiera o del settore di appartenenza, alla rinegoziazione dei debiti, alla ridefinizione delle politiche di investimento, alle eventuali ristrutturazioni o modifiche nel business model (soprattutto, per realtà interessate da processi di riconversione), alle politiche sul personale, all’andamento reddituale atteso, alle politiche sul capitale circolante (regolarità incassi/pagamenti, assorbimento del magazzino), alla sostenibilità a fronte di distribuzione di dividendi (sia legati all’utile prodotto, sia a riserve esistenti), alla modifica nelle politiche di tesoreria di gruppo (introduzione di cash pooling). 

2 Cfr. OIC 29, Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio, parr. 59-67.

3 Nello specifico, si ricorda che l’art. 2427, co. 1, n. 22-quater), del codice civile richiede che nella nota integrativa siano illustrati «la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio».

4 La soluzione individuata per l’esercizio 2019 potrebbe essere estesa anche alle imprese, con esercizio difforme dall’anno

solare, che chiudono il bilancio entro il 23 febbraio del 2020.

5 Si ritiene che possano essere informazioni tipiche dell’evoluzione prevedibile della gestione di cui all’art. 2428, co. 3, n. 6, del codice civile elementi informativi, quali previsioni in termini di evoluzione dei contesti di riferimento, delle misure adottate nei Paesi in cui si opera, livelli di performance e continuità di servizio dei fornitori con cui si opera.

 

4.      I bilanci relativi all’esercizio 2020 e i bilanci infra annuali

 

Le disposizioni temporanee si applicano anche ai bilanci degli esercizi che si chiuderanno al 31 dicembre 20206. Nonostante il legislatore non ne faccia esplicita menzione, si può ragionevolmente ritenere, in linea con la ratio della norma, che il disposto sia applicabile – in attesa di chiarimenti ufficiali – ai bilanci consolidati oltre che ai bilanci infra annuali che si chiudono nel corso dell’anno solare 2020.

L’esercizio 2020 è l’anno in cui gli effetti della crisi si manifesteranno in modo evidente. Premesso che le disposizioni di legge che potrebbero portare alla impossibilità di proseguire la gestione (si pensi agli artt. 2446, 2447, 2482-bis e ter, 2484 n. 4, 254-duodecies del codice civile) sono state disattivate ex lege dall’art. 6 del decreto liquidità fino alla data del 31 dicembre 2020, si ritiene ancor più fondamentale, come approccio generale, salvaguardare la funzione informativa del bilancio, onde permettere a tale documento di mostrare le eventuali perdite subite e programmare in modo appropriato la gestione futura.

Non appare, tuttavia, necessario “modificare” i principi o proporre soluzioni contabili ad hoc; piuttosto, è sufficiente attuare un percorso interpretativo per applicare i principi alla luce di un fenomeno peculiare.

Gli aspetti da approfondire sono:

  1. il mantenimento delle previsioni normative in tema di informativa ai soci e l’ampliamento, secondo linee guida definite, della parte illustrativa degli effetti Covid-19, riprendendo anche quanto deciso in merito al bilancio 2019;
  2. l’identificazione dell’impatto della crisi sul reddito prodotto e su alcuni indicatori alternativi di performance, con particolare riguardo all’Ebitda, utilizzato in molti covenant;
  3. il suggerimento alle imprese di modeste dimensioni di tenere sistemi di controllo interno della gestione della liquidità;
  4. la modalità di trattamento contabile e di illustrazione dell’eventuale risarcimento statale odelle eventuali agevolazioni ricevute.

6 Rileva, tuttavia, osservare che l’art. 7 del decreto si riferisce più ambiguamente ai bilanci d’esercizio “in corso al 31 dicembre 2020”.

 

5.   L’approccio all’impairment e alla rideterminazione dei valori per i bilanci relativi

all’esercizio 2020

 

Il tema della stima della perdita durevole di valore assume particolare rilievo, nella situazione attuale e prospettica, in quanto diviene e diverrà complesso determinare il valore recuperabile. In particolare, gli elementi di problematicità riguardano:

  1. la prospettiva di lungo termine, laddove occorre identificare l’orizzonte di riferimento, visto che l’evoluzione attuale influirà in modo determinante sul futuro;
  2. il valore d’uso, il quale si prospetta di stima complessa, vista la presunta aleatorietà dei flussi di cassa attesi;
  3. il fair value, poiché i valori di mercato potranno non essere affidabili.

In questo quadro, alcuni temi per i quali pare rendersi necessario un approfondimento sono:

  1. le modalità tramite cui identificare gli effetti economici e finanziari derivanti dal Covid-19;
  2. le modalità operative per lo svolgimento del test di impairment e, in particolare, le modalità di determinazione del valore terminale dell’attività esaminata;
  3. le condizioni per poter effettuare tale test;
  4. la ridefinizione del ruolo e della tipologia degli indicatori utilizzati per identificare i sintomi della svalutazione;
  5. l’identificazione dei valori maggiormente critici, quali le valutazioni a fair value, i crediti, il magazzino.

Ovviamente, la ponderazione nei processi di impairment di condizioni future che risentano, sia pure in via mediata ed indiretta, dell’emergenza sanitaria, rischia di reintrodurre, di fatto, valutazioni sulla continuità “congelate” dal legislatore, creando situazione di potenziale conflitto con le disposizioni normative.

6.   Il codice della crisi e dell’insolvenza e il ruolo del bilancio

 

La parte qui di interesse riguarda, in particolare, gli indici di allerta, di cui si dovrà definire il ruolo che rivestono in questo particolare momento, tenendo conto del rinvio della piena applicazione del Codice al 2021.

È, pertanto, condivisibile la scelta del legislatore del decreto liquidità, il quale ha previsto il differimento dell’entrata in vigore del Codice al 1° settembre 2021. A tale conclusione si sarebbe dovuti giungere in una prospettiva operativa anche in assenza di esplicito disposto normativo.

Va inizialmente precisato che non tutti i settori hanno risentito in modo analogo dell’emergenza: alcuni non hanno mai interrotto l’attività (p.e. e-commerce, piattaforme digitali, alimentare e ampi settori della GDO), altri stanno subendo perdite ingenti e rischiano di vedere completamente stravolto il loro ruolo nei mercati, soprattutto internazionali.

Da una parte, dunque, è da escludere l’applicazione indistinta a tutte le imprese degli indicatori di allerta, visto il generalizzato forte peggioramento delle performance; dall’altra, premesso che l’attuale disciplina fallimentare resta pur sempre vigente, rinviare di un anno potrebbe significare, per molte realtà, un declino ancora più rapido, con forti costi sociali ed economici causati dai ritardi nell’affrontare la situazione. Infatti, rinviare tutto al 2021, per certe imprese può significare perdere due/tre anni e certamente uscire dal mercato.