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Criptovalute e Legge di bilancio 2023: voluntary disclosure e novità in vista per il trattamento fiscale delle criptovalute ed altre cripto-attività

Una doverosa introduzione

Mi scuserete per la lunga introduzione, ma credo che prima di “investire” i propri risparmi sia necessario conoscere l’oggetto del proprio investimento, per essere consapevoli delle opportunità, ma soprattutto dei rischi, che ci apprestiamo a dover gestire.

Partiamo da un doveroso approfondimento: cos’è un Bitcoin? O più in generale, cosa sono le criptovalute? Anzitutto va tenuto bene a mente che le criptovalute nascono e si sviluppano come mezzi di pagamento correnti (questo il desiderio alla base del White Paper Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” di Satoshi Nakamoto) e non come tipo di strumento speculativo né tantomeno come un, non meglio definito, strumento di investimento.

Scambiare, vendere, acquistare ed a maggior ragione “produrre” Bitcoin ed altre criptovalute rappresenta un’attività tecnicamente estremamente complessa ed alla porta di un ristretto numero di soggetti specializzati. Il protocollo utilizzato da Bitcoin, ad esempio, prevede che per validare una transazione, sia necessario risolvere un problema matematico complesso finalizzato a certificare e concludere il trasferimento di moneta: come ricompensa per questa attività, l’algoritmo emette periodicamente una nuova unità di moneta.

È questo sistema che rende scarsa la criptovaluta, rendendo il suo valore soggetto ad oscillazioni determinate dal solo meccanismo domanda-offerta (dinamica tipica più per merce e prodotti che per valute “correnti”, come secondo i loro sostenitori dovrebbero invece essere le criptovalute): pertanto più persone sono disposte ad acquistare a prezzi sempre più elevati, confidando di riuscire a rivenderle a qualcun altro ad un “prezzo” ulteriormente maggiorato, più se ne vedrà crescere il tasso di cambio rispetto alle valute fiat.

La potenza di calcolo, ed i consumi energetici, richiesti per risolvere questi problemi matematici, necessari quindi a validare una singola transazione in cripto-moneta, stanno significativamente crescendo per due ordini di ragioni: il costo dell’energia è cresciuto a dismisura con lo scoppio del conflitto russo-ucraino ed i problemi matematici, di cui parlavamo sopra, diventano sempre più complessi e richiedono sempre maggiore sforzo ai calcolatori.

Un dato rilevante ci viene fornito da studi sugli impatti ambientali di questo mercato, dai quali emerge che oramai le transazioni in criptovaluta nel mondo consumino più energia, e di conseguenza inquinino, più di stati come il Belgio, la Finlandia o l’Argentina (Wired). Tra il 2016 e il 2021, i danni climatici medi di ogni Bitcoin estratto sono stati pari al 35% del suo valore. La cifra sale vicino al 60% se si considera solo il periodo 2020/2021 (Forbes).

Le potenzialità espresse da questa tecnologia hanno portato alla nascita di una serie di intermediari che attraverso delle piattaforme userfriendly permettono di operare con criptovalute attraverso procedure semplificate, incentivando in maniera esponenziale l’utilizzo di questi prodotti da parte dei consumatori.

 

Il trattamento fiscale e dichiarativo delle criptovalute sino al 2022

La rappresentazione in dichiarazione dei redditi

Le istruzioni allegate al modello Unico 2018 redditi 2017, riportano per la prima volta indicazioni relative al trattamento ed alla disclosure riservate alle “valute virtuali”. In base alle loro caratteristiche vengono considerate alla stregua di valute estere, essendo prevista l’indicazione della consistenza delle valute possedute e delle transazioni ad esse riferite nel quadro RW (solitamente destinato agli investimenti all’estero). Considerando le criptovalute come valori di tipo finanziario, assimilabili a transazioni elettroniche, era quindi necessario (sino al modello Unico 2022 Redditi 2021) rappresentare, a prescindere dal valore della transazione, ogni singola operazione di acquisto o vendita in uno specifico quadro RW, utilizzando come valore di riferimento il tasso di cambio indicato dalla piattaforma utilizzata (o in caso di operazioni effettuate senza il supporto di una piattaforma, in mancanza di tassi accertati dall’Agenzia delle Entrate andranno utilizzati valori documentabili relativi alle transazioni di vendita ed acquisto, tema questo che solleva non poche problematiche qualora le transazioni siano avvenute con scambio di criptovalute o acquisti per contanti, soprattutto se avvenuti nei primi anni di vita di queste valute) ed applicando il metodo LIFO in caso di multiple operazioni di acquisto a fronte di liquidazioni parziali delle proprie posizioni relative alla specifica criptovaluta.

Fortunatamente è possibile “semplificare” gli obblighi dichiarativi rappresentando nei quadri RW dati accopparti per singola criptovaluta, rappresentandone per tipologie omogenee la prima e l’ultima valorizzazione nell’anno; ciò, tuttavia, semplifica solo l’incasellamento nel quadro RW, rimanendo obbligatoria la predisposizione di documentazione che permetta di determinare in maniera semplice ed inequivocabile, con le necessarie stratificazioni per l’applicazione del metodo LIFO, ogni singola operazione di acquisto e vendita.

 

L’imponibilità delle transazioni

In tema di imponibilità fiscale diviene in questo caso attuale la previsione di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-ter), del T.U.I.R., per la quale sono redditi diversi le plusvalenze realizzate attraverso la cessione a titolo oneroso, a termine o il prelievo da depositi e conti correnti di valute estere o, nel caso di specie, valute virtuali. Per quanto riguarda nello specifico la cessione onerosa, anche a pronti, dei valori depositati presso un conto corrente in valuta estera, rileva osservare che il cambio di valuta (da Bitcoin ad euro ad esempio) rappresenta effettivamente una cessione a titolo oneroso, come anche l’utilizzo della moneta virtuale per operazioni di acquisto di beni o servizi configura una forma di prelievo di tale valuta, e quindi concretizzano momenti impositivi di una eventuale plusvalenza, ma solo qualora il valore complessivo dei depositi e dei conti correnti in valuta (o criptovaluta nel caso di specie) avesse complessivamente superato consecutivamente, per sette giorni lavorativi, un valore corrispondente ad euro 51.645,69 valutati al tasso di cambio vigente al 1 gennaio dell’anno di riferimento.

Tali plusvalenze (o minusvalenze) erano soggette ad imposta secondo le ordinarie regole delle plusvalenze finanziarie con una imposta sostitutiva al 26%.

 

Il trattamento fiscale e dichiarativo delle criptovalute dal 2023

La rappresentazione in dichiarazione dei redditi

Vengono confermati gli obblighi relativi alla rappresentazione nel quadro RW con le medesime modalità.

 

L’imponibilità delle transazioni

Viene introdotta al comma 1 dell’articolo 67 del T.U.I.R. la lettera c-sexies), in base alla quale i redditi prodotti dallo scambio di criptovalute andranno inquadrati come redditi diversi, emergenti in seguito ad attività di rimborso, cessione a titolo oneroso e permuta di criptovalute, escludendosi però esplicitamente (contrariamente a quanto avveniva sinora) da fatto impositivo lo scambio di criptovalute (cripto-attività avente medesime caratteristiche e funzioni), pertanto l’acquisto ad esempio di un NFT, trattandosi sempre di un “cripto-bene” ma con funzioni differenti, risulterà un evento che darà luogo ad un momento impositivo.

Viene prevista una franchigia di non imponibilità (e pertanto di non riportabilità delle minusvalenze) pari ad euro 2.000 per anno.

A tali redditi verrà applicata un’imposta sostitutiva del 26%.

 

Rivalutazione delle criptovalute

I contribuenti avranno la possibilità di rideterminare il valore fiscale delle critptovalute, detenute al 1° gennaio 2023, mediante versamento di una imposta sostitutiva pari al 14% da versarsi in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2023, ovvero in tre rate annuali con applicazione di interessi pari al 3%.

 

Voluntary disclosure sulle criptovalute

I contribuenti che non hanno adempiuto agli obblighi dichiarativi e di monitoraggio (come previsto dalle istruzioni del modello Unico Persone Fisiche 2018 – redditi 2017 in poi) avranno la possibilità di far emergere tali attività presentando una apposita dichiarazione e pagando un’imposta sostitutiva del 3,5% in ragione d’anno, valorizzate al 31 dicembre di ciascun anno o all’ultima data di detenzione.

In caso vi fossero dei redditi non dichiarati è possibile ravvedere tali importi applicando una maggiorazione dello 0,5% sia nel caso in cui non sia stata presentata una dichiarazione sia qualora fosse stato omesso il solo quadro RW.