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Fatture estere in formato elettronico dal 1° luglio 2022

Dal 1° luglio 2022 (e non dal 1° gennaio 2022, come annunciato in precedenza) entrerà in vigore l’obbligo di invio dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere tramite il sistema di Interscambio (SDI) in formato XML, così come avviene attualmente per l’invio delle fatture elettroniche (D.L. n. 146/2021).

L’obbligo comunicativo è invece facoltativo per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale, oppure emessa o ricevuta una fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio.

 

Cosa accade fino al 30 giugno 2022

Attualmente i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia, sono tenuti a trasmettere telematicamente, con cadenza trimestrale, l’Esterometro all’Agenzia delle Entrate, comunicando i dati relativi alle operazioni attive e passive effettuate con soggetti non stabiliti e quindi non transitate sul Sistema di Interscambio attraverso le fatture elettroniche.

Essendo, invece, l’amministrazione finanziaria già in possesso dei dati rilevanti riguardanti le operazioni per le quali sia stata emessa una bolletta doganale oppure emessa o ricevuta una fattura elettronica, non è richiesta la trasmissione telematica di ulteriori informazioni relative a tali documenti.

A partire dal primo gennaio 2021 è tuttavia  già possibile inviare elettronicamente i dati relativi alle operazioni trasfrontaliere tramite il sistema di Interscambio (SDI) utilizzando le modalità di trasmissione che verranno meglio illustrate nel prossimo paragrafo, e che ricordiamo, diverranno obbligatorie a partire dal 1 luglio 2022.

 

Cosa accade dal 1° luglio 2022

Viene eliminato l’Esterometro ed introdotto l’obbligo di invio dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere esclusivamente tramite il Sistema di Interscambio e il formato XML attualmente adottato per l’invio delle fatture elettroniche.

 

Quali documenti vanno inviati attraverso il formato elettronico

Dovranno essere emesse in formato elettronico tutte le fatture attive, anche qualora il destinatario sia un soggetto non residente in Italia o senza una stabile organizzazione nel nostro Paese.

Per quanto riguarda le operazioni passive diverrà obbligatoria l’emissione del documento di integrazione elettronico per acquisto di beni o servi Intra-UE o l’emissione di autofatture elettroniche per la corretta contabilizzazione degli acquisti di servizi Extra-UE attraverso l’emissione di documenti elettronici dotati delle stesse caratteristiche note per le fatture elettroniche; nulla invece dovrà essere fatto in riferimento agli acquisti di beni da soggetti Extra-UE, i quali dovranno come sempre essere accompagnati da bolletta doganale.

Attenzione: quali sono i documenti per i quali è necessaria l’integrazione o emissione di autofattura? L’approfondimento è dovuto in quanto per la maggior parte di imprese e professionisti il tema autofattura rappresenta una novità, trattandosi di un adempimento sino ad oggi (solitamente) integralmente demandato al commercialista ed oscuro ai più.

L’integrazione/autofattura potrà essere emessa solo a fronte di documenti regolari, riportanti tutti i dati anagrafici del committente (professionista, ditta o società) ed indicazione della mancata applicazione dell’iva propria del paese di origine in mancanza del presupposto di applicazione. Per quanto riguarda fornitori Extra-UE il controllo si limita a queste attività, quando invece l’acquisto avviene da un soggetto residente in UE ma al di fuori dell’Italia, sarà necessario verificare che lo stesso risulti iscritto al sistema europeo di scambio dei dati IVA, VIES : se dal controllo dovesse emergere la carenza di tale iscrizione il documento non potrà essere registrato e sarà necessario richiedere al proprio fornitore di provvedere con l’iscrizione e riemettere un documento corretto.

Sembrerà banale e quasi offensivo il prossimo avvertimento, ma credeteci se vi diciamo che gli errori superano di gran lunga le operazioni effettuate nel modo corretto e tale prevalenza si accentua ancora di più nei seguenti acquisti: i market place e gli e-commerce. Dovrete verificare in primo luogo che l’iscrizione al portale, e l’accesso nel momento dell’acquisto, siano stati eseguiti con un profilo aziendale e non con il vostro profilo personale; accertati di questo primo passaggio si rimanda ai controlli riportati supra.

Modalità ed i tempi di trasmissione

Fatture attive

Per le fatture attive relative alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, la procedura è sostanzialmente analoga all’emissione di una normale fattura elettronica di tipo TD01 e prevede la valorizzazione del campo “codice destinatario” con “XXXXXXX”. L’invio è previsto entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (ad esempio, giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita);

 

Fatture passive

Per le fatture passive, ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare in autofattura un documento elettronico di tipo TD17 (integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero), TD18 (integrazione per acquisto di beni intracomunitari) e TD19 (integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 DPR 633/72). In questo caso la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.

 

Reverse charge interno

La procedura dovrà essere adottata anche per le operazioni interne (esempio: subappalti edili, lavori di pulizia e completamento edifici le cui fatture sono emesse in reverse charge interno) e tipo documento TD16, da utilizzarsi per l’integrazione delle fatture.

Trattandosi in questo caso di una fattura già trasmessa elettronicamente, la generazione del documento di integrazione di tipo TD16 riguarderà solo i righi con natura N6, sui quali sarà sufficiente avere l’indicazione dell’aliquota Iva da applicare.

Altri casi di autofattura elettronica

  • TD20- Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 commi 8 e 9-bis D.Lgs. 471/71 o art. 46 c.5 D-L- 331/93)
  • TD21- Autofattura per splafonamento

 

Sanzioni

La sanzione applicabile alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, è fissata nella misura di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili.

La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro mensili, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze o se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

 

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