La L. n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021, ha introdotto a far data dal 21 dicembre 2021 un nuovo obbligo di comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro, competente per territorio, mediante sms o posta elettronica, finalizzato a “svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive” nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 29 dell’11 gennaio 2022, ha fornito le prime indicazioni utili al corretto adempimento dell’obbligo di comunicazione.
Di seguito se ne sintetizzano i contenuti.
Cosa si intende per lavoro autonomo occasionale
Il lavoro autonomo occasionale è disciplinato dall’art. 2222 c.c. e i compensi, dal punto di vista fiscale, sono sottoposti al regime fiscale di cui all’articolo 67, comma 1, lett. l), Tuir.
Il lavoro autonomo occasionale si realizza “quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.
Chi è tenuto alla comunicazione
La norma definisce tenuti alla comunicazione esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.
Seppur tale definizione faccia pensare che esistano delle fattispecie non obbligate ad adempiere a tale obbligo (ad esempio gli studi professionali e le associazioni), in attesa di ulteriori chiarimenti ufficiali si consiglia di effettuare in qualsiasi caso la comunicazione al fine di non incorrere in sanzioni.
Quando scatta l’obbligo di comunicazione
L’obbligo di comunicazione da parte del datore di lavoro scatta al momento della sottoscrizione del contratto di prestazione occasionale tra le parti e, in ogni caso, prima dell’inizio della prestazione lavorativa. La norma non indica un tempo limite per la comunicazione, pertanto si raccomanda di procedere in modo tempestivo.
ATTENZIONE: l’obbligo riguarda i rapporti avviati dopo il 21 dicembre 2021 o, anche se avviati prima, i rapporti ancora in corso all’11 gennaio 2022.
Quindi, per tutti i rapporti di lavoro in essere all’11 gennaio 2022 e per i rapporti iniziati dal 21 dicembre e già cessati, la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio 2022.
Come si effettua la comunicazione
In attesa che il Ministero del Lavoro aggiorni le modalità di trasmissione telematica, la comunicazione avverrà attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica ordinario di ciascun Ispettorato territoriale, che ad esempio per Roma è ITL.Roma.occasionali@ispettorato.gov.it (in allegato gli indirizzi relativi ad ogni Ispettorato).
La comunicazione, che potrà essere direttamente inserita nel corpo della mail (e non come allegato alla stessa), dovrà contenere i seguenti elementi minimi:
- i dati del committente (ragione sociale, sede legale, CF/Partita IVA);
- i dati del lavoratore autonomo occasionale (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e CF);
- la sede ove il collaboratore svolgerà la propria prestazione lavorativa (esempio: presso il suo studio, presso la sua abitazione ovvero presso la sede del committente);
- una sintetica descrizione dell’attività;
- l’ammontare del compenso (se stabilito al momento dell’incarico);
- la data di avvio delle prestazioni occasionali;
- l’arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad esempio, un giorno, una settimana, un mese). Qualora tale arco temporale non dovesse essere rispettato, si dovrà effettuare una nuova comunicazione.
Ancorché non obbligatorio, si consiglia di allegare alla mail anche la lettera di incarico, con le specifiche sull’attività che dovrà essere svolta.
Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o modificata in qualunque momento purché la prestazione dell’attività non sia ancora iniziata.
Qualora manchino i dati suindicati, la comunicazione sarà considerata omessa dall’Ispettorato del Lavoro e sarà applicata la relativa sanzione amministrativa.
Quali sanzioni sono previste in caso di mancata comunicazione
In caso di mancata comunicazione si incorre in una sanzione amministrativa da euro 500,00 fino ad euro 2.500,00 per ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui sia stata omessa o ritardata la comunicazione, anche qualora il rapporto di lavoro superi il periodo inizialmente indicato nella comunicazione originaria senza procedere a nuova comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
In allegato la Nota n. 29 dell’11 gennaio 2022, contenente l’elenco degli indirizzi mail a cui inviare la comunicazione ed un fac simile del testo da inserire nel corpo della mail.
Nota n. 29_11 gennaio 2022 con elenco indirizzi mail Ispettorato del Lavoro
Fac simile Comunicazione obbligatoria prestazioni occasionali