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ETS: nomina dell’organo di controllo e del revisore alla prima assemblea

La nota del Ministero del Lavoro n. 11560 del 2 novembre 2020 ricorda l’obbligo stringente per gli ETS a verificare il superamento dei rispettivi limiti per la nomina dell’organo di controllo e di revisione.

Tale obbligo si pone tra le previsioni del D. Lgs. 117/2017 che non presentano un nesso di diretta riconducibilità all’operatività del RUNTS, pertanto gli Artt. 20 e 31 del CTS sono immediatamente applicabili.

La verifica deve esser svolta guardando ai dati consuntivi dei bilanci relativi agli anni 2018 e 2019.

Per la nomina dell’organo di controllo, l’ETS deve verificare il superamento di due dei seguenti limiti per due esercizi consecutivi:

  • Totale attivo stato patrimoniale eccedente gli euro 110.000,00 euro
  • Totale entrate comunque denominate eccedente gli euro 220.000,00 euro
  • Dipendenti occupati in media nell’esercizio eccedenti le 5 unità

Per la nomina dell’organo di revisione o del revisore unico, l’ETS deve verificare il superamento di due dei seguenti limiti per due esercizi consecutivi:

  • Totale attivo stato patrimoniale pari ad euro 1.110.000,00 euro
  • Totale entrate comunque denominate pari ad euro 2.220.000,00 euro
  • Dipendenti occupati in media nell’esercizio pari a 12 unità

Resta ferma la possibilità affidare all’organo di controllo anche la revisione legale dei conti, purché ciascun componente dell’organo di controllo sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro.

L’assenza di tale adempimento, in fase di controllo per l’accesso al RUNTS, sarà ostativa ai fini dell’iscrizione dell’ETS nel Registro.