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Il Decreto “Liquidità”: cosa dice e come funziona

COVID-19: Informativa Decreto Legge 8 aprile 2020 numero 23

di Emanuele Ferrari – dottore commercialista

Nella notte tra l’8 ed il 9 di aprile 2020, viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto Legge numero 23, contenente alcune misure volte ad ampliare la platea di soggetti beneficiari di misure di garanzia pubblica sui finanziamenti ed estendere la durata delle misure già introdotte con il D.L. 17 marzo 202 numero 18.

Il Decreto, nello specifico, interviene nell’ambito alle seguenti aree:

  1. Estensione delle misure di garanzia pubblica su finanziamenti concessi dal ceto bancario e nelle operazioni di esportazione ed internazionalizzazione ;
  2. Interventi relativi ad adempimenti fiscali, tributari e societari;
  3. Altre misure di estensione di previsioni contenute nel Decreto Legge 18/2020;
  4. Proroga di sospensione e dilazione dei termini di procedimenti amministrativi, penali, civili e tributari.

Le misure introdotte hanno efficacia dal 9 di aprile.

Il testo del Decreto

Estensione delle misure di garanzia pubblica su nuovi finanziamenti e su attività di esportazione ed internazionalizzazione

Il decreto in parola introduce una serie di misure volte ad ampliare la platea di soggetti beneficiari delle misure di pubblica garanzia sull’erogazione di finanziamenti con lo scopo di facilitare l’accesso al credito e dare supporto alla liquidità delle imprese.

Tali misure si differenziano in ragione della dimensione delle imprese ed in particolare riguardano:

  • Interventi sulle garanzie per finanziamenti erogati alle PMI ed imprese sino a 499 dipendenti;
  • Interventi di garanzia per finanziamenti contratti da imprese che non posso accedere al Fondo di Garanzia per le PMI o per le PMI che abbiano esaurito il plafond di misure ordinariamente accessibili;
  • Garanzie e coperture assicurative nei rapporti commerciali con l’estero;
  • Garanzia su finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo.

 

Fondo di Garanzia per PMI

Il Fondo di Garanzia ha la funzione di prestare, a determinate condizioni, garanzie pubbliche su finanziamenti concessi a PMI e persone fisiche nell’esercizio di imprese o professioni, per facilitare l’accesso di questi soggetti al credito quando le caratteristiche dell’attività non lo permetterebbero, ovvero dove fosse dato accesso a finanziamenti a condizioni eccessivamente gravose.

Chi può beneficiare

All’art 13 del Decreto vengono previste misure specifiche per la concessione di garanzie pubbliche rilasciate a fronte di finanziamenti erogati a favore di:

  • PMI, con estensione ad imprese che occupano sino a 499 dipendenti;
  • Persone fisiche esercenti imprese, arti o professioni.

A condizione che l’attività di tali soggetti sia stata danneggiata dall’”Emergenza COVID-19”

Condizioni di erogazione

La garanzia è concessa a titolo gratuito per finanziamenti sino a 5 milioni di euro, con una copertura all’80% (estendibile al 90% previa approvazione della Commissione Europea) del finanziamento per operazioni di finanziamento della durata massima di 6 anni (72 mesi).

Misura del finanziamento garantito

I finanziamenti coperti dalle misure straordinarie, non possono eccedere alternativamente:

  • Il doppio della spesa per il personale annua relativa al 2019 (compreso il costo del personale a libro paga di subcontraenti), ovvero per imprese costituite dopo il 1 gennaio 2019, le spese complessive sostenute nei primi due anni di attività;
  • 25% de totale fatturato nel 2019;
  • Il fabbisogno di Capitale di funzionamento ed investimenti per i successivi 18 mesi (12 mesi per imprese con personale compreso tra le 250 e 499 unità), previa autocertificazione del beneficiario.

Sino all’autorizzazione da parte della Commissione Europea la copertura è disposta per l’80% del finanziamento, o 90% in caso di riassicurazione da parte di confidi, per le erogazioni di finanziamenti e comprese le attività di rinegoziazione del credito, purché il nuovo finanziamento determini l’erogazione in misura aggiuntiva pari almeno al 10% del finanziamento originario.

La garanzia è concessa anche per le imprese ammesse dopo il 31/12/2019 a concordati con continuità aziendale.

Non è dovuta la commissione per mancato perfezionamento dell’operazione.

Misure soggette ad approvazione della Commissione Europea

Oltre allo sblocco delle limitazioni esposte precedentemente, soggette all’approvazione della Commissione Europea, sono previste ulteriori misure che determinano:

  • Erogazioni di finanziamenti con il 100% di garanzia per finanziamenti caratterizzati da:
    • una durata non superiore a 72 mesi;
    • preammortamento di 24 mesi;
    • importo del finanziamento non eccedente il 25% dei ricavi 2019 (da certificare, ma si ritiene le liquidazioni periodiche e la dichiarazione iva possano fornire certificazione di tali importi) nella misura massima di euro 25.000;
  • Erogazione di finanziamenti per i quali può essere concessa una garanzia ulteriore (ad esempio da un confidi) a copertura della quota non direttamente garantita dal Fondo, che porti ad una garanzia complessiva pari al 100%del finanziamento a condizione che:
    • I ricavi 2019 non abbiano ecceduto gli euro 3.200.000 (valore da certificare, ma si ritiene le liquidazioni periodiche e la dichiarazione iva possano fornire certificazione di tali importi);
    • Il finanziamento non ecceda il 25% dei ricavi 2019.

A tali condizioni l’acceso alle garanzie, e di conseguenza al finanziamento, non richiederà istruttorie e procedimenti di valutazione del merito creditizio.

 

Garanzia erogata da SACE S.p.A.

Per le imprese non rientranti nella misura sopra esposta, ovvero per quelle imprese che abbiano esaurito il plafond di misure disposte dal Fondo di Garanzia, è prevista la concessione di una garanzia da parte di SACE S.p.A., per le misure di seguito illustrate è richiesta la preventiva approvazione della Commissione Europea.

Condizioni per la concessione della garanzia

La garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020 per finanziamenti di durata non eccedente i 72 mesi con la possibilità di avvalersi di un preammortamento di 24 mesi ad imprese che rispettino i seguenti requisiti:

  • al 31/12/2019 non risultino annoverabili tra le imprese in difficoltà;
  • al 29/2/2020 non presentito esposizioni deteriorate verso il sistema bancario.

Limiti e misura della garanzia

L’importo dei prestiti garantiti non eccede:

  • 25% del fatturato annuo relativo al 2019;
  • Doppio del costo del personale relativo al 2019.

La garanzia copre i finanziamenti nelle seguenti misure:

  • 90% per imprese con meno di 5.000 dipendenti e valore del fatturato non eccedente gli 1,5 miliardi di euro;
  • 80% per imprese con più di 5.000dipendenti o fatturato compreso tra 1,5 e 5 miliardi di euro;
  • 70% per imprese con fatturato eccedente i 5 miliardi di euro.

 

Costo della garanzia

L’erogazione della garanzia ha un costo annuo crescente che va da un minimo di 25 punti base ad un massimo di 100 punti base per le PMI che abbiano avuto accesso alle misure.

Per imprese diverse dalle PMI, il costo annuo della garanzia è crescente e va da un minimo di 50 punti base ad un massimo di 200 punti base.

Condizioni di erogazione

Le imprese che beneficiano della garanzia:

  • Non distribuiscono dividendi nel 2020;
  • Non effettuano operazioni di acquisto di azioni proprie nel 2020;
  • Gestiscono i livelli occupazionali attraverso appositi accordi sindacali.

Il finanziamento deve essere destinato alla copertura di costi del personale, investimenti in Capitale Circolante impiegati in stabilimenti ed attività situate sul territorio nazionale.

Per il rilascio di garanzie in favore di imprese con dimensioni non eccedenti 1,5 miliardi di euro fatturato e 5.000 dipendenti, la valutazione di sussistenza dei requisiti avviene sulla base dei dati contenuti nel bilancio di esercizioovvero, quando lo stesso non sia stato approvato, mediante una apposita certificazione (si attendono specifiche circa le modalità di certificazione). Per tali imprese la domanda viene presentata ad un ente finanziatore che valuterà la domanda e si occuperà di trasmettere la richiesta a SACE S.p.A..

Per le imprese di dimensioni eccedenti, la concessione della garanzia è subordinata a decisione del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

 

Misure a sostegno dell’esportazione ed internazionalizzazione

Il Decreto prevede misure di sostegno pubblico all’esportazione. L’intervento introduce un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE S.p.A. sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, al fine di potenziare la capacità di fornire misure di supporto alle esportazioni mediante assicurazione e prestazione di garanzie. Viene inoltre istituito un comitato per il sostegno finanziario pubblico all’esportazione.

 

Finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo e contributi in conto interessi

I finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo possono essere garantiti dal relativo fondo di garanzia.

Viene inoltre prevista la possibilità di fornire contributi in conto interessi.

 

Adempimenti fiscali, tributari e societari

Il Decreto introduce talune misure di sospensione della normativa societaria, ripropone per i mesi di aprile e maggio le misure di sospensione dei versamenti già previste dal D.L. 18/2020 ed introduce altre misure.

 

Sospensione dei versamenti tributari e contributivi

Per i soggetti esercenti imprese arti o professioni e per le società con ricavi o compensi inferiori ad euro 50 milioni nel corso del 2019, che abbiano subito nel mese di marzo 2020 una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto al mese di marzo 2019, e/o una pari riduzione nel mese di aprile 2020 rispetto al valore registrato nel mese di aprile 2019, sono sospesi per i mesi di aprile e maggio i versamenti relativi a:

  • Imposta sul valore aggiunto;
  • Ritenute su reddito di lavoro dipendente;
  • Oneri previdenziali ed assicurativi sul lavoro dipendente.

Rimangono quindi escluse, e dovranno di conseguenza essere versate alle ordinarie scadenze, tutte le altre ritenute operate (ad esempio il codice tributo 1040).

Per i medesimi soggetti i cui ricavi o compensi abbiano superato la soglia degli euro 50 milioni, a condizione che la riduzione di fatturato ecceda il 50%.

La sospensione dei versamenti si applica anche per chi abbia avviato l’attività in data successiva al 31 marzo 2019.

I versamenti dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020, ovvero mediante rateizzazione in 5 rate mensili di pari importo.

 

Altre misure tributarie e fiscali

I versamenti originariamente prorogati al 20 di marzo, si considerano tempestivi se effettuati entro il 16 di aprile.

Gli acconti versati entro il 30 di giugno, in misura non inferiore all’80% di quanto risulterà dovuto per l’anno di imposta in corso (si parla di acconti stabiliti in misura definitiva nel mese di novembre 2021) non si considereranno tardivi od omessi.

Il termine per l’invio e la consegna delle Certificazioni Uniche è posticipata al 30 di aprile.

La sospensione dell’obbligo di applicazione delle ritenute di acconto ai sensi degli articoli 25 e 25-bis sui compensi percepiti da soggetti con ricavi 2019 non superiori ad euro 400.000, già introdotta nel D.L. 18/2020, è prorogata ai compensi percepiti dal 17 marzo 2020 al 31 maggio 2021 a condizione sempre che non siano state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato.

Interventi relativi al diritto societario

Vengono introdotte alcune deroghe temporanee a talune previsioni contenute nel codice civile per eventi dipendenti dalla chiusura degli esercizi a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto e sino al 31 dicembre 2020.

In particolare, si fa riferimento alla sospensione degli obblighi afferenti:

  • Riduzione del capitale sociale per perdite eccedente 1/3 del patrimonio;
  • Riduzione e ricostituzione del capitale per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale (10.000 euro per le S.r.l. e 50.000 per le S.p.A.);
  • Postergazione del rimborso dei finanziamenti Soci.

Viene inoltre previsto che per i bilanci per gli esercizi in corso al 31 dicembre 2020, il principio di continuità aziendalepotrà essere adottato qualora sussistente per i bilanci approvati prima del 23 febbraio 2020; tale principio potrà essere adottato con le medesime condizioni anche peri bilanci chiusi ma non ancora approvati alla data del 23 febbraio 2020.

 

Altre misure di sostegno

Viene ampliata la portata della misura di credito di imposta pari al 50% sino al limite di euro 20.000, introdotta dal D.L. 8/2020, anche per l’acquisto di attrezzature poste a protezione dei luoghi di lavoro per evitare contagi da COVID-19 (si pensi ai vetri divisori).

Si dispone il divieto di cumulo delle misure di sostegno al reddito di ultima istanza di cui all’art. 44 del D.L. 18/2020 (ad esempio professionisti iscritti a casse previdenziali), con pensioni ed altri redditi.

Sono regolarizzate misure semplificate di ottenimento delle credenziali INPS (attraverso la raccolta di dati sul sito).

Per i lavoratori autonomi l’accesso alla misura di sostegno erogata con il Fondo Gasparrini (mutui “prima casa”) è esteso anche ai finanziamenti in ammortamento da meno di un anno.

I contratti conclusi con le istituzioni finanziarie conclusi con mezzi irrituali (ad esempio posta elettronica priva di certificazione), sono considerati validi qualora siano allegati documenti di identità, il contratto e la mail faccia esplicito e chiaro riferimento agli estremi e condizioni del contratto.

 

Interventi relativi a termini e modalità dei procedimenti amministrativi, penali, civilistici e tributari

Il Decreto, oltre a prorogare le scadenze e le sospensioni previste per i procedimenti introduce alcune nuove dilazioni per l’entrata in vigore del c.d. “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza” la cui data di efficacia è ora fissata al 1 settembre 2021.

Per quanto riguarda la proroga di termini e scadenze si rilevano interventi in materia di procedimenti fallimentari e di gestione della crisi di impresa, penali, civili, tributari ed amministrativi.

In riferimento alle procedure concorsuali:

  • I termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati con scadenza compresa tra il 23/2/2020 e il 31/12/2021 sono prorogati di sei mesi;
  • Nei procedimenti di omologazione il debitore può presentare sino alla data dell’udienza per l’omologa, istanza per sospensione del termine non superiore a 90 giorni per la presentazione di un nuovo piano;
  • La modifica dei termini di adempimento del concordato può essere presentata con memoria, il differimento non può eccedere i 6 mesi;
  • I termini per la presentazione del concordato di cui all’art.161 legge fallimentare, possono essere prorogati di 90 giorni su istanza del debitore;
  • I ricorsi, relativi alla dichiarazione di Fallimento e di Liquidazione Coatta Amministrativa, sono dichiarati improcedibili quando presentati tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020; fanno eccezione le domande di emissione di misure ex art 15 comma 8 Legge Fallimentare.

In riferimento ai procedimenti di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare, il termine del 5 aprile è prorogato all’11 maggio.

In riferimento all’efficacia degli atti amministrativi prorogata al 15 di aprile, è posticipata al 15 di maggio.

 

Lo Studio Ferrari e Associati rimane a disposizione di tutti gli assistiti per fornire maggiori informazioni e per definire congiuntamente adeguate misure specifiche, per l’organizzazione dell’operatività amministrativa e del lavoro per le singole attività.