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Il Disegno di Legge di Bilancio

 

 

Sommario

SEZIONE I………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

TITOLO I RISULTATI DIFFERENZIALI DEL BILANCIO DELLO STATO…………………………………………………………….. 6

ART. 1. (RISULTATI DIFFERENZIALI BILANCIO DELLO STATO)…………………………………………………………………………. 6

TITOLO II RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA………………………………………………………….. 7

ART. 2. (FONDO PLURIENNALE PER LA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE)…………………………………………………………. 7

ART. 3. (DIFFERIMENTO TERMINI DECORRENZA DELL’EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE A SUGAR TAX E PLASTIC TAX)……………… 7

ART. 4. (ALIQUOTA IVA DEL DIECI PER CENTO PER I PRODOTTI PER L’IGIENE FEMMINILE NON COMPOSTABILI)………………………….. 7

ART. 5. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNANCE E REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE)………………. 7

ART. 6. (PROROGA DELLA DETASSAZIONE AI FINI IRPEF DEI REDDITI DOMINICALI E AGRARI DICHIARATI DAI COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI)10

ART. 7. (POTENZIAMENTO DEI PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO P.I.R.)…………………………………………………………… 10

TITOLO III CRESCITA E INVESTIMENTI……………………………………………………………………………………………. 11

CAPO I MISURE PER LA CRESCITA E PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE………………………………………………………. 11

ART. 8. (PROROGHE IN MATERIA DI SUPERBONUS FISCALE, DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, ACQUISTO DI MOBILI EGRANDI ELETTRODOMESTICI, DI SISTEMAZIONE A VERDE ED IN MATERIA DI RECUPERO O RESTAURO DELLA FACCIATA ESTERNA DEGLIEDIFICI)…………………………………………… 11

ART. 9. (PROROGA DEL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI «TRANSIZIONE 4.0» E DEL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO, IN TRANSIZIONE ECOLOGICA, IN INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 E IN ALTRE ATTIVITÀINNOVATIVE)………………………………………………… 12

ART. 10. (RIFINANZIAMENTO DELLA MISURA “NUOVA SABATINI”)……………………………………………………………….. 14

ART. 11. (STABILIZZAZIONE DEL FONDO 394 E FONDO PERDUTO)…………………………………………………………………. 14

ART. 12. (UNIFICAZIONE E STABILIZZAZIONE FONDI ICE)………………………………………………………………………….. 14

CAPO II MISURE PER L’ACCESSO AL CREDITO E LA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE……………………………………………. 15

ART. 13. (FONDO DI GARANZIA PER LE PMI)……………………………………………………………………………………… 15

ART. 14. (MISURE IN MATERIA DI GARANZIE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE)…………………………………………. 17

ART. 15. (GARANZIA GREEN)…………………………………………………………………………………………………….. 17

ART. 16. (PROROGA DELL’OPERATIVITÀ STRAORDINARIA DEL FONDO GASPARRINI)………………………………………………….. 17

ART. 17. (MODIFICHE AGLI INCENTIVI PER LE AGGREGAZIONI TRA IMPRESE)……………………………………………………….. 17

ART. 18. (INCREMENTO DEL LIMITE ANNUO DEI CREDITI D’IMPOSTA E DEI CONTRIBUTI COMPENSABILI OVVERO RIMBORSABILI AI SOGGETTI INTESTATARI DI CONTO FISCALE) 18

TITOLO IV LAVORO, FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI………………………………………………………………………….. 19

CAPO I RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO DI CITTADINANZA…………………………………………………….. 19

ART. 19. (RIFINANZIAMENTO RDC)………………………………………………………………………………………………. 19

ART. 20. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA)……………………………………………………………….. 19

ART. 21. (ONERI DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI PER L’IMPIEGO)………………………………………………………………….. 22

CAPO II PENSIONI…………………………………………………………………………………………………………………… 23

ART. 22. (DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DEL TRATTAMENTO DI PENSIONE ANTICIPATA)………………………………………………… 23

ART. 23. (FONDO PER L’USCITA ANTICIPATA DEI LAVORATORI DELLE IMPRESE IN CRISI)………………………………………………. 23

ART. 24. (MODIFICA DELLA NORMATIVA SULL’APE SOCIALE)……………………………………………………………………… 23

ART. 25. (OPZIONE DONNA)…………………………………………………………………………………………………….. 23

ART. 26. (ISTITUZIONE DI UN FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PEREQUATIVI DI NATURA PREVIDENZIALE PER IL PERSONALE DELLE FORZEARMATE, DELLE FORZE DI POLIZIA E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DELFUOCO)………………………………………………………………………………………………… 24

ART. 27. (APPLICAZIONE AL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE DELL’ARTICOLO 54 DEL DECRETO DEL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 DICEMBRE 1973, N. 1092)…………………………………………………………………… 24

ART. 28. (NORME A GARANZIA DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI IN FAVORE DEI GIORNALISTI)……………………………………… 24

CAPO III ALTRE MISURE IN MATERIA DI LAVORO, FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI, GIOVANILI E SPORT………………. 26

 

ART. 29. (ESONERI CONTRIBUTIVI PER LAVORATORI PROVENIENTI DA IMPRESE IN CRISI)……………………………………………… 26

ART. 30. (RIFINANZIAMENTO FONDO SOCIALE PER OCCUPAZIONE E FORMAZIONE)………………………………………………… 27

ART. 31. (INTEGRAZIONE SALARIALE PER I LAVORATORI DI ALITALIA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA)………………………….. 28

ART. 32. (CONGEDO DI PATERNITÀ)……………………………………………………………………………………………… 28

ART. 33. (FONDO POVERTÀ EDUCATIVA)…………………………………………………………………………………………. 28

ART. 34. (FINANZIAMENTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA PARITÀ SALARIALE DI GENERE)……………………………………….. 29

ART. 35. (DECONTRIBUZIONE LAVORATRICI MADRI)………………………………………………………………………………. 29

ART. 36. (PIANO STRATEGICO NAZIONALE PER LE POLITICHE PER LA PARITÀ DI GENERE)……………………………………………… 29

ART. 37. (PROROGA DELLE MISURE IN FAVORE DELL’ACQUISTO DELLA CASA DI ABITAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL DISAGIOGIOVANILE, NONCHÉ MISURE PER L’APPRENDISTATO DEI GIOVANI LAVORATORISPORTIVI)……………………………………………………………………………………………….. 30

ART. 38. (DETRAZIONI FISCALI DELLE LOCAZIONI STIPULATE DAI GIOVANI)…………………………………………………………… 30

ART. 39. (LIVELLO ESSENZIALE DELLA PRESTAZIONE RIFERITO AI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA)………………………………….. 31

ART. 40. (LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO SCOLASTICO DI STUDENTI DISABILI) – [SUD]…………….. 31

ART. 41. (INTERVENTI PER L’OFFERTA TURISTICA IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ)……………………………………………. 31

ART. 42. (AGEVOLAZIONI PER LO SVILUPPO DELLO SPORT)………………………………………………………………………….. 32

TITOLO V RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI………………………………….. 33

CAPO I AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO…………………………………………………………………………… 33

ART. 43. (LAVORATORI BENEFICIARI)………………………………………………………………………………………………. 33

ART. 44. (COMPUTO DEI DIPENDENTI)……………………………………………………………………………………………. 33

ART. 45. (MISURA)……………………………………………………………………………………………………………… 33

ART. 46. (CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE)………………………………………………………………………………………… 33

ART. 47. (MODALITÀ DI EROGAZIONE E TERMINE PER IL RIMBORSO DELLE PRESTAZIONI)…………………………………………….. 34

ART. 48. (COMPATIBILITÀ CON LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA)………………………………………………………… 34

ART. 49. (ESAME CONGIUNTO IN VIA TELEMATICA)……………………………………………………………………………….. 34

ART. 50. (CONCESSIONE)………………………………………………………………………………………………………… 34

ART. 51. (CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE)………………………………………………… 34

ART. 52. (CAUSALI DI INTERVENTO DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE)…………………………………………………. 35

ART. 53. (ACCORDO DI TRANSIZIONE OCCUPAZIONALE)…………………………………………………………………………….. 36

ART. 54. (CONTRIBUZIONE DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE)………………………………………………………. 36

ART. 55. (CONSULTAZIONE SINDACALE PER LE INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE)…………………………………………….. 36

ART. 56. (CONDIZIONALITÀ E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE)………………………………………………………………….. 36

ART. 57. (FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI)……………………………………………………………………………………… 37

ART. 58. (FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI ALTERNATIVI)…………………………………………………………………………. 37

ART. 59. (FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE)………………………………………………………………………………….. 38

ART. 60. (ASSEGNO DI INTEGRAZIONE SALARIALE)………………………………………………………………………………… 38

ART. 61. (FONDO TERRITORIALE INTERSETTORIALE DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO)………………………….. 39

ART. 62. (DISPOSIZIONE IN MATERIA DI RILASCIO DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA)…………………………… 39

ART. 63. (CONTRATTO DI ESPANSIONE)………………………………………………………………………………………….. 39

ART. 64. (DISPOSIZIONI TRANSITORIE)……………………………………………………………………………………………. 40

ART. 65. (CISOA LAVORATORI DELLA PESCA E DELLA PICCOLA PESCA)…………………………………………………………….. 40

ART. 66. (DISPOSIZIONI TRANSITORIE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE)……………………………………………………………….. 40

CAPO II AMMORTIZZATORI SOCIALI IN CASO DI DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA………………………………………………………………… 41

ART. 67. (NASPI)………………………………………………………………………………………………………………… 41

ART. 68. (DIS-COLL)…………………………………………………………………………………………………………… 41

CAPO III SOSTEGNO DEL LAVORO AUTONOMO………………………………………………………………………………………………………………………….. 41

ART. 69. (SOSTEGNO IN CASO DI MATERNITÀ)……………………………………………………………………………………. 41

CAPO IV FORMAZIONE PROFESSIONALE, POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E PROMOZIONE DELLOCCUPAZIONE………………….. 42

ART. 70. (MODIFICHE ALL’ARTICOLO 118 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2000, N. 388)…………………………………………….. 42

ART. 71. (DISPOSIZIONE IN MATERIA DI FONDI PARITETICI INTERPROFESSIONALI)……………………………………………………. 42

ART. 72. (MISURE IN FAVORE DEI LAVORATORI IN CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA)………………………………… 42

ART. 73. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE PER LAVORATORI IN CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA PERACCORDO DI TRANSIZIONE OCCUPAZIONALE)………………………………………………………………………………………………………………………………….. 43

ART. 74. (PATTI TERRITORIALI PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E DIGITALE)…………………………………………………………. 43

ART. 75. (POLITICHE ATTIVE PER I LAVORATORI AUTONOMI)……………………………………………………………………….. 43

ART. 76. (SOSTEGNO ALLA COSTITUZIONE DI COOPERATIVE DI LAVORATORI)………………………………………………………… 44

ART. 77. (FINANZIAMENTO DEL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE)………………………………………………………………. 44

 

ART. 78. (OSSERVATORIO)………………………………………………………………………………………………………. 44

TITOLO VI SANITÀ…………………………………………………………………………………………………………………… 44

ART. 79. (INCREMENTO FONDO SANITARIO NAZIONALE)……………………………………………………………………………. 45

ART. 80. (FINANZIAMENTO DEL PIANO STRATEGICO-OPERATIVO NAZIONALE DI PREPARAZIONE E RISPOSTA A UNA PANDEMIA INFLUENZALE 2021-2023)             45

ART. 81. (MODIFICHE ALL’ARTICOLO 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO C.P.S. 13 SETTEMBRE 1946, N. 233)………………………….. 45

ART. 82. (RISORSE PER VACCINI ANTI SARS-COV-2)…………………………………………………………………………….. 45

ART. 83. (FINANZIAMENTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DELLA LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI)…………………….. 45

ART. 84. (EDILIZIA SANITARIA) – IN CORSO DI VERIFICA RGS………………………………………………………………………. 46

ART. 85. (PROROGA DEI RAPPORTI DI LAVORO FLESSIBILE E STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO) – IN VERIFICA

SALUTE/MEF…………………………………………………………………………………………………………………… 46

ART. 86. (PROROGA DEI RAPPORTI DI LAVORO FLESSIBILE E STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO) – IN VERIFICA

SALUTE/MEF…………………………………………………………………………………………………………………… 46

ART. 87. (POTENZIAMENTO ASSISTENZA TERRITORIALE) ) – IN VERIFICA SALUTE/MEF…………………………………………… 46

ART. 88. (FINANZIAMENTO AUTONOMIE SPECIALI- NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA) – IN VERIFICA SALUTE/MEF………….. 46

ART. 89. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LISTE DI ATTESA) – IN VERIFICA SALUTE/MEF……………………………………………. 46

ART. 90. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TETTI DI SPESA PER L’ACQUISTO DI PRESTAZIONI DA PRIVATO ACCREDITATO) – IN VERIFICA

SALUTE/MEF…………………………………………………………………………………………………………………… 46

ART. 91. (TETTI DI SPESA FARMACEUTICA) – IN VERIFICA SALUTE/MEF…………………………………………………………. 46

ART. 92. (TETTI DI SPESA PER DISPOSITIVI MEDICI) – IN VERIFICA SALUTE/MEF………………………………………………….. 46

ART. 93. (AGGIORNAMENTO LEA) – IN VERIFICA SALUTE/MEF…………………………………………………………………. 46

ART. 94. (RIPARTIZIONE QUOTE PREMIALI A VALERE SULLE RISORSE PREVISTE PER IL FINANZIAMENTO DEL SSN) – IN VERIFICA

SALUTE/MEF…………………………………………………………………………………………………………………… 46

ART. 95. (PROROGA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA PSICOLOGICA EX ART. 33 DEL DL 73/2021) – IN VERIFICA

SALUTE/MEF…………………………………………………………………………………………………………………… 46

ART. 96. (FINANZIAMENTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ LEGA ITALIANA LOTTA TUMORI) – IN VERIFICA SALUTE/MEF………………. 46

ART. 97. (PROROGA DELLO STANZIAMENTO IN FAVORE DELL’ISTITUTO SUPERIORE SANITÀ) – IN VERIFICA SALUTE/MEF………….. 47

TITOLO VII SCUOLA, UNIVERSITÀ E RICERCA……………………………………………………………………………………. 48

ART. 98. (MISURE PER IL RILANCIO E LA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA DELLA FORMAZIONE SUPERIORE)………………………………. 48

ART. 99. (MISURE A SOSTEGNO DELLA RICERCA)………………………………………………………………………………….. 49

ART. 100. (PIANO DI RIORGANIZZAZIONE E RILANCIO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE – C.N.R.)………………………… 50

ART. 101. (MISURE CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA NELL’AMBITO SCOLASTICO)……………………………………….. 51

ART. 102. (VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITÀ DEI DOCENTI)………………………………………………………………. 51

ART. 103. (INSEGNAMENTO CURRICOLARE DELL’EDUCAZIONE MOTORIA NELLA SCUOLA PRIMARIA)…………………………………… 52

ART. 104. (FONDO EDILIZIA SCOLASTICA)………………………………………………………………………………………… 52

TITOLO VIII CULTURA, TURISMO, INFORMAZIONE E INNOVAZIONE……………………………………………………….. 53

ART. 105. (MISURE PER IL CINEMA E PER LA CULTURA)…………………………………………………………………………… 53

ART. 106. (FONDO PER IL SOSTEGNO ECONOMICO TEMPORANEO DEI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO – SET)……………………….. 53

ART. 107. (VALORIZZAZIONE DEI PICCOLI BORGHI E DELLE AREE INTERNE)…………………………………………………………. 53

ART. 108. (APP18)……………………………………………………………………………………………………………… 54

ART. 109. (FONDAZIONI LIRICO SINFONICHE)…………………………………………………………………………………….. 54

ART. 110. (POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO DEGLI IMMOBILI DEGLI ARCHIVI DI STATO)………………………………………….. 55

ART. 111. (FONDO UNICO NAZIONALE PER IL TURISMO)……………………………………………………………………………. 55

ART. 112. (FONDO PER L’INDENNIZZO DEI TITOLI DI VIAGGIO EMESSI DA ALITALIA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA)……………. 55

ART. 113. (FONDO EDITORIA)……………………………………………………………………………………………………. 55

ART. 114. (CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DELLA CARTA DEI GIORNALI)………………………………………………………. 57

ART. 115. (INCREMENTO DEL FONDO PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE)……………………………………. 57

TITOLO IX MISURE PER LA PARTECIPAZIONE DELL’ITALIA ALL’UNIONE EUROPEA E AD ORGANISMI INTERNAZIONALI

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….58

ART. 116. (COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO)……………………………………………………………………………………… 58

ART. 117. (PARTECIPAZIONE ITALIANA AD EXPO OSAKA 2025)………………………………………………………………… 58

ART. 118. (PARTECIPAZIONE DELL’ITALIA AI PROGRAMMI DEL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE)……………………………….. 58

TITOLO X MISURE IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA…………….. 60

 

ART. 119. (DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE AUTOSTRADALI REGIONALI)……………………………………… 60

ART. 120. (INFRASTRUTTURE STRADALI SOSTENIBILI DELLE REGIONI, DELLE PROVINCE E DELLE CITTÀ METROPOLITANE)………………… 60

ART. 121. (MESSA IN SICUREZZA STRADE)……………………………………………………………………………………….. 60

ART. 122. (INCREMENTO FONDO NAZIONALE TRASPORTI)………………………………………………………………………… 61

ART. 123. (RIFINANZIAMENTO PROGETTAZIONE)…………………………………………………………………………………. 61

ART. 124. (GIUBILEO 2025)…………………………………………………………………………………………………….. 61

ART. 125. (SISMA 2016 ABRUZZO-LAZIO-MARCHE-UMBRIA)……………………………………………………………………. 62

ART. 126. (RIFINANZIAMENTO DEL FONDO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO)…………………………………………….. 62

ART. 127. (FONDO SOSTEGNO TRANSIZIONE INDUSTRIALE)…………………………………………………………………………. 62

ART. 128. (FONDO ITALIANO PER IL CLIMA)……………………………………………………………………………………… 63

ART. 129. (ISTITUZIONE DEL FONDO PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE DI CONTROLLO DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO) 64

ART. 130. (RICERCA CONTRASTO SPECIE ESOTICHE INVASIVE)………………………………………………………………………. 64

ART. 131. (DISPOSIZIONI PER IL POTENZIAMENTO DELLA LOTTA AGLI INCENDI)…………………………………………………….. 65

ART. 132. (ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI PESCA MARITTIMA PER LE CAPITANERIE DI PORTO- GUARDIA COSTIERA)………… 65

ART. 133. (ATTUAZIONE STRATEGIA FORESTALE NAZIONALE DI CUI ALL’ARTICOLO 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2018, N. 34)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..65

ART. 134. (CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI DEGLI AUMENTI DEI PREZZI NEL SETTORE ELETTRICO E DEL GAS)…………………………… 65

TITOLO XI REGIONI, ENTI LOCALI E COESIONE TERRITORIALE……………………………………………………………….. 66

ART. 135. (FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE)……………………………………………………………………………… 66

ART. 136. (RIGENERAZIONE URBANA PER I COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 15.000 ABITANTI)……………………………… 66

ART. 137. (ACCORDO TRA IL GOVERNO E LA REGIONE SARDEGNA IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA PER GLI ANNI 2022 E SUCCESSIVI)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..67

ART. 138. (ACCORDO IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA PER GLI ANNI 2022 E SUCCESSIVI TRA IL GOVERNO E LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA)     67

ART. 139. (ACCORDO IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA PER GLI ANNI 2022 E SUCCESSIVI TRA IL GOVERNO E LA REGIONE VALLE D’AOSTA) 68

ART 140. (ACCORDO IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA PER GLI ANNI 2022 E SUCCESSIVI TRA IL GOVERNO E LA REGIONE SICILIANA) 68

ART. 141. (ACCORDO IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA PER GLI ANNI 2022 E SUCCESSIVI TRA IL GOVERNO, LA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE E LEPROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO)………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68

ART. 142. (FINANZIAMENTO E SVILUPPO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DELLE PROVINCE E DELLE CITTÀ METROPOLITANE)………….. 69

ART. 143. (INCREMENTO FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE PER FUNZIONI SOCIALI E ASILI NIDO)…………………………………… 69

ART. 144. (RIFINANZIAMENTO DEL FONDO CUI ALL’ART 53 DEL DL 104/2020 ED ESTENSIONE AI COMUNI DELLE REGIONI SICILIA E

SARDEGNA)………………………………………………………………………………………………………………………. 70

ART. 145. (INCREMENTO RISORSE COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI IN DIFFICOLTÀ ECONOMICHE)…………………………………… 70

ART. 146. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDENNITÀ DEI SINDACI METROPOLITANI, DEI SINDACI E DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI)…….. 71

ART. 147. (VERSAMENTO RISTORI MINORI ENTRATE DA LOTTA ALL’EVASIONE)………………………………………………………. 71

ART. 148. (PROROGA DEI TERMINI IN MATERIA DI CERTIFICAZIONI DEGLI ENTI LOCALI)………………………………………………. 72

ART. 149. (DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE MODALITÀ PER IL RIPARTO DELLE RISORSE LEP DA ASSEGNARE AGLI ENTI LOCALI)………….. 72

ART. 150. (FONDO PER LO SVILUPPO DELLE MONTAGNE ITALIANE)…………………………………………………………………. 72

TITOLO XII PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LAVORO PUBBLICO……………………………………………………………. 74

ART. 151. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ACCESSORIO)…………………………………………………………….. 74

ART. 152. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)…………… 74

ART. 153. (MISURE IN MATERIA DI APPLICAZIONE DEI RINNOVI CONTRATTUALI)…………………………………………………….. 74

ART. 154. (ORDINAMENTO PROFESSIONALE)…………………………………………………………………………………….. 75

ART. 155. (RISORSE PER LA FORMAZIONE)……………………………………………………………………………………….. 75

ART. 156. (INCREMENTO DEL RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA)……………………………………………………………. 75

ART. 157. (ASSUNZIONE DI MAGISTRATI ORDINARI VINCITORI DI CONCORSO)……………………………………………………….. 75

ART. 158. (ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 46 DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 95)………………………………….. 76

ART. 159. (STRADE SICURE)……………………………………………………………………………………………………… 76

TITOLO XIII DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE…………………………………………………………………………… 77

ART. 160. (MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA RIVALUTAZIONE DEI BENI E DEL RIALLINEAMENTO DEI VALORI FISCALI)………………… 77

TITOLO XIV FONDI………………………………………………………………………………………………………………….. 78

ART. 161. (FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI –PARTE CORRENTE/CONTO CAPITALE)…………………… 78

 

ART. 162. (FEI)…………………………………………………………………………………………………………………. 78

TITOLO XV DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI……………………………………………………………………………….. 79

ART. 163. (REGOLAZIONE CONTABILE SOVVENZIONI TESORO/POSTE)…………………………………………………………….. 79

ART. 164. (PROROGA DEL TERMINE DI SOSPENSIONE DEL SISTEMA DI TESORERIA UNICA MISTA DI CUI ALL’ARTICOLO 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 AGOSTO1997, N. 279)         79

ART. 165. (MODIFICHE ALL’ARTICOLO 1, COMMI 289-BIS, 289-TER E 290, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E AL DECRETO DEL MINISTRODELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 24 NOVEMBRE 2020, N. 156)……………………………………………………………………………………………………….. 79

SEZIONE II – STATI DI PREVISIONE……………………………………………………………………………………………….. 81

ART. 166. (STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA)………………………………………………………………………………….. 81

ART. 167. (STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE E DISPOSIZIONI RELATIVE)……………………….. 81

ART. 168. (STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DISPOSIZIONI RELATIVE)…………………………… 83

ART. 169. (STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E DISPOSIZIONI RELATIVE)…………………. 83

ART. 170. (STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DISPOSIZIONI RELATIVE)………………………………………… 83

ART. 171. (STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E DISPOSIZIONI RELATIVE) 84

ART. 172. (STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DISPOSIZIONI RELATIVE)………………………………………. 84

ART. 173. (STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL’INTERNO E DISPOSIZIONI RELATIVE)………………………………………….. 84

ART. 174. (STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA)…………………………………………………. 85

ART. 175. (STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI E DISPOSIZIONI RELATIVE)…… 86

ART. 176. (STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA)………………………………………………. 86

ART. 177. (STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA E DISPOSIZIONI RELATIVE)…………………………………………… 86

ART. 178. (STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI E DISPOSIZIONI RELATIVE)…….. 88

ART. 179. (STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA CULTURA E DISPOSIZIONI RELATIVE)………………………………………… 88

ART. 180. (STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE E DISPOSIZIONI RELATIVE)………………………………………….. 89

ART. 181. (STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TURISMO)…………………………………………………………………. 89

ART. 182. (TOTALE GENERALE DELLA SPESA)……………………………………………………………………………………… 89

ART. 183. (QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO)…………………………………………………………………………………… 89

ART. 184. (DISPOSIZIONI DIVERSE)………………………………………………………………………………………………. 90

ART. 185. (ENTRATA IN VIGORE)………………………………………………………………………………………………… 93

ALLEGATI SEZIONE I………………………………………………………………………………………………………………… 94

 

Sezione I Titolo I

Risultati differenziali del bilancio dello Stato

 

ART. 1.

(Risultati differenziali bilancio dello Stato)

 

  1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all’articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2022, 2023 e 2024, sono indicati nell’allegato annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

 

 

Titolo II

Riduzione della pressione fiscale e contributiva

 

ART. 2.

(Fondo pluriennale per la riduzione della pressione fiscale)

 

  1. Al fine di ridurre la pressione fiscale sui fattori produttivi, con appositi provvedimenti normativi è disposto l’utilizzo di un ammontare di risorse pari a 8.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 destinato alla riduzione:
  • dell’imposta sui redditi delle persone fisiche con l’obiettivo di ridurre il cuneo fiscale sul lavoro e le aliquote marginalieffettive, da realizzarsi attraverso sia la riduzione di una o più aliquote di cui all’articolo 11, comma 1 del decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 917, sia una revisione organica del sistema delle detrazioni per redditi dalavoro dipendente e del trattamento integrativo
  • dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività

 

ART. 3.

(Differimento termini decorrenza dell’efficacia delle disposizioni relative a sugar tax e plastic tax)

 

  1. All’articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. al comma 652, le parole: “dal 1° gennaio 2022“, sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° gennaio 2023”;
  3. al comma 676, le parole: “dal 1° gennaio 2022”, sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° gennaio 2023”.

 

 

ART. 4.

(Aliquota IVA del dieci per cento per i prodotti per l’igiene femminile non compostabili)

 

  1. Alla tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il
  2. 114, è aggiunto il seguente: “114-bis) prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell’igiene femminile noncompresi nel numero 1-quinquies della Tabella A, parte II-bis;”.

 

 

ART. 5.

(Disposizioni in materia di governance e remunerazione del servizio nazionale della riscossione)

 

  1. All’articolo 1 del decreto del decreto-legge 22 ottobre 2016, 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. al comma 3,
      • nel primo periodo, le parole “del Ministro dell’economia e delle finanze. L’Agenzia delle entrate provvede amonitorare costantemente l’attività dell’Agenzia delle entrate-Riscossione” sono sostituite dalle seguenti “della stessaAgenzia delle entrate, che ne monitora costantemente l’attività”;
      • nell’ultimo periodo, le parole “Sono organi dell’ente il presidente” sono sostituite con le seguenti “Sono organidell’ente il direttore”;
    2. il comma 4, è sostituito dal seguente: “Il direttore dell’ente è il Direttore dell’Agenzia delle entrate. Il comitato digestione è composto dal direttore, che lo presiede, e da due componenti nominati dall’Agenzia delle entrate tra i propri dirigenti. Ai componenti del comitato di gestione non spetta alcun compenso, indennità o rimborso ”
    3. al comma 5,
      • il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: “Lo statuto, approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze secondo le previsioni di cui al comma 5-bis, disciplina le funzioni e le competenze degli organi, indica le entrate dell’ente necessarie a garantirne l’equilibrio economico-finanziario, stabilendo i critericoncernenti la determinazione e le modalità di erogazione delle risorse stanziate in favore dello stesso, nonché icriteri per la definizione degli altri corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, incluse leamministrazioni statali”;

 

 

  • nel quarto periodo, la parola: “presidente” è sostituita dalla seguente: “direttore”;
  • nel settimo periodo, le parole: “nell’atto aggiuntivo” sono sostituite dalle seguenti: “nella convenzione”;
  • nell’ottavo periodo, le parole: “nell’atto aggiuntivo” sono sostituite dalle seguenti: “nella convenzione”.
  1. il comma 5-bis è sostituito dal seguente “5-bis. Le deliberazioni del comitato di gestione relative allo statuto sonotrasmesse al Ministero dell’economia e delle finanze per l’approvazione, secondo le forme e le modalità previstedall’articolo 60 del decreto legislativo 30 luglio 1999, 300.”
  2. dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti commi: “5-ter. Le deliberazioni del comitato di gestione relative alle modifiche dei regolamenti e degli atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, nonché ai bilanci e ai piani pluriennali di investimento sono trasmesse per l’approvazione all’Agenzia delle entrate. L’approvazione può essere negata per ragioni di legittimità o di merito. Le deliberazioni si intendono approvate ove nei quarantacinque giorni dalla ricezione delle stesse non venga emanato alcun provvedimento ovveronon vengano chiesti chiarimenti o documentazione integrativa; in tale ultima ipotesi il termine per l’approvazione èinterrotto sino a che non pervengono gli elementi richiesti; per l’approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali diinvestimento si applicano i termini di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998,
  3. 439. Fermi i controlli sui risultati, gli altri atti di gestione dell’Agenzia delle entrate-Riscossione non sono sottopostiall’approvazione preventiva dell’Agenzia delle entrate.

5-quater. Al fine di incrementare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità nello svolgimento sinergico delle rispettive funzioni istituzionali, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione possono stipulare appositeconvenzioni o protocolli di intesa che prevedono anche forme di assegnazione temporanea, comunque denominate, dipersonale da un’agenzia all’altra.

  1. al comma 13,
    • le parole “Il Ministro dell’economia e delle finanze e il direttore dell’Agenzia delle entrate, presidente dell’ente, stipulano annualmente un atto aggiuntivo alla convenzione di cui all’articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 per individuare,” sono sostituite dalle seguenti “La convenzione di cui all’articolo 59 del decretolegislativo 30 luglio 1999, 300 stipulata tra il Ministro dell’economia e delle finanze e il direttore dell’Agenzia delle entrate, individua, per l’attività svolta dall’Agenzia delle entrate-Riscossione:”;
    • b), le parole “le risorse disponibili” sono sostituite dalle seguenti “gli oneri di funzionamento del servizionazionale della riscossione”;
    • c), la parola “tributari” è sostituita con le seguenti “affidati dagli enti impositori”;
    • f), le parole “del Ministero dell’economia e delle finanze” sono sostituite dalle seguenti “dell’Agenzia delle entrate”;
    • dopo la lettera h) è aggiunta la seguente lettera: “i) nella convenzione sono stabiliti, ad integrazione delle risorsestanziate sui capitoli che vanno a comporre l’unità previsionale di base dell’Agenzia delle entrate, gli importi chevengono trasferiti in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione, per:
  • gli oneri di gestione calcolati, per le diverse attività dalla stessa svolte, sulla base di una efficiente conduzioneaziendale e dei vincoli di servizio imposti per esigenze di carattere generale;
  • le spese di investimento necessarie per realizzare i miglioramenti programmati;
  • la quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi della gestione e graduata in modo da tenere conto del miglioramento dei risultati complessivi e del recupero di gettito nella lotta all’evasione effettivamente”
    1. il comma 13-bis è abrogato;
    2. al comma 14,
      • le parole “nell’atto aggiuntivo” sono sostituite dalle seguenti “nella convenzione”;
      • le parole “al Ministero dell’economia e delle finanze” sono sostituite dalle seguenti “all’Agenzia delle entrate”;
    3. al comma 14-bis, le parole “in materia di riscossione, esponendo distintamente i dati concernenti i carichi di ruolo ad esso affidati, l’ammontare delle somme riscosse e i crediti ancora da riscuotere, nonché le quote di credito divenute inesigibili. La relazione contiene anche una nota illustrativa concernente le procedure di riscossione che hanno condotto ai risultati conseguiti, evidenziando in particolare le ragioni della mancata riscossione dei carichi di ruolo affidati. La relazione, anche ai fini della predisposizione del rapporto di cui all’articolo 10-bis.1 della legge 31dicembre 2009, 196, è

 

 

trasmessa all’Agenzia delle entrate e al Ministero dell’economia e delle finanze, ai fini dell’individuazione, nell’ambito dell’atto aggiuntivo di cui al comma 13 del presente articolo, delle metodologie e procedure di riscossione più proficue in termini di economicità della gestione e di recupero dei carichi di ruolo non riscossi” sono sostituite dalle seguenti “con evidenza dei dati relativi ai carichi di ruolo ad esso affidati, l’ammontare delle somme riscosse e icrediti ancora da riscuotere, le quote di credito divenute inesigibili, le procedure di riscossione che hanno condotto airisultati conseguiti. La relazione è trasmessa all’Agenzia delle entrate per la predisposizione del rapporto di cuiall’articolo 10-bis.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”;

  1. L’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, 112, è sostituito dal seguente “Art. 17 (Oneri difunzionamento del servizio nazionale della riscossione)
  2. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell’evasione e per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari, l’agente della riscossione ha diritto alla copertura dei costi da sostenere per il servizio nazionale di
  3. La copertura di cui al comma 1 è effettuata con oneri a carico del bilancio dello Stato inseriti nelle risorse stanziate in favore di Agenzia delle entrate, che ne cura l’erogazione all’Agente della Riscossione; in sede di prima attuazione i finanziamenti di cui all’art. 1 comma 13, lettera i) del D.L. n. 193/2016 sono determinati nell’importo di 990 milioni di euro. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 6-bis del D.L. n. 193/2016, l’eventuale ulteriore utile di esercizio èversato dall’agente della riscossione al bilancio dello
  4. Alla copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato, si provvede anche mediante:
  5. una quota, a carico del debitore, denominata spese esecutive, correlata all’attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell’agente della riscossione, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministro dell’economia e dellefinanze, che individua anche le tipologie di spese oggetto di rimborso;
  6. una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione, dadeterminare con il decreto di cui alla lettera a);
  7. una quota, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, trattenuta all’atto dei riversamenti, a qualsiasi titolo, in favore di tali enti, in caso di emanazione da parte dell’ente medesimo di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misuradeterminata con il decreto di cui alla lettera a);
  8. una quota, trattenuta all’atto del riversamento, pari all’1% delle somme riscosse, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, che si avvalgono degli agenti della riscossione. Tale quota può essere rimodulata fino alla metà, in aumento o in diminuzione, con decreto non regolamentare del Ministro dell’Economia e delle Finanze, tenuto conto dei carichi annui affidati e dell’andamento della
  9. Le quote riscosse ai sensi del comma 3 del presente articolo sono riversate dall’agente della riscossione ad appositocapitolo di entrata del bilancio dello Stato entro il giorno quindici del mese successivo a quello in cui l’agente dellariscossione ha la disponibilità delle somme e delle informazioni complete relative all’operazione di versamento effettuata daldebitore”.
  10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 17, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 112 del 1999, come modificato dal comma 2 del presente articolo, continua ad applicarsi, in quanto compatibile, il decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 21 novembre
  11. Per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 restano fermi, nella misura e secondo la ripartizione previste dalledisposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge:
    1. l’aggio e gli oneri di riscossione dell’agente della riscossione;
    2. limitatamente alle attività svolte fino alla stessa data del 31 dicembre 2021, il rimborso delle spese relative alleprocedure esecutive e alla notifica della cartella di
  12. L’aggio e gli oneri di riscossione di cui al comma 4, lettera a), sono riversati dall’agente della riscossione ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato entro il giorno quindici del mese successivo a quello in cui il medesimo agente ha la disponibilità di tali somme e delle informazioni riguardanti l’operazione di versamento effettuata dal debitore. Le spese di cui al comma 4, lettera b), oggetto di piani di rimborso concordati o stabiliti dalla legge entro il 31 dicembre 2021 ovvero non anticipate dall’ente creditore sono trattenute dall’agente della riscossione; le restanti spese di cui allo stesso comma 4, lettera b), sono riversate agli enti creditori che le hanno anticipate, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 112 del 1999, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

  1. Con riferimento ai carichi di cui al comma 4, relativamente alle attività svolte dal 1° gennaio 2022 si applica la ripartizione del rimborso delle spese relative alle procedure esecutive e alla notifica della cartella di pagamento prevista dallo stesso comma 4 e le somme riscosse a tale titolo, nella misura stabilita dalle disposizioni vigenti alla data di maturazione, sono riversate dall’agente della riscossione ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, entro il giorno quindici del mese successivo a quello in cui il medesimo agente ha la disponibilità di tali somme e delle informazioni complete riguardanti l’operazione di versamento effettuata dal
  2. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. nel comma 326, le parole “triennio 2020-2022” sono sostituite dalle seguenti “biennio 2020-2021”; le parole “, 212 milioni per l’anno 2021” sono sostituite dalle seguenti “e 250 milioni per l’anno 2021,”; le parole “e 38 milioni perl’anno 2022” sono eliminate;
    2. nel comma 327, le parole “212 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “250 milioni”;
    3. Il comma 328 è

8 Al comma 2 dell’articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è aggiunto in fine il seguente periodo: “I compiti e le funzioni in materia di riscossione sono disciplinati dall’articolo 1 del decreto del decreto-legge 22 ottobre 2016,n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225”.

  1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, lo statuto, il regolamento e gli atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione sono adeguati alle disposizionidi cui al presente articolo.

 

 

ART. 6.

(Proroga della detassazione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari dichiarati dai coltivatori diretti e imprenditoriagricoli)

 

  1. Al comma 44, dell’articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole “Per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021,” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022,”.

 

 

ART. 7.

(Potenziamento dei piani individuali di risparmio P.I.R.)

 

  1. Al comma 101 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole «in ciascun anno solare,» le parole «a 30.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti «a 40.000 euro edentro un limite complessivo non superiore a 200.000 euro».

 

 

Titolo III Crescita einvestimenti

 

Capo I

Misure per la crescita e per il sostegno alle imprese

 

ART. 8.

(Proroghe in materia di superbonus fiscale, di riqualificazione energetica, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, di sistemazione a verde ed in materia di recupero o restauro della facciata esternadegli edifici)

 

  1. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, 77,sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo, le parole “per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022”, sono sostituite dalle seguenti: “per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022”;
  3. al comma 3-bis, dopo le parole “dai soggetti di cui al comma 9, lettera c)” sono aggiunte le seguenti: “e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d)”;
  4. al comma 5, primo periodo, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2022”;
  5. il comma 8-bis è sostituito dal seguente: “8-bis. Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), per i quali, alla data del 30 settembre 2021, ai sensi del comma 13-ter risulti effettuata la comunicazione di inizio lavoriasseverata (CILA), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 6 giugno 2001, 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024 e del65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazioneprincipale dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), che hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’interventocomplessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.”;
  6. al comma 13-bis, terzo periodo, dopo le parole “comma 13, lettera a)” sono aggiunte le parole “nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giornidalla data di entrata in vigore della presente disposizione”.
  7. All’articolo 121, comma 7-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole “nell’anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025”.
  8. Al decreto-legge 4 giugno 2013, 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate leseguenti modificazioni:
  9. all’articolo 14, concernente detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica:
    • al comma 1, al comma 2, lettere a), b) e b-bis), e al comma 2-quater, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”;
    • al comma 2-bis, le parole “nell’anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre2024”;
  10. all’articolo 16, concernente detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia:
    • ai commi 1, 1-bis e 1-ter, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”;
    • il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al

 

 

comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per l’acquisto di mobili e di grandielettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie,F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro. La detrazione spetta a condizione che gli interventi direcupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell’anno precedente a quello dell’acquisto, ovvero siano iniziati nell’anno precedente a quello dell’acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di 5.000 euro è considerato al netto delle spese sostenute nell’anno precedente per le quali si è fruito della detrazione. Ai finidell’utilizzo della detrazione dall’imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1.”.

  1. All’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole “Per l’anno 2021” sono sostituite dalle seguenti:“Per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024”.
  2. All’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole “negli anni 2020 e 2021” sono sostituite dalle seguenti: “nell’anno 2022” e le parole “90 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “60 per cento”.

 

ART. 9.

(Proroga del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali «Transizione 4.0» e del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative)

 

  1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. al comma 1051 le parole “e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno parial 20 per cento del costo di acquisizione,” sono soppresse e le parole “commi da 1052 a 1058” sono sostituite dalle seguenti:“commi da 1052 a 1058-ter”;
  3. dopo il comma 1057 è inserito il seguente:

“1057-bis. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla legge 11dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamentodi acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 10 per cento del costo, per laquota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per laquota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20milioni di euro”.

  1. il comma 1058 è sostituito dal seguente:

“1058. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamentodi acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anchele spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloudcomputing, per la quota imputabile per competenza”.

  1. dopo il comma 1058 sono inseriti i seguenti:

“1058-bis. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla legge 11dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamentodi acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misuradel 15 per cento del costo, nel limite massimo di costi

 

 

ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo deibeni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

“1058-ter. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla legge 11dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamentodi acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche lespese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing,per la quota imputabile per competenza.”

  1. al comma 1059 le parole “commi 1056, 1057 e 1058” sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: “commi da 1056a 1058-ter”;
  2. al comma 1062 le parole “commi da 1054 a 1058” sono sostituite dalle seguenti: “commi da 1054 a 1058- ter”, le parole “commi 1056, 1057 e 1058” sono sostituite dalle seguenti: “commi da 1056 a 1058-ter” e le parole “commi da 1056 a 1058” sono sostituite dalle seguenti: “commi da 1056 a 1058-ter”;
  3. al comma 1063 le parole “commi da 1054 a 1058” sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: “commi da 1054 a1058-ter”.
  4. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
  5. il comma 198 è sostituito dal seguente:

“198. Per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure di cui ai commi da 199 a 206.”;

  1. il comma 203 è sostituito dal seguente:

“203. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d’imposta è riconosciuto, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività diinnovazione tecnologica previste dal comma 201, il credito d’imposta è riconosciuto, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o deicontributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di design eideazione estetica previste dal comma 202, il credito d’imposta è riconosciuto, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o deicontributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, il credito d’imposta è riconosciuto, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 15 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimoannuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodod’imposta”.

  1. dopo il comma 203 sono inseriti i seguenti: “203-bis. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d’imposta è riconosciuto, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al31 dicembre 2031, in misura pari al 10 per cento, della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro,ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici ”;

“203-ter. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201, il credito d’imposta è riconosciuto, dal periodod’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d’imposta in corso al

 

 

31 dicembre 2025, in misura pari al 5 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.”

“203-quater. Per le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 202, il credito d’imposta è riconosciuto, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi”.;

203-quinquies. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, il credito d’imposta è riconosciuto, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per piùattività ammissibili nello stesso periodo d’imposta”.

203-sexies. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, il credito d’imposta è riconosciuto, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al31 dicembre 2025, in misura pari al 5 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o deicontributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie diattività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d’imposta”.”

  1. al comma 205 le parole “al comma 203” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi da 203 a 203-sexies”.

 

ART. 10.

(Rifinanziamento della misura “Nuova Sabatini”)

 

  1. Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l’autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è integrata di 180 milioni di euro perciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

 

ART. 11.

(Stabilizzazione del fondo 394 e fondo perduto)

 

  1. Per il sostegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane, sono disposti i seguenti interventi:
  2. la dotazione del fondo rotativo di cui all’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito,con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, 394, è incrementata 1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;
  3. la dotazione del fondo di cui all’articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022al 2026, per le finalità di cui alla lettera d) del medesimo

 

ART. 12.

(Unificazione e stabilizzazione fondi ICE)

 

 

  1. Per il potenziamento delle politiche di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane, sono disposti i seguentiinterventi:
  2. all’articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, 111,sono apportate le seguenti modificazioni:
    • al comma 18-bis, le parole “R.E.TE. Imprese Italia, di Alleanza delle Cooperative italiane e dell’Associazione bancaria italiana” sono sostituite dalle seguenti: “di Alleanza delle Cooperative italiane e dell’Associazione bancaria italiana, nonché da un rappresentante del settore artigiano, individuato, a rotazione annuale, tra i presidenti di Casartigiani, della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, di Confartigianato Imprese e da un rappresentante del settore del commercio, individuato, a rotazione annuale, tra i presidenti di Confcommercio e di ” ed è aggiunto infine il seguente periodo: “Ai componenti della cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati”;
    • dopo il comma 20, sono inseriti i seguenti: “20-bis. La programmazione triennale dell’utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 19 è adottata con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con il Ministro delle politicheagricole, alimentari e forestali, tenuto conto degli indirizzi della Cabina di regia di cui al comma 18-bis. Sul decreto di cui al primo periodo è acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e leProvince autonome di Trento e

20-ter. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale riferisce annualmente al Parlamento sull’andamento dell’attività promozionale e sull’attuazione della programmazione di cui al comma 20-bis, sulla basedi una relazione predisposta dall’Agenzia.”.

  1. il fondo di cui all’articolo 14, comma 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è incrementato per 63.722.329 euro per l’anno 2025, per 69.322.329 euro per l’anno 2026, per 73.722.329 euro per l’anno 2027, per 76.322.329 euro per l’anno 2028 e per 81.322.329 euro a decorrere dall’anno 2029;
  2. l’articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, 350 è abrogato;
  3. all’articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, 164, i commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5, 8, 9 sono abrogati;
  4. l’articolo 1, comma 297, della legge 27 dicembre 2019, 160, è abrogato.

 

 

Capo II

Misure per l’accesso al credito e la liquidità delle imprese

 

ART. 13.

(Fondo di garanzia per le PMI)

 

  1. All’articolo 13, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, 40,sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. al comma 1:
      • al primo periodo, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti “30 giugno 2022, fatto salvo quantoprevisto dalle lettere a), e m)”;
      • alla lettera a), le parole “a titolo gratuito;” sono sostituite dalle seguenti: “a titolo A decorrere dal 1° aprile2022, le garanzie sono concesse previo pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all’articolo 2, comma 100,lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;”;
      • alla lettera g), in principio, sono inserite le parole “fino al 30 giugno 2022,”;
      • alla lettera m), primo periodo, dopo le parole: “con copertura al 90 per cento”, sono aggiunte le seguenti: “e, dal 1° gennaio 2022, con copertura all’80 per cento,” e dopo il periodo «senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.» è aggiunto il seguente «A decorrere dal 1° aprile 2022 per il rilascio della garanzia di cui alla presente lettera è previsto il pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, letteraa), della legge 23 dicembre 1996, 662.» ;
    2. al comma 12-bis le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti “30 giugno 2022”.

 

 

  1. Alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 presentate a far data dal 1° luglio 2022 non si applica la disciplina disposta dall’articolo 13, decreto-legge 8aprile 2020, 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020,
  2. 40, in applicazione della Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e sue successive modificazioni e integrazioni, recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economianell’attuale emergenza del COVID-19”.
  3. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, l’importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è pari a 5 milioni di euro e la garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia, fatta salva l’ammissibilità alla garanzia delFondo dei soggetti rientranti nella fascia 5 del medesimo modello di Le operazioni finanziarie concesse, peresigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 delpredetto modello di valutazione sono garantite dal Fondo nella misura massima del 60 per cento dell’importo della medesima operazione finanziaria. In relazione alla riassicurazione, la predetta misura massima del 60 per cento è riferita alla misuradella copertura del Fondo di garanzia rispetto all’importo dell’operazione finanziaria sottostante, come previsto dall’articolo7, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017; restano ferme le maggiori coperture previste, in relazione a particolari tipologie di soggetti beneficiari, dalpredetto decreto ministeriale 6 marzo 2017.
  4. All’articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole “allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese” sono aggiunte le seguenti: “. Il Fondo opera entro il limite massimo di impegni assumibile, fissati annualmente dalla legge di bilancio, sullabase: a) di un piano annuale di attività, che definisce previsionalmente la tipologia e l’ammontare preventivato degli importioggetto dei finanziamenti da garantire, suddiviso per aree geografiche, macro-settori e dimensione delle imprese beneficiarie e le relative stime di perdita attesa; b) del sistema dei limiti di rischio che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio del portafoglio delle garanzie del Fondo, tenuto conto dello stock in essere e delle operatività considerate ai fini della redazione del piano annuale di attività, la misura, in termini percentuali ed assoluti degli accantonamenti prudenziali a copertura dei rischi nonché l’indicazione delle politiche di governo dei rischi e dei processi di riferimento necessari per definirli e attuarli. Il Consiglio di gestione del citato Fondo delibera il piano annuale di attività e il sistema dei limiti di rischio che sono approvati, entro il 30 settembre di ciascun anno, su proposta del Ministrodello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con delibera del Comitatointerministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). Per l’esercizio finanziario 2022, nelle more dell’adozione del primo piano annuale di attività e del primo sistema dei limiti di rischio di cui alla presentelettera, il limite massimo di impegni assumibile è fissato dalla legge di bilancio in assenza della delibera del Ai fini dell’efficiente programmazione e allocazione delle risorse da stanziare a copertura del fabbisogno finanziario del Fondo e dell’efficace e costante monitoraggio dell’entità dei rischi di escussione delle garanzie pubbliche, anche in relazione allastima del relativo impatto sui saldi di bilancio, funzionale alla redazione dei documenti di finanza pubblica e alle rilevazioni statistiche ad essi correlate, il Consiglio di gestione del menzionato Fondo trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico, su base semestrale, una relazione volta a fornire una panoramica dei volumi e della composizione del portafoglio e delle relative stime di rischio e su base almeno trimestrale, e in ogni caso surichiesta, un prospetto di sintesi recante l’indicazione del numero di operazioni effettuate dell’entità del finanziamento residuo e del garantito in essere, della stima di perdita attesa e della percentuale media di accantonamento a presidio del rischio relativi al trimestre di riferimento, unitamente alla rendicontazione sintetica degli indennizzi e dei recuperi effettuatinel trimestre precedente.”.
  5. Per l’anno 2022 il limite cumulato massimo di assunzione degli impegni che il Fondo di cui all’articolo 2, comma 100,lettera a), della legge 23 dicembre 1996, 662 può assumere è fissato in 210.000 milioni di euro, di cui in 160.000 milioni dieuro riferibili allo stock di garanzie in essere al 31 dicembre 2021 e 50.000 milioni di euro riferito al limite massimo degliimpegni assumibili per le garanzie da concedere nel corso dell’esercizio finanziario 2022.
  6. La dotazione del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è incrementata di 520 milioni di euro per il 2024, 1,7 miliardi di euro per il 2025, 650 milioni di euro per il 2026 e 130milioni di euro per il Al medesimo Fondo di garanzia affluiscono altresì le

 

 

rivenienze della sezione speciale del Fondo di cui all’articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020,

  1. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile, 2020, n. 27.

 

ART. 14.

(Misure in materia di garanzie a sostegno della liquidità delle imprese)

 

  1. Al decreto-legge 8 aprile 2020, 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate leseguenti modificazioni:
  2. all’articolo 1, commi 1, 2, lettera a), 13 e 14-bis le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti:

«30 giugno 2022»;

  1. all’articolo 1-bis.1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;

 

ART. 15.

(Garanzia green)

 

“1. All’articolo 64, comma 5, decreto-legge 16 luglio 2020, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Per gli esercizi successivi, le risorse del predetto fondo destinate alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. sono determinate con la legge di bilancio, tenuto conto dei limiti di impegnodefiniti ai sensi del comma 2”.

  1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 64, commi 2 e 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120, per l’anno 2022, le risorse disponibili sul fondo di cui all’articolo 1,comma 85, della legge 27 dicembre 2019, 160, sono destinate alla copertura delle garanzie di cui al medesimo articolo 64 nella misura di 565 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 3.000 milioni di euro.

 

ART. 16.

(Proroga dell’operatività straordinaria del fondo Gasparrini)

 

  1. All’articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021,n. 106, le parole “fino al 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2022”.

 

ART. 17.

(Modifiche agli incentivi per le aggregazioni tra imprese)

 

  1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. al comma 234, il primo periodo è sostituito dal seguente: “La trasformazione in credito d’imposta avviene, per un quarto,alla data di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 233 e, per i restanti tre quarti, al primo giorno dell’esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 233 per un ammontare complessivo non superiore al minore importo tra 500 milioni di euro e il 2 per cento della somma delle attività dei soggettipartecipanti alla fusione o alla scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all’articolo 2501-quater del codice civile, senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore, ovvero il 2 per cento della sommadelle attività oggetto di In caso di aggregazioni realizzate mediante conferimento d’azienda, i componenti di cui al comma 233 del conferitario rilevano ai fini della trasformazione negli stessi limiti e alle stesse condizioni previsti per le perdite che possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante di cui al comma 7 dell’articolo 172 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; a tal fine, è obbligatoria la redazione della situazione patrimoniale ai sensi dell’articolo 2501-quater,commi primo e secondo, del codice civile.”
  3. al comma 234, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Se alle operazioni di cui al comma 233 partecipano societàcontrollanti capogruppo tenute a redigere il bilancio consolidato secondo i principi contabili ad esse applicabili, ai fini del periodo precedente per tali società si considerano le attività risultanti dall’ultimo bilancio consolidato ”;

 

 

  1. al comma 235 le parole: “a seguire, le perdite trasferite al soggetto controllante e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile da parte dello stesso” sono sostituite dalle seguenti: “a seguire, le perdite complessivamente riportate a nuovo dal soggetto controllante ai sensi dell’articolo 118 del medesimo testo unico”;
  2. al comma 238, le parole: “entro un anno” sono sostituite dalle seguenti: “entro due anni”.
  3. ai commi 233 e 238 le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti “30 giugno 2022”;
  4. All’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno2019, 58, le parole “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti parole “31 dicembre 2021”.

 

ART. 18.

(Incremento del limite annuo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestataridi conto fiscale)

 

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il limite previsto dall’articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000,n. 388, è elevato a 2 milioni di euro.

 

 

Titolo IV

Lavoro, famiglia e politiche sociali

 

Capo I

Riordino della disciplina del reddito di cittadinanza

 

ART. 19.

(Rifinanziamento RdC)

 

  1. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, conmodificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 1.065,3 milioni di euro per l’anno 2022, 1.064,9 milioni dieuro per l’anno 2023, 1.064,4 milioni di euro per l’anno 2024, 1.063,5 milioni di euro annui per l’anno 2025, 1.062,8 milioni di euro per l’anno 2026, 1.062,3 milioni di euro per l’anno 2027, 1.061,5 milioni di euro per l’anno 2028, 1.061,7 milioni dieuro annui a decorrere dall’anno 2029.

 

ART. 20.

(Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza)

 

  1. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate leseguenti modificazioni:
  2. all’articolo 2:
    • dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:

“1-quater. Con riferimento ai requisiti patrimoniali di cui al comma 1 con specifico riferimento ai beni detenuti all’estero, l’INPS provvede a definire annualmente, entro il 31 marzo, un piano di verifiche dei requisiti patrimoniali dichiarati nella dichiarazione sostitutiva unica di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio del Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, anche ai fini della verifica dei requisiti per l’RdC. Il Piano di verifica, definito con la collaborazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’Agenzia delle entrate e col supporto della Guardia di finanza, ai sensi dell’articolo 11, comma 13, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, può prevedere anche lo scambio di dati con le competenti autorità dello Stato estero,sulla base di accordi bilaterali. Il Piano dei controlli è approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche socialientro 60 giorni dalla presentazione.”;

  • al comma 7, al primo periodo, dopo le parole “eventualmente incluso nell’ISEE” sono inserite le seguenti: “inclusivo dell’ammontare eventualmente sottratto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera d), secondo periodo, della legge 1 aprile2021, numero 46”.
  1. all’articolo 3:
    • al comma 4, primo periodo, dopo le parole “n. 601” sono inserite le seguenti: “e si configura come sussidio disostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile”
    • al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: “I redditi da lavoro dipendente percepiti dal richiedente o da uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione del RdC, concorrono alla determinazione del beneficioeconomico nella misura dell’80 per ”.
    • al comma 9, le parole “trenta giorni dall’inizio” sono sostituite dalle seguenti: “il giorno antecedente all’inizio”;
  2. all’articolo 4:
    • il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. La domanda di RdC resa dall’interessato all’INPS per sé e tutti i componentimaggiorenni del nucleo, come definito dall’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, 159, tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del RdC, ai sensi del comma 2, equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, ed è trasmessa dall’INPS all’ANPAL, ai fini dell’inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro. La domanda di RdC che non contiene le dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro dicui al presente comma è improcedibile.”
    • al comma 8, lettera b), numero 5), le parole “tre offerte” sono sostituite dalle seguenti: “due offerte”;
    • al comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

 

  1. nell’alinea sono soppresse le parole “alla durata di fruizione del beneficio del Rdc e”;
  2. la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) entro ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta, ovvero, fermo quanto previsto alla lettera d), ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta diseconda offerta”;
  3. la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo parziale,con le caratteristiche di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
  4. 150, quando il luogo di lavoro non dista più di ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, in caso siadi prima sia di seconda offerta”;
  • al comma 15, dopo le parole “settimanali con il consenso di entrambe le ” sono inserite le seguenti: “Nell’ambito dei progetti utili alla collettività, i Comuni sono tenuti ad impiegare almeno un terzo dei percettori di RdC residenti. Lo svolgimento di tali attività da parte dei percettori di RdC è a titolo gratuito e non è assimilabile ad una prestazione dilavoro subordinato o parasubordinato e non comporta, comunque, l’instaurazione di un rapporto di pubblico impiego conle amministrazioni pubbliche.”;
  1. all’articolo 5:
    • al comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:
      1. al primo periodo, le parole “Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per laprotezione dei dati personali, possono essere individuate” sono sostituite dalle seguenti: “ Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate”e, dopo le parole “decreto legislativo 147 del 2017”, sono inserite le seguenti: “, nonché le modalità di precompilazione della richiesta di RdC, sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delleamministrazioni titolari dei dati di cui al comma 4”;
      2. al secondo periodo, le parole “del decreto di cui al primo periodo” sono sostituite dalle seguenti: “dei decreti dicui al primo periodo”;
    • al comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:
      1. al terzo periodo, dopo le parole “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” sono inserite le seguenti: “efermi restando i dati di cui al comma 2”;
      2. il quinto periodo è sostituito dal seguente: “In ogni caso, la valutazione e l’eventuale riconoscimento da parte dell’INPS avvengono entro la fine del mese successivo alla trasmissione della domanda all’Istituto.”;
    • al comma 4, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “I Comuni effettuano a campione, all’atto della presentazionedell’istanza, verifiche sostanziali e controlli anagrafici sulla composizione del nucleo familiare dichiarato nella domandaper l’accesso al Rdc e sull’effettivo possesso dei requisiti di cui al primo periodo nonché, successivamente all’erogazione del beneficio, sulla permanenza degli stessi. A tal fine l’INPS rende disponibili ai Comuni le informazioni rilevanti per il tramite della piattaforma di cui all’articolo 6, comma 1. I criteri per la selezione del campione sono definiti in sede di Conferenza Stato- città ed autonomie locali con la partecipazione dell’INPS, al quale è tempestivamente comunicato l’esito delle verifiche e dei controlli attraverso la piattaforma di cui all’articolo 6, comma 1, finalizzata al coordinamentodei ”;
    • dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

“4-bis. I dati anagrafici, di residenza, di soggiorno e di cittadinanza, dichiarati in modo analitico nella domanda, sono preventivamente e tempestivamente verificati dall’INPS sulla base delle informazioni presenti nelle banche dati adisposizione dell’Istituto.

4-ter. L’INPS comunica tempestivamente ai Comuni responsabili dei controlli ai sensi dell’articolo 7, comma 15, le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici mediante la piattaforma di cui all’articolo 6,comma 1.

4-quater. L’esito delle verifiche è comunicato dai Comuni all’INPS attraverso la piattaforma di cui all’articolo 6, comma 1,entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4-ter da parte dell’INPS. Durante tale termine il pagamento delle somme è sospeso. Decorso tale termine, qualora l’esito delle verifiche non sia comunicato dai Comuni all’INPS, il pagamento delle somme è comunque disposto. Il responsabile del procedimento del Comune risponde per il dannoerariale causato dalla eventuale corresponsione delle somme non dovute.

4-quinquies. L’Anagrafe nazionale di cui al comma 4, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

 

 

mette comunque a disposizione della piattaforma di cui all’articolo 6, comma 1, le informazioni disponibili sui beneficiaridel Rdc”;

  1. all’articolo 6, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente: “2-ter. La piattaforma di cui al comma 2 opera in cooperazione con il portale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri inPA.gov.it.”.
  2. all’articolo 7:
    • al comma 3, le parole “e per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,” sono sostituite dalle seguenti: “e per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422, 600, 600-bis, 601, 602, 628, 629, 640-bis, 644, 648,648-bis, 648-ter, del codice penale, dall’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, per i delitti aggravati ai sensi dell’articolo 416-bis1 del codice penale, e per i reati di cui all’articolo 73, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e, per quanto riguarda l’ipotesi di cui al comma 5, in caso di recidiva, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dell’articolo 74 e in tutte le ipotesi aggravate di cui all’articolo 80 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e per i reati di cui all’articolo 12, comma 1, quando ricorra l’aggravante del comma 3-ter, e comma 3, del decretolegislativo 25 luglio 1998, 286,”;
    • dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “3-bis. Nel caso di condanna definitiva per i reati di cui al comma 3, qualora il condannato abbia reso la dichiarazione ai sensi dell’articolo 7-ter, comma 3, le decisioni sono comunicate dallacancelleria del giudice all’INPS entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della sentenza ”
    • al comma 5:
      1. la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) non si presenta presso il Centro per l’impiego entro il termine da questofissato;”;
      2. c) alla lettera e), le parole “almeno una di tre” sono sostituite dalla seguente: “due”.
  1. all’articolo 8:
    • al comma 1, le parole: “Al datore di lavoro privato che comunica alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l’ANPAL le disponibilità dei posti vacanti, e che su tali posti assuma a tempo pieno e indeterminato, anche mediantecontratto di apprendistato, soggetti beneficiari di Rdc,” sono sostituite dalle seguenti: “Al datore di lavoro privato che a assuma a tempo indeterminato, pieno o parziale, o determinato o anche mediante contratto di apprendistato, i soggettibeneficiari di Rdc,”
    • dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: ”1-bis. Al fine di agevolare l’occupazione dei soggetti percettori di RdC, alle agenzie per il lavoro di cui al 10 settembre 2003 n. 276 è riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione, il 20 per cento dell’incentivo previsto all’articolo 8, comma
  2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle more della sottoscrizione di apposita convenzione tra l’INPS, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, per lo scambio massivo dei dati, l’INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, trasmette al Ministero della giustizia l’elenco dei soggetti beneficiari del RdC, per la verifica dei soggetti che risultino già condannati consentenza passata in giudicato da meno di dieci anni per i reati di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ai fini della revoca del RdC eventualmente percepito.
  3. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il beneficio economico mensile di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotto di una somma pari a 5 euro per ciascun mese a partire dal sesto mese di percezione del beneficio, nei limiti di quanto previsto al comma
  4. La riduzione di cui al comma 3 non opera per i nuclei familiari composti esclusivamente da componenti non tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del Reddito di cittadinanza, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2019, nonché per i nuclei familiari fino a quando tra i componenti sia presente almeno un soggetto minore di tre anni di età ovvero una persona con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini
  5. La riduzione di cui al comma 3 si applica solo nei casi in cui il beneficio economico mensile, anche a seguito della rideterminazione di cui al medesimo comma 3, non risulti inferiore a 300 euro, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del medesimo d.l. n. 4 del

 

 

  1. La riduzione di cui al comma 3 è sospesa dal mese successivo a quello in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia avviato attività da lavoro dipendente o autonomo da almeno un mese continuativo. A decorrere dal termine di sospensione di cui al primo periodo, il beneficio è rideterminato nelle modalità ordinarie e la riduzione opera eventualmente nelle modalità di cui al comma 3 a partire dal sesto mese successivo alla perdita dell’occupazione.
  2. La riduzione di cui ai commi da 3 a 6, cumulata a partire dal mese dell’ultimo azzeramento, continua ad essere applicata anche a seguito dell’eventuale rinnovo del beneficio ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 del 2019.
  3. All’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, 150 sono apportate le modificazioni di seguitoindicate.
  4. alla lettera d) le parole “ovvero, per i beneficiari di Reddito di cittadinanza, superiore di almeno il dieci per cento rispettoal beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nucleiresidenti in abitazione in locazione.” sono sostituite dalle seguenti: “ovvero, per i beneficiari di Reddito di cittadinanza, superiore di almeno il 10 per cento rispetto al beneficio mensile massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione, ri-proporzionata in base all’orario di lavoro previsto nel contratto individuale di ”;
  5. dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: ”d-bis) per i beneficiari di Reddito di cittadinanza, retribuzione non inferiore aiminimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all’art. 51 del decreto legislativo 81 del 2015, rapporto di lavoro a tempo pieno o con un orario di lavoro non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno previsto nei medesimi contratti collettivi, rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure determinato o di somministrazione di durata non inferiore a tremesi.”

 

ART. 21.

(Oneri di funzionamento dei centri per l’impiego)

 

  1. Per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l’impiego correlati all’esercizio delle relative funzioni, ai sensi dell’articolo 12, comma 3-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e in connessione con l’incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario dipotenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro di cui all’articolo 12, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019, è autorizzata una spesa nel limite di 70 milioni di euro a decorrere dall’anno
  2. A decorrere dall’anno 2022 è altresì autorizzata una spesa nel limite di 20 milioni di euro per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l’impiego derivanti dalle attività connesse all’attuazione delle politiche attive del lavoro infavore dei giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, non occupati né inseriti in un percorso di studio o

 

 

Capo II Pensioni

 

ART. 22.

(Disposizioni integrative del trattamento di pensione anticipata)

 

  1. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate leseguenti modifiche:
  2. all’articolo 14, comma 1 sono aggiunti, alla fine i seguenti periodi: “I requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva dicui al primo periodo del presente comma sono determinati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva per isoggetti che maturano i requisiti nell’anno Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato anche successivamente alle predette date, ferme restando le disposizioni del presente articolo.”;
  3. all’articolo 14, commi 2, 3 e 6 le parole “quota 100” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 1”;
  4. all’articolo 14, comma 7, le parole “quota 100” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 1” e al secondo periodo, le parole “In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019,” sono sostituite dalle seguenti “In sede di applicazioneper l’anno 2022, entro il 28 febbraio 2022,”;
  5. all’articolo 22, comma 1, le parole “quota 100 di cui al presente decreto entro il 31 dicembre 2021” sono sostituite dalleseguenti: “di cui all’articolo 14, comma 1”;
  6. all’articolo 23, comma 1, le parole “quota 100 ai sensi dell’articolo 14” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo14, comma 1”.

 

ART. 23.

(Fondo per l’uscita anticipata dei lavoratori delle imprese in crisi)

 

  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di 200 milioni dieuro per l’anno 2022, 200 milioni di euro per l’anno 2023 e 200 milioni di euro per l’anno 2024, destinato a favorire l’uscitaanticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbianoraggiunto un’età anagrafica di almeno 62
  2. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma

 

ART. 24.

(Modifica della normativa sull’APE sociale)

 

  1. Con effetto dal 1° gennaio 2022, all’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguentimodificazioni e integrazioni:
    1. al comma 179, alinea: le parole le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
    2. al comma 179, lettera a) le parole “da almeno tre mesi” sono soppresse;
    3. le disposizioni di cui alla lettera d) del comma 179 si applicano ai lavoratori dipendenti di cui alle professioniindicate all’allegato A annesso alla presente legge;
  2. L’autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successivemodificazioni e integrazioni, è incrementata di 141,4 milioni di euro per l’anno 2022, 275,0 milioni di euro per l’anno 2023, 247,6 milioni di euro per l’anno 2024, 185,2 milioni di euro per l’anno 2025, 104,5 milioni di euro per l’anno 2026 e di 16,9 milioni di euro per l’anno per l’anno 2027. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165, dell’articolo 1della legge 27 dicembre 2017, 205 si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioniindicate per l’anno 2022.

 

 

ART. 25.

 

 

(Opzione donna)

 

  1. All’articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,sono apportate le seguenti modifiche:
  2. al comma 1, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Il trattamento pensionistico di cui al primo periodo del presente comma è altresì riconosciuto nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un’età pari o superiore a 60 anni per le lavoratrici dipendenti e a 61 anniper le lavoratrici autonome”
  3. al comma 3 le parole “In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2021,” vanno sostituite dalle seguenti: “In sededi applicazione per l’anno 2022, entro il 28 febbraio 2022,”.

 

ART. 26.

(Istituzione di un fondo per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

 

  1. In relazione alla specificità del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili delfuoco, prevista dall’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, 183, nello stato di previsione del Ministero dell’economia edelle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2022, 40 milioni di euro per l’anno 2023 e 60 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, da destinare all’adozione di provvedimenti normativi volti alla progressivaperequazione del relativo regime previdenziale, attraverso l’introduzione, nell’ambito degli istituti già previsti per ilmedesimo personale, di misure:
  2. compensative rispetto agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici per il personale in servizio ilgiorno precedente la data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo;
  3. integrative delle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 26, comma 20, della legge 448 del 1998, per ilpersonale immesso nei ruoli delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, adecorrere dalla data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo.
  4. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite garantendo che almeno il 50% sia destinato alla finalità di cui alla lettera b) del medesimo
  5. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante…………… »

 

 

ART. 27.

(Applicazione al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile dell’articolo 54 del decreto del Presidente dellaRepubblica 29 dicembre 1973, n. 1092)

 

  1. Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un’anzianitàcontributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità prevista dall’articolo 19della legge 4 novembre 2010, 183, l’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, con applicazione dell’aliquota del2,44 per cento per ogni anno utile.
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1, quantificati in 28.214.318 euro per l’anno 2022,527.983 euro per l’anno 2023, 46.764.831 per l’anno 2024, 39.840.709 euro per l’anno 2025, 43.000.595 euro per l’anno2026, 46.901.974 euro, per l’anno 2027, 49 248.807 per l’anno 2028, 49.927.172

per l’anno 2029, 54.721.615 per l’anno 2030 e 57.469.415 euro a decorrere dall’anno 2031, si provvede mediante      ».

 

ART. 28.

(Norme a garanzia delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti)

 

  1. Al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti, con effetto dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola” (INPGI) ai sensi dell’articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, in regime di sostitutività delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all’Istituto nazionale di previdenza sociale(INPS) che succede nei relativi rapporti attivi e Con effetto

 

 

dalla medesima data sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti deilavoratori dipendenti i giornalisti professionisti, pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionisticidiretti e ai superstiti già iscritti presso la medesima forma.

  1. Il regime pensionistico dei soggetti di cui al comma 1 è uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1° luglio 2022. In particolare, per gli assicurati presso la gestione sostitutiva dell’INPGI, l’importo della pensione è determinato dalla somma:
    1. delle quote di pensione corrispondenti alle anzianità contributive acquisite fino al 30 giugno 2022 calcolate applicandole disposizioni vigenti presso l’INPGI;
    2. della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° luglio 2022, applicando le disposizioni vigenti nel Fondo pensioni lavoratori
  2. Fermo restando quanto previsto al comma 2, ai soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell’INPGI per i quali il primo accredito contributivo decorre in data compresa tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2016, non si applica ilmassimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, 335, e successivemodificazioni e integrazioni. Il meccanismo del massimale contributivo di cui alla suddetta disposizione si applica ai soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell’INPGI con primo accredito contributivo decorrente in data successiva al 31 dicembre 2016, per i quali il trattamento pensionistico è calcolato esclusivamente con il sistema di calcolocontributivo.
  3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, ai fini del diritto al trattamento pensionistico, i soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell’INPGI che abbiano maturato entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla normativa vigente presso l’INPGI alla predetta data conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la medesima
  4. Il comitato di cui all’articolo 22 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è integrato, con decreto del Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali, da un rappresentante dell’organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa della categoria dei giornalisti, limitatamente alle adunanze e alle problematiche concernenti i soggetti di cui al comma
  5. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni sono riconosciuti ai giornalisti aventi diritto secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l’INPGI alla data del 30 giugno 2022. I trattamenti sono erogati a carico della Gestione prestazioni temporanee ailavoratori dipendenti, di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, 88 alla quale afferisce la contribuzione per lo stesso periodo. A decorrere dal 1° gennaio 2024 si applica la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondopensioni lavoratori dipendenti.
  6. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 l’assicurazione infortuni continua a essere gestita secondo leregole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l’INPGI alla data del 30 giugno I trattamenti sono erogati a carico dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), al quale afferisce la relativa contribuzione. A decorrere dal 1° gennaio 2024 si applica la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti alFondo pensioni lavoratori dipendenti.
  7. Al fine di garantire la continuità delle funzioni trasferite ai sensi del presente articolo, un contingente di personale non superiore a 100 unità selezionato, nell’ambito dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l’INPGI alla data del31 dicembre 2021, attraverso una procedura di selezione finalizzata all’accertamento dell’idoneità in relazione al profiloprofessionale di destinazione, nonché alla valutazione delle capacità in ordine alle funzioni da svolgere, è inquadrato pressol’INPS. La procedura di selezione è completata entro tre mesi dalla data della pubblicazione del decreto di cui al comma Condecreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, il personale che ottiene una valutazione positiva nellaprocedura di selezione è inquadrato nei relativi ruoli sulla base della tabella di comparazione di cui al comma
  8. Conseguentemente la dotazione organica dell’INPS è incrementata di un numero di posti corrispondente alle unità dipersonale
  9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze econ il Ministro per la pubblica amministrazione, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, in conformità ai principi stabiliti dall’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le modalità per lo svolgimento della procedura di selezione ed è definita la tabella di comparazione applicabile ai finidell’inquadramento nei ruoli dell’INPS del personale selezionato, nei limiti delle risorse finanziarie di cui ai commi 13 e
  10. I dipendenti provenienti dall’INPGI mantengono il trattamento economico fisso percepito alla data

 

 

dell’inquadramento, nonché il regime previdenziale previsto per essi alla stessa data. Nel caso in cui il suddetto trattamentoeconomico risulti più elevato rispetto a quello in godimento al personale già dipendente dell’INPS, si applica un differenziale,riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, anche determinati dalla contrattazionecollettiva nazionale e decentrata.

  1. Al fine di favorire una rapida ed efficace integrazione delle funzioni, è costituito un Comitato di integrazione composto dal direttore generale e da tre dirigenti dell’INPGI, in carica alla data del 31 dicembre 2021, nonché da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale dell’INPS, coordinati dal direttore generale dell’INPS, con il compito di pervenire alla unificazione delle procedure operative e correnti entro il 31 dicembre 2022. Ai componenti del Comitato non possono essere corrisposti gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, è disposta, in coerenza con i principi di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, l’integrazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS con due membri designati in rappresentanza delleorganizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria di
  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di cui al comma 1, gli organi dell’INPGIpossono compiere atti di amministrazione straordinaria soltanto previa notifica ai Ministeri Gli organi diamministrazione dell’INPGI adottano in via straordinaria, entro il 30 settembre 2022, il rendiconto al 30 giugno 2022 dellagestione sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria, da trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell’economia e delle finanze, per i fini di cui dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Entro quindici giorni dalla data di adozione della motivata decisione definitiva sul suddetto rendiconto, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e sulla base delle risultanze dello stesso, condelibera del consiglio di amministrazione dell’INPGI da trasmettere per l’approvazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell’economia e delle finanze, sono trasferite all’INPS le risorse strumentali e finanziarie dicompetenza della medesima gestione.
  4. Entro il 30 giugno 2022, l’INPGI provvede, con autonome deliberazioni soggette ad approvazione ministeriale ai sensidell’articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo 509 del 1994, alla modifica dello statuto e dei regolamenti interni, secondo i principi e criteri di cui all’articolo 6, commi 1 e 3, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ai fini dell’adeguamento alla funzione di ente di previdenza e assistenza dei giornalisti professionisti e pubblicisti che svolgono attività autonoma di libera professione giornalistica, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa. Entroquindici giorni dalla data di approvazione dello statuto da parte dei Ministeri vigilanti, sono indette le elezioni per il rinnovo degli organi dell’Istituto. Tali organi entrano in carica in data successiva a quella di approvazione da parte dei Ministeri vigilanti della delibera di trasferimento delle risorse strumentali e finanziarie, di cui di cui al comma 13.
  5. Al fine di garantire la continuità delle prestazioni poste a carico dell’INPS, a decorrere dal 1° luglio 2022, lo stesso Istituto è autorizzato a fare ricorso ad anticipazioni della tesoreria statale da estinguersi entro e non oltre il 31 dicembre
  6. L’articolo 16-quinquies, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato. Fino al 30 giugno 2022 è sospesa, con riferimento alla sola gestione sostitutivadell’assicurazione generale obbligatoria dell’INPGI, l’efficacia delle disposizioni del comma 4 dell’articolo 2 del decretolegislativo 30 giugno 1994, 509.
  7. Ai fini dell’attuazione del presente articolo è autorizzato il trasferimento all’INPS dell’importo di …… per l’anno 2022 edi …..

 

 

Capo III

Altre misure in materia di lavoro, famiglia, politiche sociali, giovanili e sport

 

ART. 29.

(Esoneri contributivi per lavoratori provenienti da imprese in crisi)

 

  1. L’esonero contributivo di cui all’articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto anche ai datoridi lavoro privati che assumono, nel periodo ivi considerato, con contratto di lavoro a tempo

 

 

indeterminato, lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro età anagrafica, da imprese per le quali è attivo un tavolodi confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 15 milioni di euro si provvede a valere ……..

 

ART. 30.

(Rifinanziamento Fondo sociale per occupazione e formazione)

 

  1. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre2008, 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 350 milioni di euro perl’anno 2022 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
  2. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 1 si provvede nella misura di 12 milioni di europer l’anno 2022 al finanziamento dell’indennità onnicomprensiva, pari a trenta euro per l’anno 2022, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui allalegge 13 marzo 1958, 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio.
  3. A valere sul Fondo sociale per l’occupazione e formazione di cui al comma 1 si provvede, nella misura di 7 milioni di europer l’anno 2022, al finanziamento dell’indennità onnicomprensiva, pari a trenta euro per l’anno 2022, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui allalegge 13 marzo 1958, 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio.
  4. Le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center, di cui all’articolo 44,comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, 148, sono prorogate per l’anno 2022 nel limite di spesa di 20 milioni di euro. All’onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede avalere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 1
  5. È prorogata per gli anni 2022 e 2023 la disposizione di cui all’articolo 43 bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni, nella legge 16 novembre 2018, n. 130. All’onere derivante dal primo periodo del presentecomma, pari a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazionee formazione di cui al comma
  6. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziate ulteriori risorse per un importo pari a 60 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 1, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle Le predette regioni possono destinare, nell’anno 2022, le risorse stanziate ai sensi del primo periodo alle medesime finalità dell’articolo 44, comma 11-bis, del decretolegislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle dell’articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, conmodificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
  7. L’integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, 18, è prorogata per l’anno 2022 nel limite di spesa di 19 milioni di euro. All’onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 19 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione dicui al comma 1.
  8. La disposizione di cui all’articolo 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è ulteriormente prorogata per gli anni 2022, 2023 e 2024 nel limite di spesa rispettivamente di 130 milioni di euro per l’anno 2022, 100 milioni di euro per l’anno 2023 e 50 milioni di euro per l’anno 2024. Gli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 130milioni di euro per l’anno 2022, 100 milioni di euro per l’anno 2023 e 50 milioni di euro per l’anno 2024, sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma
  9. Per gli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024, in relazione alle risorse già stanziate, le risorse di cui al comma 110, lettera b), della legge 27 dicembre 2017 n. 205, sono incrementate di euro 50 milioni di euro a valere sul Fondo sociale peroccupazione e formazione di cui al comma

 

 

ART. 31.

(Integrazione salariale per i lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria)

 

  1. Al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Citylinercoinvolti dall’attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria di cui all’articolo 79, comma 4-bis,del decreto-legge 17 marzo 2020, 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 può essere prorogato diulteriori 12 mesi. Il predetto trattamento può proseguire anche successivamente alla conclusione dell’attività del commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2023. La proroga dei trattamenti di cui al presente comma è riconosciuta nel limite di63,5 milioni di euro per l’anno 2022 e di 193,6 milioni di euro per l’anno 2023.
  2. In deroga all’articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 aprile 2016, n. 95269, il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale eroga una prestazione integrativa deltrattamento di cui al comma 1, secondo periodo, tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari al sessanta per centodella retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dai lavoratori interessatidall’integrazione salariale di cui al comma 1, secondo periodo, nell’anno 2019, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario. La prestazione integrativa di cui al primo periodo del presente comma è concessa nei limiti di spesa di 32,7milioni di euro per l’anno 2022 e 99,9 milioni di euro per l’anno 2023. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma sulla base dei provvedimenti di autorizzazione. A tal fine, il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale è incrementato di 32,7 milioni di euro per l’anno 2022 e 99,9 milioni di euro per l’anno 2023. Sono altresì a carico del fondo i programmi formativi per il mantenimento e l’aggiornamento delle qualifiche professionali e delle licenze necessarie per lo svolgimento della prestazione lavorativa; iprogrammi formativi possono essere cofinanziati dalle regioni nell’ambito delle rispettive misure di politica attiva del lavoro. Qualora dal predetto monitoraggio emergano risparmi di spesa, con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministero dell’Economia e Finanze può essere disposto, fermo restando il limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma, l’incremento della percentuale di cui al primo periodo del presente comma fino al valore massimo dell’ottanta per
  3. Le società Alitalia Sai e Alitalia Cityliner che abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1, previa autorizzazione dell’INPS a seguito di apposita richiesta, sono esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro e dal pagamento del contributo previsto dall’articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, 92.

 

ART. 32.

(Congedo di paternità)

 

  1. 1. Al comma 354 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. al primo periodo, le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e dall’anno 2021»;
  3. al secondo periodo, le parole: ««, a sette giorni per l’anno 2020 e a dieci giorni per l’anno 2021» sono sostituite dalleseguenti: «, a sette giorni per l’anno 2020 e a dieci giorni dall’anno 2021»;
  4. al terzo periodo, le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e dall’anno 2021».

 

ART. 33.

(Fondo povertà educativa)

 

  1. All’articolo 1, comma 394, della legge 28 dicembre 2015, 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. Al primo periodo, le parole: «e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «,2018 e 2024»;
  3. Al secondo periodo, le parole: «e a 45 milioni di euro per l’anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, a 45 milioni dieuro per l’anno 2023 e a 25 milioni di euro per l’anno 2024»
  4. Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile di cui all’articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, 208, è prorogato per gli anni 2023 e 2024.

 

 

 

 

 

ART. 34.

(Finanziamento del Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere)

 

  1. All’articolo 1, comma 276, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022» sono sostituite con le seguenti parole: « 52 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022» e sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «, nonché al sostegno della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche attraverso la definizione di procedure per l’acquisizione, da parte delle imprese pubbliche e private, di una certificazione della parità digenere cui siano connessi benefici contributivi a favore del datore di lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro con delega per le pari opportunità, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma».

 

 

ART. 35.

(Decontribuzione lavoratrici madri)

 

  1. In via sperimentale per l’anno 2022 è riconosciuto nella misura del cinquanta per cento l’esonero per un anno del versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato a decorrere dal rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorreredalla data del predetto rientro. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

 

ART. 36.

(Piano strategico nazionale per le politiche per la parità di genere)

 

  1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l’Autorità politica delegata per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondoper le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate delle associazioni di donne impegnate nella promozione della parità di genere e nel contrasto alla discriminazionedelle donne, e adotta un “Piano strategico nazionale per la parità di genere”, in coerenza con gli obiettivi della Strategiaeuropea per la parità di genere 2020-2025.
  2. Il Piano ha l’obiettivo di individuare buone pratiche per combattere gli stereotipi di genere, colmare il divario di genere nel mercato del lavoro, raggiungere la parità nella partecipazione ai diversi settori economici, affrontare il problema del divario retributivo e pensionistico e colmare il divario e conseguire l’equilibrio di genere nel processo
  3. Per la finalità di cui al comma 1 sono istituiti presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consigliodei Ministri una Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio nazionale per l’integrazione delle politiche per la parità di
  4. L’Osservatorio nazionale per l’integrazione delle politiche per la parità di genere è costituito da esperti nominati dalPresidente del Consiglio o dall’Autorità politica dallo stesso delegata, anche su designazione delle Regioni, dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e dell’Unione delle Province d’Italia. Ne fanno parte i rappresentanti delle Associazioni impegnate sul tema della parità di genere e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale. Ne fa altresì parte un rappresentante della Rete nazionale dei Comitati Unici di Garanzia, dell’Istituto Nazionale di Statistica,dell’Istituto di Ricerche sulla popolazione e le politiche Sociali del Consigli Nazionale delle Ricerche e della Conferenza dei rettori delle Università italiane (C.R.U.I).
  5. Competono all’Osservatorio le funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per dare attuazione alle indicazioni contenute nel Piano di cui al comma 1, valutandone l’impatto al fine di migliorarne l’efficacia e integrarne gli strumenti. Ai componenti dell’Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese oaltri emolumenti comunque
  6. La Cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dall’Autorità politica delegata, è

 

 

il luogo deputato alle funzioni di raccordo tra i livelli istituzionali, anche territoriali, coinvolti, al fine di garantire il coordinamento fra le azioni a livello centrale e territoriale e di individuare e promuovere buone pratiche condivise.

  1. Al fine di realizzare un sistema nazionale di certificazione della parità di genere che accompagni e incentivi le imprese ad adottare policy adeguate a ridurre il gap di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, parità salariale a parità di mansioni, politiche di gestione delle differenze di genere e tutela della maternità, l’Osservatorio si avvale di un Tavolo di lavoro sulla “certificazione di genere alle imprese”. Ai componenti del Tavolo di lavoro permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  2. Presso il Dipartimento per le pari opportunità è istituito altresì un sistema informativo con funzione di piattaforma di raccolta di dati disaggregati per genere e di informazioni sulla certificazione, nonché di albo degli enti
  3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio o dell’Autorità politica delegata, sono disciplinati la composizione, ilfunzionamento e i compiti dell’Osservatorio nazionale per le politiche per la parità di Con decreto del Presidente del Consiglio o dell’Autorità politica delegata sono altresì stabiliti i parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere, con particolare riferimento alla retribuzione corrisposta e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché di coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e dei consiglieri territoriali e regionali di parità nel controllo e nella verifica del rispetto dei requisiti necessari al loro mantenimento.
  4. Per il finanziamento del Piano di cui al comma 1, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cuiall’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dal 2022.

 

 

ART. 37.

(Proroga delle misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione in materia di prevenzione e contrasto al disagiogiovanile, nonché misure per l’apprendistato dei giovani lavoratori sportivi)

 

  1. All’articolo 64, del decreto-legge 25 maggio 2021, 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. al comma 3 le parole “al 30 giugno 2022”, sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2022;
  3. al comma 9 le parole “al 30 giugno 2022”, sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2022”.
  4. Al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, 147,sono assegnati ulteriori 242 milioni di euro per l’anno 2022.
  5. Per le operazioni di finanziamento previste dall’art. 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. ammesse all’intervento della garanzia del Fondo di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene accantonato a coefficiente di rischio un importo noninferiore all’8 per cento dell’importo garantito del finanziamento stesso.
  6. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, pari a 242 milioni di euro quanto ai commi 1, lett. a), 2 e 3, e a260,48 milioni di euro quanto al comma 1, b), si provvede ai sensi dell’articolo XXX.
  7. All’articolo 30 del decreto legislativo 28 giugno 2021, n. 36 dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Per le società e associazioni sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante il limite massimo di età di cui all’articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, 81 è ridotto a23 anni.”.

 

ART. 38.

(Detrazioni fiscali delle locazioni stipulate dai giovani)

 

  1. L’articolo 16, comma 1-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: “1-ter. Ai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l’intera unità immobiliare o porzione di essa da destinare a propria abitazione principale, sempre che lastessa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi dilegge, spetta, per i primi quattro anni, una

 

 

detrazione dall’imposta lorda pari al 20 per cento dell’ammontare del canone di locazione entro il limite massimo di euro2.400 di detrazione.”

 

ART. 39.

(Livello essenziale della prestazione riferito ai servizi educativi per l’infanzia)

 

  1. All’articolo 1, comma 29, della Legge 28 dicembre 2015, 208: a) le parole “la Commissione è formata da undici componenti” sono sostituire con le parole “la Commissione è formata da quattordici componenti”; b) dopo le parole “Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie,” sono aggiunte le parole “uno designato dal Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, uno designato dal Ministro dell’istruzione e uno designato all’Autorità politica delegata per lafamiglia.
  2. Per lo sviluppo delle azioni attinenti all’estensione e al potenziamento dei servizi educativi per l’infanzia, la Commissione di cui al comma 2 si raccorda con la Commissione per il sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all’articolo 10del decreto legislativo 65/2017.
  3. All’art. 243, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole “50% del loro ammontare” sonosostituite con le parole “25% del loro ammontare”.

 

 

ART. 40.

(Livelli essenziali delle prestazioni in materia di trasporto scolastico di studenti disabili) – [SUD]

 

  1. Al comma 449 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera d-septies) è aggiunta la seguente: “d-octies) destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, quanto a 30 milioni di euro per l’anno 2022, a 50 milioni di euro per l’anno 2023, a 80 milioni di euro per l’anno 2024, a 100 milioni di euro per ciascunodegli anni 2025 e 2026 e a 120 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027, quale quota di risorse finalizzata aincrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei livelli essenziali di prestazione (LEP), il numero distudenti disabili, frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, privi di autonomia a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito, entro il 28 febbraio 2022 perl’anno 2022 ed entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’istruzione, il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard relativi alla componente trasporto disabili della funzione “Istruzione pubblica” approvati dalla stessa Commissione. Fino alla definizione dei LEP, con il decreto di cui al precedente periodo sono altresì disciplinati gli obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati, da conseguire con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggiosull’utilizzo delle risorse stesse. Le somme che, a seguito del monitoraggio di cui al periodo precedente, risultassero non destinate ad assicurare l’obiettivo stabilito di incremento degli studenti disabili trasportati gratuitamente sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo lemodalità di cui ai commi 128 e 129 dell‘articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, 228.”.
  2. La dotazione del fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, 232,come rideterminata dall’articolo “Incremento Fondo di solidarietà comunale per funzioni sociali e asili nido”, è incrementatadi 30 milioni di euro per l’anno 2022, di 50 milioni di euro per l’anno 2023, di 80 milioni di euro per l’anno 2024, di 100milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.

 

ART. 41.

(Interventi per l’offerta turistica in favore di persone con disabilità)

 

  1. Al fine di sostenere lo sviluppo dell’offerta turistica rivolta alle persone con disabilità e favorire l’inclusione sociale e la diversificazione dell’offerta turistica, presso il Ministero del turismo è istituito un fondo con una dotazione pari a 6 milionidi euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, destinato alla realizzazione di

 

 

interventi per l’accessibilità turistica delle persone con disabilità.

  1. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro per le disabilità, sono emanate le disposizioni diattuazione del presente

 

 

ART. 42.

(Agevolazioni per lo sviluppo dello sport)

 

  1. Al fine di favorire il diritto allo svolgimento dell’attività sportiva, tenuto conto dei contenuti sociali, educativi e formativi dello sport, con particolare riferimento alla fase post-pandemica e in attesa che trovino piena applicazione i principi di riordino del settore contenuti nella legge delega 8 agosto 2019, n. 86, in via sperimentale per gli anni 2022, 2023 e 2024, per le Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, gli utili derivanti dall’esercizio diattività commerciale non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRES e il valore della produzione netta ai finidell’imposta sull’attività regionale, a condizione che in ciascun anno le Federazioni Sportive destinino almeno il 20% degli stessi allo sviluppo, diretto o per il tramite dei soggetti componenti le medesime Federazioni, delle infrastrutture sportive, deisettori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità”.
  2. I costi effettivamente sostenuti per lo sviluppo di cui al comma 1 sono rendicontati dalle Federazioni Sportive Nazionali e certificati dagli organi di controllo interno delle stesse o dalle società di revisione da queste incaricate per la certificazionedei bilanci, entro il terzo anno successivo a quello di
  3. L’efficacia della misura di cui al comma 1 è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sulfunzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione

 

 

Titolo V

Riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali

 

Capo I

Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

 

ART. 43.

(Lavoratori beneficiari)

 

  1. All’articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. Al comma 1 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale anche i lavoratori a».
    2. Al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dal 1° gennaio 2022 l’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devonopossedere alla data di presentazione della domanda è pari a trenta ».
  2. All’articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. Al comma 1 è abrogata la parola: «professionalizzante», sono aggiunte le seguenti: «per periodi di sospensione oriduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio ».
    2. Al comma 2 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il presente comma cessa di avere applicazione per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio».
    3. Al comma 4 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «In caso di apprendistato per la qualifica e il diplomaprofessionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e diapprendistato di alta formazione e ricerca, la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro non deve pregiudicare, inogni caso, il completamento del percorso formativo come eventualmente ridefinito ai sensi degli articoli 43, comma 3 e 45, comma 4 del decreto legislativo 15 giugno 2015, 81.».

 

ART. 44.

(Computo dei dipendenti)

 

  1. Dopo l’articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è aggiunto il seguente:

«Art. 2-bis (Computo deidipendenti)

  1. Agli effetti di cui al presente decreto, ai fini della determinazione dei limiti dei dipendenti, sono da comprendersi nel calcolo tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all’interno che all’esterno dell’azienda.».

 

ART. 45.

(Misura)

 

  1. All’articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi disospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, il massimale di cui alla lettera a) del comma 5 cessa di produrre i propri effetti e l’importo del trattamento di cui al comma 1, indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, non può superare l’importo massimo mensile di cui al comma 5 lettera b) come rivalutato ai sensi del comma ».
    2. Al comma 9, dopo le parole: «dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni», sono aggiunte leseguenti: «, fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 8 giugno 2021, 79».

 

ART. 46.

 

 

(Contribuzione addizionale)

 

  1. All’articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. Al comma 1-bis è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il presente comma cessa di avere applicazione per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio ».
  2. Dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

«1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2025 a favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi successivi all’ultimo periodo utilizzato è stabilita una contribuzione addizionaleridotta, in misura pari a:

  1. 6 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limitecomplessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
  2. 9 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio ».

 

ART. 47.

(Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni)

 

  1. All’articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo, il datore di lavoro è tenuto a pena di decadenza ad inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dall’adozione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.».

 

ART. 48.

(Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa)

 

  1. All’articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre 2015, 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. La rubrica è sostituita dalla seguente: «Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa»;
    2. Il comma 1 è
    3. Il comma 2 è sostituito dal seguente: «Il lavoratore che svolga attività di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi nonché di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per legiornate di lavoro Qualora il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo determinato inferiore asei mesi, il trattamento è sospeso per la durata del rapporto di lavoro».

 

ART. 49.

(Esame congiunto in via telematica)

 

  1. All’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo le parole: «esame congiunto», sonoaggiunte le seguenti: «, anche in via telematica,».

 

ART. 50.

(Concessione)

 

  1. All’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: «dalla sede dell’INPS territorialmentecompetente», sono sostituite dalle seguenti: «dall’INPS».

 

ART. 51.

(Campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie)

 

 

  1. All’articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. Al comma 1, le parole «inclusi gli apprendisti e i dirigenti» sono abrogate;
    2. Al comma 2, le parole «inclusi gli apprendisti e i dirigenti» sono abrogate
    3. Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativadecorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativiobblighi contributivi trovano applicazione in relazione ai datori di lavoro non coperti dai Fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 e che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, per le causali di cui all’articolo 21, comma 1.

3-ter. La medesima disciplina e i medesimi obblighi contributivi trovano applicazione, a prescindere dal numero dei dipendenti, per le causali di cui all’articolo 21, comma 1, in relazione alle categorie seguenti:

  1. imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e alle società da queste derivate, nonché alle imprese delsistema aeroportuale;
  2. ai partiti e ai movimenti politici e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultinoiscritti nel registro di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, 149, convertito, conmodificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

3-quater. Il campo di applicazione di cui ai commi 1, 2, 3 è vigente per i trattamenti di integrazione salariale fino al31 dicembre 2021.».

  1. Al comma 5 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il presente comma cessa di avere applicazione per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio».

 

ART. 52.

(Causali di intervento delle integrazioni salariali straordinarie)

 

  1. All’articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «riorganizzazione aziendale», sono aggiunte le seguenti: «, anche per realizzare processi di transizione individuati e regolati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presentedecreto»
    2. Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «gestionale o produttiva», sono aggiunte le seguenti:

«ovvero a gestire processi di transizione».

  1. Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «recupero occupazionale», sono aggiunte le seguenti:

«anche in termini di riqualificazione professionale e di potenziamento delle competenze».

  1. Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il contratto di solidarietà di cui al comma 1, lettera c), è stipulato dall’impresa attraverso contratti collettiviaziendali ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo più razionale impiego. La riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per centodell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà. Per i contratti disolidarietà stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2022 la riduzione media oraria non può essere superiore al 80 per centodell’orario giornaliero, settimane o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 70 per cento nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato. Per i contratti di solidarietà stipulati a decorreredal 1° gennaio 2022 la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90 per cento nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato. Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nelperiodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di solidarietà. Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale. Gli accordi di cui al primo periodo devono specificare le modalità attraverso le quali l’impresa, per soddisfaretemporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti

 

 

del normale orario di lavoro, l’orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione deltrattamento di integrazione salariale. Le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro sono a carico della gestione di afferenza, ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente.».

 

ART. 53.

(Accordo di transizione occupazionale)

 

  1. Dopo l’articolo 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è inserito il seguente:

 

Art 22-ter

(Accordo di transizione occupazionale)

  1. Al fine di sostenere le transizioni occupazionali all’esito dell’intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di cui all’articolo 21, comma 1, lettere a) e b), ai datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti può essere concesso, in deroga agli articoli 4 e 22, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recuperooccupazionale dei lavoratori a rischio esubero, pari a un massimo di dodici mesi complessivi non ulteriormente
  2. Ai fini del riconoscimento del trattamento straordinario di integrazione salariare di cui al comma 1, in sede di procedura di consultazione sindacale di cui all’articolo 24, sono definite con accordo sindacale le azioni finalizzate alla rioccupazione o all’autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale anche ricorrendo ai fondi La mancatapartecipazione alle predette azioni, per esclusiva responsabilità del lavoratore, comporta la decadenza dalla prestazione diintegrazione salariale.
  3. Le azioni definite dall’accordo sindacale di cui al comma 2 possono essere cofinanziate dalle regioni nell’ambito dellerispettive misure di formazione e politica attiva del
  4. I lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 1 accedono al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL di cui all’articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, 178; a tal finei nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati all’ANPAL che li mette a disposizione delle regioni interessate.
  5. Per l’anno 2022, il trattamento straordinario di integrazione salariare di cui all’articolo 22-bis può essere concesso esclusivamente per la proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà.

 

ART. 54.

(Contribuzione delle integrazioni salariali straordinarie)

 

  1. All’articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, a carico dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, nonché dei datori di lavoro di cui all’articolo 20, comma 3-ter, è stabilito un contributo ordinario nella misura dello 0,90 per cento della retribuzione imponibile ai finiprevidenziali, di cui lo 0,30 per cento è a carico del lavoratore.».

 

ART. 55.

(Consultazione sindacale per le integrazioni salariali straordinarie)

 

  1. All’articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, al comma 3, dopo le parole «esame congiunto», sonoaggiunte le seguenti parole: «da tenersi anche in via telematica».

 

ART. 56.

 

 

(Condizionalità e riqualificazione professionale)

 

  1. Dopo l’articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è inserito il seguente:

 

«Art. 25-ter (Condizionalità eformazione)

  1. I lavoratori beneficiari di integrazioni salariali di cui al presente Capo, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa ed in connessione con ladomanda di lavoro espressa dal territorio, partecipano a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, anche mediantefondi
  2. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere cofinanziate dalle regioni nell’ambito delle rispettive misure di formazione epolitica attiva del
  3. L’ingiustificata partecipazione alle iniziative di cui al comma 1 comporta l’irrogazione di sanzioni che vanno dalla decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale fino alla decadenza secondo le modalità e i criteri dadefinire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare sessanta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente
  4. Le modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ».
  5. L’articolo 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 è abrogato.

 

ART. 57.

(Fondi di solidarietà bilaterali)

 

  1. All’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, fatti salvi i fondi di solidarietà bilaterali già costituiti a quella data che dovranno comunque adeguarsi ai sensi dell’art. 30, comma 1-bis, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i datori di lavoro che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 10, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali ordinarie e straordinarie così come regolate dalle disposizioni di cui al Titolo I.».

  1. Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l’istituzione dei fondi di cui al comma 1-bis, è obbligatoria per i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. I fondi già costituiti si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2022. In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29 ove vengono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi.».

  1. Al comma 9 dopo le parole: «I fondi di cui al comma 1,», sono aggiunte le seguenti: «che comprendono

– per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 – anche i datori dilavoro che occupano almeno un dipendente,».

 

ART. 58.

(Fondi di solidarietà bilaterali alternativi)

 

  1. All’articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
    • alla lettera a) le parole: «assegno ordinario», sono sostituite dalle seguenti: «assegno di integrazione salariale»;
    • alla lettera b) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «L’assegno di solidarietà può essere riconosciuto

 

 

per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa fino al 31 dicembre 2021»;

  1. dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 rientrano nei fondi di cui al comma 1 anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. I fondi già costituiti si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2022. In mancanza, i datori di lavoro confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29, a decorrere dal 1° gennaio ».
  2. All’articolo 28, comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: «assegno ordinario», sono sostituite dalle seguenti: «assegno di integrazione salariale».

 

ART. 59.

(Fondo di integrazione salariale)

 

  1. All’articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale, i datori di lavoroche occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 10 che non aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterale costituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 40»;

  1. al comma 3 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Tale comma cessa di trovare applicazione per trattamenti decorrentidal 1° gennaio »;
  2. dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 l’assegno di integrazione salariale di cui all’articolo 30, comma 1, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali ordinarie, è riconosciuto per le seguenti durate:

  1. ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, una durata massima di 13 settimane in un biennio mobile;
  2. ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupatomediamente più di sei dipendenti, una durata massima di 26 settimane in un biennio »;
  1. dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 ladisposizione di cui al comma 4, secondo periodo, cessa di trovare applicazione.»;

  1. il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l’aliquota di finanziamento del fondo è fissata allo 0,50 per cento, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, al 0,80 per cento, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti. È stabilita una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro connessa all’utilizzo delle prestazioni di cui al comma 3-bis, pari al 4 per cento della retribuzione persa.»;

  1. dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, fermo restando il rispetto di quanto previsto dal comma 4, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno integrazione salariale ai sensi del presente articolo per almeno 24 mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, l’aliquota di cui al comma 8 si riduce in misura parial 40%.»;

  1. al comma 11 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2022 il presenta comma cessa di trovareapplicazione».

 

ART. 60.

(Assegno di integrazione salariale)

 

  1. All’articolo 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. la rubrica è sostituita dalla seguente: «Assegno di integrazione salariale»;

 

 

  1. dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie estraordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo pari all’art. 3, comma 5-bis e stabiliscono la durata della prestazione in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell’impresa e della causale invocata, e comunque nel rispetto delle durate massime complessive previste dall’articolo 4 comma 1. Entro il 31 dicembre 2022, i fondi già costituiti si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma. In mancanza i datori di lavoro, ai soli fini dell’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29, a decorrere dal 1° gennaio 2023»;

  1. al comma 2 le parole: «assegno ordinario» sono sostituite dalle seguenti: «assegno di integrazione salariale».
  2. All’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, 148, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. L’assegno di cui al presente articolo può essere riconosciuto per periodi di sospensione o riduzione dell’attivitàlavorativa fino al 31 dicembre 2021.».

  1. All’articolo 33, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, 148, dopo le parole: «ai commi da 1 a 3», sonoaggiunte le seguenti: «e di cui all’articolo 27».
  2. All’articolo 36, il comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è sostituito dal seguente: «2. Il comitato amministratore è composto da esperti in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dagli articoli 37 e 38, designati, per i fondi di cui all’articolo 26, dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti l’accordo o il contratto collettivo e, per i fondi di cui all’articolo 29, dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in numero complessivamente non superiore a dieci, o nel maggior numero necessario a garantire la rappresentanza di tutte le parti sociali istitutive del fondo, nonché da due rappresentanti, con qualifica di dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministerodell’economia e delle finanze e in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 38. Ai componenti del comitatonon spetta alcun emolumento, indennità o rimborso ».
  3. All’articolo 39, del decreto legislativo 14 settembre 2015, 148, è aggiunto infine il seguente periodo: «Per i trattamentirelativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 ai fondi di cui agli articoli26, 27, 29 e 40 si applica l’articolo 3, comma 9.».

 

ART. 61.

(Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano)

 

  1. All’articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, rientrano nei fondi di solidarietà territoriale intersettoriale anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. I fondi già costituiti si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il 31dicembre 2022. In mancanza, i datori di lavoro confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29 ove vengono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoromedesimi.».

 

ART. 62.

(Disposizione in materia di rilascio del documento unico di regolarità contributiva)

 

  1. Dopo l’articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono aggiunti i seguenti articoli:

«Art. 40-bis

(Disposizione in materia di rilascio del documento unico di regolarità contributiva)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, la regolarità del versamento dell’aliquota di contribuzione ordinaria ai fondi disolidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40, è condizione per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva(DURC).

 

ART. 63.

(Contratto di espansione)

 

  1. All’articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

 

  1. Al comma 1 dopo le parole: «In via sperimentale per gli anni 2019, 2020 e 2021, salvo quanto previsto al comma 1-bis»,sono aggiunte le seguenti: «, 2022 e 2023».
  2. dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: «1-ter. Per gli anni 2022 e 2023 il limite minimo di unità lavorative inorganico di cui al comma 1 non può essere inferiore a cinquanta, anche calcolate complessivamente nelle ipotesi diaggregazione stabile di imprese con un’unica finalità produttiva o di servizi».
  3. Al comma 5-bis è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per gli accordi stipulati dal 1° gennaio 2022 i benefici di cui alpresente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di … »,
  4. al comma 7 le parole “entro il limite complessivo di spesa di 15,7 milioni di euro per l’anno 2019, di 31,8 milioni di europer l’anno 2020, di 101 milioni di euro per l’anno 2021 e di 102 milioni di euro per l’anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “entro il limite complessivo di spesa di 15,7 milioni di euro per l’anno 2019, di 31,8 milioni di euro per l’anno 2020, di 101 milioni di euro per l’anno 2021, di … milioni di euro per l’anno 2022, di ….”

 

ART. 64.

(Disposizioni transitorie)

 

  1. All’articolo 44, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 11-bis sono aggiunti i seguenti:

11-ter. Per fronteggiare nel biennio 2022-2023 processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica, aidatori di lavoro di cui all’articolo 20 che non possono più ricorrere ai trattamenti di straordinari integrazione salariale, è riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 22, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2022 e 150 milioni di euro per l’anno 2023, un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di cinquantadue settimane fruibili fino al31 dicembre 2023. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presentecomma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

11-quater. Per i fondi bilaterali di cui all’articolo 26 costituiti nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre2021, il termine di adeguamento di cui all’articolo 30, comma 1-bis è fissato al 30 giugno 2023.».

 

ART. 65.

(CISOA lavoratori della pesca e della piccola pesca)

 

  1. All’articolo 8 della legge 8 agosto del 1972, n. 457, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«4. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il trattamento di cui al comma 1 è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci-lavoratori di cooperative dellapiccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave daimedesimi gestita, per periodi diversi da quelli di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arrestotemporaneo obbligatorio e non obbligatorio.».

  1. Dopo l’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457 è aggiunto il seguente art. 8-bis:

«Art. 8-bis. Il conguaglio o la richiesta di rimborso degli importi dei trattamenti di integrazione salariale corrisposti dai datori di lavoro ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimentodi concessione se successivo.».

 

ART. 66.

(Disposizioni transitorie di sostegno alle imprese)

 

  1. A decorrere dalla competenza del periodo di paga di gennaio 2022 e fino alla scadenza della competenza del periodo dipaga di dicembre 2022 l’aliquota di finanziamento di cui al comma 8 dell’articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre2015, 148, come modificato dalla presente disposizione, è ridotta di:
  2. 0,350 punti percentuali per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbianooccupato mediamente fino a cinque dipendenti;
  3. 0,250 punti percentuali per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbianooccupato mediamente più di cinque dipendenti e fino a quindici dipendenti;

 

 

  1. 0,110 punti percentuali per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbianooccupato mediamente più di quindici dipendenti;
  2. 0,560 punti percentuali per le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie diviaggio e turismo, compresi gli operatori turistici che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda,abbiano occupato mediamente più di cinquanta dipendenti;
  3. A decorrere dalla competenza del periodo di paga di gennaio 2022 e fino alla scadenza della competenza del periodo dipaga di dicembre 2022 l’aliquota di finanziamento di cui al comma 1-bis dell’art. 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dalla presente disposizione, è ridotta di 0,630 punti percentuali per i datori di lavoro di cuialla lettera c) del presente

 

Capo II

Ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria

 

ART. 67.

(Naspi)

 

  1. Al decreto legislativo 4 marzo 2015, 22 sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. all’articolo 2, comma 1 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono destinatari della NASPI anche gli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano ecommercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge 15 giugno1984, 240.»
  3. All’articolo 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), cessa di trovareapplicazione con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1°gennaio ».
  4. All’articolo 4, comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1°gennaio 2022, la NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese difruizione; tale riduzione decorre dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione per i beneficiari di NASpI che abbianocompiuto il cinquantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della ».
  5. All’articolo 3, comma 1, della legge 15 giugno 1984, n. 240, dopo le parole: «ordinaria e straordinaria», sono aggiunte leseguenti: «, alla indennità di disoccupazione NASpI».

 

ART. 68. (DIS-COLL)

 

  1. All’articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 dopo il comma 15-quater è aggiunto il seguente:

«15-quinquies. In relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1°gennaio 2022 la DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione ed è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno precedente l’evento dicessazione del lavoro al predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di 12 mesi. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL è riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile di cuiall’articolo 15 comma 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della DIS-COLL per l’anno in corso.”. A decorrere dal 1° gennaio 2022, per i collaboratori, gli assegnisti ei dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un’aliquota contributiva pari a quella dovuta per la Naspi.».

 

Capo III

Sostegno del lavoro autonomo

 

ART. 69.

(Sostegno in caso di maternità)

 

 

  1. Alle lavoratrici di cui agli articoli 64, 66 e 70 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 che abbiano dichiarato, nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145euro, incrementato del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, l’indennità di maternità è riconosciuta per ulteriori tre mesi a seguire dalla fine delperiodo di maternità.

 

Capo IV

Formazione professionale, politiche attive del lavoro e promozione dell’occupazione

 

ART. 70.

(Modifiche all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)

 

  1. All’articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il quinto periodo è aggiunto il seguente:

«I fondi possono altresì finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali di incremento delle competenze dei lavoratoridestinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro ai sensi degli articoli 11, 21, comma 1,lettere a), b) e c) e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148».

 

ART. 71.

(Disposizione in materia di Fondi Paritetici Interprofessionali)

 

  1. Al fine di favorire percorsi di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro orientati al mantenimento occupazionale nell’impresa, per gli anni 2022 e 2023, ai Fondi paritetici interprofessionali costituiti ai sensi dell’articolo 118, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che finanziano percorsi di incremento delle professionalità di lavoratori destinatari dei trattamenti di cui agli articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c) e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il versamento di cui all’articolo 1, comma 722 dellalegge 23 dicembre 2014, n. 190 è annualmente rimborsato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell’andamento delcosto dei programmi formativi realizzati in favore dei soggetti di cui al presente
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 120 milioni per l’anno 2022 e 120 milioni per l’anno 2023, si provvede …

 

ART. 72.

(Misure in favore dei lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria)

 

  1. Al datore di lavoro che assuma con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato i lavoratori beneficiari deltrattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell’ammontare trattamento straordinario di integrazione salariale autorizzato ai sensi dell’articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 che sarebbe stato corrisposto al lavoratore. Il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a
  2. Il contributo di cui al comma 1 spetta ai datori di lavoro privati che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, 604 o a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.
  3. Il licenziamento del lavoratore assunto ai sensi del comma 1 nonché il licenziamento collettivo o individuale per giustificatomotivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categorialegale di inquadramento del lavoratore assunto ai sensi del comma 1, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già Ai fini del computo del periodo residuoutile alla fruizione del contributo di cui al comma 1, la predetta

 

 

revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del comma 1. In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.

  1. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto pro quota anche qualora i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario diintegrazione salariale di cui all’articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, 148 costituiscano una cooperativa ai sensi dell’articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7agosto 2012, n. 134.
  2. Il beneficio previsto dal comma 1 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegnodell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima L’efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.

 

ART. 73.

(Disposizioni in materia di apprendistato professionalizzante per lavoratori in cassa integrazione guadagnistraordinaria per accordo di transizione occupazionale)

 

  1. All’articolo 47, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 2022 ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, anche i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario diintegrazione salariale di cui all’articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148».

 

ART. 74.

(Patti territoriali per la transizione ecologica e digitale)

 

  1. Nell’ambito del programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) possono essere sottoscritti accordi fraautonomie locali, soggetti pubblici e privati, enti del terzo settore, associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale con lo scopo di realizzare progetti formativi e di inserimento lavorativo nei settori della transizione ecologica e digitale, come definiti e individuati con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministero della Transizione Ecologica e del Ministero per l’innovazione tecnologicae la transizione digitale, diretti a:
  2. inserire e reinserire, con adeguata formazione, i lavoratori disoccupati, inoccupati e inattivi;
  3. riqualificare i lavoratori già occupati e potenziare le loro
  4. In base agli accordi di cui al comma 1, le imprese, anche in rete, possono, secondo il loro livello di specializzazione,realizzare la formazione dei lavoratori, nei settori di cui al comma 1, al fine di:
  5. fare acquisire ai lavoratori di cui al comma 1, lettera a), previa accurata analisi del fabbisogno di competenze, conoscenze specialistiche tecniche e professionali, anche avvalendosi dei contratti di apprendistato di cui agli articoli 43, 45, 47, comma 4 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni;
  6. istituire centri interaziendali, per garantire, eventualmente mediante l’istituzione di conti individuali di apprendimentopermanente, la formazione continua dei lavoratori di cui al comma 1, lettera b) e agevolarne la mobilità tra imprese.

 

ART. 75.

(Politiche attive per i lavoratori autonomi)

 

  1. Al fine di migliorare l’accesso alle informazioni sul mercato e ai servizi personalizzati di orientamento riqualificazione ericollocazione dei lavoratori autonomi titolari di partita IVA, le misure di assistenza intensiva all’inserimento occupazionaledel programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL) istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono riconosciute anche ai lavoratori autonomi che cessano in via definitiva la propria attività
  2. I servizi di assistenza di cui al comma 1 sono erogati dai centri per l’impiego e gli organismi autorizzati alle

 

 

attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente mediante lo sportello dedicato al lavoroautonomo di cui all’articolo 10 della legge 14 giugno 2017, n. 81, anche stipulando convenzioni non onerose con gli ordini e i collegi professionali e le associazioni costituite ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 5 della legge 14 gennaio 2013, n. 4,nonché con le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi iscritti e noniscritti ad albi professionali.

 

ART. 76.

(Sostegno alla costituzione di cooperative di lavoratori)

 

  1. Al fine di promuovere interventi diretti a salvaguardare l’occupazione e assicurare la continuità all’esercizio delle attività imprenditoriali, alle società cooperative che si costituiscono, a decorrere dal 1 gennaio 2022, ai sensi dell’articolo 23, comma 3-quater, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, 134, èriconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della cooperativa, l’esonero dalversamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  2. L’esonero di cui al comma 1 non è riconosciuto qualora il datore di lavoro dell’impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori, non abbia corrisposto ai propri dipendenti nell’ultimo periodo d’imposta retribuzioni almeno pari al 50 per cento dell’ammontare complessivo dei costi sostenuti, con esclusione di quelli relativi alle materie prime esussidiarie”.

 

ART. 77.

(Finanziamento del fondo di integrazione salariale)

 

  1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 29, comma 4, primo periodo del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 al fondo di integrazione salariale di cui al medesimo articolo è riconosciuto un trasferimento a carico dello Stato nel limitemassimo di 2.073,8 milioni di euro per l’anno 2022 e di 400,4 milioni di euro per l’anno 2023 per assicurare le prestazioni di assegno di integrazione salariale in base alle effettive necessità come conseguenti dagli interventi di modifica di cuiall’articolo 58.

 

ART. 78.

(Osservatorio)

 

  1. Al fine di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendente delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali unosservatorio permanente, presieduto dal Ministro o da un suo delegato e composto da rappresentanti dei datori di lavoro e deilavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. L’osservatorio verifica, sulla base dei dati forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall’INPS e dai fondi di solidarietà bilaterale alternativi di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, gli effetti delle disposizioni dellapresente legge, comunicando le risultanze al Ministero del lavoro per le opportune valutazioni ed eventuali revisioni dei trattamenti di integrazione salariale e delle relative aliquote di finanziamento in base all’evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica sociale. Ai componenti dell’osservatorio non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. L’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è assicurata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previstea legislazione vigente.

 

 

Titolo VI Sanità

 

 

ART. 79.

(Incremento Fondo sanitario nazionale)

 

  1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato è determinato in 061milioni di euro per l’anno 2022, in 126.061 milioni di euro per l’anno 2023 e in 128.061 milioni di euro per l’anno 2024. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli interventi di cui agli articoli xxxx nell’ambito del finanziamento di cui al presente comma, ferma restando l’applicazione, ove non diversamente previsto, delle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione delle autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisognosanitario.
  2. Il fondo di cui all’articolo 35-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, relativo al concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l’acquisto dei farmaci innovativi èincrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2022, di 200 milioni di euro per l’anno 2023 e di 300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024. Gli importi di cui al presente comma integrano il finanziamento di cui al comma
  3. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all’articolo 37 del decretolegislativo 17 agosto 1999, 368, è autorizzata l’ulteriore spesa di 194 milioni di euro per l’anno 2022, 319 milioni di euro perl’anno 2023, 347 milioni di euro per l’anno 2024, 425 milioni di euro per l’anno 2025, 517 milioni di euro per l’anno 2026 e 543 milioni di euro a decorrere dall’anno 2027. Gli importi di cui al presente comma integrano il finanziamento di cui alcomma 1.

 

ART. 80.

(Finanziamento del Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale 2021-2023)

 

  1. Nelle more dell’adozione da parte delle regioni e delle province autonome dei decreti attuativi dei Piani pandemici regionali e provinciali, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l’implementazione delle prime misure previste dal Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023, a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard per l’anno 2022. Per le medesime finalità, e nelle more dell’adozione dei decreti attuativi dei Piani pandemici regionali e provinciali, è autorizzata la spesa massima di 350 milioni di euro, a valere sulfabbisogno sanitario nazionale standard per l’anno 2023, il cui importo esatto sarà definito in sede di Intesa in Conferenzapermanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul riparto del fabbisogno sanitario. Al finanziamento di cui al presente comma e relativo ad entrambi gli anni accedono tutte le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione delleautonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno sanitario.

 

ART. 81.

(Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233)

 

  1. All’articolo 7, comma 2, del decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, nonché di organizzazione e gestione di una rete unitaria di connessione, interoperabilità e software alla quale i predetti Ordini e Federazioni regionali obbligatoriamente aderiscono concorrendo ai relativi oneri”.

 

ART. 82.

(Risorse per vaccini anti SARS-CoV-2)

 

  1. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 1.850 milioni di euro perl’anno 2022 da destinare all’acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2.

 

ART. 83.

(Finanziamento a sostegno delle attività della Lega italiana per la lotta contro i tumori)

 

 

1.Al fine di sostenere le fondamentali attività di prevenzione oncologica della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) nonché delle connesse attività di natura socio-sanitaria e riabilitativa è riconosciuto alla medesima Lega un contributo pari a2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.

 

ART. 84.

(Edilizia sanitaria) – in corso di verifica RGS

 

ART. 85.

(Proroga dei rapporti di lavoro flessibile e stabilizzazione del personale del ruolo sanitario) – in verifica SALUTE/MEF

 

ART. 86.

(Proroga dei rapporti di lavoro flessibile e stabilizzazione del personale del ruolo sanitario) – in verifica SALUTE/MEF

 

ART. 87.

(Potenziamento assistenza territoriale) ) – in verifica SALUTE/MEF

 

ART. 88.

(Finanziamento autonomie speciali- norma di interpretazione autentica) – in verifica SALUTE/MEF

 

ART. 89.

(Disposizioni in materia di liste di attesa) – in verifica SALUTE/MEF

 

ART. 90.

(Disposizioni in materia di tetti di spesa per l’acquisto di prestazioni da privato accreditato) – in verifica SALUTE/MEF

 

ART. 91.

(Tetti di spesa farmaceutica) – in verifica SALUTE/MEF

 

ART. 92.

(Tetti di spesa per dispositivi medici) – in verifica SALUTE/MEF

 

ART. 93.

(Aggiornamento LEA) – in verifica SALUTE/MEF

 

ART. 94.

(Ripartizione quote premiali a valere sulle risorse previste per il finanziamento del SSN) – in verifica SALUTE/MEF

 

ART. 95.

(Proroga delle disposizioni in materia di assistenza psicologica ex art. 33 del DL 73/2021) – in verificaSALUTE/MEF

 

ART. 96.

(Finanziamento a sostegno delle attività lega italiana lotta tumori) – in verifica SALUTE/MEF

 

 

ART. 97.

(Proroga dello stanziamento in favore dell’Istituto superiore sanità) – in verifica SALUTE/MEF

 

 

 

 

Titolo VII

Scuola, Università e ricerca

 

ART. 98.

(Misure per il rilancio e la competitività del sistema della formazione superiore)

 

  1. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 265 milioni di euro per l’anno 2022, di 530 milioni di euro per l’anno 2023 e di 780 milionidi euro annui a decorrere dall’anno 2024 di cui:
  2. 75 milioni di euro per l’anno 2022, 300 milioni di euro per il 2023, e di 655 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, destinati all’assunzione di professori universitari, ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, 240 e personale tecnico amministrativo delle università, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, al finedi favorire il graduale raggiungimento degli standard europei in ordine al rapporto tra il numero dei docenti e del personale tecnico amministrativo delle università e quello degli studenti. Con riferimento alle assunzioni di professori universitari, le risorse di cui al presente comma sono riservate esclusivamente alle procedure di cui all’articolo 18 della legge 30 dicembre2010, n. 240, con vincolo, di almeno un quinto, per le chiamate ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 18 della legge n. 240 del 2010. Le procedure di cui al secondo periodo finanziate con le risorse di cui al presente comma sono volte a valutare le competenze dell’aspirante nell’ambito della didattica, della ricerca e della terza missione. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui al presente comma, tenendo conto, prioritariamente, dei risultati conseguitidagli atenei nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR) e nella valutazione delle politiche di reclutamento.
  3. 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico- amministrativo delleuniversità statali in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento, da parte delle università, di più elevati obiettivi nell’ambito della didattica, ricerca e terza missione. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, daadottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui al presente comma tra le singole istituzioni, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l’attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo. Le singole università provvedono all’assegnazionedelle risorse al personale in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell’ambito della didattica, ricerca e terza missione, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto diquanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo;
  4. 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 destinati ad incentivare, a titolo di cofinanziamento, le chiamate di cuiall’articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 4 novembre 2005, 230;
  5. 15 milioni di euro nell’anno 2022, 20 milioni di euro nell’anno 2023 e di 35 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024 destinati alle Scuole superiori ad ordinamento speciale. Nell’ambito dell’incremento disposto ai sensi del precedente periodo, la quota del Fondo per il finanziamento ordinario delle Università (FFO) di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 destinata alle finalità di cui all’articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è incrementata di 1,2 milioni di euro per l’anno 2022, 5,4 milioni di euro per l’anno 2023, 9,7 milioni di euro per l’anno 2024, 16,5 milioni di euro per l’anno 2025 e di 19 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026;
  6. 15 milioni di euro per l’anno 2022 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, destinati per all’adeguamento dell’importo delle borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca. L’adeguamento dell’importo della borsa è definito con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata invigore della presente
  7. Lo stanziamento, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’università e della ricerca e destinato alle residenze universitarie statali e ai collegi di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, 68, èincrementato, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 2 milioni di euro.
  8. Alla legge 28 marzo 1991, 113, sono apportate le seguenti modifiche:
    1. All’articolo 1, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “3-bis. Al fine di sostenere e incentivare in manieraorganica e sistematica la diffusione della cultura scientifica, anche a vantaggio della

 

 

tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale del Paese, è autorizzato un contributo annuale, a decorrere dall’anno 2022, di 1,8 milioni di euro per ciascuno dei seguenti enti: Fondazione IDIS-Città dellaScienza di Napoli, Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano e Museo Galileo di Firenze. Il Ministero dell’università e della ricerca esercita sui tre enti di cui al presente comma attività di vigilanza, anche attraverso l’approvazione degli Statuti, la nomina degli Organi di amministrazione econtrollo e l’approvazione dei Piani Triennali di Attività, anche coordinati tra loro. A decorrere dall’anno 2022ai tre enti di cui al presente comma è precluso il contributo di cui al comma 3.”;

  1. All’articolo 2-bis, il primo periodo è sostituito dal seguente:”Della somma di cui all’articolo 2, euro 5.400.000,00 sono riservati annualmente al contributo di cui all’articolo 1, comma 3-bis, e della somma residua disponibile almeno il 60 per cento è riservato annualmente al finanziamento ordinario degli enti, fondazioni, strutture e consorzi, nonché delle intese e degli accordi di cui all’articolo 1, commi 3 e ”

 

ART. 99.

(Misure a sostegno della ricerca)

 

  1. Il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 100 milioni euro annui a decorreredall’anno 2025 di cui:
  2. Fatto salvo quanto previsto dai punti b) e c), una quota, pari a 15 milioni di euro per gli ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 25 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025 sono ripartiti tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca, ad eccezione del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Nell’ambito della quota di cui al secondo periodo, 2,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 sono vincolati al completamento dei processi di cui all’art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle risorse di cui al presente comma.
  3. 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, è destinata alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori etecnologi di ruolo al terzo livello in servizio alla data di entrata in vigore della presente Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni relative allamessa ad esaurimento dei profili di ricercatore e tecnologo di terzo livello, sono stabiliti i criteri di riparto tra gli enti pubblici diricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca delle risorse di cui al presente comma. Gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi al terzo livello professionale per l’accesso al secondo livello nei limiti delle risorse assegnate con il decreto di cui al secondo periodo. I componenti delle commissioni per le procedure selettive di cui al presente comma sono scelti esclusivamente tra esperti di elevata qualificazione nelle areescientifiche e nei settori tecnologici di riferimento, esterni all’ente.
  • 35 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, è finalizzata alla valorizzazione del personale tecnico- amministrativo degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell’Università e della ricerca in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell’ambito della ricerca Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri diriparto tra gli enti pubblici di ricerca delle risorse di cui al presente comma tra i singoli enti, nonché i principi generali per ladefinizione degli obiettivi e l’attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo. Gli enti pubblici diricerca provvedono all’assegnazione delle risorse al personale in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell’ambito della ricerca, nel limite massimo pro capite del 15 per centodel trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto diquanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo.
  1. La dotazione del “Fondo italiano per la scienza” di cui all’articolo 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato di 50 milioni di euro per l’anno 2023 e di 100 milioni dieuro per l’anno 2024.
  2. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricercaindustriale e dello sviluppo sperimentale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, unapposito fondo, denominato “Fondo italiano per le scienze applicate” con una

 

 

dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2022, di 150 milioni di euro per l’anno 2023 e di 250 milioni di euro per l’anno 2024. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, daadottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l’assegnazione delle risorse del fondo. Nell’ambito di tali criteri sono valorizzate le progettualità con una maggiore quota dicofinanziamento a carico di soggetti privati.

  1. Per le finalità di cui al comma 5, dell’articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, concernente è disposto lo stanziamento di 30 milioni di euro per l’anno 2023. Ai fini del riparto delle risorse di cui al presente comma, il decreto del Ministro dell’università e della ricerca di cui al comma 5 dell’articolo 19 del decreto legislativo 218 del 2016tiene conto anche dei risultati conseguiti dagli enti pubblici di ricerca nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR). Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo dei fondi di parte capitale iscritti nello stato di previsione ed economico nell’ambito del programma diaccertamento straordinario dei residui passivi perenti ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettere a), b) e d) del decreto-legge 24aprile 2014,
  2. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 8. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato adapportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  3. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, 160, i commi da 240 a 248 sono abrogati.
  4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per il 2022 ed a 30 milioni di euro per il 2023, mediante corrispondente utilizzo dei fondi di parte capitale iscritti nello stato di previsione ed economico nell’ambito del programma di accertamento straordinario dei residui passivi perenti ai sensi dell’articolo 49, comma 2, letterea), b) e d) del decreto-legge 24 aprile 2014, 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 8, e, quanto a 30 milioni per il 2022, 60 milioni di euro per il 2023, 90 milioni di euro per il 2024 e 100 milioni di euro per il 2025, medianteIl Ministro dell’economia

e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

ART. 100.

(Piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio Nazionale delle Ricerche – C.N.R.)

 

  1. Al fine di riorganizzare e rilanciare le attività del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), il presidente dell’ente adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il “piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)”. Il piano di riorganizzazione e rilancio assume la funzione di piano triennale diattività ai fini dell’applicazione della normativa
  2. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministro dell’università e della ricerca istituisce, con proprio decreto, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, un Comitato strategico per il rilancio dell’ente (Supervisory Board), composto dacinque esperti, italiani o stranieri, di comprovata competenza ed esperienza, anche gestionale, acquisite nel settore della ricerca nazionale ed internazionale. Ai componenti del Comitato strategico spetta un compenso pari ad euro 20.000 annui nonché gli eventuali rimborsi spese previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento di missione, nel limite massimodi euro 000 annui. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente comma, pari a 232.700 euro per ciascuno degli anni2022, 2023 e 2024 si provvede a valere sulle risorse previste dal comma 8.
  3. Il piano di cui al comma 1 è adottato previo parere favorevole del comitato di cui al comma 2 ed è approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in deroga alle disposizioni, normative e statutarie, che prevedono, in relazione alle specifiche misure previste dal piano, altri pareri, intese o nulla osta,comunque
  4. Ai fini della predisposizione del piano di cui al comma 1, il presidente del CNR, nonché il comitato di cui al comma 2, si avvale anche di soggetti esterni alla amministrazione al fine, in particolare, di esaminare la consistenza economica e patrimoniale, lo stato dell’organizzazione, la consistenza dell’organico e il piano di fabbisogno, la documentazione relativa alla programmazione e alla rendicontazione scientifica nonché alla programmazione economica e
  5. Il piano può contenere proposte di revisione della disciplina, statutaria e normativa, di funzionamento dell’ente, ivicompresa quella riferita alla composizione degli organi, nonché ogni altra misura di riorganizzazione necessaria per ilraggiungimento di maggiori livelli di efficienza amministrativa e Il piano di riorganizzazione e rilancio reca, altresì, l’indicazione delle risorse economiche per provvedere alla relativa attuazione, distinguendo tra quelle derivanti dalle misure di riorganizzazione e quelle richieste dagli investimenti finalizzati al rilancio dell’ente.
  6. Il piano di riorganizzazione e rilancio del CNR si conclude entro tre anni dalla sua

 

 

L’attuazione del piano è sottoposta al monitoraggio, almeno semestrale, da parte del Ministero dell’università e della ricerca,anche avvalendosi del comitato di cui al comma 2.

  1. L’approvazione del piano entro il termine di cui al comma 1 e l’esito favorevole del monitoraggio di cui al comma 6costituiscono presupposto l’accesso al finanziamento di cui al comma
  2. Al Consiglio nazionale delle ricerche è concesso un contributo di 60 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 di cui:
    1. 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 sono vincolati al completamento dei processi di cui all’art. 20 del decretolegislativo 25 maggio 2017, 75;
    2. 50 milioni di euro sono utilizzabili per le finalità del piano di riorganizzazione e rilancio e per le spese difunzionamento del Comitato strategico di cui al comma 2 per gli anni 2022,2023 e
  3. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, a decorrere dall’anno 2023, al Consiglio nazionale delle ricerche èconcesso un ulteriore contributo di 20 milioni di euro

 

 

ART. 101.

(Misure connesse all’emergenza epidemiologica nell’ambito scolastico)

 

  1. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all’emergenza epidemiologica, il termine deicontratti sottoscritti ai sensi dell’articolo 58, comma 4-ter, lettera a), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, può essere è prorogato fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022 nel limite delle risorse di cui al secondo periodo. Conseguentemente, il fondo di cui all’articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 300 milioni di euro per l’anno 2022. Il Ministero dell’istruzione, entro il 31 luglio 2022, provvede al monitoraggio delle spese di cui alprimo periodo, comunicando le relative risultanze al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneriagenerale dello Stato e la quota parte delle risorse di cui al secondo periodo che in base al monitoraggio risulti non spesa è versata all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato. Ai relativioneri si provvede …

 

ART. 102.

(Valorizzazione della professionalità dei docenti)

 

  1. All’articolo 1, comma 592, della legge 27 dicembre 2017, 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. dopo le parole “istituzioni scolastiche statali” inserire le seguenti: “premiando in modo particolare la dedizionenell’insegnamento, l’impegno nella promozione della comunità scolastica e la cura nell’aggiornamento professionalecontinuo”;
  3. sostituire le parole “e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020” con le seguenti “, di 30 milioni di euro perciascuno degli anni 2020 e 2021 e 260 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022”.
  4. Dopo l’art. 1, comma 592, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è aggiunto il seguente comma 592-bis: “592-bis. Al finedi aumentare le risorse finanziarie destinate alla valorizzazione della professionalità del personale scolastico, le risorse relative alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogniordine e grado di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, 107, confluiscono sul fondo di cuiall’articolo 1, comma 592.”.
  5. Dal 1° settembre 2022, i commi da 121 a 123 dell’articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono Con decreto del Ministro dell’istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di regolazione delle relative obbligazionigiuridiche.
  6. All’articolo 1, comma 593, della legge 27 dicembre 2017, 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
  7. alla lettera a) dopo le parole “in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica” aggiungere le seguenti: “edella dedizione nell’insegnamento e nella promozione della comunità scolastica”;
  8. dopo la lettera b) aggiungere le seguenti parole: “c) valorizzazione del costante e qualificato aggiornamento ”

 

 

ART. 103.

(Insegnamento curricolare dell’educazione motoria nella scuola primaria)

 

  1. Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di promuovere nei giovani, fin dalla scuola primaria, l’assunzione di comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona, riconoscendo l’educazione motoria quale espressione di un diritto personale e strumento di apprendimento cognitivo, nelle more di una complessiva revisione dell’insegnamento dell’educazione motoria nella scuolaprimaria, è introdotto l’insegnamento curricolare dell’educazione motoria nella scuola primaria nelle classi quarte e quinte daparte di docenti forniti di idoneo titolo e la correlata classe di concorso “Scienze motorie e sportive nella scuola primaria”.Nelle more del necessario adeguamento delle disposizioni ordinamentali, queste sono integrate e derogate dalla presentedisposizione e da quanto indicato con linee guida del Ministero dell’istruzione da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della
  2. L’introduzione dell’insegnamento dell’educazione motoria è prevista per la classe quinta a partire dall’anno scolastico2022/2023 e per la classe quarta a partire dall’anno scolastico 2023/2024.
  3. Si accede all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria a seguito del superamento di specifiche procedure concorsuali abilitanti. Possono partecipare alle procedure concorsuali i soggetti in possesso di laurea magistrale conseguita nella classe LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative» o nella classe LM-68«Scienze e tecniche dello sport» o nella classe di concorso LM- 47 «Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie» oppure titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009, n. 233, che abbiano, altresì, conseguito 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico- pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.
  4. L’insegnante di educazione motoria impegnato nella scuola primaria è equiparato, quanto allo stato giuridico ed economico,agli insegnanti del medesimo grado di
  5. L’organico degli insegnanti di educazione motoria è determinato in ragione di almeno due ore settimanali di insegnamento per ciascuna classe delle scuole primarie aggiuntive rispetto all’orario di cui all’art. 4 del decreto del Presidente dellaRepubblica 20 marzo 2009, 89 per le sole classi che non adottano il modello del tempo pieno. Ferma restando la responsabilità di entrambi gli insegnanti, per le classi che adottano il tempo pieno, durante le due ore settimanali dieducazione motoria, è possibile la compresenza.
  6. Il Ministero dell’istruzione è autorizzato a bandire le procedure concorsuali per la copertura dei posti necessari per l’insegnamento dell’educazione motoria nella classe primaria a partire dall’anno scolastico 2022/2023 e secondo laprogressione stabilita nel comma
  7. Nel caso in cui le graduatorie di concorso non siano approvate in tempo utile per l’assunzione in ruolo dei docenti nell’anno scolastico 2022/2023, il Ministero dell’istruzione è autorizzato ad attribuire contratti di supplenza anche ai soggetticollocati nelle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 nelle classi di concorso A048 – Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado e A049 – Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I
  8. Ai fini dell’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 29,91 milioni nell’anno 2022, di 116,50 milioni di euro nell’anno 2023, di 169,49 milioni di euro nell’anno 2024, di 171,94 milioni di euro dall’anno 2025, di 174,29 milioni di euro nell’anno 2026, di 177,19 milioni nell’anno 2027, di 180,15 milioni di euro nell’anno 2028, di 182,74 milioni di euro nell’anno 2029, di 185,36 milioni di euro nell’anno 2030, di 187,92 milioni di euro nell’anno 2031, di 190,26 milioni di euronell’anno 2032, di 191,28 milioni di euro a decorrere dall’anno Ai relativi oneri si provvede…

 

 

ART. 104.

(Fondo Edilizia scolastica)

 

  1. Il Fondo unico per l’edilizia scolastica di cui all’articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall’anno2027.

 

 

Titolo VIII

Cultura, turismo, informazione e innovazione

 

ART. 105.

(Misure per il cinema e per la cultura)

 

  1. All’articolo 13, comma 2, secondo periodo, della legge 14 novembre 2016, n. 220, le parole: “640 milioni di euro annui”,sono sostituite dalle seguenti: “750 milioni di euro annui”.
  2. Il Fondo per la cultura di cui all’articolo 184 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, 77, è rifinanziato in misura pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
  3. Al fine di promuovere la lettura e sostenere la filiera dell’editoria libraria, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro perciascuno degli anni 2022 e Le risorse di cui al presente comma sono assegnate alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l’acquisto di libri, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della cultura da adottare entronovanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

ART. 106.

(Fondo per il sostegno economico temporaneo dei lavoratori dello spettacolo – SET)

 

  1. Al fine di introdurre nell’ordinamento un sostegno economico temporaneo in favore dei lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.182, tenuto conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo, denominato “Fondo per ilsostegno economico temporaneo – SET”, con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2022 e 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. Con apposito provvedimento normativo, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione all’intervento previsto.

 

 

ART. 107.

(Valorizzazione dei piccoli borghi e delle aree interne)

 

  1. Al fine di favorire lo sviluppo turistico e di contrastare la desertificazione commerciale e l’abbandono dei territori e in via sperimentale, gli esercenti l’attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, come individuate dagli strumenti di programmazione degli interventi nei relativi territori, possono beneficiare, per gli anni 2022 e 2023, in relazione allo svolgimento dell’attività nei Comuni di cui al presente comma, dell’esenzione dall’imposta municipale propria per gli immobili siti nei predetti Comuni, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l’esercizio dell’attività
  2. Per le finalità di cui al comma 1, lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli esercenti l’attività di commercio al dettaglio e agli artigiani di cui al medesimo comma. Il comodato ha una durata massima di dieci anni, nel corso dei quali il comodatario ha l’onere di effettuare sull’immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventinecessari a mantenere la funzionalità dell’immobile.
  3. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamentodell’Unione europea agli aiuti «de minimis».
  4. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono fruite dalle imprese beneficiarie nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno gli anni 2022 e 2023. Con decreto del Ministro della Cultura, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’Interno, sono stabiliti i criteri e le modalità diapplicazione e di fruizione delle agevolazioni di cui al comma 1, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al periodoprecedente.

 

 

ART. 108. (App18)

 

  1. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, che hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui, è assegnata, nell’anno del compimento del diciottesimoanno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 230 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell’editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi acorsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento della Carta e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, può provvedere alla disattivazione della Carta, alla cancellazione dall’elenco delle strutture, imprese o esercizi commerciali accreditati, al diniego di accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonché in via cautelare alla sospensione dell’erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte più gravi o reiterate, alla sospensione dall’elenco dei soggetti accreditati. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e nonrilevano ai fini del computo del valore dell’ISEE. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sonodefiniti gli importi nominali da assegnare nel rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, i criteri e le modalità diattribuzione e di utilizzo della Carta.

 

ART. 109.

(Fondazioni lirico sinfoniche)

 

  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura un fondo con dotazione pari a 100 milioni di euro per l’anno 2022 e 50 milioni di euro per il 2023 per l’assegnazione di un contributo finalizzato a incrementare il fondo di dotazione delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003,n. 310.
  2. Una quota non inferiore a 100 milioni di euro del fondo di cui al comma 1 è destinata alle fondazioni lirico- sinfoniche che nel bilancio consuntivo dell’esercizio 2021 redatto ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile riportano una delleseguenti situazioni contabili:
  3. un patrimonio netto negativo o un patrimonio disponibile negativo;
  4. una riserva indisponibile iscritta al passivo dello stato patrimoniale o un patrimonio indisponibile, inferiori alla corrispondente voce intangibile dell’attivo patrimoniale denominata “diritto d’uso illimitato del teatro” riveniente dall’atto ditrasformazione da ente autonomo in fondazione di diritto
  5. La restante quota del fondo di cui al comma 1 è destinata prioritariamente alle fondazioni lirico-sinfoniche che non riportano una delle situazioni contabili di cui al comma 2, per finanziare investimenti destinati ad incrementare l’attivo patrimoniale e finalizzati al rilancio delle attività di spettacolo dal vivo mediante l’acquisto di beni strumentali, mobili e immobili, nonché mediante la realizzazione di opere infrastrutturali volte all’adeguamento tecnologico, energetico e ambientale dei teatri e degli altri immobili utilizzati per lo svolgimento delle relative attività. Alle somme finanziate corrisponderà una riserva indisponibile di pari
  6. Con uno o più decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2022, sono stabilite le modalità di assegnazione ed erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1, nonché le modalità di impiego delle risorse assegnate e di relativa rendicontazione. Il Commissario straordinario di cui all’articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, svolge l’istruttoria propedeutica all’adozione dei decreti ministeriali di cui al primo periodo e verifica il rispetto da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche di quanto previsto dagli stessi
  7. Quando la fondazione che ha ricevuto il contributo di cui al comma 2 produce nuovo disavanzo d’esercizio che riduce ilpatrimonio indisponibile, anche per un solo anno, il Ministro della cultura, anche su proposta del Ministro dell’economia edelle finanze, dispone lo scioglimento del consiglio di indirizzo o del consiglio di

 

 

amministrazione e la fondazione è sottoposta ad amministrazione straordinaria. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo21, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

 

 

ART. 110.

(Potenziamento e adeguamento degli immobili degli Archivi di Stato)

 

  1. Al fine di assicurare la conservazione e la fruizione del patrimonio archivistico, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per il 2022, 45 milioni di euro per il 2023, 20 milioni di euro per il 2024 e 10 milioni di euro per il 2025 per l’acquisto di immobili destinati agli Archivi di Stato e per la realizzazione di interventi di adeguamento antincendio e sismico degli istitutiarchivistici.

 

 

ART. 111.

(Fondo unico nazionale per il turismo)

 

  1. Al fine di razionalizzare gli interventi finalizzati all’attrattività e alla promozione turistica nel territorio nazionale, sostenendo gli operatori del settore nel percorso di attenuazione degli effetti della crisi e per il rilancio produttivo ed occupazionale in sinergia con le misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nello stato di previsione delMinistero del turismo è istituito un fondo da ripartire denominato Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, conuna dotazione pari 90 milioni di euro per l’anno 2022, 120 milioni di euro per l’anno 2023 e 40 milioni di euro per l’anno2024
  2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate alle seguenti finalità:
  3. adozione di misure di salvaguardia per gli operatori economici del settore in grado di valorizzare le potenzialità del comparto di fronte agli effetti di crisi sistemiche o settoriali, concentrando le misure in favore degli operatori per i quali permangono condizioni che limitano l’ordinaria possibilità di svolgimento delle attività produttive e lavorative;
  4. promozione di politiche di sviluppo del turismo in grado di produrre positive ricadute economiche e sociali sui territoriinteressati e per le categorie produttive e sociali
  5. Al fine di incrementare l’attrattività turistica del Paese, anche in relazione all’organizzazione di manifestazioni ed eventi, compresi quelli sportivi, connotati da spiccato rilievo turistico, garantendo positive ricadute sociali, economiche edoccupazionali sui territori e per le categorie interessate, nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo da ripartire denominato Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, con una dotazione pari a 30 milioni dieuro per l’anno 2022, 100 milioni di euro per l’anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e
  6. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione, di riparto e di assegnazione delle risorse dei fondi di cui ai commi 1 e
  7. Il Ministro del turismo presenta ogni anno alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sull’attività svolta esulle risorse impiegate dei fondi di cui ai commi 1 e

 

ART. 112.

(Fondo per l’indennizzo dei titoli di viaggio emessi da Alitalia in amministrazione straordinaria)

 

  1. All’articolo 7, comma 2, lett. b), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, apportate le seguenti modificazioni:
  2. le parole “con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “con una dotazionecomplessiva di 100 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022”;
  3. le parole: “pari a 100 milioni di euro per l’anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “pari a complessivi 100 milioni di europer gli anni 2021 e 2022”.

 

 

ART. 113.

 

 

(Fondo editoria)

 

  1. È istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria» con una dotazionepari a 90 milioni di euro per l’anno 2022 e 140 milioni di euro per l’anno
  2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale, all’ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media, nonché a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali e a sostegno della domanda di
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consigliodei ministri   con   delega   per l’informazione,   la   comunicazione   e   l’editoria,   da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno del biennio, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche     sociali,     il     Ministro     dello     sviluppo economico    e    il    Ministro    dell’economia    e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoroe   dei   lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese editrici e delle agenzie di stampa, è definita, previa ricognizione annuale delle specifiche esigenze, la ripartizione delle risorse del Fondo di cui alcomma

 

 

ART. 114.

(Credito d’imposta per l’acquisto della carta dei giornali)

 

  1. Il credito d’imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all’articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per gli anni 2022 e2023 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2021 e 2022, entro il limite di 60 milioni dieuro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce limite massimo di spesa. Il credito di spesa è fruibile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, 241.
  2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 77 del

 

 

ART. 115.

(Incremento del Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione)

 

  1. All’articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate leseguenti modificazioni:
  2. al primo comma, dopo le parole “di 50 milioni di euro per l’anno 2020”, sono aggiunte le seguenti: “e di 100 milioni dieuro a decorrere dall’anno 2022”;
  3. al terzo comma, dopo le parole “per l’anno 2020” sono aggiunte le seguenti: “e ad euro 100 milioni a decorrere dal 2022” e dopo le parole “ai sensi dell’articolo 265” sono aggiunte le seguenti: “per il 2020 e, a decorrere dal 2022, a valere suXXXXXX”.

 

 

Titolo IX

Misure per la partecipazione dell’Italia all’Unione europea e ad organismi internazionali

 

ART. 116.

(Cooperazione allo sviluppo)

 

  1. Al fine di rafforzare l’azione dell’Italia nell’ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo, sono disposti iseguenti interventi:
  2. l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incrementata dieuro 99 milioni per l’anno 2022, di euro 199 milioni per l’anno 2023, e di euro 249 milioni per l’anno 2024, di euro 299milioni per l’anno 2025, di euro 349 milioni annui a decorrere dall’anno 2026;
  3. alla legge 11 agosto 2014, 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
    • all’articolo 8, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La dotazione del fondo rotativo di cui al presente comma e della quota di cui all’articolo 27, comma 3, può essere incrementata mediante apporto finanziario da parte disoggetti pubblici o privati, anche a valere su risorse ”;
    • all’articolo 20, comma 2, dopo le parole “crediti di cui agli articoli 8 e 27;” sono inserite le seguenti: “attività e servizi di comunicazione finalizzati alla valorizzazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo”; e le parole “dell’Agenzia sulla base di convenzioni approvate dal Comitato congiunto di cui all’articolo 21” sono sostituite dalle seguenti: “del Ministerodegli Esteri e della Cooperazione internazionale”;
    • all’articolo 20, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente: “2-ter. Per l’attuazione dell’attività e dei servizi di comunicazione e dell’attività di valutazione d’impatto delle iniziative di cooperazione di cui al comma 2, è autorizzata, infavore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la spesa di euro

1.000.000 annui a decorrere dall’anno 2022”;

  • all’articolo 27, comma 3, lettera a), le parole da “miste” alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: “in Paesi partner, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese. Possono essere altresì concessi finanziamenti sottoqualsiasi forma direttamente a imprese in Paesi partner”;
  • all’articolo 27, comma 3, lettera b), le parole “, secondo modalità identificate dal CICS, imprese miste” sono sostituite dalleseguenti: “imprese anche aventi sede”;
  • all’articolo 27, comma 3, lettera c), la parola “miste” è soppressa;
  • all’articolo 27, comma 4, le parole: “Il CICS stabilisce” sono sostituite dalle seguenti: “Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti”;
  • all’articolo 27, comma 5, la parola “crediti” è sostituita dalle seguenti: “finanziamenti sotto qualsiasi forma”;

 

 

ART. 117.

(Partecipazione italiana ad EXPO OSAKA 2025)

 

  1. Per gli adempimenti connessi alla partecipazione italiana all’Expo 2025 Osaka, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2023, di 15 milioni di euro per l’anno 2024, 25 milioni di euro per l’anno 2025 e di 3 milioni di euro per l’anno 2026. Ai fini del presente comma, si applica l’articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ad eccezione dei periodi primo e terzo, e i riferimenti ivi contenuti a Expo 2020 Dubai e agli Emirati Arabi Uniti si intendono rispettivamentefatti a Expo 2025 Osaka e al Giappone.

 

 

ART. 118.

(Partecipazione dell’Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale)

 

  1. Nel quadro della strategia di sostegno ai Paesi più poveri e di risposta internazionale alla crisi pandemica ed economica,fermo restando l’accordo di prestito di cui all’articolo 13, comma 6-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2016, 244,convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, nonché l’accordo di prestito di cui all’articolo 1, comma638, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la Banca d’Italia è autorizzata a concedere un nuovo prestito nei limiti di 1 miliardodi Diritti Speciali di Prelievo da erogare a tassi di mercato tramite il Poverty Reduction and Growth Trust, secondo lemodalità concordate tra il Fondo monetario

 

 

internazionale, il Ministero dell’economia e delle finanze e la Banca d’Italia.

  1. Nell’ambito del nuovo accordo di prestito di cui al comma 1, per consentire il puntuale e efficace funzionamento del Poverty Reduction and Growth Trust, la Banca d’Italia è autorizzata a concedere risorse a titolo di dono al Fondo Monetario Internazionale nei limiti di 83 milioni di Diritti Speciali di Prelievo, da ripartire in 5 versamenti annuali a decorrere dall’anno 2022. Al fine di rispettare le vigenti disposizioni legislative nazionali ed europee, l’importo di cui al presentecomma è interamente trasferito alla Banca d’Italia dal Ministero dell’Economia e delle
  2. Sul prestito autorizzato dal comma 1 è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati. La garanzia dello Stato di cui al presente comma è elencata nell’allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n.
  3. Gli oneri derivanti dalle operazioni di cui al comma 2 sono coperti mediante ricorso al Capitolo XXX del Ministerodell’economia e delle finanze.
  4. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, a seguito dell’orientamento espresso dal Consiglio Direttivo della BancaCentrale Europea in relazione ai limiti del finanziamento monetario di cui all’art. 123 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, è autorizzato a rimborsare alla Banca d’Italia l’importo di euro 49 milioni con valuta antergata al 29 giugno 2021, equivalente all’importo di 40,46 milioni di Diritti Speciali di Prelievo erogato a valere sulle risorse detenute dalla Banca d’Italia presso il Fondo Monetario Internazionale come contributo dell’Italia al programma del medesimo Fondo a favore del Sudan, nell’ambito dell’Iniziativa sulla cancellazione del debito dei paesi più poveri fortemente indebitati(HIPC).
  5. Agli oneri di cui al comma 5 si provvede mediante versamento al pertinente capitolo di bilancio delle disponibilità giacenti sul conto corrente di tesoreria di cui all’articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, 143.

 

 

Titolo X

Misure in materia di infrastrutture, trasporti, transizione ecologica, energia

 

ART. 119.

(Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture autostradali regionali)

 

  1. È riconosciuto alla regione Emilia-Romagna un contributo statale pari a complessivi 200 milioni di euro, di cui 10milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 20 milioni di euro nell’anno 2024, 40 milioni di euro nell’anno 2025, 50 milioni di euro nell’anno 2026, di 70 milioni di euro nell’anno 2027 (da definire quote annuali) per la realizzazione dell’autostrada regionale Cispadana.

 

ART. 120.

(Infrastrutture stradali sostenibili delle regioni, delle province e delle città metropolitane)

 

  1. Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e città metropolitane, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 edi 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 28 febbraio 2022, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l’assegnazione e l’eventuale revoca delle risorse dicui al comma 1, anche sulla base della consistenza della rete viaria e della vulnerabilità rispetto a fenomeni antropici, quali traffico ed incidentalità, e naturali, quali sisma e dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate. Con lo stesso decreto sono inoltre definiti i criteri generali per adeguare la progettazione e l’esecuzione di tali opere ai principi ambientali

 

ART. 121.

(Messa in sicurezza strade)

 

  1. Per l’anno 2022, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria dellestrade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano, nel limite complessivo di 200 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 15 gennaio 2022, con decreto del Ministero dell’interno, ai comuni con popolazione inferiore o uguale ai 5.000 abitanti nella misura di 10.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 25.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 60.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 001 e 50.000 abitanti nella misura di 125.000 euro ciascuno, aicomuni tra 50.001 e 100.000 abitanti nella misura di 160.000 euro ciascuno, ai comuni tra 100.001 e 250.000 abitantinella misura di

230.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti nella misura di 350.000 euro ciascuno. La popolazione di riferimento, ai fini del riparto di cui al periodo precedente è la popolazione residente al 31 dicembre 2019post censimento, disponibile al seguente link http://demo.istat.it/bil/index.php?anno=2019&lingua=ita. Entro il 30 gennaio 2022, il Ministero dell’interno dà comunicazione a ciascun comune dell’importo del contributo ad esso spettante.

  1. Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella seconda annualità del bilancio di previsione 2022-2024.
  2. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 30 luglio
  3. I contributi di cui al comma 1 sono erogati dal Ministero dell’interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 6, per il 40 per centosulla base dello stato avanzamento dei lavori e per il restante 10 per cento previa trasmissione al Ministero dell’interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell‘articolo 102 delcodice di cui al decreto legislativo 18 aprile

 

 

2016, n. 50. I relativi passaggi amministrativi sono altresì rilevati tramite il sistema di monitoraggio di cui al comma 6.

  1. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori di cui al comma 3 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre 2022, con decreto del Ministerodell’interno.
  2. Il monitoraggio degli investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano di cui ai commi da 1 a 5 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decretolegislativo 29 dicembre 2011, 229, classificando le opere sotto la voce

«Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2022». Non trova applicazione l’articolo 158 del decreto legislativo 18agosto 2000, 267.

  1. Il Ministero dell’interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un

controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi da 1 a 5.

  1. I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l’importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione « Amministrazione trasparente » di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. Il sindaco è tenuto a comunicare tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta

 

ART. 122.

(Incremento Fondo nazionale trasporti)

 

  1. Il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato per un importo pari a 100 milioni di euro per l’anno 2022,200 milioni di euro per l’anno 2023, 300 milioni di euro per l’anno 2024, 350 milioni di euro per l’anno 2025 e 400 milioni dieuro annui a decorrere dall’anno 2026.

 

ART. 123.

(Rifinanziamento progettazione)

 

  1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. al comma 51, le parole “di 170 milioni di euro per l’anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al2031” sono sostituite dalle seguenti “di 320 milioni di euro per l’anno 2022, di 350 milioni di euro per l’anno 2023 e di 200milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031”;
  3. dopo il comma 53 aggiungere i seguenti:

“53-bis. Per il biennio 2022-2023 l’ordine prioritario di assegnazione dei contributi è il seguente:

  1. opere pubbliche nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificato all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio2021;
  2. messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
  3. messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
  4. messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altrestrutture di proprietà dell’ente.

53-ter. Per i contributi relativi all’anno 2022 il termine di cui al comma 52 è il 15 marzo 2022 ed il termine di cui al comma53 è il 15 aprile 2022.”;

  1. al comma 54 sostituire le parole “Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b) e c) del comma 53” con le seguenti:“Ferme restando le priorità di cui ai commi 53 e 53-bis”.

 

ART. 124.

(Giubileo 2025)

 

  1. In relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, per la pianificazione e la realizzazione delleopere e degli interventi funzionali è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un apposito Fondo di conto capitale con una dotazione di 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 330 milioni peril 2025, e 140 milioni di euro per il 2026 E’ altresì

 

 

costituito un fondo di parte corrente per assicurare il coordinamento operativo e le spese relativi a servizi da rendere ai partecipanti all’evento con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 70 milioni per il 2025, e10 milioni di euro per il 2026 per gli anni 2022-2026. All’assegnazione delle risorse agli interventi si provvede con DPCM di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero dell’economia da adottarsientro il….2022 sulla base di un Piano di interventi recanti cronoprogramma e obiettivi da raggiungere concordato con gli enti competenti nonché le modalità di revoca in caso di mancato rispetto del cronoprogramma e obiettivi.

 

ART. 125.

(Sisma 2016 Abruzzo-Lazio-Marche-Umbria)

 

  1. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l’accelerazione dei processi di ricostruzione, all’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quinquies è aggiunto il seguente comma: “4-sexies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre Con delibere del Consigli dei ministri adottate ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede all’assegnazione delle risorse per le conseguenti attività, nel limite di 200 milioni di euro per l’anno 2022 a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018.”.
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, 145, le parole “31dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022” e le parole “per l’anno 2020.” sono sostituite dalle seguenti:“per l’anno 2021”. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 72.270.000 per l’anno 2022.
  3. Al fine di assicurare l’efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui all’articolo 1, comma 2, b) del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, da destinare al supporto tecnico-operativo e alle attività connesse alla definizione, attuazione e valutazione degli interventi. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite, conprovvedimento del capo del Dipartimento “Casa Italia” da adottare entro il 31 gennaio 2022, in esito alla puntualeindividuazione degli interventi e del relativo soggetto attuatore, tra il Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, la Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione esviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e il Dipartimento Casa Italia.

 

ART. 126.

(Rifinanziamento del Fondo per la prevenzione del rischio sismico)

 

1.Al fine di potenziare le azioni di prevenzione strutturale, su edifici e infrastrutture di interesse strategico per le finalità diprotezione civile, e non strutturale, per studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l’emergenza, il Fondo di cui all’articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è rifinanziato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029. Alla disciplina dell’utilizzo delle risorse del Fondo di cui al presente comma e alla relativa assegnazione si provvede, previa presentazione da parte delle Regioni di apposito Piano degli interventi da realizzare nel limite delle risorse disponibili, con il relativo cronoprogramma e i codici unici di progetto delle opere, con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile nella quale sono indicate anche le modalità di monitoraggio degli interventi, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché i termini per l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti e le modalità di revoca in caso di mancato rispetto del cronoprogramma e di mancato affidamento degli incarichi o della progettazione entro XXX mesi dalla data di pubblicazionedella medesima ordinanza.

 

ART. 127.

(Fondo sostegno transizione industriale)

 

  1. Allo scopo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la transizioneindustriale con una dotazione di 150 milioni di euro a decorrere dall’anno A

 

 

valere sulle risorse del fondo possono essere concesse agevolazioni alle imprese, con particolare riguardo a quelle cheoperano in settori ad alta intensità energetica, per la realizzazione di investimenti per l’efficientamento energetico, per il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e di materie riciclate, nonché per la cattura, il sequestro e il riutilizzo dellaCO2.

  1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanzee con il Ministro per la transizione ecologica, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma sono adottatele disposizioni attuative del presente

 

 

ART. 128.

(Fondo Italiano per il Clima)

 

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un Fondo rotativo (nel seguito “Fondo”) con dotazione pari a 840 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Il Fondo è destinato al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici, volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell’ambito degli accordi internazionali sul clima e tutela ambientale ai quali l’Italia ha Rientrano nell’ambito operativo del Fondo i Paesi beneficiari di assistenza allo sviluppo ufficiale individuati dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell’Organizzazione per lacooperazione e lo sviluppo economico (OCSE-DAC), nonché gli ulteriori Paesi individuati dal Comitato di Indirizzo del Fondo di cui al comma 7 conformemente ai predetti accordi internazionali. Con uno o più decreti del Ministro della transizioneecologica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità perl’utilizzo delle risorse del Fondo.
  2. Ai fini di cui al comma 1, il Fondo può:
  3. assumere capitale di rischio mediante fondi di investimento, fondi di fondi o capitale di debito;
  4. erogare finanziamenti indiretti mediante istituzioni finanziarie, incluse istituzioni finanziarie europee, istituzionifinanziarie multinazionali e sovranazionali, fondi multilaterali di sviluppo;
  5. erogare finanziamenti diretti di iniziative e programmi ad elevato impatto, come definito dal Comitato di cui al comma 7;
  6. erogare garanzie, su finanziamenti concessi da soggetti terzi autorizzati all’esercizio del credito, entro il limite massimodel [50%] dell’importo finanziato, entro un importo massimo non eccedente il 50% delle risorse stanziate ai sensi del comma 1, su operazioni finanziarie differenti da quelle realizzate ai sensi delle lettere a), b) e c), a condizioni di mercatoconformemente alla Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie. La garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previstidalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. A copertura delle perdite attese, il Gestore istituisce apposito fondo di accantonamento costituito con parte delle risorse di cui al comma 1a cui affluiscono ipremi versati al Fondo a fronte del rilascio delle garanzie. Le obbligazioni assunte dal Fondo Italiano per il Clima ai sensi della presente lettera sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza che opera in caso di accertata insolvenza del Fondo [in relazione agli impegni assunti dal Fondo medesimo ai sensi del presente articolo]. La garanzia delloStato opera limitatamente a quanto dovuto dal Fondo, ridotto di eventuali pagamenti già effettuati dallo stesso. Con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, sono definite le modalità di escussione della garanzia di ultima istanza da avviarsi successivamente all’accertamento da parte di CassaDepositi e Prestiti p.A., gestore del Fondo, dell’incapienza del medesimo Fondo. Non è ammesso il ricorso diretto dei beneficiari degli interventi del Fondo alla garanzia di ultima istanza dello Stato. La garanzia di ultima istanza dello Stato èinserita nell’elenco di cui all’articolo 31, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  7. Una quota del fondo, nel limite di 40 milioni di euro annui per ciascun anno dal 2022 al 2026, è destinata alla erogazionedi misure a fondo perduto nonché agli oneri e alle spese di gestione del fondo di cui al comma 4 e al funzionamento deiComitati di cui al comma
  8. Il Fondo può intervenire anche in cofinanziamento con istituzioni finanziarie europee, istituzioni finanziarie multinazionalie sovranazionali, fondi multilaterali di
  9. Il Fondo è gestito da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. sulla base di apposita convenzione da stipulare con il Ministero dellatransizione ecologica che disciplina l’impiego delle risorse del Fondo in coerenza con il piano di attività di cui al comma 7, e gli oneri e le spese di gestione che sono a carico del Fondo medesimo. Per la gestione del fondo è autorizzata l’apertura diapposito conto corrente di tesoreria

 

 

  1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Fondo, affiancandone l’operatività e potenziandone la capacità d’impatto, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. può impiegare le risorse della gestione separata di cui all’articolo 5,comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con interventi di finanziamento, inclusa l’assunzione di capitale di rischio e di debito, anche mediante il co-finanziamento disingole iniziative.
  2. All’articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 20 settembre 2003, 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole “successivo comma 11, lettera e),” sono aggiunte le seguenti: “o al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell’ambito degli accordi internazionali sul clima e tutela ambientale aiquali l’Italia ha aderito.
  3. Sono istituiti, presso il Ministero della transizione ecologica, un Comitato di indirizzo e un Comitato Il Comitato di indirizzo è presieduto dal Ministro per la Transizione Ecologica o suo delegato, ed è composto da [Capo Dipartimento – Ministero della transizione ecologica], dal Direttore Generale del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze e da [Direttore Generale – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale]. Esso definisce l’orientamento strategico, le priorità di investimento del Fondo e delibera, su proposta di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., il piano di attività del Fondo, anche mediante la definizione dell’ammontare di risorse destinato alle distinte modalità diintervento di cui al comma 2, ivi inclusi eventuali limiti per aree geografiche e categorie di paesi e per interventi effettuati in favore di, o aventi come intermediari, soggetti privati. Il Comitato Direttivo del Fondo delibera in merito ai finanziamenti e allegaranzie concessi a valere sulle risorse del Fondo stesso, su proposta di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. La Segreteria del Comitato Direttivo è costituita presso il Ministero della transizione ecologica con il supporto operativo di Cassa Depositi ePrestiti S.p.A., quale gestore del Fondo. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di funzionamento del Comitato di indirizzo e le modalità dicomposizione e funzionamento del Comitato Direttivo.
  4. La dotazione del Fondo può essere incrementata dall’apporto finanziario di soggetti pubblici o privati, nazionali ointernazionali, anche a valere su risorse europee e internazionali, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione, ai fini della costituzione di sezioni speciali secondo le medesime finalità di cui al comma

 

 

ART. 129.

(Istituzione del Fondo per l’attuazione del programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico)

 

  1. Al fine di assicurare l’efficace attuazione del programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico di cui al decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, nonché di rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni assunti dall’Italia, èistituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un apposito Fondo destinato a finanziarel’attuazione delle misure previste dal medesimo programma nazionale. Al Fondo è assegnata una dotazione pari a 50 milionidi euro nel 2023, 100 milioni di euro nel 2024, 150 milioni di euro nel 2025 e di 200 milioni di euro annui dal 2026 al 2035.Con appositi decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dellosviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della salute per gli aspetti di competenza, sono stabilite le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di cui al precedente periodo,anche attraverso bandi e programmi di finanziamento delle attività necessarie ad attuare le misure del programma nazionaledi controllo dell’inquinamento atmosferico.

 

 

ART. 130.

(Ricerca contrasto specie esotiche invasive)

 

  1. Ai fini della concreta attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 19 e 22 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n.230, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un “Fondo per il controllo delle specie esotiche invasive”, con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero della transizione ecologica,sentita la conferenza Stato-Regioni, sono

 

 

stabilite le modalità di ripartizione fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse del Fondo di cui alperiodo precedente.

 

 

ART. 131.

(Disposizioni per il potenziamento della lotta agli incendi)

 

  1. Al fine di potenziare il sistema di lotta agli incendi, anche boschivi, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è autorizzata la spesa di 62 milioni di euro per l’anno 2022, 65 milioni di euro per l’anno 2023 e 70 milioni di euro per l’anno 2024 e 33 milioni di euro per l’anno 2025, da destinare al rinnovo della flotta elicotteri, all’aggiornamento tecnologico dei velivoli adala fissa e ad ala rotante del medesimo Corpo, all’acquisto di 10 aviorifornitori da 15.000 litri, all’aumento della capacitàoperativa delle squadre del Corpo mediante l’impiego di sistemi robotizzati e la dotazione di nuove apparecchiaturetecnologiche.

 

 

ART. 132.

(Esercizio delle funzioni in materia di pesca marittima per le Capitanerie di porto- Guardia costiera)

 

  1. Al fine di assicurare alle Capitanerie di porto-Guardia costiera l’esercizio del complesso delle funzioni diamministrazione, gestione, vigilanza e controllo in materia di pesca marittima, ad esse affidate, anche in via esclusiva, dal decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, dall’articolo 3 della legge 28 gennaio1994, n.84, dall’articolo 136 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e dal decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle politicheagricole, alimentari e forestali.

 

 

ART. 133.

(Attuazione Strategia forestale nazionale di cui all’articolo 6, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34)

 

  1. Al fine di assicurare l’attuazione della strategia forestale nazionale prevista dall’articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022- 2023 e di 40 milioni di euro a decorrere dal 2024. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo di cui al primo periodo.

 

 

ART. 134.

(Contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas)

 

1.Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale nel primo trimestre 2022,l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede a ridurre le aliquote relative agli oneri generali di sistema fino a concorrenza dell’importo di 2.000 milioni di euro che a tal fine sono trasferiti alla Cassa per i servizi energetici e ambientalientro il 15 febbraio 2022.

 

 

Titolo XI

Regioni, Enti locali e coesione territoriale

 

ART. 135.

(Fondo per lo sviluppo e la coesione)

 

  1. La dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2021-2027 di cui all’articolo 1, comma 177, dellalegge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementata di 23.500 milioni di euro, secondo la seguente articolazione annuale: 3.000milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028 e in 2.500 milioni di euro per l’anno 2029.

 

ART. 136.

(Rigenerazione urbana per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti)

 

  1. Al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni dimarginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale sono assegnati ai comuni di cui al comma 2 contributi per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni dieuro per l’anno
  2. Possono richiedere i contributi di cui al comma 1:
  3. i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. La domanda è presentata dal comune capofila;
  4. i comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con il decreto del Ministero dell’interno, di concerto con ilMinistero dell’economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, nel limite massimo della differenza tra gli importi previsti dall’articolo 2, comma 2, del citato DPCM e le risorse attribuite dal predetto decreto del Ministero dell’interno.
  5. Gli enti di cui al comma 2 comunicano le richieste di contributo per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici al Ministero dell’interno entro il termine perentorio del 31 marzo 2022. La richiesta deve contenere:
  6. la tipologia dell’opera che può essere relativa a: i) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree; ii) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi diristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive; iii) mobilità sostenibile;
  7. il quadro economico dell’opera, il cronoprogramma dei lavori, nonché le informazioni riferite al codice unico di progetto(CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa La mancanza dell’indicazione di unCUP valido ovvero l’errata indicazione in relazione all’opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l’esclusione dallaprocedura;
  8. nel caso di comuni in forma associata, l’elenco di comuni che fanno parte della forma
  9. L’ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato, con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2022. Qualora l’entità delle richieste pervenutesuperi l’ammontare delle risorse disponibili, l’attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano un valore più elevato dell’indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM). Nel caso di forme associate è calcolata la media semplice dell’indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM). L’attribuzione del contributo sulla base della graduatoria di cui al secondo periodo, nel limite delle risorse disponibili pari a 300 milioni di euro per l’anno 2022, è fatta assicurando il rispettodell’articolo 7-bis, comma 2, del decreto legge 29 dicembre 2016, 243, in materia di assegnazione differenziale di risorseaggiuntive alle regioni ivi indicate.
  10. Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data diemanazione del decreto di cui al comma 4:
  11. per le opere il cui costo è inferiore a 500.000 euro l’affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici

 

 

mesi;

  1. per le opere il cui costo è superiore a 2.500.000 di euro l’affidamento dei lavori deve avvenire entro venti
  2. Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 5, il contributo è revocato con decreto del Ministero dell’interno.
  3. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 8 e successivamente possono essere utilizzati dal medesimo ente beneficiario per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 1, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dallaregolare
  4. I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 4 sono erogati dal Ministero dell’interno agli enti beneficiari nelseguente modo:
  5. 20 per cento previa verifica dell’affidamento dei lavori entro i termini di cui al comma 5;
  6. 70 per cento sulla base degli stati di avanzamento dei lavori così come risultanti dal sistema di monitoraggio di cui alcomma 9;
  7. 10 per cento previa trasmissione al Ministero dell’interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18aprile 2016, 50. I relativi passaggi amministrativi sono altresì rilevati tramite il sistema di monitoraggio di cui al comma 9.
  8. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 1 a 8 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistemaprevisto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, 229, classificando le opere sotto la voce

«Contributo investimenti rigenerazione urbana legge di bilancio 2022». Non trova applicazione l’articolo 158 del decretolegislativo 18 agosto 2000, 267.

 

 

ART. 137.

(Accordo tra il Governo e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi)

 

  1. In applicazione dell’accordo tra il Governo e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, il contributo alla finanza pubblica della regione Sardegna di cui all’articolo 1, comma 868, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è rideterminato in 306,400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
  2. A decorrere dall’anno 2022 è attribuito alla regione Sardegna l’importo di 100 milioni di euro annui, pari a una quota delle risorse previste dall’articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a titolo di acconto per la compensazionedegli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularità.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 76.600.000 annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante utilizzodelle risorse …..

 

ART. 138.

(Accordo in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi tra il Governo e la regione Friuli Venezia Giulia)

 

  1. Le disposizioni dei commi 2 e 3 sono approvate in attuazione dell’accordo in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi tra il Ministro dell’economia e delle finanze e il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia ai sensidell’articolo 2 del decreto legislativo 25 novembre 2019, 154.
  2. Il contributo alla finanza pubblica da parte del sistema integrato degli enti territoriali della regione Friuli Venezia Giulia è stabilito nell’ammontare di 432,7 milioni di euro per l’anno 2022, 436,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al2025 e 432,7 milioni di euro per l’anno
  3. All’articolo 51 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia), dopo il sesto comma è inserito il seguente comma: “6-bis. Le assegnazioni di risorse o le misure agevolative disposte dallo Stato in favore della generalità delle province, potenzialmente destinate anche ai territori delle ex province del Friuli VeneziaGiulia, sono disposte a favore della ”.
  4. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, 178, sono apportate le seguenti modifiche:
  5. al comma 850, le parole “200 milioni” sono sostituite dalle seguenti “196 milioni”;

 

 

  1. al comma 852, le parole “200 milioni” sono sostituite dalle seguenti “196 milioni”; dopo le parole “670” è aggiunto ilseguente periodo “Per la regione Friuli Venezia Giulia e i relativi enti locali, il concorso alla finanza pubblica è determinato aisensi del decreto legislativo 25 novembre 2019, 154.”
  2. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è ridotta di 100 milionidi euro a decorrere dall’anno
  3. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi dell’articolo 1, comma 875-septies, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotto di 86,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno

 

ART. 139.

(Accordo in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi tra il Governo e la regione Valle d’Aosta)

 

  1. In attuazione dell’accordo tra il Governo e la regione Valle d’Aosta in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, a decorrere dall’anno 2022 il contributo dovuto dalla regione quale concorso al pagamento degli oneri del debito pubblico di cui all’articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rideterminato in 82,246 milioni di euroannui.

 

 

ART. 140.

(Accordo in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi tra il Governo e la regione Siciliana)

 

  1. In applicazione dell’accordo tra il Governo e la regione Siciliana in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, il contributo alla finanza pubblica della Regione di cui all’articolo 1, comma 881, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rideterminato in 800,80 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 850, 851 e 852, della legge 30 dicembre 2020, n.
  2. A decorrere dall’anno 2022 è attribuito alla regione Siciliana l’importo di 100 milioni di euro annui, pari a una quota delle risorse previste dall’articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a titolo di acconto per la definizione dellenorme di attuazione in materia finanziaria e sulla condizione di insularità.
  3. All’articolo 1, comma 883, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, dopo le parole “di strade e scuole” sono aggiunte le seguenti: “, nonché per immobili ed opere di prevenzione idrauliche e idrogeologiche da danni atmosferici”.

 

 

ART. 141.

(Accordo in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi tra il Governo, la regione Trentino Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano)

 

  1. Le disposizioni recate dai commi 2 e 3 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 104 del testo unico delle leggicostituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31agosto 1972, 670, e successive modificazioni.
  2. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguentimodificazioni:
  3. al comma 1, lettera g), dell’articolo 75, dopo le parole: “o di altri enti pubblici” sono inserite le seguenti: “; nelle predetteentrate sono comprese anche quelle derivanti dalla raccolta di tutti i giochi con vincita in denaro, sia di natura tributaria, sia di natura non tributaria, in quanto costituite, al netto delle vincite e degli aggi spettanti ai concessionari, da utile erariale”;
  4. al comma 4-bis dell’articolo 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
    • le parole “degli anni dal 2018 al 2022” sono sostituite dalle seguenti “degli anni dal 2018 al 2021, fermo restando i ristori e le riduzioni riconosciuti dallo Stato per gli anni 2020 e 2021 correlati alla perdita di gettito connessaall’emergenza epidemiologica da COVID-19,”;
    • dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Per ciascuno degli anni dal 2022 il contributo previsto dal

 

 

periodo precedente è pari a 713,71 milioni di euro annui.”;

  1. nel comma 4-ter dell’articolo 79 sono apportate le seguenti modificazioni:
    • le parole “A decorrere dall’anno 2023 il contributo complessivo di 905” sono sostituite dalle seguenti “A decorreredall’anno 2028 il contributo complessivo di 713,71”;
    • le parole “La differenza rispetto al contributo di 905,315 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “La differenzarispetto al contributo di 713,71 milioni di euro”.
  2. Le quote spettanti alle province ai sensi dell’articolo 75, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come da ultimo modificato dal comma 2, relative alle entrate derivante dalla raccolta dei giochi convincita in denaro, sono calcolate mediante la contabilizzazione, per il gioco in rete fisica, delle giocate raccolte nel territorio diciascuna provincia e, per il gioco a distanza, delle giocate effettuate mediante conti di gioco intestati a giocatori residenti nel territorio di ciascuna provincia. Fatto salvo il gettito spettante alla regione ai sensi dell’articolo 69, comma 2, lettera c), deldecreto del Presidente della Repubblica
  3. 670 del 1972, i proventi dei giochi con vincita in denaro rientranti nel presente comma sono quelli derivanti da apparecchida intrattenimento, giochi, lotterie, scommesse, concorsi pronostici, in qualsiasi modo denominati e organizzati. Qualora peralcune tipologie di giochi non sia possibile la quantificazione del gettito spettante alle province, questa è determinata in base al rapporto percentuale tra le giocate sul territorio provinciale e le corrispondenti giocate a livello nazionale.
  4. In attuazione dell’accordo in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi tra il Governo, la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano, a decorrere dall’anno 2022 è attribuito a ciascuna provincia autonoma l’importo di 20 milioni di euro annui a titolo di restituzione delle riserve di cui all’articolo 1, comma 508, dellalegge 27 dicembre 2013, 147.

 

 

ART. 142.

(Finanziamento e sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane)

 

  1. Per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, sulla base deifabbisogni standard e delle capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, è attribuito un contributo di 80 milioni di euro per l’anno 2022, di 100 milioni di euro per l’anno 2023, di 130 milioni di euro per l’anno 2024, di 150 milioni di euro per l’anno 2025, di 200 milioni di euro per l’anno 2026, di 250 milioni di euro per l’anno 2027,di 300 milioni di euro per l’anno 2028, di 400 milioni di euro per l’anno 2029, di 500 milioni di euro per l’anno 2030 e di 600 milioni di euro a decorrere dall’anno 2031.

 

ART. 143.

(Incremento fondo di solidarietà comunale per funzioni sociali e asili nido)

 

  1. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:
  2. alla lettera d-quinquies) del comma 449 dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Fondo di solidarietà comunale è destinato, per un importo di 44 milioni di euro per l’anno 2022, di 52milioni di euro per l’anno 2023, di 60 milioni di euro per l’anno 2024, di 68 milioni di euro per l’anno 2025, di 77 milioni di euro per l’anno 2026, di 87 milioni di euro per l’anno 2027, di 97 milioni di euro per l’anno 2028, di 107 milioni di euro perl’anno 2029, di 113 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2030 in favore dei comuni delle regioni Siciliana e Sardegna, ripartendo il contributo, entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla base di un’istruttoriatecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti delle regioni Siciliana e Sardegna, con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede diConferenza Stato-città ed autonomie locali. Agli esperti di cui al precedente periodo non spettano gettoni di presenza,compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque Con il medesimo decreto sono disciplinati gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio ed eventuale recupero dei contributi assegnati. Per l’anno 2022, nelle more dell’approvazione dei fabbisogni standard per la funzione “Servizi sociali” dei comuni della regione Sardegna da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti della regione, ai fini del riparto, per

 

 

i soli comuni della regione Sardegna, non si tiene conto dei fabbisogni standard;

  1. alla lettera d-quinquies) del comma 449, ultimo periodo, le parole: “terzo periodo”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalleparole: “quinto periodo”;
  2. alla lettera d-sexies) del comma 449 le parole: “e a 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026” sono sostituite dalle parole: “, a 300 milioni di euro per l’anno 2026 e a 1.300 milioni annui a decorrere dall’anno 2027”;
  3. al comma 448 le parole: “in euro 6.855.513.365 per l’anno 2022, in euro 6.980.513.365 per l’anno 2023, in euro 7.306.513.365 per l’anno 2024, in euro 7.401.513.365 per l’anno 2025, in euro 7.503.513.365 per l’anno 2026, in euro562.513.365 per l’anno 2027, in euro 7.620.513.365 per l’anno 2028, in euro 7.679.513.365 per l’anno 2029 e in euro 7.711.513.365 annui a decorrere dall’anno 2030” sono sostituite dalle parole: “in euro 6.899.513.365 per l’anno 2022, in euro7.032.513.365 per l’anno 2023, in euro 7.366.513.365 per l’anno 2024, in euro 7.469.513.365 per l’anno 2025, in euro7.580.513.365 per l’anno 2026, in euro 8.649.513.365 per l’anno 2027, in euro 8.717.513.365 per l’anno 2028, in euro 8.786.513.365 per l’anno 2029 e in euro 8.824.513.365 annui a decorrere dall’anno 2030”.

 

ART. 144.

(Rifinanziamento del fondo cui all’art 53 del dl 104/2020 ed estensione ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna)

 

  1. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale 115/2020, è istituito, presso il Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per l’anno 2022, di cui 50 milioni di euro in favore dei soli comuni delle regioni Siciliana e Sardegna, e di 150 milioni di euro per l’anno 2023 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna che sono in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e che alla data del 31 dicembre 2021hanno trasmesso il piano di riequilibrio finanziario pluriennale alla competente sezione regionale di controllo della Corte deiconti e alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell’interno, ai sensi dell’articolo 243-quater, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito entro il 31marzo 2022 con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con laConferenza Stato città ed autonomie locali, tra i comuni di cui al primo periodo:
    1. in proporzione al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020 risultante dal rendiconto 2020 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) anche sulla base dei dati di pre- consuntivo, al netto dei contributi assegnati per gli esercizi 2021 e 2022 ai sensi dell’articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, 104, convertito conmodificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e del comma 775 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dell’articolo 52 del decreto- legge 5 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021,n. 106;
    2. con l’ultimo indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), calcolato dall’ISTAT con riferimento all’ultimo elencodei comuni disponibile, superiore al valore medio nazionale;
    3. con capacità fiscale pro capite inferiore a 495 euro, adottata ai sensi dell’articolo 43, comma 5-quater, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, 164, per i comunidelle regioni a statuto ordinario, ovvero determinata dal Dipartimento delle finanze per i comuni delle regioni Siciliana e Sardegna, sulla base di un metodologia approvata dalla Commissione tecnica dei fabbisogni standard, istituita ai sensi dell’articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  2. Il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente in attuazione del comma 1 per gli anni 2022 e 2023 non può essere superiore al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020 nettizzato dei contributi richiamati al comma 1, letteraa), ed è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di A seguito dell’utilizzodei predetti contributi, l’eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro può non essere applicato al bilancio degli esercizisuccessivi
  3. All’onere di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per l’anno 2022 e a 150 milioni di euro per l’anno 2023 siprovvede ……

 

ART. 145.

(Incremento risorse comuni fino a 5.000 abitanti in difficoltà economiche)

 

 

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno2022 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna con popolazione inferiore a000 abitanti caratterizzati da:
    1. popolazione al 31 dicembre 2019 post censimento, ridottasi di oltre il 5% rispetto al 2011;
    2. reddito medio pro capite inferiore di oltre 000 euro rispetto alla media nazionale;
    3. Indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale (IVSM) superiore alla media
  2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito in proporzione alla popolazione al 31 dicembre 2019 post censimento con decreto del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previa intesa in ConferenzaStato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio

 

 

ART. 146.

(Disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali)

 

  1. L’indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario può essere incrementata, in misura graduale per ciascuno degli anni 2022, 2023 e in misura permanente a decorrere dall’anno2024, sulla base del trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 2, comma1, lettera b) del decreto-legge 10 ottobre 2012,
  2. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultantedall’ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure massime:
  3. 100 per cento per i sindaci metropolitani;
  4. 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia conpopolazione superiore a 000 abitanti;
  5. 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
  6. 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 000 abitanti;
  7. 35 per cento per i sindaci comuni con popolazione da 001 a 50.000 abitanti;
  8. 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 001 a 30.000 abitanti;
  9. 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 001 a 10.000 abitanti;
  10. 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 001 a 5.000 abitanti;
  11. 16 per cento per i sindaci comuni con popolazione fino a 000 abitanti.
  12. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sonoadeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dal comma 1,con l’applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal decreto del Ministro dell’interno del 4 aprile 2000, 119.
  13. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell’incremento delle indennità di funzione previste dai commi 1 e 2 del presente articolo, il fondo di cui all’articolo 57-quater, comma 2, deldecreto legge 26 ottobre 2019, 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2029, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2022, di 150 milioni di euro per l’anno 2023, e di 220 milioni di euro a decorrere dall’anno2024.
  14. Le maggiori risorse di cui al comma 3 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie Il comune beneficiario è tenuto a riversare sul Capo XIV – capitolo 3560

«entrate eventuali diverse del Ministero dell’interno» – articolo 03 «recuperi, restituzioni e rimborsi vari» l’importo del contributo non utilizzato nell’esercizio finanziario, per la copertura del maggior onere relativo all’incremento delle indennitàdi cui ai commi 1 e 2.

  1. A tal fine è autorizzata la spesa di euro di 100 milioni di euro per l’anno 2022, euro 150 milioni per l’anno 2023, eeuro 220 milioni a decorrere dall’anno

 

ART. 147.

(Versamento ristori minori entrate da lotta all’evasione)

 

  1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

 

 

sono apportate le seguenti modifiche:

  1. all’articolo 111, comma 2-novies, le parole da “e fino alla concorrenza” a “Trento e di Bolzano” sono sostituite dalle seguenti “entro il 30 giugno di ciascun anno, ciascuna Regione versa all’entrata del bilancio dello Stato la quota annuale prevista dalla tabella 1, fino alla concorrenza delle risorse ricevute a ristoro delle minori entrate derivanti dalla lotta all’evasione indicate nella tabella 1”;
  2. nell’intestazione della tabella 1 è soppressa la parola “minima”.

 

 

ART. 148.

(Proroga dei termini in materia di certificazioni degli enti locali)

 

  1. Al comma 829, dell’articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «30 giugno 2022» sono sostituite dalleseguenti: «31 ottobre 2022».
  2. Il comma 831, dell’articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, 178, è sostituito con il seguente: “Al comma 1 dell’articolo106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2022».

 

 

ART. 149.

(Disposizioni concernenti le modalità per il riparto delle risorse LEP da assegnare agli enti locali)

 

  1. A decorrere dall’anno 2022, ai fini del riparto delle risorse da assegnare agli enti locali in relazione alle funzioni correlate ai livelli essenziali delle prestazioni, nonché ai relativi fabbisogni, costi standard e obiettivi di servizio, le Amministrazioni interessate sono tenute ad acquisire l’assenso preventivo da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cuiall’articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015,
  2. 208, allo scopo integrata dai rappresentanti delle stesse Amministrazioni, in relazione alle specifiche funzioni, senzanuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 

ART. 150.

(Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane)

 

  1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei Comuni totalmente e parzialmente montani delle Regioni e delle Province autonome, presso laPresidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, è istituito un fondo denominato«Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane», con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2022 e 200 milioni di euroa decorrere dall’anno In particolare, il Fondo è utilizzato per finanziare:
  2. interventi per la tutela e la promozione delle risorse ambientali dei territori montani;
  3. interventi che diffondano e valorizzino, anche attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in materia di tutela evalorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell’habitat montano;
  4. attività di informazione e di comunicazione sui temi della montagna;
  5. interventi di carattere socio-economico a favore delle popolazioni residenti nelle aree montane;
  6. progetti finalizzati alla salvaguardia dell’ambiente e dello sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali;
  7. iniziative volte a ridurre i fenomeni di
  8. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie si avvale, altresì, del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane perfinanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore della
  9. Gli stanziamenti del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane sono ripartiti, quanto alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, con decreto del Ministro pergli affari regionali e le autonomie; per gli interventi di competenza delle Regioni e degli enti locali, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28agosto 1997, 281.

 

 

  1. Il Fondo nazionale per la montagna di cui all’articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e il Fondo integrativo per i comuni montani di cui alla legge 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, commi 319, 320, 321, confluiscono nel Fondo per losviluppo delle montagne
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante….

 

 

Titolo XII

Pubblica amministrazione e lavoro pubblico

 

ART. 151.

(Disposizioni in materia di trattamento accessorio)

 

  1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito,con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2021, con modalità e criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019- 2021 o dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei medesimi trattamenti,di una misura percentuale del monte salari 2018 da determinarsi, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’imposta regionale sulle attività produttive e, per le restanti amministrazioni, a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi impartiti dairispettivi Comitati di settore ai sensi dell’art. 47, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

ART. 152.

(Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione)

 

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo per le assunzioni di personale atempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l’anno 2022, 200 milioni di euro per l’anno 2023 e 250 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024 da ripartire, sulla base delle specifiche richieste pervenute dalle predette amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

ART. 153.

(Misure in materia di applicazione dei rinnovi contrattuali)

 

  1. Per il triennio 2022-2024 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazionedell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 165, e per i miglioramenti economici del personale statalein regime di diritto pubblico sono determinati in 310 milioni di euro per l’anno 2022, in 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. A valere sui predetti importi si dà luogo nelle more della definizione dei citati contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all’erogazione dell’anticipazione di cui all’articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dello 0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022. Tali importi, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  2. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, da destinare alla medesima finalità e da determinarsi sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 1, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale dicui all‘articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
  3. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, dello stesso decreto legislativo.
  4. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario
  5. A decorrere dall’anno 2022, per il personale dipendente dalle amministrazioni e dagli enti di cui all’articolo 1, comma 471,della legge 27 dicembre 2013, 147, il limite retributivo di cui all’articolo 13, comma 1, del

 

 

Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è rideterminato nelle misure definite con decreto del Presidente del Consiglio Ministri in coerenza con quanto previsto dalle leggi di bilancio dello Stato, ai sensi dell’articolo 21, comma 1 ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e, per il triennio 2022-2024, dai commi 1 e 2 del presente articolo.

 

ART. 154.

(Ordinamento professionale)

 

  1. Al fine di definire i nuovi ordinamenti professionali delle amministrazioni dello Stato stabiliti con la tornata contrattuale 2019-2021, ivi inclusi quelli di cui all’articolo 3, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è istituito, nello stato di previsione del Ministerodell’economia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022. Per lemedesime finalità, le amministrazioni diverse dalle predette amministrazioni statali integrano le risorse relative ai CCNL 2019-2021 sulla base dei criteri previsti per il personale delle amministrazioni statali.

 

ART. 155.

(Risorse per la formazione)

 

  1. Al fine di conseguire l’obiettivo di una piena formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblicaamministrazione, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un apposito fondo per laformazione con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l’anno 2022.

 

 

ART. 156.

(Incremento del ruolo organico della magistratura)

 

  1. Al fine di adeguare l’organico della magistratura ordinaria alle sempre più gravose attività connesse alla protezione internazionale, alla sorveglianza per l’esecuzione delle pene nonché alle funzioni di legittimità in ragione delle competenze relative alla Procura europea, il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è aumentato complessivamente di 82 unità. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, da ultimo modificata dall‘articolo 24, comma 1, del decretolegge 24 agosto 2021, 118, è sostituita dalla tabella B di cui all’Allegato X alla presente legge. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell’anno 2022 le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all’assunzione, nell’anno2023, delle unità di personale di magistratura di cui al presente comma.
  2. Per l’attuazione delle disposizioni del comma 1, è autorizzata la spesa nel limite di euro 777.557 per l’anno 2023, di euro6.908.200 per l’anno 2024, di euro 7.555.182 per l’anno 2025, di euro 7.703.931 per l’anno 2026, di euro 9.625.139 per l’anno 2027, di euro 9.831.582 per l’anno 2028, di euro 10.008.533 per l’anno 2029, di euro 10.214.976 per l’anno 2030, di euro10.391.927 per l’anno 2031 e di euro 10.598.370 a decorrere dall’anno 2032.

 

ART. 157.

(Assunzione di magistrati ordinari vincitori di concorso)

 

  1. Il Ministero della giustizia è autorizzato nell’anno 2022, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già bandito alla data di entrata in vigore della presentelegge nei limiti della vigente dotazione organica. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di euro 1.761.450 perl’anno 2022, di euro 12.636.951 per l’anno 2023, di euro

13.820.454 per l’anno 2024, di euro 14.092.556 per l’anno 2025, di euro 17.606.962 per l’anno 2026, di euro 17.984.601 per l’anno 2027, di euro 18.308.292 per l’anno 2028, di euro 18.685.931 per l’anno 2029, di euro19.009.622 per l’anno 2030 e di euro 19.387.262 a decorrere dall’anno 2031.

 

 

ART. 158.

(Attuazione dell’articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95)

 

  1. In aggiunta a quanto previsto dall’articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, conmodificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 2022, destinati alpersonale di cui all’articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, per i provvedimenti ivi previsti. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata, per l’anno 2020, dall’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018,adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.»

 

ART. 159.

(Strade sicure)

 

  1. All’articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178:
  2. al comma 1023 le parole “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2023”;
  3. al comma 1024, le parole: “di euro 141.521.230 per l’anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “di euro 721.230 perl’anno 2022 e di euro 137.070.683 per l’anno 2023” e le parole: ” e, per l’anno 2022, di euro 139.050.547 e di euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al medesimo comma 74 e per il personale di cui al medesimo comma 75 dell’articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.” sono sostituite dalle seguenti: “, per l’anno 2022, di euro 147.250.547 e di euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui almedesimo comma 74 e per il personale di cui al medesimo comma 75 dell’articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009,convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, e per l’anno 2023, di euro 134.600.000 e di euro 2.470.683,rispettivamente, per il personale di cui al medesimo comma 74 e per il personale di cui al medesimo comma 75 dell’articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.”.

 

Disposizioni in materia di entrate

 

ART. 160.

(Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali)

 

  1. All’articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8-bis sono aggiunti i seguenti commi: “8-ter. La deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell’articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, a un cinquantesimo di detto importo. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore o, ancora, di eliminazione dal complesso produttivo l’eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valoreresiduo del maggior valore di cui al primo periodo, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento come determinato ai sensi dello stesso primo periodo. Per l’avente causa la quota di costo riferibile al residuo valoreammortizzabile del maggior valore di cui al primo periodo al netto dell’eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa ai sensi del secondo periodo è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di

8-quater. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 8-ter è possibile effettuare la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, a un diciottesimo di detto importo, mediante il versamento diun’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nellamisura corrispondente a quella stabilita dall’articolo 176, comma 2- ter, del testo unico delle imposte sui redditi, al netto dell’imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4, da effettuare in un massimo di due rate di pari importo di cui laprima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d’imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta successivo.”.

  1. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 le modifiche di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono
  2. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente articolo, hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutiveai sensi del comma 6 dell’articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, hanno facoltà di revocare, anche parzialmente, l’applicazione della disciplina fiscale del citato articolo 110, secondo modalità e termini da adottarsi con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. La revocacostituisce titolo per il rimborso ovvero per l’utilizzo in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del Decreto legislativo del 9luglio 1997 n. 241, dell’importo delle imposte sostitutive versate, secondo modalità e termini da adottarsi con il medesimoProvvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al periodo precedente.

 

Fondi

 

ART. 161.

(Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi –parte corrente/conto capitale)

 

  1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2022-2024, sono determinati, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

 

 

ART. 162. (FEI)

 

  1. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 500 milioni di euroannui a decorrere dall’anno 2022.

 

 

Titolo XV Disposizioni finanziarie efinali

 

ART. 163.

(Regolazione contabile Sovvenzioni Tesoro/Poste)

 

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di XXX milioni di euro per ciascun anno del periodo 2022-2031, destinato alla sistemazione contabile delle partite iscritte alconto sospeso, derivanti dal pagamento tramite il canale postale delle pensioni gestite dall’INPS mediante il ricorso adanticipazioni di tesoreria, ai sensi dell’articolo 16, terzo comma, della legge 12 agosto 1974, n. 370. Al fine di accelerare l’estinzione delle partite iscritte al conto sospeso, le medesime risorse sono assegnate direttamente all’Istituto cui è affidato il servizio di tesoreria dello Stato, il quale provvede alle relative sistemazioni fornendo all’INPS e al Ministero dell’economia e delle finanze ogni elemento informativo utile delle operazioni effettuate di individuazione e regolazione di ciascuna
  2. A seguito dell’avvenuta regolazione contabile di cui al comma 1, l’INPS è autorizzato a contabilizzare nel propriobilancio la riduzione graduale del debito nei confronti della tesoreria

 

 

ART. 164.

(Proroga del termine di sospensione del sistema di tesoreria unica mista di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 7agosto 1997, n. 279)

 

  1. All’articolo 35, comma 8 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, già modificato dall’articolo 1, comma 395, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall’articolo 1, comma 877, dellaLegge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite con le seguenti: “31 dicembre 2025”.

 

 

ART. 165.

(Modifiche all’articolo 1, commi 289-bis, 289-ter e 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e al decreto del Ministrodell’Economia e delle Finanze del 24 novembre 2020, n. 156)

 

  1. All’articolo 1, comma 289-bis, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, 160, le parole “per ciascuno deglianni 2021 e 2022” sono sostituite dalle seguenti “per l’anno 2021”.
  2. All’articolo 1, comma 289-ter, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, 160, le parole “per ciascuno degli anni2021 e 2022” sono sostituite dalle seguenti “per l’anno 2021”.
  3. All’articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, 160, le parole “per gli anni 2021 e 2022” sono sostituite dalleseguenti “per l’anno 2021”.
  4. Il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici disciplinato dal decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 24 novembre 2020, n. 156 si conclude il 31 dicembre 2021, ferma restando la sospensione del programma per il periodo di cui all’articolo 6, comma 2, lettera b).Pertanto, la lettera c) dell’art. 6, comma 2 del predetto decreto è
  5. L’articolo 8 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, si applica esclusivamenteper il periodo di cui all’articolo 6, comma 2, lettere a).
  6. Le Convenzioni stipulate dal Ministero dell’economia e delle finanze con PagoPa S.p.A. e con Consap – Concessionaria servizi assicurativi S.p.A. ai sensi dell’articolo 1, commi 289-bis e 289-ter della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono risolte, in relazione a quanto disposto dal presente articolo, a decorrere dal completamento delle operazioni di rimborso cashback erimborso speciale di cui agli articoli 6 e 8 relativamente al periodo di cui all’articolo 6, comma 2, lettera a) del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 24 novembre 2020, 156. Sono, in ogni caso, fatti salvi gli obblighi a caricodi PagoPa

S.p.A. e Consap – Concessionaria servizi assicurativi S.p.A. relativi alla gestione delle controversie derivanti dall’attuazione del programma cashback, come disciplinati dalle predette Convenzioni stipulate dal Ministero dell’economia e delle finanze con le medesime PagoPa S.p.A. e Consap.

 

 

  1. Sono abrogate tutte le disposizioni del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 novembre 2020,
  2. 156, e del decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, incompatibilicon le disposizioni del presente articolo.

 

 

SEZIONE II – STATI DI PREVISIONE

 

ART. 166.

(Stato di previsione dell’entrata)

 

  1. 1. L’ammontare delle entrate previste per l’anno finanziario 2022, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie eogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e ogni altrotitolo, risulta dall’annesso stato di previsione dell’entrata (Tabella n. 1).

 

ART. 167.

(Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e disposizioni relative)

 

  1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno finanziario2022, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella 2).
  2. L’importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all’estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli perregolazioni debitorie, è stabilito, per l’anno 2022, in 000 milioni di euro.
  3. I limiti di cui all’articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa – Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati, per l’anno finanziario 2022, rispettivamente, in 4.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 26.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro
  4. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l’anno finanziario 2022, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all’articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 delpresente articolo.
  5. Il limite cumulato di assunzione degli impegni da parte di SACE spa e del Ministero dell’economia e delle finanze, per conto dello Stato, di cui all’articolo 6, comma 9-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, 326, è fissato, per l’esercizio finanziario 2022, in 120.000 milioni di euro.
  6. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, 196, inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell’ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministerodell’economia e delle finanze, sono stabiliti, per l’anno finanziario 2022, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.500milioni di euro, 2.000 milioni di euro, 600 milioni di euro e 7.200 milioni di euro.
  7. Per gli effetti di cui all’articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, 196, sono considerate spese obbligatorie, per l’anno finanziario 2022, quelle descritte nell’elenco n. 1, allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e dellefinanze.
  8. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall’articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, 196, sono indicate, per l’anno finanziario 2022, nell’elenco n. 2, allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
  9. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell’articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell’ambito della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e dellefinanze per l’anno finanziario 2022, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle provinceautonome di Trento e di
  10. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle sommeoccorrenti per l’effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia eper l’attuazione dei referendum dal programma «Fondi da assegnare», nell’ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2022, ai competenti programmi deglistati di previsione del medesimo Ministero dell’economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri edella cooperazione internazionale, dell’interno e della difesa, per lo stesso anno finanziario, per l’effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine dei presidenti di seggio e relativa notifica, a

 

 

compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all’amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni diviaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall’effettuazionedelle predette consultazioni elettorali.

  1. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l’anno 2022, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma «Rimborsi del debito statale», nell’ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello
  2. Nell’elenco 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l’anno finanziario 2022, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all’articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agliobblighi fiscali», nell’ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», nonché nel programma «Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica», nell’ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
  3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 937 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell’anno 2022, ai sensi dell’articolo 803 del medesimo codice, è stabilito in 70 unità.
  4. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPESS con propria delibera alle amministrazioni interessate ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l’anno finanziario 2022, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli stati di previsione delle amministrazioni
  5. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l’anno finanziario 2022, allariassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell’ambito della voce “Entrate derivanti dal controllo e repressione delleirregolarità e degli illeciti” dello stato di previsione dell’entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all’articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, 112, convertito, conmodificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  6. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell’anno finanziario 2022, all’adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e dellelotterie, in corrispondenza con l’effettivo andamento delle relative
  7. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma«Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio», nell’ambito della missione «Politicheeconomico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2022, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed alla gestione liquidatoria denominata «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo».
  8. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministerodell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2022, iscritti nel programma

«Oneri per il servizio del debito statale» e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma «Rimborsi del debito statale», al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivantedalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalità di finanziamento risulti piùconveniente per la finanza pubblica rispetto all’emissione di titoli del debito pubblico.

  1. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinentiprogrammi dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno

 

 

finanziario 2022, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle singole Federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi del Corpo della guardiadi finanza e degli atleti paralimpici tesserati con la “Sezione Paralimpica Fiamme Gialle”.

  1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere apportate per l’anno finanziario 2022 variazionicompensative in termini di residui e cassa con riferimento alle somme di parte capitale iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze nell’anno 2020, non utilizzate nel medesimo anno, relative alle missioni «Competitività e sviluppo delle imprese» e «Politiche economico- finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica»,classificate nella categoria economica «Acquisizione di attività finanziarie – Azioni e altre partecipazioni».
  2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno finanziario 2022, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato, nello stesso anno, dal Fondo di assistenza per i finanzieri (FAF), relative ai premiper i militari della Guardia di finanza non ancora ripartiti al 31 dicembre 2021 e destinate ad alimentare il fondo di cuiall’articolo 3, comma 1, della legge 7 febbraio 1951, 168.

 

ART. 168.

(Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative)

 

  1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l’anno finanziario2022, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella 3).
  2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell’occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate,nell’anno finanziario 2022, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero dellosviluppo economico, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993, convertito dalla legge n. 513 del

 

ART. 169.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative)

 

  1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l’annofinanziario 2022, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella 4).
  2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propri decreti, per l’anno finanziario 2022, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassatra i capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi, connesse con l’attuazione dei decreti legislativi 14 settembre 2015, 149 e n. 150.

 

 

ART. 170.

(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)

 

  1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l’anno finanziario 2022, inconformità all’annesso stato di previsione (Tabella 5).
  2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini dicompetenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all’entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l’assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di poliziapenitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma

«Amministrazione penitenziaria» e nel programma «Giustizia minorile e di comunità», nell’ambito della

 

 

missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l’anno finanziario 2022.

  1. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, delle somme versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, a seguito di convenzioni stipulate dal Ministero medesimo con enti pubblici e privati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero derivanti da contributi, rimborsi e finanziamenti provenienti da organismi ancheinternazionali, per la destinazione alle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari e dei servizi, anche di natura informatica, forniti dai medesimi uffici nonché al potenziamento delle attività connesse alla cooperazione giudiziariainternazionale, nei programmi

«Giustizia civile e penale» e «Servizi di gestione amministrativa per l’attività giudiziaria» nell’ambito della missione«Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l’anno finanziario 2022

 

ART. 171.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative)

 

  1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,per l’anno finanziario 2022, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella 6).
  2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad effettuare, previe intese con ilMinistero dell’economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell’articolo 5 della legge6 febbraio 1985, 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro èacquisito all’entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l’anno finanziario 2022, per l’effettuazione di spese connesse alleesigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all’estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è altresì autorizzato per il medesimo anno ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conticorrenti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale delMinistero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

 

ART. 172.

(Stato di previsione del Ministero dell’istruzione e disposizioni relative)

 

  1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’istruzione, per l’anno finanziario 2022, inconformità all’annesso stato di previsione (Tabella 7).
  2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, per l’anno finanziario 2022, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per realizzare azioni educative di prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti in età

 

 

ART. 173.

(Stato di previsione del Ministero dell’interno e disposizioni relative)

 

  1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’interno, per l’anno finanziario 2022, in conformitàall’annesso stato di previsione (Tabella 8).
  2. Le somme versate dal CONI e dalla società Sport e salute Spa, nell’ambito della voce «Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali» dello stato di previsione dell’entrata sono riassegnate, con decreti del Ragioniere generaledello Stato, al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», nell’ambito della missione «Soccorso civile» dellostato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno finanziario 2022, per essere destinate alle spese relative all’educazionefisica, all’attività sportiva e alla costruzione, al

 

 

completamento e all’adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

  1. Nell’elenco 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell’interno, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l’anno finanziario 2022, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all’articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezzapubblica», nell’ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza».
  2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell’interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l’anno finanziario 2022, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose», nell’ambito della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell’interno, e nel capitolo 2872, istituito nel programma «Pianificazione e coordinamento Forze dipolizia», nell’ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione, in attuazionedell’articolo 1, comma 562, della legge

23 dicembre 2005, n. 266, dell’articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dallalegge 29 novembre 2007, n. 222 e delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

  1. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministerodell’interno, per l’anno finanziario 2022, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all’articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all’entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell’articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare lespese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di
  2. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell’articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, suproposta del Ministro dell’interno, per l’anno finanziario 2022, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato diprevisione del Ministero dell’interno, anche tra missioni e programmi
  3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l’anno finanziario 2022, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’interno «Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e «Gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell’albo deisegretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell’articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, 78,convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dell’articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
  4. Al fine di consentire la corresponsione, nell’ambito del sistema di erogazione unificata, delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato per i servizi resi nell’ambito delle convenzioni stipulate con le società di trasportoferroviario, con la società Poste Italiane Spa, con l’ANAS Spa e con l’Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori, il Ministro dell’interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 2502, istituito nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezzapubblica», della missione

«Ordine pubblico e sicurezza» sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’interno.

  1. Al fine di consentire il pagamento dei compensi per lavoro straordinario, si applicano al personale dell’Amministrazionecivile dell’interno, nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 43, comma 13, della legge 1° aprile 1981, n. 121, i limiti massimi stabiliti dal decreto adottato, ai sensi del medesimo articolo, per l’anno

 

 

ART. 174.

(Stato di previsione del Ministero della transizione ecologica)

 

  1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero della transizione ecologica, per l’anno finanziario2022, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

 

 

ART. 175.

(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e disposizioni relative)

 

  1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, perl’anno finanziario 2022, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella 10).
  2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell’anno 2022, ai sensi dell’articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 248 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 35 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) e 3 ufficiali delle forze di completamento,di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
  3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi pressol’Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare di cui alle lettere b) e b-bis) del comma 1 dell’articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissato, per l’anno 2022, in 136 unità.
  4. Nell’elenco 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l’anno finanziario 2022, iprelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste»,nell’ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
  5. Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari
  6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili,alla gestione dei fondi, delle infrastrutture e dei mezzi di pertinenza delle Capitanerie di
  7. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture edella mobilità sostenibili per l’anno finanziario 2022 quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti daicorrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura necessariaalla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari

 

ART. 176.

(Stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca)

 

  1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’università e della ricerca, per l’anno finanziario2022, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

 

ART. 177.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

 

  1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l’anno finanziario 2022, in conformitàall’annesso stato di previsione (Tabella 12).
  2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell’anno 2022, ai sensi dell’articolo803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, 66, è stabilito come segue:
    1. ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell’articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo 66 del2010:
      • Esercito 100;
      • Marina 100;
      • Aeronautica 70;
      • Carabinieri 0.
    2. ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 937 del codice di cui al decretolegislativo 66 del 2010:
      • Esercito 0;
      • Marina n. 37;
      • Aeronautica 40.

 

 

  1. ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 937 del codice di cui aldecreto legislativo 66 del 2010:
    • Esercito 104;
    • Marina 54;
    • Aeronautica n. 50;
    • Carabinieri 100.
  2. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, di cuialla lettera b) del comma 1 dell’articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, 66, è fissata, per l’anno2022, come segue:
  • Esercito 300;
  • Marina 307;
  • Aeronautica n. 287;
  • Carabinieri 121.
  1. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa 1’Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b-bis) del comma l dell’articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, 66, è stabilita, perl’anno 2022, come segue:
  • Esercito 264;
  • Marina 300;
  • Aeronautica n. 309.
  1. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera b-ter) del comma l dell’articolo 803 del codicedi cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, 66, è stabilita, per l’anno 2022, come segue:
  • Esercito 540;
  • Marina 192;
  • Aeronautica n. 130.
  1. Alle spese per le infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico dei programmi «Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza», nell’ambito della missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazionipubbliche», «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza» e «Pianificazione generale delle ForzeArmate e approvvigionamenti militari», nell’ambito della missione

«Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l’anno finanziario 2022, si applicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento deilavori.

  1. Negli elenchi 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l’anno finanziario 2022, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi rispettivamente alle tre Forze armate e all’Arma dei carabinieri, ai sensi dell’articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
  2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l’anno finanziario 2022, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle singole federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attivitàdei gruppi sportivi delle Forze
  3. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», nell’ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l’anno finanziario 2022, delle somme versateall’entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d’Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le sue sedi dal personaledell’Arma dei
  4. Il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell’anno 2022 sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministerodella difesa da destinare alle associazioni combattentistiche, di cui all’articolo 2195 del codice di cui al decreto legislativo 15marzo 2010, 66.
  5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della difesa, per l’anno finanziario 2022, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra il fondo perl’efficienza dei servizi istituzionali delle Forze armate e il fondo per la retribuzione della produttività del personale civile dellostato di previsione del Ministero della difesa in applicazione dell’articolo 1805-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, 66.
  6. Il Ministro della difesa, previo assenso del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della

 

 

Ragioneria generale dello Stato, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l’anno finanziario 2022, variazionicompensative in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli di spesa dello stato di previsione del medesimo Ministerorelativi ai fondi scorta di cui all’articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n.

  1. Il Ministero della difesa, con proprie determinazioni, assicura l’integrale versamento, nel medesimo esercizio, degli importi iscritti nelle unità elementari di bilancio dello stato di previsione dell’entrata di cui al comma 4 del predetto articolo7-ter.

 

ART. 178.

(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative)

 

  1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, perl’anno finanziario 2022, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella 13).
  2. Per l’attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell’ambito della parte corrente e nell’ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l’anno finanziario 2022, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d’intervento del Programma nazionale della pesca e dell’acquacoltura.
  3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo assenso del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, è autorizzato, per l’anno finanziario 2022, a provvedere con propri decreti al riparto del fondo per il funzionamento del comitato tecnico faunistico- venatorio nazionale, per la partecipazioneitaliana al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, di cui all’articolo 24, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, 157, tra i competenti capitolidello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, secondo le percentuali indicate all’articolo 24, comma 2, della legge n. 157 del 1992.
  4. Per l’anno finanziario 2022 il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l’attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, 135, in ordine alla soppressione eriorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.
  5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l’anno finanziario 2022, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 “Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale” istituito nel programma «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell’ippica e mezzi tecnici di produzione», nell’ambito della missione «Agricoltura, politicheagroalimentari e pesca» del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e
  6. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l’anno finanziario 2022, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro e altre forme di lavoro a distanza, ai sensi dell’articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, nonché di progetti di cooperazione internazionale ai sensi dell’articolo 24 della legge 11agosto 2014, 125 e dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

ART. 179.

(Stato di previsione del Ministero della cultura e disposizioni relative)

 

  1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero della cultura, per l’anno finanziario 2022, inconformità all’annesso stato di previsione (Tabella 14).
  2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del

 

 

Ministro della cultura, per l’anno finanziario 2022, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo», nell’ambito della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione delMinistero della cultura relativi al Fondo unico per lo spettacolo.

  1. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l’anno finanziario 2022, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro della cultura, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi agli acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l’eserciziodel diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall’esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l’esportazione edell’espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e
  2. Al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato “cedolino unico”, ai sensi dell’articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato per l’anno finanziario 2022 ad apportare, con propridecreti, su proposta del Ministro della cultura, le variazioni compensative di bilancio in termini di competenza e di cassa su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del

 

ART. 180.

(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)

 

  1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l’anno finanziario 2022, in conformitàall’annesso stato di previsione (Tabella 15).
  2. Per l’anno finanziario 2022, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa tra gli stanziamenti alimentati dal riparto della quota di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, iscritti in bilancio nell’ambito della missione «Ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, restando precluso l’utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese

 

ART. 181.

(Stato di previsione del Ministero del turismo)

 

  1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero del turismo, per l’anno finanziario 2022, in conformitàall’annesso stato di previsione (Tabella n. 16).

 

ART. 182.

(Totale generale della spesa)

 

  1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 1.057.325.063.087, in euro 1.073.859.056.560 e in euro 1.039.873.635.668 in termini di competenza, nonché in euro 1.083.343.794.126, in euro 1.089.284.608.807, in euro 1.050.585.135.632 in termini dicassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2022-2024.

 

ART. 183.

(Quadro generale riassuntivo)

 

  1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2022-2024, il quadro generale riassuntivo del bilanciodello Stato, con le tabelle allegate.

 

 

ART. 184.

(Disposizioni diverse)

 

  1. In relazione all’accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell’ambito dei programmi interessati, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei
  2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti,su proposta dei Ministri interessati, per l’anno finanziario 2022, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati diprevisione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all’attuazione di interventi cofinanziatidalla Unione europea.
  3. In relazione ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, per l’anno finanziario 2022, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni compensative di bilancio, anche tra diversi stati di previsione in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l’istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano necessarie in relazione all’accorpamento di funzioni o al trasferimento di
  4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l’anno finanziario 2022, levariazioni di bilancio connesse con l’attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalleamministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 165, nonché degliaccordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995,n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato. Per l’attuazione diquanto previsto dal presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul capitolo n. 3027 «Fondo da ripartire per l’attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi dipolizia» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze possono essere versate all’entrata del bilanciodello Stato.
  5. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all’incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, delCorpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell’esercizio, sono conservate nel conto dei residui peressere utilizzate nell’esercizio Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l’anno finanziario 2022, le variazioni di bilancio occorrenti per l’utilizzazione dei predetti fondi conservati.
  6. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati diprevisione delle amministrazioni statali interessate, per l’anno finanziario 2022, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, 183, e successivamente versate all’entrata del bilancio dello Stato.
  7. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l’anno finanziario 2022, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l’attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione delcapo I della medesima legge 59 del 1997.
  8. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi deglistati di previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2022, le variazioni di bilancio occorrenti perl’applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.
  9. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati diprevisione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2022, delle somme versate all’entrata a titolo dicontribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell’articolo 70, comma5, della legge 28 dicembre 2001, 448, nonché di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi ediniziative finalizzati al benessere del personale.
  10. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell’ambito degli stati diprevisione di ciascun Ministero, per l’anno finanziario 2022, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolinounico», ai sensi dell’articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre

 

 

2009, n. 191.

  1. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delleamministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2022, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l’attuazione dell’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio2010, 122.
  2. In attuazione dell’articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, 196, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l’anno finanziario 2022, le variazioni compensative, in termini dicompetenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi eper rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.
  3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delleamministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2022, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, 135.
  4. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, per l’anno finanziario 2022, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all’articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le somme, residuali al 31 dicembre 2021, versate all’entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatoricessati dall’incarico.
  5. Le somme stanziate sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari, e forestali, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall’articolo 1, comma 281,della legge 30 dicembre 2004, 311, o, comunque, nelle more dell’emanazione dello stesso, costituiscono determinazionedella quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.
  6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative per il triennio 2022-2024 tra i programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati ed il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di previsione dell’entrata, in relazione al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 6 dell’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, da attribuire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a carico delle regioni a statuto
  7. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2022, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l’acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto dispostodall’articolo 2, comma 222-quater, della legge 23 dicembre 2009, 191.
  8. Per corrispondere alle eccezionali indifferibili esigenze di servizio, il Ministro dell’economia e delle finanze èautorizzato a ripartire tra le amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2022, le risorse iscritte sul fondo istituito ai sensi dell’articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito della missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare», capitolo 3026, sulla base delle assegnazioni disposte con l’apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Tali assegnazioni tengono conto anchedelle risorse finanziarie già iscritte sui pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare latempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalità nell’anno 2021. È autorizzata l’erogazione dei predetti compensi nelle more delperfezionamento del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti ivi stabiliti per l’anno 2021.
  9. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l’anno finanziario 2022, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive ancherelative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello
  10. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistemadenominato «cedolino unico», ai sensi dell’articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009,

 

 

191, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell’interno, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2022, i fondi iscritti nello statodi previsione del Ministero dell’interno, nell’ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Serviziopermanente dell’Arma dei Carabinieri per la tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica» e programma «Pianificazione ecoordinamento Forze di polizia», concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia. Nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell’interno, di cui all’articolo 43, comma 13, della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia, è autorizzata l’erogazione dei predetti compensi nei limiti stabilitidal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43, comma 13, per l’anno 2021.

  1. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistemadenominato «cedolino unico», ai sensi dell’articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, 191, il Ragionieregenerale dello Stato è autorizzato a riassegnare nello stato di previsione del Ministero della difesa, per l’anno finanziario 2022, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del personale dell’Arma dei carabinieri inforza extraorganica presso le altre amministrazioni.
  2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell’interno, per l’anno finanziario 2022, le variazioni compensative, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell’ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per leesigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell’ambito della missione

«Ordine pubblico e sicurezza», programma «Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica».

  1. Ai fini dell’attuazione del programma di interventi previsto dall’articolo 5, commi 2 e 8 bis, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della transizione ecologica, per l’anno finanziario2022, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica relativi all’attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità
  2. In relazione alla razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell’Arma deicarabinieri di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, 177, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l’anno finanziario 2022, le opportune variazioni compensative di bilancio tra gli stati diprevisione delle amministrazioni interessate.
  3. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati diprevisione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2022, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato dall’Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati, a titolo di contribuzione alle spese dipromozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 14 della legge7 agosto 2015, 124.
  4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, le risorse del capitolo «Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno finanziario Le risorse del suddetto Fondonon utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell’esercizio successivo.
  5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazionicompensative di bilancio, anche in termini di residui, relativamente alle sole competenze fisse, tra i capitoli delle amministrazioni interessate al riordino delle Forze armate e delle Forze di polizia previsto dai decreti legislativi 29 maggio2017, 94 e n. 95, e dei relativi decreti correttivi.
  6. Con decreti del Ragioniere generale dello Stato, per l’anno finanziario 2022, le somme affluite all’entrata del bilancio dello Stato per effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato puntualmente individuate possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri
  7. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l’anno finanziario 2022,variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le spese per la partecipazione italiana a banche, fondi edorganismi internazionali iscritte nell’ambito della missione «L’Italia in Europa e nel Mondo», programma «Politicaeconomica e finanziaria in ambito internazionale», e le spese

 

 

connesse con l’intervento diretto di società partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze all’interno del sistemaeconomico, anche attraverso la loro capitalizzazione, iscritte nell’ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e dibilancio e tutela della finanza pubblica», programma «Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario».

  1. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati diprevisione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2022, delle somme versate all’entrata del bilancio delloStato dalle Istituzioni dell’Unione europea per il rimborso delle spese di missione presso gli organismi dell’Unione europea del personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, sostenute dalle amministrazioni medesime a carico deipertinenti programmi dei rispettivi stati di
  2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinentiprogrammi delle Amministrazioni centrali cui compete la gestione dei programmi spaziali nazionali ed in cooperazione internazionale per l’anno finanziario 2022, delle somme, di cui all’articolo 1, comma 253 della legge 27 dicembre 2019, 160, versate all’entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  3. Al fine di dare attuazione, per le amministrazioni centrali dello Stato, alle disposizioni di cui all’articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, il Ragioniere generale dello Stato, su proposta dell’amministrazione, è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, per l’anno finanziario 2022, sul pertinente capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione della medesima amministrazione, le somme versate all’entrata del bilancio dello Stato riguardanti le risorse accantonate per ogni singolo appalto di lavori, servizi o forniture da parte della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante, ferma restando l’adozione del regolamento che ciascuna amministrazione è chiamata ad adottare per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi della predetta

 

ART. 185.

(Entrata in vigore)

 

  1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2021.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

 

ALLEGATI SEZIONE I

 

ALLEGATO A all’articolo 25 “Modifica della normativa sull’APE sociale”

 

Professioni sulla base dellaclassificazione Istat
 
2.6.4 – Professori di scuola primaria, pre–primaria e professioni assimilate
3.2.1 – Tecnici della salute
4.3.1.2 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate
5.3.1.1 – Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali
5.4.3 – Operatori della cura estetica
5.4.4 – Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati
6 – Artigiani, operai specializzati, agricoltori
7.1.1 – Conduttori di impianti e macchinari per l’estrazione e il primo trattamento dei minerali
7.1.2 – Operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli
7.1.3 – Conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati
7.1.4 – Conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta
7.1.5 – Operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base ela chimica fine e per la fabbricazione di

prodotti derivati dalla chimica

7.1.6 – Conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per iltrattamento e la distribuzione delle acque
7.1.8.1 – Conduttori di mulini e impastatrici
7.1.8.2 – Conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali
7.2 – Operai semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio
7.3 – Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare
7.4 – Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento
8.1.3 – Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci
8.1.4 – Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli
8.1.5.2 – Portantini e professioni assimilate
8.3 – Professioni non qualificate nell’agricoltura, nella manutenzione del verde, nell’allevamento, nella silvicoltura enella pesca
8.4 – Professioni non qualificate nella manifattura, nell’estrazione di minerali e nelle costruzioni