DocumentazioneNewsNews e Documentazione

La sintesi delle misure contenute nel DL Rilancio ed il testo integrale e definitivo.

Pubblichiamo una sintesi dei provvedimenti contenuti nel testo definitivo e pubblicato del DL 34/2020 cosiddetto Decreto Rilancio.

Ci premureremo di apportare aggiornamenti per le modifiche che interverranno in sede di conversione.

Il testo integrale del decreto in formato pdf è contenuto nel link indicato di seguito.

Decreto Rilancio testo pdf

Versamento Irap – art.24 Non è dovuto il versamento del saldo Irap 2019 e della prima rata dell’acconto 2020, dai contribuenti che hanno maturato, nel periodo d’imposta precedente, ricavi non superiori a 250 milioni di euro. Resta dovuto il versamento dell’acconto 2019. E’ stato chiarito che il primo acconto irap 2020 è comunque escluso dal calcolo del saldo 2020; non si tratta pertanto di un differimento del versamento, ma di un abbuono a titolo definitivo.
Contributo a fondo perduto – art. 25 È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti Iva titolari di reddito d’impresa, di lavoro autonomo e agrario con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

L’importo del contributo è calcolato applicando un’aliquota compresa tra il 10 e il 20% alla differenza tra il fatturato di aprile 2020 e il fatturato di aprile 2019. La misura dell’aliquota è del 20% per i soggetti che nell’anno precedente hanno avuto ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro, del 15% se i ricavi e compensi avuti nel periodo precedente sono stati tra i 400.000 e il milione di euro e del 10% per soggetti che hanno avuto ricavi e compensi tra il milione di euro e i 5 milioni di euro. L’Importo minimo del contributo spettante ai soggetti che ne abbiano i requisiti è comunque pari ad euro 1.000 per le persone fisiche e ad euro 2.000 per i soggetti diversi.

Il contributo non spetta a chi ha cessato l’attività in data precedente la presentazione dell’istanza per l’accesso al beneficio. Non spetta inoltre ai soggetti che hanno diritto alla percezione del bonus professionisti previsti agli artt. 27, 38 nonché ai lavoratori dipendenti e ai liberi professionisti iscritti alle Casse private.

Il contributo spetta ai soggetti che abbiano iniziato l’attività a partire dal 1/1/2019, anche in assenza del requisito di riduzione del fatturato.

L’istanza per l’accesso alla presente misura di sostegno dovrà essere trasmessa telematicamente all’Agenza delle entrate, tramite una procedura che verrà appositamente istituita.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi.

Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni – art. 26 Le S.p.A., S.r.l, e società cooperative con ricavi superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro nel 2019, che hanno subito una riduzione dei ricavi in misura non inferiore al 33% nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto allo stesso periodo del 2019 a causa dell’emergenza sanitaria in corso, e che deliberi ed esegua aumenti di capitale tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31/12/2020 possono accedere alle seguenti misure agevolative:

–       I conferimenti citati daranno diritto ad un credito d’imposta in capo ai soci del 20%;

–       Le società citate avranno diritto ad un credito d’imposta pari al 50% delle perdite che eccederanno il 10% del patrimonio netto, fino a concorrenza del 30% dell’aumento del capitale citato;

–       Le società citate con ricavi superiori a 10 milioni di euro (pure nel limite dei 50 mln) e che abbiano deliberato aumenti di capitale superiori ad euro 250.000, potranno beneficiare della istituzione di un “Fondo Patrimonio PMI”, finalizzato a sottoscrivere strumenti finanziari partecipativi emessi dalle società.

Credito d’imposta locazioni – art. 28 Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, è previsto un credito d’imposta del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Il credito d’imposta spetta anche, nella minore misura del 30%, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.
Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio.

Non è cumulabile con l’analogo credito d’imposta di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle medesime spese sostenute.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell’irap.

Estensione del bonus baby sitter – art. 72 Il bonus baby sitter è stato aumentato a 1.200 euro e può essere fruito anche per l’iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
Reddito di emergenza – art. 82 È riconosciuto un reddito straordinario ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica, che presentano, oltre ad altri requisiti, un valore Isee inferiore a 15.000 euro, in due quote ciascuna pari a 400 euro (da moltiplicarsi per il corrispondente parametro della scala di equivalenza che può assumere un valore massimo di 2,1).

Questa misura di sostegno è incompatibile con la presenza nel nucleo familiare di soggetti che abbiano percepito altre misure di sostegno al reddito quali quelle previste ad esempio dagli artt. 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del D.L. 18/2020, come convertito nella L. 27/2020.

Indennità di 600 euro – art. 84 Ai soggetti già beneficiari, per il mese di marzo, dell’indennità di 600 euro, prevista dagli artt. 27 (professionisti iscritti alla gestione separata inps e cococo), 28 (iscritti alla gestione artigiani e commercianti), 29 (lavoratori stagionali del turismo) del D.L. 18/2020, come convertito nella L. 27/2020, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.

Ai professionisti iscritti alla Gestione separata inps che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019 e che non siano titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, spetta una indennità pari ad euro 1.000 per il mese di maggio 2020.

Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta una indennità pari ad euro 1.000 per il mese di maggio 2020

Ai soggetti già beneficiari, per il mese di marzo, dell’indennità di 600 euro, prevista dall’art. 38 (lavoratori dello spettacolo) del D.L. 18/2020, come convertito nella L. 27/2020 la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per i mesi di aprile e maggio 2020.

Ai soggetti già beneficiari, per il mese di marzo, dell’indennità di 600 euro, prevista dall’art. 30 (lavoratori del settore agricolo) del D.L. 18/2020, come convertito nella L. 27/2020 la medesima indennità, ma nella misura di euro 500 è erogata anche per il mese di aprile 2020.

L’indennità di 600 euro è inoltre riconosciuta, per il mesi di aprile e maggio, a favore di determinate categorie di lavoratori dipendenti e autonomi, anche occasionali, che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

Indennità 600 euro a favore di professionisti iscritti a casse di previdenza private – art. 78 Ai fini del riconoscimento di questa indennità anche per i mesi di aprile e maggio 2020, sono stati introdotti dei requisiti aggiuntivi, in particolare, il soggetto non deve essere titolare di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di pensione.
Indennità a favore dei lavoratori domestici – art. 85 Ai lavoratori domestici non conviventi con il datore di lavoro, che abbiano in essere, alla data del 23.02.2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese. L’indennità non è cumulabile con altre indennità.
Ristrutturazione edilizia, Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico – art. 119 Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, la detrazione si applica nella misura del 110% per le spese di isolamento termico e per le spese di sostituzione degli impianti di climatizzazione con caldaie a pompa di calore o a condensazione. Gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.
È riconosciuta la detrazione del 110% anche per gli interventi antisismici sugli edifici nonché per gli interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici.
Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro – 120 Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, che rientrino in uno specifico elenco, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19.
Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile – art. 121 I soggetti che nel 2020 e 2021 sosterranno spese per recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, installazione pannelli solari e impianti fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, potranno optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente

–       per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;

–       per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari

Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 – art. 122 I soggetti beneficiari di crediti d’imposta istituiti per fronteggiare l’emergenza COVID19 possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. I cessionari utilizzano in compensazione il credito d’imposta acquisito.
Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro – art. 125 Ai soggetti esercenti arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.
Proroga dei termini di versamento – art. 126 I versamenti, già sospesi ai sensi dell’art. 18 commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del Decreto Liquidità e del Decreto Cura Italia, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.
Proroga della rideterminazione del costo d’acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati – art. 137 E’ possibile rivalutare il costo di acquisto di terreni e partecipazioni non quotate posseduti alla data del 1/7/2020, previo giuramento della relativa perizia entro il 30/9/2020 e contestuale versamento dell’intera (oppure della prima delle tre rate) imposta sostitutiva dovuta nella misura dell’11%.
Trasmissione telematica dei corrispettivi – art. 140 Viene prorogato fino al 1° gennaio 2021 il periodo di non applicazione delle sanzioni in caso di trasmissione telematica dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Lotteria degli scontrini – art. 141 È differita al 1° gennaio 2021 la decorrenza della c.d. “lotteria degli scontrini”.
Pagamento avvisi bonari – art. 144 Le rateazioni in corso delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo di cui agli articoli 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973, 54-bis D.P.R.  633/1972, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il giorno antecedente l’entrata in vigore del decreto, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16/9/2020.

La norma prevede altresì la sospensione fino al 16/9/2020 dei medesimi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020.

I versamenti citati, in luogo del versamento in unica soluzione entro il 16/9/2020, possono essere effettuati in 4 rate mensili con scadenza il 16 del mese a partire dal 16/9/2020.

Proroga termini versamento adesioni e mediazioni – art. 149 Viene disposta la proroga al 16 settembre del versamento della prima o unica rata relativa alle adesioni sottoscritte, dei versamenti relativi alle mediazioni, alle conciliazioni, al recupero dei crediti di imposta e a determinati avvisi di liquidazione.
Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione – art. 154 I termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con scadenza tra l’8/3 e il 31/5/2020 erano già stati sospesi fino al 30/6/2020; con il Decreto rilancio sono sospesi fino al 30/9/2020 i versamenti suddetti con scadenza entro il 31/8/2020.

Inoltre, le rate della c.d. “rottamazione-ter” e del c.d. “saldo e stralcio” in scadenza al 28 febbraio e al 31 marzo 2020, già differite al 31/5/2020, sono state rinviate al 10/12/2020.

Notifica avvisi di accertamento: proroga dei termini – art. 157 Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021
Ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del modello 730 – art. 159 Con riferimento al periodo d’imposta 2019 si prevede la possibilità di presentazione del Modello 730/2020 nella modalità “senza sostituto” anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio; in tal modo il contribuente può accedere al rimborso diretto da parte dell’Agenzia delle entrate anche in caso di incapienza delle ritenute sui redditi 2020.
Tax credit vacanze – art. 176 È previsto un credito in favore dei nuclei familiari con un ISEE non superiore a 40.000 euro per il pagamento di servizi offerte in ambito nazionale dalle strutture turistico ricettive. Il credito è attribuito nella misura massima di euro 500 per ciascun nucleo familiare, di 300 euro per i nuclei composti da due persone, di euro 150 per i nuclei monopersonali.

Il credito è fruito per l’80% come sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20% come detrazione d’imposta.

Esenzione da IMU per il settore turismo – art. 177 Sono esentati dalla prima rata IMU relativa all’anno 2020, gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali e gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari – art. 186 Il credito d’imposta del 30% sulla spesa per investimenti pubblicitari previsto dal D.L. 50/2017 viene potenziato prevendendo che il credito spetti nella misura del 50% per gli investimenti eseguiti nel 2020
Bonus mobiità – art. 229 E’ stato previsto un bonus pari al 60% della spesa sostenuta (fino ad euro 500) per l’acquisto di biciclette tradizionali o elettriche, e altri mezzi come hoverboard, segway e monowheel e per l’uso di servizi di mobilità condivisa. Il bonus spetta ai maggiorenni residenti nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia e nei Comuni con oltre 50.000 abitanti.