COVID-19: Approvato in Commissione europea il Decreto Liquidità (D.L. 23/2020) per le misure di garanzia sui finanziamenti a professionisti ed imprese
il 13 ed il 14 di aprile 2020, in tempi del tutto inusuali (ed adeguati stante l’urgenza e rilevanza delle misure ad esso condizionate), è arrivato a 6 giorni di distanza dalla Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge numero 23, il via libera dellaCommissione europeaalle misure introdotte agli articoli 1 e 13 delDecreto Liquidità.
Le misure, oggetto della (ottenuta) preventiva approvazione, riguardano nello specifico:
- Misure di garanzia concesse daSACE S.p.A.in favore di grandi imprese;
- Misure di garanzia concesse dalFondo di garanziain favore di autonomi e micro-PMI.
Come da dichiarazioni del Segretario generale del FABI,Lando Maria Sileoni, entro la giornata di venerdì 17 aprile, dovrebbero essere istituite le regole operative per l’accesso alle misure, con probabile avvio della possibilità di presentare operativamente lerichieste per i finanziamentigarantiti al 100% fino adeuro 25.000(una delle diverse misure previste a valere sul Fondo di garanzia), già dal20 di aprile.
Per lemisure di garanzia più complesse(finanziamenti sino ad euro 800 mila con copertura al 90% estendibile al 100% e finanziamenti sino a 5 milioni con copertura al 90% a valere sul Fondo di garanzia oltre alle misure di sostegno per finanziamenti garantiti da SACE S.p.A.) è previsto saranno necessari tempi leggermente più lunghi, stimati in15 giorni per la definizione delle procedure, oltre ai tempi tecnici richiesti per l’adozione pratica delle procedure dagli istituti.
Nella mattinata è intervenuta anche l’ABI, che con una Circolare richiama l’estrema urgenza di attuare operativamente la normativa introdotta dal Decreto.
Rivediamo in breve le misure introdotte agliarticoli 1 e 13delDecreto Legge8 aprile2020,n.23.
Estensione delle misure di garanzia pubblica su nuovi finanziamenti e su attività di esportazione ed internazionalizzazione
Il decreto in parola introduce una serie di misure volte ad ampliare la platea di soggetti beneficiari delle misure di pubblica garanzia sull’erogazione di finanziamenti con lo scopo di facilitare l’accesso al credito e dare supporto alla liquidità delle imprese.
Tali misure si differenziano in ragione della dimensione delle imprese ed in particolare riguardano:
- Interventi sulle garanzie per finanziamenti erogati alle PMI ed imprese sino a 499 dipendenti;
- Interventi di garanzia per finanziamenti contratti da imprese che non posso accedere al Fondo di Garanzia per le PMI o per le PMI che abbiano esaurito ilplafonddi misure ordinariamente accessibili;
Fondo di Garanzia per PMI (art. 13 DL 23/2020)
Il Fondo di Garanzia ha la funzione di prestare, a determinate condizioni, garanzie pubbliche su finanziamenti concessi a PMI e persone fisiche nell’esercizio di imprese o professioni, per facilitare l’accesso di questi soggetti al credito quando le caratteristiche dell’attività non lo permetterebbero, ovvero dove fosse dato accesso a finanziamenti a condizioni eccessivamente gravose.
Chi può beneficiare
All’art 13 del Decreto vengono previste misure specifiche per la concessione di garanzie pubbliche rilasciate a fronte di finanziamenti erogati a favore di:
- PMI, con estensione ad imprese che occupanosino a 499 dipendenti;
- Persone fisiche esercenti imprese, arti o professioni.
A condizione che l’attività di tali soggetti sia stata danneggiata dall’”Emergenza COVID-19”
Condizioni di erogazione
La garanzia è concessa a titologratuitoper finanziamenti sino a5 milioni di euro, con una copertura al90%(stante l’approvazione della Commissione Europea) del finanziamento per operazioni di finanziamento della durata massima di6 anni(72 mesi).
Misura del finanziamento garantito
I finanziamenti coperti dalle misure straordinarie, non possono eccedere alternativamente:
- Il doppio della spesa per il personale annua relativa al 2019 (compreso il costo del personale a libro paga di subcontraenti), ovvero per imprese costituite dopo il 1 gennaio 2019, le spese complessive sostenute nei primi due anni di attività;
- 25% de totale fatturato nel 2019;
- Il fabbisogno di Capitale di funzionamento ed investimenti per i successivi 18 mesi (12 mesi per imprese con personale compreso tra le 250 e 499 unità), previa autocertificazione del beneficiario.
La copertura è disposta per il90% del finanziamento, per le erogazioni di finanziamenti e comprese le attività di rinegoziazione del credito, purché il nuovo finanziamento determini l’erogazione in misura aggiuntiva pari almeno al 10% del finanziamento originario.
La garanzia è concessa anche per le imprese ammesse dopo il 31/12/2019 aconcordati con continuità aziendale.
Non è dovuta la commissione per mancato perfezionamento dell’operazione.
Ulteriori misure liberate con l’Approvazione della Commissione europea
Liberate dall’approvazione della Commissione Europea, sono previste ulteriori misure che determinano:
- Erogazioni di finanziamenti con il100% di garanziaper finanziamenti caratterizzati da:
- una durata non superiore a72 mesi;
- preammortamento di24 mesi;
- importo del finanziamento non eccedente il25% dei ricavi 2019(da certificare, ma si ritiene le liquidazioni periodiche e la dichiarazione iva possano fornire certificazione di tali importi) nella misura massima dieuro 25.000;
- Erogazione di finanziamenti per i quali può essere concessa unagaranzia ulteriore(ad esempio da un confidi) a copertura della quota non direttamente garantita dal Fondo, che porti ad unagaranzia complessiva pari al 100%del finanziamento a condizione che:
- I ricavi 2019 non abbiano ecceduto glieuro 3.200.000(valore da certificare, ma si ritiene le liquidazioni periodiche e la dichiarazione iva possano fornire certificazione di tali importi);
- Il finanziamento non ecceda il25% dei ricavi 2019.
A talicondizionil’acceso alle garanzie, e di conseguenza al finanziamento,non richiederà istruttoriee procedimenti di valutazione del merito creditizio.
Garanzia erogata da SACE S.p.A. (art. 1 DL 23/2020)
Per le imprese non rientranti nella misura sopra esposta, ovvero per quelle imprese che abbiano esaurito il plafond di misure disposte dal Fondo di Garanzia, è prevista la concessione di una garanzia da parte di SACE S.p.A., per le misure di seguito illustrate.
Condizioni per la concessione della garanzia
La garanzia è rilasciata entro il31 dicembre 2020per finanziamenti di durata non eccedente i72 mesicon la possibilità di avvalersi di un preammortamento di 24 mesi ad imprese che rispettino i seguenti requisiti:
- al 31/12/2019 non risultino annoverabili tra le imprese in difficoltà;
- al 29/2/2020 non presentito esposizioni deteriorate verso il sistema bancario.
Limiti e misura della garanzia
L’importo dei prestiti garantiti non eccede:
- 25% del fatturatoannuo relativo al 2019;
- Doppiodelcosto del personalerelativo al 2019.
La garanzia copre i finanziamenti nelle seguenti misure:
- 90%per imprese conmeno di 5.000 dipendentie valore delfatturato non eccedente gli 1,5 miliardidi euro;
- 80%per imprese conpiù di 5.000 dipendentiofatturatocompresotra 1,5 e 5 miliardidi euro;
- 70%per imprese confatturatoeccedente i 5 miliardidi euro.
Costo della garanzia
L’erogazione dellagaranziaha uncosto annuo crescenteche va da un minimo di 25 punti base ad un massimo di 100 punti base per lePMIche abbiano avuto accesso alle misure.
Per imprese diverse dalle PMI, il costo annuo della garanzia è crescente e va da un minimo di 50 punti base ad un massimo di 200 punti base.
Condizioni di erogazione
Le imprese che beneficiano della garanzia:
- Non distribuiscono dividendinel 2020;
- Noneffettuano operazioni diacquisto di azioni proprienel 2020;
- Gestiscono ilivelli occupazionaliattraverso appositiaccordi sindacali.
Il finanziamento deve essere destinato alla copertura dicosti del personale, investimenti inCapitale Circolanteimpiegati in stabilimenti ed attività situate sul territorio nazionale.
Per il rilascio di garanzie in favore di imprese con dimensioni non eccedenti 1,5 miliardi di euro fatturato e 5.000 dipendenti, la valutazione di sussistenza dei requisiti avviene sulla basedei dati contenuti nel bilancio di esercizioovvero, quando lo stesso non sia stato approvato, mediante una appositacertificazione(si attendono specifiche circa le modalità di certificazione). Per tali imprese la domanda viene presentata ad un ente finanziatore che valuterà la domanda e si occuperà di trasmettere la richiesta a SACE S.p.A..
Per le imprese didimensioni eccedenti, la concessione della garanzia èsubordinataa decisione del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Si acclude un breve schema riepilogativo relativo alle varie misure straordinarie elaborato dal Ministero dello Sviluppo Economico, oltre ad unmodellogià messo a disposizione dal Fondo di garanzia per avanzare preventivamente la richiesta di finanziamentogarantito al 100%sino adeuro 25.000alle specifiche condizioni per le quali si rimanda al paragrafo descrittivo.
Il modulo per la richiesta fino a 25.000 euro

Fonte: MISE
Lo Studio Ferrari e Associati rimane a disposizione di tutti gli assistiti per fornire maggiori informazioni e per definire congiuntamente adeguate misure specifiche, per l’organizzazione dell’operatività amministrativa e del lavoro per le singole attività.

