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Liquidità a professionisti ed imprese: il modulo per la richiesta fino a 25.000 euro ed il meccanismo di funzionamento.

COVID-19: Approvato in Commissione europea il Decreto Liquidità (D.L. 23/2020) per le misure di garanzia sui finanziamenti a professionisti ed imprese

il 13 ed il 14 di aprile 2020, in tempi del tutto inusuali (ed adeguati stante l’urgenza e rilevanza delle misure ad esso condizionate), è arrivato a 6 giorni di distanza dalla Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge numero 23, il via libera della Commissione europea alle misure introdotte agli articoli 1 e 13 del Decreto Liquidità.

 

Le misure, oggetto della (ottenuta) preventiva approvazione, riguardano nello specifico:

  1. Misure di garanzia concesse da SACE S.p.A. in favore di grandi imprese;
  2. Misure di garanzia concesse dal Fondo di garanzia in favore di autonomi e micro-PMI.

 

Come da dichiarazioni del Segretario generale del FABI, Lando Maria Sileoni, entro la giornata di venerdì 17 aprile, dovrebbero essere istituite le regole operative per l’accesso alle misure, con probabile avvio della possibilità di presentare operativamente le richieste per i finanziamenti garantiti al 100% fino ad euro 25.000 (una delle diverse misure previste a valere sul Fondo di garanzia), già dal 20 di aprile.

Per le misure di garanzia più complesse (finanziamenti sino ad euro 800 mila con copertura al 90% estendibile al 100% e finanziamenti sino a 5 milioni con copertura al 90% a valere sul Fondo di garanzia oltre alle misure di sostegno per finanziamenti garantiti da SACE S.p.A.) è previsto saranno necessari tempi leggermente più lunghi, stimati in 15 giorni per la definizione delle procedure, oltre ai tempi tecnici richiesti per l’adozione pratica delle procedure dagli istituti.

Nella mattinata è intervenuta anche l’ABI, che con una Circolare richiama l’estrema urgenza di attuare operativamente la normativa introdotta dal Decreto.

Rivediamo in breve le misure introdotte agli articoli 1 e 13 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23.

Estensione delle misure di garanzia pubblica su nuovi finanziamenti e su attività di esportazione ed internazionalizzazione

Il decreto in parola introduce una serie di misure volte ad ampliare la platea di soggetti beneficiari delle misure di pubblica garanzia sull’erogazione di finanziamenti con lo scopo di facilitare l’accesso al credito e dare supporto alla liquidità delle imprese.

Tali misure si differenziano in ragione della dimensione delle imprese ed in particolare riguardano:

  • Interventi sulle garanzie per finanziamenti erogati alle PMI ed imprese sino a 499 dipendenti;
  • Interventi di garanzia per finanziamenti contratti da imprese che non posso accedere al Fondo di Garanzia per le PMI o per le PMI che abbiano esaurito il plafond di misure ordinariamente accessibili;

 

Fondo di Garanzia per PMI (art. 13 DL 23/2020)

Il Fondo di Garanzia ha la funzione di prestare, a determinate condizioni, garanzie pubbliche su finanziamenti concessi a PMI e persone fisiche nell’esercizio di imprese o professioni, per facilitare l’accesso di questi soggetti al credito quando le caratteristiche dell’attività non lo permetterebbero, ovvero dove fosse dato accesso a finanziamenti a condizioni eccessivamente gravose.

Chi può beneficiare

All’art 13 del Decreto vengono previste misure specifiche per la concessione di garanzie pubbliche rilasciate a fronte di finanziamenti erogati a favore di:

  • PMI, con estensione ad imprese che occupano sino a 499 dipendenti;
  • Persone fisiche esercenti imprese, arti o professioni.

A condizione che l’attività di tali soggetti sia stata danneggiata dall’”Emergenza COVID-19”

Condizioni di erogazione

La garanzia è concessa a titolo gratuito per finanziamenti sino a 5 milioni di euro, con una copertura al 90% (stante l’approvazione della Commissione Europea) del finanziamento per operazioni di finanziamento della durata massima di 6 anni (72 mesi).

Misura del finanziamento garantito

I finanziamenti coperti dalle misure straordinarie, non possono eccedere alternativamente:

  • Il doppio della spesa per il personale annua relativa al 2019 (compreso il costo del personale a libro paga di subcontraenti), ovvero per imprese costituite dopo il 1 gennaio 2019, le spese complessive sostenute nei primi due anni di attività;
  • 25% de totale fatturato nel 2019;
  • Il fabbisogno di Capitale di funzionamento ed investimenti per i successivi 18 mesi (12 mesi per imprese con personale compreso tra le 250 e 499 unità), previa autocertificazione del beneficiario.

La copertura è disposta per il 90% del finanziamento, per le erogazioni di finanziamenti e comprese le attività di rinegoziazione del credito, purché il nuovo finanziamento determini l’erogazione in misura aggiuntiva pari almeno al 10% del finanziamento originario.

La garanzia è concessa anche per le imprese ammesse dopo il 31/12/2019 a concordati con continuità aziendale.

Non è dovuta la commissione per mancato perfezionamento dell’operazione.

Ulteriori misure liberate con l’Approvazione della Commissione europea

Liberate dall’approvazione della Commissione Europea, sono previste ulteriori misure che determinano:

  • Erogazioni di finanziamenti con il 100% di garanzia per finanziamenti caratterizzati da:
    • una durata non superiore a 72 mesi;
    • preammortamento di 24 mesi;
    • importo del finanziamento non eccedente il 25% dei ricavi 2019 (da certificare, ma si ritiene le liquidazioni periodiche e la dichiarazione iva possano fornire certificazione di tali importi) nella misura massima di euro 25.000;
  • Erogazione di finanziamenti per i quali può essere concessa una garanzia ulteriore (ad esempio da un confidi) a copertura della quota non direttamente garantita dal Fondo, che porti ad una garanzia complessiva pari al 100%del finanziamento a condizione che:
    • I ricavi 2019 non abbiano ecceduto gli euro 3.200.000 (valore da certificare, ma si ritiene le liquidazioni periodiche e la dichiarazione iva possano fornire certificazione di tali importi);
    • Il finanziamento non ecceda il 25% dei ricavi 2019.

A tali condizioni l’acceso alle garanzie, e di conseguenza al finanziamento, non richiederà istruttorie e procedimenti di valutazione del merito creditizio.

 

Garanzia erogata da SACE S.p.A. (art. 1 DL 23/2020)

Per le imprese non rientranti nella misura sopra esposta, ovvero per quelle imprese che abbiano esaurito il plafond di misure disposte dal Fondo di Garanzia, è prevista la concessione di una garanzia da parte di SACE S.p.A., per le misure di seguito illustrate.

Condizioni per la concessione della garanzia

La garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020 per finanziamenti di durata non eccedente i 72 mesi con la possibilità di avvalersi di un preammortamento di 24 mesi ad imprese che rispettino i seguenti requisiti:

  • al 31/12/2019 non risultino annoverabili tra le imprese in difficoltà;
  • al 29/2/2020 non presentito esposizioni deteriorate verso il sistema bancario.

Limiti e misura della garanzia

L’importo dei prestiti garantiti non eccede:

  • 25% del fatturato annuo relativo al 2019;
  • Doppio del costo del personale relativo al 2019.

La garanzia copre i finanziamenti nelle seguenti misure:

  • 90% per imprese con meno di 5.000 dipendenti e valore del fatturato non eccedente gli 1,5 miliardi di euro;
  • 80% per imprese con più di 5.000 dipendenti o fatturato compreso tra 1,5 e 5 miliardi di euro;
  • 70% per imprese con fatturato eccedente i 5 miliardi di euro.

 

Costo della garanzia

L’erogazione della garanzia ha un costo annuo crescente che va da un minimo di 25 punti base ad un massimo di 100 punti base per le PMI che abbiano avuto accesso alle misure.

Per imprese diverse dalle PMI, il costo annuo della garanzia è crescente e va da un minimo di 50 punti base ad un massimo di 200 punti base.

Condizioni di erogazione

Le imprese che beneficiano della garanzia:

  • Non distribuiscono dividendi nel 2020;
  • Non effettuano operazioni di acquisto di azioni proprie nel 2020;
  • Gestiscono i livelli occupazionali attraverso appositi accordi sindacali.

Il finanziamento deve essere destinato alla copertura di costi del personale, investimenti in Capitale Circolante impiegati in stabilimenti ed attività situate sul territorio nazionale.

Per il rilascio di garanzie in favore di imprese con dimensioni non eccedenti 1,5 miliardi di euro fatturato e 5.000 dipendenti, la valutazione di sussistenza dei requisiti avviene sulla base dei dati contenuti nel bilancio di esercizioovvero, quando lo stesso non sia stato approvato, mediante una apposita certificazione (si attendono specifiche circa le modalità di certificazione). Per tali imprese la domanda viene presentata ad un ente finanziatore che valuterà la domanda e si occuperà di trasmettere la richiesta a SACE S.p.A..

Per le imprese di dimensioni eccedenti, la concessione della garanzia è subordinata a decisione del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

 

Si acclude un breve schema riepilogativo relativo alle varie misure straordinarie elaborato dal Ministero dello Sviluppo Economico, oltre ad un modello già messo a disposizione dal Fondo di garanzia per avanzare preventivamente la richiesta di finanziamento garantito al 100% sino ad euro 25.000 alle specifiche condizioni per le quali si rimanda al paragrafo descrittivo.

 

Il modulo per la richiesta fino a 25.000 euro

 

Fonte: MISE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo Studio Ferrari e Associati rimane a disposizione di tutti gli assistiti per fornire maggiori informazioni e per definire congiuntamente adeguate misure specifiche, per l’organizzazione dell’operatività amministrativa e del lavoro per le singole attività.