Il piano Transizione 5.0 è una misura in vigore per gli esercizi 2024 e 2025, finalizzata a supportare e incentivare mediante crediti fiscali, le aziende che investono in modelli digitali di produzione di beni ed erogazione di servizi più efficienti, sostenibili e basati sull’uso di fonti rinnovabili.
La misura appare a prima vista particolarmente complessa: è vero che prevede una procedura articolata e precisa, con tempi stringenti e requisiti elevati.
Va tuttavia compreso che tali formalità sono richieste a fronte di un contributo molto significativo, nell’ambito di progetti (e tale parola non è utilizzata qui a caso) che comportano benefici tangibili in favore delle imprese e che dovrebbero essere valutati con attenzione ed interessamento a prescindere dagli aiuti concessi (anche se ben graditi).
Se avete poca pazienza di leggere saltate il prossimo paragrafo “Progetto”.
Progetto
Troviamo utile, prima di passare ad illustrare puntualmente gli aspetti della misura, focalizzarci su questo aspetto.
L’oggetto di questa misura è la realizzazione di un progetto di innovazione:
Un progetto “è un insieme di attività pianificate, organizzate e coordinate per raggiungere un obiettivo specifico entro un determinato arco di tempo, utilizzando risorse limitate come persone, materiali e budget.
Componenti principali di un progetto
- Obiettivo: Ogni progetto ha uno scopo chiaro, che può essere la realizzazione di un prodotto, il miglioramento di un servizio o il raggiungimento di un risultato misurabile.
- Risorse: Comprende persone, materiali, strumenti e budget necessari per completare il progetto.
- Attività: Il progetto è suddiviso in attività specifiche, ognuna con una funzione nel percorso verso il risultato finale.
- Tempo: È definito da una durata specifica, con una data di inizio e una data di completamento.”
Comprendiamo quindi questi punti.
Obiettivo
L’obiettivo è l’evoluzione digitale e l’introduzione di innovazione nell’ambito di sistemi o processi aziendali che determinino come risultato diretto o indiretto, un efficientamento anche a livello ambientale e di sostenibilità all’interno dell’azienda. Il raggiungimento di questo obiettivo è oggettivamente complesso (attenzione, complesso, ovvero che richiede di gestire diversi aspetti e non difficile: sono cose ben diverse) ma comporta benefici all’azienda che vanno dall’incremento dell’efficienza in termini di processi, e certamente consumi, e senza dubbio anche un’occasione di crescita e miglioramento anche a livello di conoscenza della propria attività (per definire un progetto, e prima ancora un obiettivo, dobbiamo avere ben chiaro il contesto in cui ci troviamo, i vari elementi costitutivi della nostra realtà ed i relativi punti di forza e debolezza) e delle risorse umane coinvolte.
Risorse
Le risorse sono distinguibili in risorse materiali (individuare correttamente i beni sui quali investire), umane (individuare chi è coinvolto nel progetto e con quale ruolo) e finanziarie (ovviamente tutto ciò ha un costo).
Le risorse umane sono alla base di tutto: vanno individuate le persone che internamente saranno coinvolte nel progetto, comprenderne le competenze, attitudini e capacità, che dovranno essere integrate o guidate per il raggiungimento dell’obiettivo.
Dovranno poi essere scelte con cura le persone (team) che potranno aiutare a definire, comprendere, disegnare ed eseguire il progetto: chiaramente tiriamo acqua al nostro mulino, ma in questo processo il ruolo del commercialista a noi pare fondamentale; può rappresentare per l’impresa il Project Manager di riferimento.
È necessario infatti qualcuno che, con competenze tecniche adatte ad interpretare la norma e la realtà dell’azienda, abbia una visione di insieme che permetta di individuare l’esistenza delle caratteristiche che possano rendere applicabile il progetto alla vostra azienda. Ha le competenze per coordinare le figure coinvolte. Può assistervi nello stabilire con un adeguato budget l’impatto che il progetto avrà su risultati aziendali (la spesa è sostenibile? Come impatta sui risultati futuri?) e sulla finanza (quale sarà l’impatto sul cash flow? Possiamo sostenere la spesa con nostri fondi? Quanto denaro servirà per realizzare il progetto? Quando servirà questo denaro e come finanzio quella parte di spesa che non posso/voglio coprire con soldi miei?).
Attività
Ogni progetto, per quanto complesso, è suddivisibile in varie semplici attività, che se ben pianificate ed assegnate alle persone adeguate potranno certamente portare al raggiungimento dell’obiettivo.
Tempo
In questo specifico caso il tempo è ben delineato: il progetto deve essere completato entro il 31/12/2025 (e i relativi documenti depositati entro il 28 febbraio 2026).
I beneficiari
Chi può beneficiarne
La misura è destinata alle imprese. Vengono individuate caratteristiche specifiche riguardano l’ambito soggettivo dei beneficiari (i soggetti che possono beneficiarne) e l’ambito oggettivo dei progetti agevolabili (cosa è agevolabile).
Ambito Soggettivo: Le imprese, a prescindere dalla forma e dalla natura giuridica, dalla dimensione, settore economico di attività nonché dal regime di determinazione del reddito, residenti o stabilite nel territorio dello Stato.
Ambito Oggettivo: Progetti di innovazione che determinino efficientamento energetico che coinvolgano una o più strutture o processi produttivi (con limite di euro 50 milioni per impresa), basati su investimenti inclusi nel piano transizione 4.0 (con aggiunta di specifiche tipologie), ai quali possono essere integrati investimenti in produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili e piani di formazione dedicati.
Chi è escluso
Sulla base della medesima distinzione vediamo quindi invece chi (e quale tipologia di progetto) non potrà accedere alla misura.
Ambito Soggettivo: Le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, LCA e nelle varie situazioni che la norma individua come sofferenza finanziaria; quelle imprese che siano destinatarie di sanzioni interdittive.
Ambito Oggettivo: In base al principio DNSH, non sono agevolabili i progetti connessi ai combustibili fossili (con alcune eccezioni), attività di scambio di quote di emissione (ETS) che generino emissioni non inferiori ai parametri di riferimento, attività connesse a discariche e rifiuti, inceneritori e trattamento meccanico biologico, attività che generino elevate dosi di sostanze inquinanti, investimenti in beni gratuitamente devolvibili di imprese operanti in concessione ed a tariffa in taluni settori.
Caratteristiche degli investimenti agevolabili
I progetti agevolabili devono riguardare una serie di misure che complessivamente permettano all’impresa di ridurre i propri consumi di almeno il 3% nell’ambito dell’intera struttura, o del 5% in riferimento ad un singolo processo interessato dall’investimento.
Il contributo spetta sia per investimenti che vadano ad efficientare impianti esistenti (l’efficientamento viene calcolato su parametri storici), sia per nuove imprese e nuovi impianti (in questo caso la valutazione si farà su scenari controfattuali).
Con una terminologia oramai nota (pensiamo al superbonus) richiamiamo il concetto di investimenti trainanti (necessari per l’ammissione) e trainati (accessori, che potranno beneficiare dell’agevolazione ma dipendenti dal funzionamento autonomo dei primi)
Trainanti: Investimenti “Industria 4.0” con alcune integrazioni;
Trainati: Generatori energia da fonti rinnovabili, sistemi di accumulo e formazione.
Interventi “Trainanti”
Si tratta degli investimenti previsti dal piano Transizione 4.0 con alcune integrazioni.
I beni devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura e generare una riduzione dei consumi.
- Beni materiali inclusi nell’allegato A, Legge 232/2016;
- Beni immateriali inclusi all’allegato B, Legge 232/2016, connessi ad investimenti di cui al punto 1);
- Ampliamento dell’allegato B con:
- software, sistemi, piattaforme o applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono la raccolta, l’elaborazione dei dati e il monitoraggio continuo dei consumi;
- I software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai beni di cui sopra.
Interventi “Trainati”
Investimenti in fonti energetiche rinnovabili e sostenibili
Nell’ambito dei progetti di innovazione sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo direttamente installati nell’impianto ovvero localizzati a distanza ma identificati dal medesimo POD dell’azienda.
Sono agevolabili:
- Gruppi di generazione elettrica (solare, eolico, idroelettrico, geotermia, etc. ad eccezione di biomasse) e attrezzature funzionalmente dipendenti ed ausiliarie co alcune limitazioni a strutture prodotte in pasi UE;
- Impianti di stoccaggio dell’energia prodotta.
Il dimensionamento degli impianti energetici può coprire il 105% del fabbisogno energetico della struttura o del processo.
Vengono stabilite misure massime di investimento parametrate al rapporto €/kW.
Formazione su transizione 5.0
Le attività formative dovranno essere erogate da soggetti abilitati individuati all’art. 8 del Decreto interministeriale attuativo (e.g. Università, enti di ricerca, formatori certificati UNI EN ISO 9001 EA3) e devono prevedere moduli dalla durata minima di 4 ore ciascuno, relativi a competenze su tecnologie rilevanti per la transizione energetica e tecnologica dei processi produttivi come da Allegato 2 al Decreto.
Le spese ammissibili non possono eccedere il 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali, con un tetto di spesa ammissibile pari ad euro 300.000.
La procedura per l’accesso al beneficio
I soggetti coinvolti
L’accesso alle misure dei benefici Transizione 5.0 richiede il rispetto di un iter puntuale e necessario per il riconoscimento dei crediti spettanti.
Tale procedura coinvolge:
- Tecnici esperti in tema di risparmio energetico (Esperti in gestione dell’Energia, Energy Service Companies, Ingegneri e periti industriali in ambito di efficienza energetica e impiantistica);
- Periti per l’attestazione dei requisiti di cui all’allegato A e B L. 232/2016;
- Revisori Legali;
- GSE;
- Agenzia delle Entrate.
Tra i soggetti richiamati individuiamo i compiti assegnati alle figure coinvolte dall’impresa:
- Tecnici esperti in risparmio energetico predispongono (per PMI certificazioni agevolabili fino ad euro 10.000):
- Certificazione ex ante con la quale vengono illustrate le caratteristiche del progetto con riferimento a tipologie di investimenti previsti, cronoprogramma, risparmio energetico atteso, stima del credito;
- Certificazione ex post con la quale si asseverano i risultati conseguiti rispetto a quanto riportato nella certificazione ex ante.
- Periti per l’asseverazione del possesso dei requisiti di cui agli allegati A e B L 232/2016 (per beni di costo unitario non eccedente gli euro 300.000 la perizia può esser sostituita da una dichiarazione del legale rappresentante);
- Certificazione di revisore legale attestante l’effettivo sostenimento delle spese agevolate (per imprese non soggette a revisione legale la spesa è ammissibile al credito per un importo di euro 5.000).
La procedura
Il processo viene gestito da GSE che attraverso il portale dedicato «Transizione 5.0», riceve la documentazione dalle imprese e la smista agli uffici competenti per singola fase:
- L’impresa predispone ed invia, previa registrazione al sito https://areaclienti.gse.it/ , la «Comunicazione di prenotazione» con la quale, tra gli altri, invia la certificazione ex ante;
- GSE valuta la completezza della documentazione ed entro 5 giorni richiede integrazioni o conferma la prenotazione (N.B. in sede di prenotazione verrà data notizia anche della capienza o meno dei fondi disponibili);
- L’impresa, entro 30 giorni dalla ricezione della conferma di prenotazione, dovrà inviare una comunicazione di avanzamento del progetto, fornendo evidenza di aver corrisposto acconti ai fornitori per almeno il 20% delle spese incluse nel piano;
- GSE valuta completezza, correttezza e coerenza della documentazione relativa all’avanzamento inviando una comunicazione di Convalida o una richiesta di integrazioni;
- Alla conclusione del progetto, e comunque entro il 28 febbraio 2026, l’impresa invia la comunicazione di completamento del progetto, inclusa la certificazione ex post;
- GSE conferma la ricezione della documentazione, entro 10 giorni valuta la documentazione ed invia la «Ricevuta di conferma del credito utilizzabile in compensazione» (se non fossero necessarie integrazioni).
Caratteristiche ed ammontare del credito
Il credito fiscale è concesso in funzione di 2 parametri:
- Efficientamento ottenuto: maggiore è l’efficienza energetica conseguita con l’investimento, maggiore sarà il valore del contributo a fondo perduto riconosciuto;
- Ammontare dell’investimento: al crescere della spesa sostenuta il beneficio si riduce, tuttavia tale riduzione avviene a scaglioni (esempio: con il 6% di efficientamento fino a 2,5 milioni di spesa l’incentivo è al 35%, per la parte eccedente fino a 10 milioni sarà del 15% e così via. Sono indicazioni per leggere correttamente la tabella che riportiamo qui in calce).
Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile IRAP e non incorre nei limiti annuali previsti per le compensazioni in F24.
Attenzione alla capienza fiscale perché non può essere trasferito, neanche all’interno del consolidato fiscale.
È cumulabile con altre agevolazioni sino a concorrenza del costo sostenuto. A differenza del 4.0 la misura non è tuttavia cumulabile con le misure Transizione 4.0 e con i benefici ZES e ZLS;
Solo dopo la ricezione della conferma da parte di GSE, il credito può essere utilizzato integralmente negli esercizi 2024/2025; la quota non fruita al 31/12/2025 può essere compensata in 5 quote annuali di pari importo.
Riduzione dei consumi energetici | |||
Investimento | Struttura produttiva: 3-6% Processo interessato: 5-10% |
Struttura produttiva: 6-10% Processo interessato: 10-15% |
Struttura produttiva: oltre 10% Processo interessato: oltre 15% |
Fino a 2,5 milioni | 35% | 40% | 45% |
Da 2,5 a 10 milioni | 15% | 20% | 25% |
Da 10 a 50 milioni | 5% | 10% | 15% |
Perdita del beneficio
Attenzione alle cause di decadimento dal beneficio, all’incorrere delle quali si andrà incontro ad una restituzione parziale o totale dei crediti compensati.
Di seguito alcune delle cause citate dalla normativa:
- Cessione dei beni agevolati in data antecedente al 31/12 del quinto anno successivo al completamento del progetto;
- Perdita del requisito del risparmio energetico entro il 31/12 del quinto anno successivo al completamento del progetto;
- Mancata entrata in esercizio di beni per la produzione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili entro un anno dal completamento del progetto;
- Mancato rispetto del divieto di cumulo;
- Mancata conservazione della documentazione.
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