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Welfare aziendale: innalzato a 3.000 euro il limite delle erogazioni non imponibili ai fini fiscali ed INPS in favore dei dipendenti per il 2022

Il decreto Aiuti-quater con la previsione contenuta al comma 10 dell’articolo 3 innalza ulteriormente la previsione contenuta all’art. 2 del “Decreto Aiuti Bis” (D.L. 115/2022) viene portando ad €3.000 il limite fiscalmente e previdenzialmente esente per le misure di sostegno economico ai dipendenti (Welfare Aziendale) per l’anno di imposta 2022.

I datori di lavoro potranno quindi erogare servizi e/o somme di denaro come forma di supporto ai propri dipendenti nelle seguenti forme:

  • i beni ceduti ai dipendenti (es. ticket compliments, ecc) e per i servizi erogati dall’azienda a titolo di fringe benefit;
  • le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle bollette relative ad utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. In attesa dei chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate, si consiglia di richiedere al Dipendente interessato copia delle bollette/utenze intestate a quest’ultimo.

 

Tali spese saranno quindi deducibili per il datore di lavoro come somma integrativa dei compensi erogati ai collaboratori, senza che per questi ultimi divengano rilevanti ai fini previdenziali e di imposta.

Resta inoltre confermata, in aggiunta al nuovo limite di esenzione di € 3.000,00, la facoltà di riconoscere a titolo gratuito, buoni benzina che non concorrono alla formazione del reddito (esenzione sia contributiva che fiscale) sino al valore massimo di € 200,00 per dipendente.