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ANCHE GLI SMART-WORKERS POSSONO ACCEDERE AL REGIME DI FISCALITA’ AGEVOLATA DEGLI IMPATRIATI

La conferma giunge direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

Con l’interpello n. 186/2022, infatti, si stabilisce che anche i lavoratori dipendenti di società stabilite all’estero, i quali svolgano la loro attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano, del regime fiscale agevolato degli impatriati.

Tale regime, di cui ci siamo già occupati in passato, trova fondamento nell’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (cd. Decreto Internazionalizzazione), ed è destinato al lavoratore che, congiuntamente:

  1. trasferisce la residenza nel territorio dello Stato, ai sensi dell’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
  2. non è stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegna a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
  3. svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

Il regime dei lavoratori impatriati è fruibile per cinque periodi di imposta e si può rinnovare per ulteriori cinque anni, al ricorrere di precisi requisiti.

Con l’interpello indicato all’inizio di questo articolo, dunque, si pone fine al dubbio che si era inizialmente posto in merito all’applicazione del predetto regime. Infatti, la ratio della norma è quella di accogliere capitale umano nel territorio dello Stato italiano. Come presupposto per l’applicazione è previsto che chi trasferisca la residenza in Italia dall’estero sia un lavoratore, dipendente o autonomo. Nulla viene esplicitamente stabilito, invece, in merito alla “nazionalità” dell’Entità di cui il lavoratore stabilito in Italia è dipendente, né all’eventualità che, pur essendo una Società estera, questa abbia una stabile organizzazione in Italia.

 

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