News e DocumentazioneNews in pillole

Agevolazioni Fiscali per gli Impatriati

Il regime speciale per i lavoratori impatriati è stato introdotto per la prima volta con l’art 16 del D.lgs. 147/2015. Successivamente, la misura ha subito delle modifiche, l’ultima delle quali attraverso la Legge di Bilancio 2021, la quale ha allungato il periodo di utilizzo dell’agevolazione di altri cinque anni a determinate condizioni.

Tuttavia, per chiarire cosa prevede oggi il regime degli impatriati è bene analizzare cosa esso sia.

Il regime agevolativo degli Impatriati

Il regime speciale per i lavoratori impatriati, introdotta dal Legislatore è una norma finalizzata ad attrarre nuove risorse umane in Italia.

Nello specifico è una norma di agevolazione fiscale per favorire il trasferimento in Italia di soggetti che producono redditi all’estero, di lavoratori che avviano un’attività di lavoro svolta in maniera prevalente nel territorio dello Stato.

La norma garantisce ai lavoratori impatriati (di cui in seguito vengono delineati i caratteri) un regime attraverso il quale i redditi da lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, i redditi da lavoro autonomo ed anche i redditi d’impresa prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo nel limite del 30% dell’ammontare per cinque anni. Nel caso in cui sussistano i requisiti per rinnovare l’opzione, i redditi citati partecipano alla formazione della base imponibile nel limite del 50% del loro ammontare. Tali limiti vengono ulteriormente ridotti, sino al 10% dei redditi indicati, allorquando il lavoratore impatriato abbia tre figli minorenni a carico, ovvero se si trasferisce in una delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia).

L’accesso a questo beneficio fiscale è, come detto, riservato ai soggetti definiti nella norma come lavoratori impatriati. Nello specifico, il riferimento è alla seguente platea di soggetti:

  • lavoratori che trasferiscono in Italia la propria residenza, dopo aver risieduto all’estero almeno negli ultimi due periodi d’imposta e che si impegnano a mantenere la residenza nel territorio dello Stato per i successivi due periodi d’imposta, svolgendo un’attività lavorativa in via prevalente in Italia;
  • cittadini UE che abbiano risieduto per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene ora residenti nel loro Paese d’origine, abbiano svolto continuativamente un’attività di studio al di fuori di tale Paese e dell’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream, i quali vengono assunti o avviano un’attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’attività;
  • cittadini di Paesi extra-UE con cui sia vigente con l’Italia una convenzione contro le doppie imposizioni, che siano in possesso di un diploma di laurea ed abbiano svolto, continuativamente negli ultimi due anni, un’attività di studio che abbia condotto al conseguimento di un diploma di laurea o di specializzazione post lauream.

Possono altresì accedere al regime agevolato i cittadini italiani non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), e rientrati in Italia, sempre che questi abbiano avuto la residenza in uno Stato in cui vige una convenzione contro le doppie imposizioni.

Fatta questa precisazione sui requisiti soggettivi per accedere al regime agevolato, appare opportuno delineare la durata di valenza del regime pari a cinque anni. Tale termine può essere ampliato di ulteriori cinque anni (con contestuale riduzione del beneficio, aumentando la concorrenza dei redditi sopra citati alla base imponibile, dal 30% al 50%) qualora il richiedente abbia un figlio minorenne a carico, ovvero se acquista un immobile residenziale nel territorio dello Stato italiano (anche qualora l’acquisto venga effettuato dal coniuge o da un figlio).

Quello esposto costituisce il beneficio fiscale per lavoratori impatriati che trasferiscono la propria residenza fiscale a partire dal 2020.

Una menzione speciale va fatta per gli sportivi professionisti, il cui reddito è detassato sempre nella misura del 50% e sempreché versino un contributo pari allo 0,5% dell’imponibile, destinato al potenziamento dei settori giovanili.

 

Le nuove modifiche con la legge di Bilancio 2021

Si stabilisce che i cittadini iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’ estero o cittadini UE possono beneficiare di una agevolazione dell’abbattimento del 50% della base imponibile per ulteriori cinque anni a condizione che:

  • si siano trasferiti in Italia prima del 1° gennaio 2020;
  • al 31 dicembre 2019 siano già beneficiari del regime degli impatriati,
  • esercitino l’opzione di voler aderire ancora ai benefici;
  • versino un importo pari al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, nel caso in cui il soggetto abbia almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un’unita immobiliare residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione;
  • versino un importo pari al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, nel caso in cui il soggetto abbia almeno tre figli minorenne, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un’unita immobiliare residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione

La misura non si applica agli sportivi professionisti.