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Decreto Sostegni-ter: novità e conferme per le misure di sostegno

Premessa Normativa

Con il DL 27.1.2022 n. 4 (c.d. decreto “Sostegni-ter”), pubblicato sulla G.U. 27.1.2022 n. 21, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, operatori economici, lavoratori e famiglie a causa dell’emer­genza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).

 

Il DL 4/2022 è entrato in vigore il 27.1.2022, giorno stesso della sua pubblicazione. Tuttavia, per nu­merose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

 

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 4/2022.

 

Il DL 4/2022 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

Contributo a fondo perduto per le attività di commercio al dettaglio

Con l’art. 2 del DL 4/2022 viene previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto per il rilancio delle attività di commercio al dettaglio.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese che:

  • svolgono in via prevalente le attività di commercio al dettaglio individuate mediante specifici codici ATECO;
  • hanno sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultano regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese per una delle attività agevolate;
  • hanno un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro;
  • hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.

Codici ATECO

La seguente tabella riporta i codici ATECO rilevanti ai fini in esame.

 

Codice ATECO Descrizione
47.19 Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati
47.30 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
47.43 Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati
47.5 Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati
47.6 Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati
47.71 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati
47.72 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati
47.75 Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
47.76 Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
47.77 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria in esercizi specializzati
47.78 Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati
47.79 Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi
47.82 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e pelletterie

 

 

 

Codice ATECO Descrizione
47.89 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti
47.99 Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati

Misura del contributo

Il contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019, come di seguito specificato:

  • 60%, per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 400.000,00 euro;
  • 50%, per i soggetti con ricavi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
  • 40%, per i soggetti con ricavi 2019 compresi tra 1 e 2 milioni di euro.

Modalità di riconoscimento

Le imprese interessate devono presentare, esclusivamente in via telematica, un’istanza al Ministero dello Sviluppo economico, le cui modalità e termini di presentazione saranno definiti con provvedimento dello stesso Ministero.

In caso di insufficienza delle risorse disponibili, il Ministero dello Sviluppo economico provvede a ri­durre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi.

Limiti comunitari

I contributi sono concessi nel rispetto dei limiti previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, dal regolamento UE 1407/2013 relativo agli aiuti “de minimis”.

 

Contributo a fondo perduto per i settori wedding, intrat­tenimento, horeca e altri

Con l’art. 3 co. 2 del DL 4/2022 vengono stanziati 40 milioni di euro per l’anno 2022 per la concessione di contributi a fondo perduto per i settori wedding, intrattenimento, Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA), di cui all’art. 1-ter del DL 73/2021.

Il contributo è destinato alle imprese che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai seguenti codici ATECO:

  • 09.05, Organizzazione di feste e cerimonie;
  • 10, Ristoranti e attività di ristorazione mobile;
  • 21, Fornitura di pasti preparati (catering per eventi);
  • 30, Bar e altri esercizi simili senza cucina;
  • 11.2, Gestione di piscine.

 

Per accedere alle agevolazioni, tali imprese nell’anno 2021 devono aver subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019.

Contributo a fondo perduto per le attività chiuse

Con l’art. 1 co. 1 del DL 4/2022 viene rifinanziato, in misura pari a 20 milioni per l’anno 2022, il Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse di cui all’art. 2 del DL 73/2021 (es. discoteche, sale da ballo).

Contributo a fondo perduto per le spese di sanificazione e prevenzione sostenute da enti sportivi

L’art. 9 co. 2 del DL 4/2022 istituisce un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sostenute per la sanificazione, la prevenzione e per l’effettuazione di test di diagnosi del COVID-19, nonchè di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle autorità governative competenti per l’intero periodo dello stato di emergenza nazionale.

Il contributo è posto in favore di:

  • società sportive professionistiche;
  • associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e società sportive dilettantistiche (SSD), iscritte al Registro nazionale delle associazioni e società dilettantistiche.

 

Contributo a fondo perduto per associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi

L’art. 9 co. 3 del DL 4/2022 istituisce un contributo a fondo perduto in favore delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e delle società sportive dilettantistiche (SSD) maggiormente colpite dalle restrizioni introdotte con il DL 229/2021, con specifico riferimento ai predetti enti che gestisco­­no impianti sportivi. Una quota delle risorse è destinata a società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l’attività natatoria.

Le disposizioni attuative del contributo in esame saranno stabilite con decreto dell’Autorità delegata in materia di sport.

Detrazioni “edilizie” – Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo

L’art. 28 del DL 4/2022 modifica la disciplina delle cessioni dei bonus edilizi contenuta nell’art. 121 co. 1 del DL 34/2020.

Nella sostanza la nuova formulazione consente, oltre allo sconto sul corrispettivo, solo una cessione del credito d’imposta.

Relativamente alle spese sostenute dal 2020 al 2024 per gli interventi edilizi agevolati di cui al successivo co. 2, quindi, è possibile optare alternativamente:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pa­ri al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;
  • per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

Regime transitorio

L’art. 28 co. 2 del DL 4/2022 reca una disposizione di carattere transitorio per consentire in ogni caso “una ulteriore cessione” a terzi per quei “crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020”.

Nullità dei contratti

Sono nulli tutti i contratti di cessione conclusi in violazione della nuova disciplina recata dal co. 1 dell’art. 121 del DL 34/2020 e/o della norma transitoria di cui al co. 2 dell’art. 28 del DL 4/2022.

 

Credito d’imposta per i canoni di locazione delle imprese del settore turistico

L’art. 5 del DL 4/2022 prevede l’applicabilità del credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, di cui all’art. 28 del DL 34/2020, limitatamente alle imprese del settore turistico, in relazione ai canoni di locazione versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, adattando le condizioni agevolative al nuovo periodo di riferimento.

L’efficacia della misura è espressamente condizionata all’autorizzazione della Commissione europea.

Credito d’imposta per le locazioni – Elementi essenziali

Si ricorda che il credito d’imposta locazioni, di cui all’art. 28 del DL 34/2020:

  • riguardava i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente;
  • era pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di im­mobili a uso non abitativo destinati all’attività, ovvero al 30% in caso di affitto d’azienda o contratto di servizi a prestazioni complesse comprensivi di immobili destinati alle medesime attività;
  • richiedeva che i conduttori avessero subito un calo di almeno il 50% del fatturato nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese dell’anno precedente (salvo limitate eccezioni concernenti i soggetti c.d. “calamitati” e i soggetti che abbiano iniziato l’attività dall’1.1.2019).

Settore turismo

Per il settore turismo, il credito d’imposta in esame aveva già assunto una fisionomia particolare, in virtù di alcune norme speciali. In particolare:

  • le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, hanno potuto godere del credito d’imposta di cui all’art. 28 del DL 34/2020 da marzo (aprile se stagionali) 2020, fino al 31.7.2021 (cui ora si aggiungono tre ulteriori mesi nel 2022);
  • per le strutture alberghiere, termali e agrituristiche, nonché per le agenzie di viaggio e i tour operator, il credito d’imposta spetta a prescindere dai ricavi del periodo precedente;
  • per le strutture turistico ricettive, il credito d’imposta relativo all’affitto d’azienda è determinato nella misura del 50% del canone.

Credito d’imposta locazioni per i Primi tre mesi del 2022 per il settore turistico

L’art. 5 del DL 4/2022 prevede che il credito d’imposta in esame spetta alle imprese del settore turistico, con le modalità ed alle condizioni indicate dall’art. 28 del DL 34/2020 in quanto com­pa­ti­bili, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

Con riferimento ai primi tre mesi del 2022, il credito d’imposta spetta a condizione che i soggetti aventi diritto abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.

Autorizzazione europea

L’efficacia della misura è espressamente condizionata all’autorizzazione della Commissione europea.

A seguito dell’autorizzazione europea, le imprese del settore turistico potranno godere di un credito d’imposta (nella misura del 60%, del 30% o del 50% a seconda dei casi):

  • per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo destinati all’attività o di affitto d’azienda (comprensiva di immobili destinati all’attività) versati con riferimento ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022;
  • a prescindere dall’ammontare di ricavi o compensi registrati;
  • purché abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.

Aiuti di Stato

Il credito d’imposta in esame trova applicazione nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emer­gen­za del COVID-19 (comunicazione Commissione europea 19.3.2020 C (2020) 1863 final, e succes­sive modifiche).

L’art. 5 del DL 4/2022 precisa che, a tal fine, gli “operatori economici presentano apposita auto­di­chiarazione all’Agenzia delle Entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione”.

Per quanto concerne la Sezione 3.1, con riferimento al credito per il turismo per i mesi da gennaio a marzo 2022, dovrebbe applicarsi la soglia di 2,3 milioni di euro, che riguarda gli aiuti concessi dall’1.1.2022.

 

Credito d’imposta per il settore tessile, della moda e degli accessori – Estensione dei beneficiari per il 2021

L’art. 3 co. 3 del DL 4/2022 ha esteso a nuovi settori il credito d’imposta riconosciuto (ai sensi dell’art. 48-bis del DL 34/2020):

  • ai soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produ-zione calzaturiera e della pelletteria;
  • limitatamente al periodo d’imposta in corso al 10.3.2020 (2020 per i soggetti “solari”) e a quello in corso al 31.12.2021 (2021 per i soggetti “solari”);
  • nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all’art. 92 co. 1 del TUIR, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza dell’agevolazione.

Ambito temporale dell’estensione

L’ampliamento dei beneficiari opera limitatamente al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 (2021, per i soggetti “solari”).

In assenza di specifica previsione, non mutano invece i settori beneficiari dell’incentivo con riferi­mento al periodo d’imposta in corso al 10.3.2020 (2020, per i soggetti “solari”).

Nuovi settori agevolati

Per effetto della modifica, l’incentivo viene riconosciuto anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007:

  • 51 “Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati”;
  • 71 “Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati”;
  • 72 “Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati”.

Attività economiche beneficiarie dell’agevolazione

I nuovi beneficiari si aggiungono a quelli precedentemente individuati dal DM 27.7.2021. Il quadro completo delle attività beneficiarie dell’agevolazione è riportato nella seguente tabella.

 

Codice ATECO Descrizione
13.10.00 Preparazione e filatura di fibre tessili
13.20.00 Tessitura
13.30.00 Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari
13.91.00 Fabbricazione di tessuti a maglia
13.92.10 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l’arredamento
13.92.20 Fabbricazione di articoli in materie tessili nca
13.93.00 Fabbricazione di tappeti e moquette
13.94.00 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
13.95.00 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
13.96.10 Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili
13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.99.10 Fabbricazione di ricami
13.99.20 Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti
13.99.90 Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi
14.11.00 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
14.12.00 Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro
14.13.10 Confezione in serie di abbigliamento esterno
14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
14.14.00 Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
14.19.10 Confezioni varie e accessori per l’abbigliamento
14.19.21 Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate
14.19.29 Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari
14.20.00 Confezione di articoli in pelliccia
14.31.00 Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia
14.39.00 Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia
15.11.00 Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce
15.12.01 Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione
15.12.09 Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
15.20.10 Fabbricazione di calzature
15.20.20 Fabbricazione di parti in cuoio per calzature
16.29.11 Fabbricazione di parti in legno per calzature
16.29.12 Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili
20.42.00 Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili
20.59.60 Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio
32.12.10 Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi
32.12.20 Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale
32.13.01 Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi)
32.13.09 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca
32.50.50 Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni
32.99.20 Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini
47.51 Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati (solo per il 2021)
47.71 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati (solo per il 2021)
47.72 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati (solo per il 2021)

 

Credito d’imposta per campagne pubblicitarie e sponsoriz­za­zioni in società e associazioni sportive – proroga

Con l’art. 9 co. 1 del DL 4/2022 viene esteso agli investimenti pubblicitari effettuati dall’1.1.2022 al 31.3.2022 il credito d’imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni in società e associazioni sportive di cui all’art. 81 del DL 104/2020.

 

Credito d’imposta per investimenti “4.0” con obiettivi di transizione ecologica

L’art. 10 del DL 4/2022 modifica l’art. 1 co. 1057-bis della L. 178/2020 (recante le misure del credito d’imposta investimenti in beni materiali “4.0” per il periodo 2023-2025), prevedendo che in rela­zione agli investimenti “inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione eco­lo­gica”, individuati con un successivo decreto del Ministro dello Sviluppo economico, il credito d’im­posta è riconosciuto nella misura del 5% del costo per la quota superiore a 10 milioni di tali investimenti e fino al limite massimo di 50 milioni di euro.

Credito d’imposta per imprese “energivore”

Con l’art. 15 del DL 4/2022 viene riconosciuto un credito d’imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022, alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al DM 21.12.2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.

 

Disposizioni relative agli aiuti di stato

Viene previsto l’adeguamento dell’art. 54 del DL 34/2020 ai nuovi massimali previsti alla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo per gli aiuti di stato, per cui le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di Commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 del Quadro temporaneo, fino a un importo di 2,3 milioni di euro per impresa, in luogo del precedente limite di 1,8 milioni di euro (fermo restando i diversi limiti per le imprese del settore pesca e acquacoltura, pari a 345.000,00 euro, e della produzione primaria di prodotti agricoli, pari a 290.000,00 euro). Viene inoltre modificato l’art. 60-bis del DL 34/2020 relativo agli aiuti per i costi fissi non coperti, aumentando il massimale a 12 milioni di euro per impresa (in luogo del precedente massimale di 10 milioni di euro).

 

Detrazioni IRPEF per i familiari a carico – Coordinamento con il nuovo assegno unico e universale per i figli

A de­correre dall’1.3.2022, a seguito dell’applicazione a regime dell’assegno unico e universale per i figli, disciplinato dal DLgs. 29.12.2021 n. 230:

  • le detrazioni IRPEF per i figli a carico, di cui all’art. 12 co. 1 lett. c) del TUIR, sono applicabili solo più con riferimento ai figli a carico di età pari o superiore a 21 anni;
  • in relazione ai figli a carico di età pari o superiore a 21 anni che siano disabili, le detrazioni IRPEF dell’art. 12 del TUIR sono applicabili in aggiunta all’assegno unico e universale (che per i figli disabili spetta senza limiti di età), ma vengono abrogate le maggiorazioni delle detrazioni precedentemente previste per i figli a carico disabili.

 

Al fine di coordinare meglio la nuova disciplina, mediante ulteriori modifiche all’art. 12 del TUIR, viene stabilito che:

  • i figli non possono rientrare tra gli “altri familiari a carico” per i quali spetta la detrazione IRPEF ai sensi all’art. 12 co. 1 lett. d) del TUIR, neppure quando non abbiano diritto alla detrazione di cui alla precedente lett. c);
  • ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nell’art. 12 del TUIR, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lett. c) del co. 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione.

Oneri deducibili o detraibili sostenuti per i figli fiscalmente a carico e welfare aziendale

Per effetto di quest’ultima disposizione viene quindi confermato che la sostituzione delle detrazioni d’imposta per figli a carico, di cui all’art. 12 del TUIR, con il nuovo assegno unico e universale, non produce effetti in relazione alle altre disposizioni che fanno riferimento:

  • agli oneri deducibili o detraibili sostenuti nell’interesse dei fa­miliari fiscalmente a carico (artt. 10 co. 2 e 15 co. 2 del TUIR); pertanto, ad esempio, i genitori potranno continuare a beneficiare della detrazione d’im­posta per le spese sanitarie, scolastiche o universitarie sostenute nell’inte-resse dei figli che si trovino nelle condizioni per essere considerati fiscalmente a carico, anche se non beneficiano più della detrazione d’imposta ex 12 del TUIR, in quanto sostituita dal­l’as­segno unico e universale;
  • all’esclusione dal reddito di lavoro dipendente di somme corrisposte, di cessioni di beni o di prestazioni di servizi in relazione ai familiari del lavoratore, anche nell’ambito del c.d. “welfare aziendale” (art. 51 del TUIR).

 

Attività di discoteche e sale da ballo – Sospensione versa­menti IVA e ritenute in scadenza a gennaio 2022

In relazione ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, che esercitano attività in sale da ballo, discoteche e locali assimilati e che hanno dovuto sospendere l’attività nel periodo dal 25.12.2021 al 31.1.2022 (ai sensi dell’art. 6 co. 2 del DL 221/2021), è stata disposta la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel mese di gennaio 2022 relativi:

  • all’IVA;
  • alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73;
  • alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale all’IRPEF.

 

I versamenti sospesi in esame, qualora non effettuati entro il 17.1.2022 (in quanto il 16 era domenica) dovranno avvenire:

  • in un’unica soluzione entro il 16.9.2022;
  • senza applicazione di sanzioni e interessi.

Misure in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

Il DL 4/2022, agli artt. 7, 22 e 23, introduce una serie disposizioni di interesse per le aziende che ricorrono ai trattamenti di integrazione salariale.

In particolare, il provvedimento in esame prevede:

  • un temporaneo esonero dal versamento della contribuzione addizionale per le aziende che richiedono trattamenti di integrazione salariale ordinari e straordinari;
  • la proroga fino al 31.3.2022 del trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale;
  • modifiche alla disciplina degli ammortizzatori sociali di cui al DLgs. 148/2015.

Esonero dal versamento del contributo addizionale

L’art. 7 del DL 4/2022 riconosce ai datori di lavoro appartenenti a specifici settori e attività econo-miche (ovverosia settori del turismo, della ristorazione, degli stabilimenti termali, dell’attività ricreativa, ecc.), la possibile fruizione, per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavora­tiva compresi tra l’1.1.2022 e il 31.3.2022, dell’esonero dal versamento:

  • del contributo addizionale ex 5 del DLgs. 148/2015, la cui misura varia dal 9% al 12% ovvero al 15% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate. Per effetto dell’art. 1 co. 195 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), a decorrere dall’1.1.2025 il contributo addizionale troverà applicazione con le aliquote ridotte del 6% e 9% a favore dei datori di lavoro che non hanno fruito dei trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi successivi all’ultimo periodo utilizzato;
  • della contribuzione addizionale ex 29 co. 8 del DLgs. 148/2015, connessa alle richieste di prestazioni erogate dal Fondo di integrazione salariale (FIS), pari al 4% della retribuzione persa.

Proroga del trattamento di CIG in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale

In via eccezionale, l’art. 22 co. 1 e 2 del DL 4/2022 riconosce alle imprese con non meno di 1.000 lavoratori dipendenti e che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, la possibilità di presentare domanda di proroga del trattamento di integrazione salariale di cui all’art. 3 del DL 20.7.2021 n. 103.

Tale proroga è prevista per una durata massima di ulteriori 26 settimane fruibili fino al 31.3.2022, nel limite massimo di spesa di 42,7 milioni di euro.

Modifiche al DLgs. 148/2015 in materia di trattamenti di integrazione salariale

L’art. 23 del DL 4/2022 apporta diverse modifiche alla disciplina generale dei trattamenti di inte­grazione salariale disciplinati dal DLgs. 148/2015, prevedendo, tra le varie:

  • la reintroduzione – dopo la soppressione operata dalla legge di bilancio 2022 – dell’eso­ne­ro dal versamento della contribuzione addizionale di cui all’art. 5 del DLgs. 148/2015, riconosciuto alle imprese del settore della fabbricazione di elettrodomestici con un organico superiore alle 4.000 unità e con almeno un’unità produttiva sita in un’area di crisi industriale ex 27 del DL 83/2012, che stipulano contratti di solidarietà;
  • una maggiore definizione delle tempistiche che i datori di lavoro devono rispettare per inoltrare all’INPS la comunicazione dei dati al fine di ottenere il pagamento diretto dell’integrazione salariale;
  • il possibile svolgimento in modalità telematica della consultazione sindacale individuata nell’ambito della procedura per la concessione della CIGO o della CIGS di cui agli artt. 14 e 24 del DLgs. 148/2015;
  • una modifica dell’art. 16 del DLgs. 148/2015, stabilendo che il trattamento di CIGO venga concesso dall’INPS anziché dalla competente Sede territoriale del medesimo Istituto previdenziale;
  • l’estensione ai Fondi di solidarietà delle disposizioni ex 25-ter del DLgs. 148/2015, con cui si prevede l’obbligo di partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione per i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie;
  • l’indicazione di un parametro per determinare l’importo minimo della prestazione di assegno di integrazione salariale di cui all’art. 30 del DLgs. 148/2015.

 

Assunzioni incentivate nei settori turismo e stabilimenti termali

L’art. 4 co. 2 del DL 4/2022 riconosce l’esonero ex art. 7 del DL 104/2020 per le assunzioni effettuate dall’1.1.2022 al 31.3.2022.

Il beneficio è riconosciuto nel limite di 60,7 milioni di euro per l’anno 2022.

Ambito soggettivo

L’esonero riguarda i datori di lavoro rientranti nei settori:

  • del turismo;
  • degli stabilimenti termali.

 

In particolare, l’esonero si applica in caso di assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei suddetti settori effettuate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

Agevolazione

L’agevolazione consiste in un esonero dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (esclu­si i premi INAIL), limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di 3 mesi.

In caso di conversione di detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 6 mesi dalla predetta conversione.

 

Proroga per l’utilizzo del c.d. “bonus terme”

L’art. 6 del DL 4/2022 stabilisce che i buoni per l’acquisto di servizi termali di cui all’art. 29-bis del DL 14.8.2020 n. 104, non fruiti alla data dell’8.1.2022, sono utilizzabili entro la data del 31.3.2022.

Si ricorda che:

  • in capo al beneficiario i buoni non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai fini del computo del valore ISEE;
  • l’ente termale, previa emissione della relativa fattura, può chiedere il rimborso del valore del buono fruito dall’utente non oltre 120 giorni dal termine dell’erogazione dei servizi termali.

 

Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali – Nuove risorse

Viene incrementato di 30 milioni di euro per l’anno 2022 il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali di cui all’art. 183 co. 2 del DL 19.5.2020 n. 34.

Il Fondo è destinato al sostegno delle librerie, dell’intera filiera dell’editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del DL 42/2004.

Il Fondo è destinato altresì al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, dal rinvio o dal ridi-mensionamento di spettacoli e mostre.

 

Provvedimenti attuativi

Le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse saranno stabilite con successivi decreti ministeriali.

Fondi per il sostegno dei settori dello spettacolo, cine­ma e audiovisivo – Rifinanziamento

L’art. 8 co. 1 del DL 4/2022 prevede il rifinanziamento dei Fondi di cui all’art. 89 co. 1 del DL 18/2020, istituiti presso il Ministero della Cultura al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19.

Nel dettaglio, detti Fondi sono incrementati, per l’anno 2022, di:

  • 50 milioni di euro per la parte corrente;
  • 25 milioni di euro per gli interventi in conto capitale.

Provvedimenti attuativi

Le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse saranno stabilite con successivi decreti ministeriali.