Scade il 31/12 il fringe benefit erogati a lavoratori genitori, prevista dall’art.40 del DL Lavoro, convertito in L.85/2023
I dipendenti, i co co co (amministratori), i tirocinanti, genitori di figli fiscalmente a carico ex art.12 TUIR possono fruire di fringe benefit fino a 3000 euro o, in alternativa il lavoratore può richiedere il rimborso delle bollette, anche se intestate ad un componente del nucleo familiare
La misura è una liberalità concessa dal datore di lavoro, non è un diritto acquisito del lavoratore.
Ricordiamo che:
Se il figlio ha meno di 24 anni è considerato a carico anche se percepisce un reddito fino a 4.000 euro annui al lordo delle deduzioni, superato questo limite di età, il reddito massimo per esser dichiarato a carico scende a 2.840,51 euro annui.
Se i genitori non sono legalmente separati, spetta ad ogni genitore al 50% la detrazione per ogni figlio a carico; tale conteggio oggi viene fatto automaticamente da Inps in fase di richiesta di Assegno Unico Universale (AUU).
Qualora l’AUU non sia stato richiesto, vale la regola generale sopra riportata: se il figlio ha meno di 24 anni è considerato a carico anche se percepisce un reddito fino a 4.000 euro annui al lordo delle deduzioni, superato questo limite di età, il reddito massimo per esser dichiarato a carico scende a 2.840,51 euro annui.
La condizione di figlio a carico deve essere verificata al 31 dicembre: pertanto, qualora dovesse venire meno tale presupposto (ad esempio per superamento della soglia reddituale), il lavoratore sarà tenuto a comunicarlo prontamente al datore di lavoro.