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Novità e riconferme dal Decreto Sostegni bis

Decreto sostegni bis

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 73 de 25.05.2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis), che prevede specifici stanziamenti di risorse a sostegno delle imprese, al lavoro e alle professioni, per la liquidità, la salute e i servizi territoriali, connesse all’emergenza Covid-19.

Contributo a Fondo Perduto

È prevista l’erogazione di un contributo a fondo perduto ai soggetti già destinatari del contributo del Decreto Sostegni. Tale contributo sarà erogato alle medesime modalità, nella misura del 100% del contributo già percepito, senza necessità di presentare un’ulteriore istanza. Il decreto introduce con il comma 5 il contributo a fondo perduto alternativo, anche ai lavoratori autonomi che abbiano subito una contrazione del fatturato nel periodo 01.04.20 al 31.03.21, che deve essere inferiore almeno al 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei correspettivi del periodo precedente, ovvero, 1.04.19 al 31.03.21.  Per fatturato medio mensile si intende il fatturato annuale diviso per 12.

Il ricalcolo del contributo potrà essere effettuato solo da chi ha ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dal primo decreto Sostegni. La presentazione dell’istanza non preclude la possibilità di vedersi riconosciuto l’indennizzo erogato in ogni caso in automatico. Qualora, infatti, dal ricalcolo emergesse il diritto a beneficiare di un contributo superiore, l’integrazione verrà successivamente riconosciuta, al richiedente, sul conto corrente o erogata sotto forma di credito d’imposta; se dal ricalcolo, ne conseguirà una somma inferiore, invece, non verrà dato seguito all’istanza presentata.

L’ammontare del contributo è determinato applicando, al differenziale tra le medie mensili dei fatturati di cui al precedente paragrafo, una percentuale tra il 20 e il 90%, determinata in base alla classe di compensi incassati del 2019 e al diritto al contributo del D.L. 22/03/2021 n.41 (Decreto Sostegni).

La percentuale è determinata in base alla seguente tabella:

Beneficiari contributo sostegni (art.1 D.L. 22 marzo 2021, n. 41)
SI NO
% compensi 2019 in euro % compensi 2019 in euro
60% inferiori a 100.000 90% inferiori a 100.000
50% tra 100.000 e 400.000 70% tra 100.000 e 400.000
40% tra 400.000 e 1.000.000 50% tra 400.000 e 1.000.000
30% tra 1.000.000 e 5.000.000 40% tra 1.000.000 e 5.000.000
20% tra 5.000.000 e 10.000.000 30% tra 5.000.000 e 10.000.000

 

Il contributo massimo erogabile ai soggetti aventi diritto ammonta ad euro 150.000 ed è esente da imposizione fiscale e previdenziale. Il contribuente può scegliere se ottenere l’accredito della somma richiesta, ovvero fruire della stessa come credito d’imposta da compensare in F24.

L’istanza potrà essere presentata esclusivamente con modalità telematica, utilizzando la piattaforma che sarà all’uopo predisposta.

Al comma 16 dell’ art.1 è previsto un contributo a fondo perduto per i lavoratori autonomi a condizione che via sia un peggioramento del risultato economico del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore ad una percentuale da definire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Il contributo sarà determinato applicando la percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze alla differenziale dei due risultati economici

Nei risultati economici non dovranno essere considerati i contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall’Agenzia delle entrate ai sensi:

– dell’art.25 del DL 34/2020;

– degli art.59 e 60 del DL 104/2020;

– degli art.1, 1-bis e 1-ter del DL 137/2020;

– dell’art.2 del DL 172/2020;

– dell’art.1 del DL 41/2021;

– dell’art.1 commi 1-3 e commi da 5-13 del DL 73/2021.

Il contributo massimo erogabile ai soggetti aventi diritto ammonta ad euro 150.000 ed è esente da imposizione fiscale e previdenziale. Il contribuente può scegliere se ottenere l’accredito della somma richiesta, ovvero fruire della stessa come credito d’imposta da compensare in F24.

L’istanza potrà essere presentata esclusivamente con modalità telematica, utilizzando la piattaforma che sarà all’uopo predisposta.

Con successivo provvedimento saranno individuati gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta 2019 e 2020 nei quali sono indicati i dati dei risultati economici d’esercizio da prendere in considerazione.

L’istanza per questo contributo potrà essere trasmessa solo se il Modello Unico 2021 sarà presentato entro il 10 settembre 2021.

Nell’art 2 è previsto anche un fondo denominato “Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse”, per sostenere le attività economiche restate chiuse per un periodo complessivo di almeno quattro mesi tra il primo gennaio 2021 e la data di conversione in legge del decreto in parola.

Credito di imposta per gli affitti

Con il decreto viene rifinanziata questa misura relativa al credito d’imposta del 30% per i canoni di affitto di azienda e fino al 60% per le spese di locazione sostenute nei mesi che vanno da gennaio a maggio 2021.

Per l’accesso al credito d’imposta, bisognerà soddisfare dei requisiti relativi al calo di fatturato (-30%) ovvero spetterà a prescindere per chi ha iniziato l’attività dal 1 gennaio 2019.

Misure a sostegno del settore turistico

Le risorse sono distinte per categorie, tra cui operatori, città d’arte, stagionali, montagna, credito d’imposta per canoni di locazione, agenzie di viaggio, tour operator, guide turistiche. Il bonus vacanze potrà essere impiegato anche tramite le agenzie di viaggio ed i tour operator. 50 milioni di euro per i territori dove sono ubicati siti Unesco patrimonio mondiale dell’umanità.

Agevolazioni TARI

Viene destinato un fondo, in favore dei comuni, destinato alla riduzione della Tari delle attività interessate da chiusure e restrizioni.

Proroga della sospensione dell’attività dell’agente della riscossione

Viene prolungata la sospensione delle cartelle di pagamento al 30 giugno 2021.

La sospensione, riguarda tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, nonché l’invio di nuove cartelle e la possibilità per l’Agenzia di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Tassazione del Capital Gain su Start Up innovative

Viene introdotta temporaneamente un’agevolazione relativa agli apporti di capitale di rischio effettuati da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni in società, qualificate come start up innovative o come PMI innovative, acquisite mediante la sottoscrizione di capitale sociale. Al riguardo, viene sancita l’esenzione dalle imposte sui redditi delle plusvalenze da cessione di partecipazioni realizzate da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa commerciale.

Le azioni o quote di partecipazione devono essere acquisite, mediante sottoscrizione di capitale sociale, nel periodo compreso tra il 2021 e il 2025, e devono essere detenute per almeno 3 anni.

ACE innovativa 2021

Per le variazioni in aumento del capitale effettuate nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente, è riconosciuta la possibilità di calcolare un rendimento ACE del 15% sugli aumenti di capitale effettuati nel 2021 fino a 5 milioni di euro e la possibilità di utilizzo in forma di credito di imposta cedibile anche a terzi.