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Società di capitali e di persone: Caratteristiche e tassazione

La normativa italiana mette a disposizione dell’imprenditore diverse forme giuridiche che, in base alle loro esigenze e priorità, possono selezionare al fine di sviluppare il loro modello di business.

Va notato, prima di tutto, che tutte le tipologie di imprese italiane condividono la natura commerciale, cioè la loro attitudine a produrre beni o erogare servizi, ad eccezione della società semplice. Quest’ultima è, per definizione, una forma di società costituita per svolgere attività non commerciale, come si può osservare in seguito.

Tra le tipologie di società è necessario fare una prima distinzione:

Le società di persone, da un lato, rappresentano quelle entità dove, da un punto di vista giuridico, le persone prevalgono sul patrimonio. Il soggetto giuridico è individuato nella persona dei vari soci, i quali si fanno carico sia dei diritti che degli obblighi che derivano dall’attività aziendale.

Nelle società di capitali, d’altro canto, l’elemento patrimoniale è centrale. Il soggetto giuridico è rappresentato dalla società stessa. In questa fattispecie, i soci si fanno carico degli oneri e dei diritti in maniera corrispondete alla loro quota di capitale.

 

1         SOCIETÀ DI PERSONE

1.1       Società semplice

In questo tipo di società non è previsto un capitale sociale minimo per la costituzione. Tale struttura societaria viene impiegata prevalentemente in ambito agricolo in attività di natura non commerciale.

Le società semplici non sono sottoposte alla disciplina fallimentare. Tali società possono cessare, infatti, soltanto mediante lo scioglimento, accordato unanimemente da tutti i soci. La cessazione della società è preceduta dalla messa in liquidazione del patrimonio sociale, utile a estinguere i debiti sospesi. La parte residuale del patrimonio è ripartita tra i soci.

Come ogni società di persone, i creditori sociali possono pretendere l’esecuzione delle obbligazioni con rivalsa diretta sul patrimonio dei singoli soci.

In relazione alla responsabilità dei soci, si precisa che nelle società semplici – così come in tutte le società di persone – è consentito stipulare contratti aventi ad oggetto la limitazione della responsabilità dei soci che non siano anche amministratori.

La Legge non impone alcuna limitazione in relazione alle modalità di gestione dell’amministrazione. Questo può, infatti, essere esercitato in modo congiunto ovvero disgiunto da tutti gli amministratori, o anche solo da una parte di questi.

Il trattamento fiscale delle società semplici, così come di tutte le società di persone, è assimilabile a quello previsto per le persone fisiche. Il reddito prodotto è, infatti, ripartito tra i soci in proporzione alle rispettive quote societarie. Ciascun socio è assoggettato all’IRPEF in base alle aliquote che sono applicabili in misura progressiva a seconda del reddito prodotto.

 

1.2       Società in nome collettivo (Snc)

La società in nome collettivo (d’ora in poi SNC) mantiene alcune caratteristiche simili alla società semplice. Gli elementi principali che differenziano queste due tipologie di società risiedono nella natura commerciale che caratterizza le SNC e la maggiore attenzione che la legge pone sullo statuto della società, attraverso cui ne definisce gli elementi essenziali, ossia:

  • Identificazione dei soci;
  • Ragione sociale dell’azienda;
  • Indicazione dei soci a cui è affidata l’amministrazione;
  • Sede legale;
  • Oggetto sociale;
  • Conferimenti di ogni socio;
  • Quote con cui ciascun socio partecipa ai risultati dell’azienda;
  • Criteri di distribuzione dei profitti e delle perdite;
  • Durata dell’azienda.

Appare opportuno sottolineare che, come nella società semplice, nella SNC non esiste un requisito di capitale sociale minimo. Allo stesso modo, il regime di responsabilità per gli obblighi sociali è illimitato e comune per tutti i soci. I creditori possono in tali circostanze rivalersi sul patrimonio personale dei soci solo quando il patrimonio sociale non risulti capiente.

Per le SNC valgono le medesime regole inerenti alle modalità di gestione e alla limitazione della responsabilità dei soci non amministratori delle società semplici.

 

1.3       Società in accomandita semplice (Sas)

Se nelle due forme di società appena descritte è prevista un’unica categoria di soci, nella società in accomandita semplice esistono due tipologie di soci:

  • i soci accomandatari, che hanno la responsabilità di gestire la società mantenendo un regime di responsabilità illimitata per gli adempimenti societari;
  • e i soci accomandanti, che beneficiano di un regime di responsabilità limitata, che vieta la loro partecipazione nella amministrazione della società. Tale divieto è così rigoroso che, se non viene rispettato, il socio può perdere il beneficio della limitazione di responsabilità e, nella sua massima conseguenza, essere escluso dalla società.

Si segnala in questa sede che la nomina e la revoca degli amministratori segue un percorso particolare. Tale procedura richiede l’approvazione unanime dei membri accomandatari, oltre alla maggior parte dei membri accomandanti. Questi ultimi, inoltre, hanno il diritto di chiedere la revoca per giusta causa agli amministratori, analogamente al diritto che hanno i soci nelle società di capitali.

La differenziazione tra soci accomandanti e accomandatari costituisce l’elemento caratterizzante di questa tipologia di società che, per il resto mantiene una disciplina piuttosto semplice, come tutte le società di persone. Adotta, infatti, la normativa applicabile alle SNC, opportunamente adattata alla convivenza di due categorie di soci.

Per le SAS valgono le medesime regole inerenti alle modalità di gestione e alla limitazione della responsabilità dei soci non amministratori delle società semplici.

 

 

2         SOCIETÀ DI CAPITALE

 

2.1       Società a responsabilità limitata (S.r.l.)

Questa è la tipologia di società più diffusa in Italia. In questa categoria, infatti, si raccolgono i vantaggi delle società di capitali – dalla limitazione di responsabilità dei soci ai loro conferimenti – mantenendo, tuttavia, una struttura abbastanza elastica, senza le imposizioni organizzative previste per le società per azioni.

Essendo società di capitali, la costituzione della S.r.l. avviene sempre in forma scritta con atto pubblico dinanzi a un notaio. Il capitale minimo per la costituzione è di 10.000,00 euro. Di questo valore, almeno il 25% dei conferimenti liquidi deve essere versato al momento della costituzione, oltre al totale dei conferimenti in natura.

Esiste, a partire dal 2013, la possibilità di costituire una versione semplificata della S.r.l., ossia la S.r.l.s. (società a responsabilità limitata semplificata) con un capitale sociale inferiore a 10.000,00 euro, fino ad un minimo di 1,00 euro. In questo caso non sono ammessi conferimenti in natura e l’eventuale conferimenti dovrà essere versato all’atto della costituzione. Tali società, denominate società a responsabilità LIMITATA semplificate, o SRLS, impongono l’attribuzione di almeno il 25% dell’utile annuo a una riserva di capitale, fino al valore di 10.000,00 euro.

La legge ammette l’incorporazione di S.r.l. unipersonale cioè con un unico partner. In questo caso, tuttavia, i conferimenti di capitale devono essere interamente versati al momento della costituzione.

Come già accennato, le S.r.l. sono una forma aziendale molto elastica e possono essere adattate a tutti i tipi di esigenze organizzative. È ammesso, infatti, che soggetti non soci assumano l’amministrazione della società, e questa amministrazione può avvenire in modo collegiale (consiglio di amministrazione) ovvero in modo unipersonale (amministratore unico). Detti incarichi sono deliberati dall’assemblea e lo statuto può prevedere, inoltre, delle limitazioni al potere degli amministratori.

Oltre ad un organo amministrativo, alle S.r.l. può essere richiesto di istituire un organo di controllo se si verifica almeno una delle seguenti circostanze:

  • La società redige il bilancio consolidato;
  • L’azienda controlla una società obbligata alla revisione dei conti;
  • L’azienda ha superato, per due anni consecutivi, i seguenti valori:
    • Totale patrimonio netto: € 4.000.000,00;
    • Totale ricavi di vendita: € 4.000.000,00;
    • Numero medio di dipendenti: 20 unità.

Se le circostanze prevedono l’istituzione dell’organo di controllo e lo statuto non impone soluzioni alternative, detto organo svolge un’attività di controllo sulla gestione e di revisione legale dei conti.

Le società di capitali sono considerate, ai fini fiscali, dei soggetti passivi autonomi, ed ai redditi da esse prodotti si applica:

  • IRES: imposta sui redditi delle società ad aliquota fissa (24%) da applicarsi sulla base imponibile costituita dal risultato ante-imposte al netto delle deduzioni;
  • IRAP: è una imposta regionale sulle attività produttive ad aliquote variabili in base alla regione in cui dette attività sono svolte, la quale è applicata alla differenza tra ricavi e costi di produzione (valore della produzione).

I dividendi sono tassati in capo ai soci come redditi da capitale nel modo che segue:

Tipologia di soggetto Tassazione dei dividendi
Socio persona fisica Ritenuta con aliquota secca al 26%
Società di persone / P.F. in regime di impresa Aliquote IRPEF ordinarie su base imponibile del 58,14%
Società di capitali Tassazione IRES con base imponibile del 5%

 

2.2       Società per azioni (Spa)

Questa è la tipologia di società più strutturata che il diritto italiano abbia concepito. Le società per azioni, o anche SPA, sono costituite con atto pubblico, in presenza di un notaio. L’atto costitutivo deve indicare il luogo in cui si trova il domicilio della società, la sua denominazione, l’oggetto dell’attività e l’indicazione dei primi amministratori nominati.

Nelle SPA è necessario un capitale sociale minimo di 50.000,00 euro. Le azioni in cui è suddiviso detto capitale possono avere diverse categorie ed effetti: con diritto di voto maggiore o minore, rendimenti maggiori o minori…

In genere, i conferimenti di capitale devono avere ad oggetto risorse di natura monetaria. Lo statuto può, tuttavia, consentire dei conferimenti in natura. La Legge vieta, in ogni caso, che i conferimenti avvengano attraverso prestazioni di lavoro e servizi. La responsabilità dei soci è anche in questo caso limitata ai conferimenti versati.

Come si è detto, le SPA sono società altamente strutturate, poiché al loro interno convivono diversi organi:

  • L’assemblea dei soci (che può essere ordinaria o straordinaria), che, tra le varie funzioni, nomina e revoca gli amministratori ed i componenti dell’organo di controllo e approva il bilancio presentato dal consiglio di amministrazione;
  • L’amministrazione, che può essere strutturata individualmente, con amministratore unico, oppure collegialmente, istituendo un consiglio di amministrazione, all’interno del quale possono essere nominati uno o più amministratori delegati con specifici compiti. La competenza dell’organo amministrativo è generale, essendo perciò autorizzato a compiere qualsiasi atto necessario per al perseguimento dell’oggetto sociale;
  • L’organo di controllo, il collegio sindacale, che ha il compito di vigilare sulla corretta gestione degli amministratori. L’attività svolta da questo organo si concentra sulla legittimità degli atti compiuti dal CDA, in quanto, non essendo autorizzato a compiere attività di gestione, non può entrare nel merito delle deliberazioni. Inoltre, tale organo, qualora la SPA non sia quotata, può includere nei propri poteri l’attività di vigilanza sulla contabilità aziendale che, in caso contrario, è affidata ad un revisore legale.

Da notare che, con la riforma del 2004, sono stati ammessi due sistemi alternativi a quello appena illustrato: il sistema dualistico e quello monistico. Nel primo caso, l’organo di controllo è nominato dall’assemblea, che a sua volta nomina l’organo amministrativo. Nella seconda, l’organo amministrativo è nominato dall’assemblea e accoglie al suo interno un comitato che esercita i poteri dell’organo di controllo. In entrambi casi è necessaria la nomina di un revisore.

I criteri di tassazione dipendono da due fattori fondamentali: la percentuale di partecipazione detenuta dal socio e la localizzazione della società che eroga i dividendi.

In primo luogo, bisogna distinguere tra partecipazioni qualificate e non qualificate: una partecipazione qualificata determina una quota di capitale con un peso specifico. Nelle società non quotate, tale soglia è individuata nelle partecipazioni di capitale superiori al 20% dei diritti di voto e del 25% di partecipazione agli utili. Nelle società quotate, dove la concentrazione delle quote è diluita, tale soglia si riduce al 2% dei diritti di voto e al 5% dei diritti di partecipazione agli utili.

La localizzazione della società che eroga i dividendi è determinante nel modo che segue.

Nelle società localizzate in Italia, è applicata la seguente disciplina di tassazione:

 

Tipologia di soggetto Tassazione dei dividendi
Partecipazione qualificata  Società di persone/ P.F in regime di impresa Aliquote IRPEF ordinarie su base imponibile del 49.72%
Società di capitali Tassazione IRES con base imponibile del 5%
Socio persona fisica Ritenuta con aliquota secca al 26%
Partecipazione non qualificata Società di persone/ P.F. in regime di impresa Aliquote IRPEF ordinarie su base imponibile del 49.72%
Società di capitali Tassazione IRES con base imponibile del 5%, avrà un’esenzione totale se la società considerata ha optato per il regime di trasparenza (tassazione IRPEF direttamente in capo ai soci)

 

L’Amministrazione finanziaria penalizza i dividendi corrisposti a soggetti residenti da società che producono utili in Stati a fiscalità privilegiata. Nello specifico, i dividendi corrisposti da queste società concorrono alla base imponibile IRPEF o IRES nella misura del 100% del loro ammontare.

 

2.3 Società in accomandita per azioni (Sapa)

Questa tipologia di imprese è abbastanza simile alla SAS, dove si distingue tra soci accomandatari e accomandanti, con le stesse implicazioni per quanto riguarda l’amministrazione della società e il regime di responsabilità per entrambe le categorie. Tuttavia, le quote di partecipazione al capitale sociale sono in questo caso costituite da azioni.

A questo tipo di società si applica la disciplina della società per azioni.