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Speciale Nuovo Anno: Manovra 2026 e Provvedimenti di Riforma

Cosa troverete nell’articolo

In materia contabile/fiscale/amministrativa, il periodo è caratterizzato da una densità normativa rilevante, che interessa trasversalmente persone fisiche, PMI, comparto edilizio e Terzo Settore.

L’obiettivo di questo articolo è duplice: offrire un quadro immediato dell’impatto delle nuove norme e fornire l’approfondimento tecnico essenziale per la corretta gestione di contabilità, dichiarazioni e pianificazione fiscale.

Sul piano “di cornice”, segnaliamo che la Legge di Bilancio 2026 è stata approvata e pubblicata in gazzetta ufficiale il 30 dicembre 2025 (L.30/12/2025 n.199). In parallelo, il Decreto Milleproroghe ha introdotto rinvii strategici, tra cui lo slittamento dell’entrata in vigore dei nuovi Testi Unici della Riforma Fiscale al 1° gennaio 2027.

In materia legale, si segnalano importanti interventi normativi di modifica sulla disciplina dettata dal codice civile nel Libro I (Delle Persone e della Famiglia) e nel Libro II (Delle Successioni) ad opera della L.n. 182/2025 (c.d. “”Legge semplificazioni”) in vigore dal 18 Dicembre 2025.

La modifica più importante al codice civile, è quella inerente all’azione di restituzione contro gli aventi causa da parte dei donatari ex art. 563 c.c., nonché la stabilizzazione delle ipoteche e dei pesi su beni restituiti in conseguenza del vittorioso esperimento dell’azione di riduzione ex art. 561 c.c. La modifica ha imposto anche un’esigenza di coordinamento con la disciplina in materia di trascrizione, si registrano infatti modifiche all’art. 2652 c.c. Di particolare interesse è anche la disciplina intertemporale detta dall’art. 44 della L.n. 182/2025 relativa ai termini di efficacia della riforma. Ulteriori modifiche introdotte dalla “Legge Semplificazioni” del 2025, riguardano la riduzione dei termini per la dichiarazione di assenza e di morte presunta, modificando così la rispettiva disciplina prevista dagli artt. 49 e 58 c.c.

I provvedimenti di fine 2025 non hanno introdotto riforme organiche del diritto commerciale né del processo civile. Non risultano modifiche al Codice Civile (libro V) né al Codice di procedura civile.

Le principali novità incidono solo indirettamente sull’operatività delle imprese, in particolare attraverso misure fiscali che influenzano le politiche di distribuzione degli utili e la pianificazione societaria.

Resta invariato anche il quadro del processo civile, che continua ad applicare la riforma Cartabia e il relativo correttivo (D. Lgs. 164/2024) entrato in vigore il 26 Novembre 2024, senza ulteriori interventi di fine anno.

Buona Lettura.

 

PARTE 1 – Sintesi operativa

  1. Imprese e professionisti – Correttivo IRPEF–IRES (D.Lgs. 192/2025).

Il D.Lgs. 192/2025 rifinisce la riforma fiscale e, per PMI e professionisti, incide soprattutto su: raccordo bilancio–fisco (perimetro della derivazione e bilanci abbreviati), correzione degli errori contabili (regime fiscale applicabile solo a precise condizioni, in particolare per soggetti con revisione obbligatoria) e operazioni straordinarie ricorrenti (scissione mediante scorporo e conferimenti a realizzo controllato). Nel 2026 diventano quindi decisive contabilità tempestive, evidenze documentali e check-list aggiornate prima delle riorganizzazioni.

  1. Persone fisiche – IRPEF 2026 e detrazioni.

Nel 2026 la Legge di Bilancio interviene sulle aliquote IRPEF mantenendo tre scaglioni ma riducendo la seconda aliquota (35% → 33%), con meccanismi di sterilizzazione del beneficio per i redditi complessivi più elevati (oltre 200.000 euro). In parallelo, per i redditi alti resta essenziale presidiare il riordino/limitazione delle detrazioni: la gestione degli oneri detraibili richiede monitoraggio in corso d’anno e documentazione ordinata.

  1. Spese di trasferta e rappresentanza – tracciabilità.

Regola ormai a regime: per alcune spese “sensibili” (in particolare vitto, alloggio e taxi/NCC sostenuti in Italia e rimborsati analiticamente, oltre alle spese di rappresentanza) deducibilità e corretta gestione dei rimborsi dipendono dall’uso di pagamenti tracciabili. Priorità operativa: procedure di rimborso e strumenti aziendali che evitino pagamenti in contanti.

  1. Regime forfettario e CPB – soglie e adempimenti.

Per i forfettari: soglia 85.000 euro per la permanenza e uscita immediata oltre 100.000 euro, con IVA in corso d’anno dall’operazione che determina lo sforamento. Sul Concordato Preventivo Biennale l’attenzione va posta su gestione pratica, coerenza dichiarativa e adempimenti connessi, alla luce di prassi e chiarimenti applicativi.

  1. Investimenti – Transizione 5.0.

Credito d’imposta ad alta “proceduralità”: portale GSE, fasi (preventiva, avanzamento, finale) e fascicolo tecnico-contabile (certificazioni, perizie, documenti). Nel 2026 il rischio principale è l’errore formale o la carenza documentale.

  1. Edilizia e immobiliare – ristrutturazioni 2026 e plusvalenze “post Superbonus”.

Per il 2026 prosegue la rimodulazione delle detrazioni “casa” su percentuali inferiori rispetto al 2025, con differenziazione tra abitazione principale e altri immobili, con effetti diretti sulla convenienza degli interventi e sulla pianificazione delle spese.

Sul versante locazioni, la manovra interviene sugli affitti brevi: la cedolare secca è pari al 26%, con applicazione dell’aliquota del 21% limitata a una sola unità immobiliare individuata dal contribuente in dichiarazione; inoltre, dal 2026 il perimetro delle locazioni brevi “non imprenditoriali” si restringe, essendo riconosciuto solo se il contribuente destina alla locazione breve non più di due appartamenti per periodo d’imposta. Resta infine sensibile la tassazione delle plusvalenze in caso di vendita entro 10 anni di immobili interessati da Superbonus: è quindi essenziale una ricostruzione documentale accurata e una valutazione preventiva dell’operazione, anche in presenza di provenienza per donazione.

  1. ETS e No profit – IVA e RUNTS.

Rileva il rinvio al 1° gennaio 2036 del nuovo regime IVA associativo. Sul RUNTS, attenzione alla soglia entrate (220.000 euro) per il modello di rendicontazione e alla compilazione del campo “Totale entrate” in deposito bilancio, pena blocco della pratica.

  1. Governance, crisi d’impresa e operazioni straordinarie – assetti e rivalutazioni.

Centrali gli adeguati assetti (art. 2086 c.c.) e il raccordo con CCII (segnalazioni e tracciabilità delle reazioni). In ambito straordinario, oltre ai chiarimenti del correttivo IRPEF–IRES, la Legge di Bilancio 2026 innalza al 21% l’imposta sostitutiva per rideterminazione del valore fiscale di terreni e partecipazioni: aumenta l’importanza di valutare per tempo convenienza, perizia e versamenti (termine ordinario 30 novembre) in caso di intenzione di dismettere partecipazioni o terreni potenzialmente plusvalenti.

Parte 2 – Approfondimenti tecnici

  1. Correttivo IRPEF–IRES (D.Lgs. 192/2025): perimetro e impatti tipici per PMI

Il D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 294 del 19 dicembre 2025 ed entrato in vigore il 20 dicembre 2025, introduce disposizioni integrative e correttive in attuazione della riforma fiscale. Il provvedimento è ampio e interviene su più materie; in questa sede ci concentriamo sui profili di maggiore impatto per PMI e contribuenti seguiti dallo Studio in ambito IRPEF/IRES e reddito d’impresa (derivazione dai valori di bilancio, correzione errori contabili, operazioni straordinarie).

Fonte: Gazzetta Ufficiale

Familiari a carico e reddito da lavoro: art. 1 e 2

L’art. 1 riscrive il comma 4-ter dell’art. 12 TUIR con una finalità di coordinamento: quando una disposizione richiama “le persone indicate nell’art. 12”, chiarisce chi rientra nel rinvio anche al di fuori della detrazione per carichi di famiglia in senso stretto, distinguendo il piano della “qualifica” di familiare rilevante ai fini del rinvio dal diverso piano del “familiare fiscalmente a carico” (che richiede espressamente il rispetto dei limiti reddituali). L’art. 2 interviene invece sull’art. 51 TUIR (redditi di lavoro dipendente) inserendo, accanto alle forme previdenziali “sostitutive”, anche le forme “esclusive”, con l’obiettivo di allineare il dato letterale a fattispecie previdenziali presenti nella prassi e ridurre incertezze applicative. Per entrambe le modifiche la decorrenza è riferita, per i soggetti “solari”, già al periodo d’imposta 2025.

“Derivazione rafforzata” e bilanci abbreviati: art. 3

L’art. 3 modifica l’art. 83 TUIR per rendere più coerente il coordinamento tra regole civilistiche di bilancio (ordinario/abbreviato/micro) e determinazione del reddito imponibile. In particolare, viene inserito il riferimento anche al bilancio in forma “abbreviata” e viene precisata la platea dei soggetti OIC interessati, con esclusione delle microimprese ex art. 2435-ter c.c. che non abbiano optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria o abbreviata. In termini operativi, la logica è ridurre disallineamenti non voluti fra criteri contabili (qualificazione, imputazione temporale e classificazione) e base imponibile fiscale, con minori margini di incertezza interpretativa.

Correzione degli errori contabili, rilevanza fiscale condizionata e parallelo IRAP: art. 4

L’art. 4 introduce una disciplina fiscale specifica per la correzione degli errori contabili “non rilevanti” (secondo la rappresentazione in bilancio), con un perimetro volutamente selettivo. Per i soggetti che sottopongono obbligatoriamente il bilancio a revisione legale, la correzione assume rilievo fiscale se effettuata entro la data di approvazione del bilancio dell’esercizio successivo a quello in cui l’errore è stato (o avrebbe dovuto essere) rilevato e, in ogni caso, prima dell’avvio di accessi/ispezioni/verifiche o altre attività di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza. In parallelo, viene introdotta una regola analoga ai fini IRAP (D.Lgs. 446/1997), con una condizione aggiuntiva: la rilevanza IRAP opera soltanto se il valore della produzione netta è non negativo sia nel periodo d’imposta della correzione sia nel periodo in cui l’errore avrebbe dovuto essere correttamente rilevato (anche non considerando gli elementi oggetto di correzione).

Fonte: D.Lgs. 446/1997 – IRAP

Conferimenti e “realizzo controllato”: interpretazione autentica su art. 177, c. 2-ter TUIR: art. 5

L’art. 5 contiene una norma di interpretazione autentica dell’art. 177, comma 2-ter, TUIR, che incide sulla strutturazione di operazioni di conferimento e riorganizzazione societaria. Il correttivo chiarisce presupposti e verifiche per l’applicazione del regime, includendo condizioni riferite anche alle catene partecipative e alla presenza di soggetti rientranti nella nozione di intermediari finanziari ex art. 162-bis TUIR, con l’obiettivo di ridurre incertezze applicative su operazioni “a realizzo controllato”.

Scissione mediante scorporo: neutralità ridisegnata e disciplina specifica per beneficiaria preesistente: art. 6

L’art. 6 interviene sull’art. 173 TUIR ridisegnando il trattamento fiscale della scissione mediante scorporo, distinguendo in modo netto tra scorporo a favore di beneficiaria di nuova costituzione e scorporo a favore di beneficiaria preesistente. Per quest’ultimo caso vengono introdotte regole specifiche (nuovi commi 15-ter.1 e 15-ter.2) e, quando lo scorporo ha ad oggetto beni/attività/passività che non costituiscono aziende oppure partecipazioni prive dei requisiti PEX, è prevista una disciplina “a maturazione” dell’esenzione, con un vincolo temporale rafforzato sul possesso (“almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al successivo realizzo”). In termini pratici, per operazioni di segregazione di asset e carve-out (frequenti anche in ambito immobiliare/holding), è opportuno aggiornare i modelli operativi e le checklist, soprattutto sulla qualificazione dell’oggetto (azienda/ramo vs singoli beni) e sull’orizzonte temporale di eventuali realizzi.

Fonti ulteriori: art. 173 TUIR; Risposta n.225/2025 AdE su scorporo in beneficiaria preesistente

Rivalutazione terreni e partecipazioni 2026: aliquota al 21%

Quanto alla rideterminazione del valore di acquisto di partecipazioni e terreni, la disciplina strutturale prevede che l’opzione sia esercitabile con riferimento ai beni posseduti al 1° gennaio di ciascun anno, a condizione che entro il 30 novembre dello stesso anno sia redatta/giurata la perizia e sia versata l’imposta sostitutiva (o la prima rata, in caso di rateazione). Sull’aliquota 2026, la manovra 2026 segnala un innalzamento dell’imposta sostitutiva dal 18% al 21% per rivalutazione di terreni e partecipazioni.

Fonte: Ddl Bilancio 2026 – Testo Senato

PEX: nuovo requisito minimo su partecipazioni “non qualificate” (Legge di Bilancio 2026)

La Legge di Bilancio 2026 interviene sulla participation exemption (PEX) modificando l’art. 87 TUIR: l’esenzione è ora riconosciuta esclusivamente per partecipazioni che siano almeno pari al 5% del capitale oppure che presentino un valore fiscale non inferiore a 500.000 euro, fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti ordinari della PEX (holding period, classificazione tra immobilizzazioni finanziarie, residenza “non black list” e requisito di commercialità). La novità è particolarmente rilevante per le partecipazioni di minoranza “piccole”, perché restringe l’accesso al regime PEX e impone, in sede di pianificazione di cessioni e riorganizzazioni, una verifica preventiva della soglia percentuale e/o del valore fiscale della partecipazione.

Fonte: Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), modifica all’art. 87 TUIR

  1. Revisione IRPEF e “riordino” detrazioni: cosa cambia e come gestirlo in dichiarazione

La rimodulazione dello scaglione intermedio IRPEF

La Legge di Bilancio 2026 interviene sull’IRPEF lungo due direttrici che, operativamente, vanno lette in modo integrato: da un lato la riduzione dell’aliquota applicabile allo scaglione intermedio; dall’altro il rafforzamento dei meccanismi che comprimono il beneficio complessivo per i redditi più elevati, anche tramite la disciplina dei limiti alle detrazioni già introdotta dal 2025 per i contribuenti oltre 75.000 euro. In concreto, il vantaggio potenziale derivante dall’aliquota più bassa sul secondo scaglione può risultare attenuato — e in alcuni casi sostanzialmente neutralizzato — dall’insieme delle misure di contenimento che operano al crescere del reddito complessivo.

Sul piano tecnico, la Legge di Bilancio modifica l’art. 11 del TUIR sostituendo l’aliquota del 35% con il 33% per lo scaglione 28.000–50.000 euro. La riduzione comporta un risparmio teorico massimo pari a 440 euro annui (2% applicato ai 22.000 euro di ampiezza dello scaglione), da valutare tuttavia insieme agli effetti delle regole sulle detrazioni e delle ulteriori clausole di sterilizzazione previste per i redditi complessivi più elevati.

Riordino delle detrazioni

Sul fronte delle detrazioni, resta centrale l’art. 16-ter TUIR (introdotto dalla Legge di Bilancio 2025), che per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro introduce un limite massimo complessivo alla fruizione di determinate detrazioni, costruito come “importo base” (14.000 euro tra 75.000 e 100.000; 8.000 euro oltre 100.000) moltiplicato per un coefficiente che cresce in funzione della presenza di figli a carico. In pratica, dal 2025 e quindi anche nel 2026, per molti contribuenti “capienti” non è più sufficiente verificare la singola spesa detraibile: diventa essenziale controllare l’effetto cumulato delle spese che rientrano nel perimetro dell’art. 16-ter, tenendo conto delle esclusioni previste dalla norma e dei chiarimenti di prassi.

La novità più rilevante specifica per il 2026, prevista nel testo della manovra, è l’inserimento di un nuovo comma 5-bis all’art. 16-ter: per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 euro, l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda (determinato tenendo conto del sistema dei commi 1–5 dell’art. 16-ter e delle regole dell’art. 15, comma 3-bis TUIR) viene ridotto di un importo fisso pari a 440 euro. Operativamente, questa misura introduce una “sterilizzazione” aggiuntiva sulle detrazioni per i redditi molto elevati, che si somma alla logica già esistente del tetto modulato per scaglioni (75.000/100.000) e composizione del nucleo familiare.

In ottica dichiarativa, per il 2026 la lettura corretta per clienti tipici dello Studio (professionisti, amministratori, soci con redditi rilevanti) è questa: la rimodulazione dell’aliquota intermedia può generare un risparmio “meccanico” sulla sola parte di reddito compresa nello scaglione 28.000–50.000, ma l’ammontare effettivo del beneficio complessivo dipenderà sempre più dalla capienza e dai limiti alle detrazioni. Di conseguenza, nella raccolta documentale e nella pianificazione degli oneri, diventa utile anticipare già in corso d’anno una stima del reddito complessivo e una ricognizione delle spese detraibili che ricadono nel perimetro dell’art. 16-ter, distinguendo accuratamente quelle escluse dal tetto (o protette da regimi di salvaguardia) rispetto a quelle che, invece, competono ma potrebbero “non trovare spazio” per effetto dei limiti complessivi.

Fonti:

Camera dei Deputati – A.C. 2750 (Legge di Bilancio 2026, testo e modifiche TUIR: 35%33% e nuovo comma 5-bis art. 16-ter)

Dossier “Bilancio 2026

Art. 16-ter TUIR

Circolare AE 6/E del 29 maggio 2025 (indicazioni operative sul “riordino” detrazioni)

IVIE/IVAFE: sintesi ufficiale delle modifiche 2024 (FiscoOggi – Agenzia delle Entrate)

IVAFE (scheda AE – base e aliquote, consultazione)

  1. Spese di trasferta e rappresentanza: l’obbligo di tracciabilità dal 2025

Dal periodo d’imposta 2025 è entrata a regime una regola operativa che incide direttamente su note spese, procedure interne e documentazione: per alcune spese “sensibili” la fruizione dei benefici fiscali è subordinata all’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili (bonifico, carte e altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità). Nel 2026, quindi, non è più un adempimento “nuovo”, ma un presidio di compliance da rendere strutturale nei processi aziendali.

Il “doppio binario” della tracciabilità: dipendente e impresa (art. 51, 95 e 109 TUIR)

La regola opera su entrambi i lati del rapporto di lavoro. Sul versante del dipendente, la disciplina si innesta sull’art. 51, comma 5 TUIR: i rimborsi analitici delle spese di vitto, alloggio e dei trasporti tramite autoservizi pubblici non di linea (taxi e NCC) restano esclusi da tassazione solo se la spesa originaria è stata pagata con strumenti tracciabili. Sul versante dell’impresa, la deducibilità delle medesime spese e dei relativi rimborsi analitici è condizionata alla tracciabilità, con regole che si collocano in particolare nell’art. 95 TUIR e, per il coordinamento generale del reddito d’impresa, anche nell’art. 109 TUIR. In concreto, l’utilizzo del contante su queste voci può determinare un effetto “a doppia penalizzazione”: imponibilità del rimborso in capo al dipendente e indeducibilità del costo in capo al datore di lavoro, oltre a criticità in sede di controllo documentale.

Il correttivo “territorialità”: regola circoscritta alle spese sostenute in Italia (D.L. 84/2025 conv. L. 108/2025)

Un correttivo rilevante è stato introdotto nel 2025 con il D.L. 84/2025, convertito in L. 108/2025, che ha circoscritto l’obbligo di tracciabilità alle spese “sostenute nel territorio dello Stato”, risolvendo le difficoltà pratiche legate alle trasferte estere. Per le missioni fuori Italia, quindi, nel 2026 non opera il vincolo di tracciabilità “a monte” previsto per le spese sostenute in Italia, fermo restando che restano necessari i requisiti ordinari di inerenza, congruità e corretta documentazione dei giustificativi.

Spese di rappresentanza: tracciabilità come requisito di deducibilità (artt. 108 e 54-septies TUIR)

Per le spese di rappresentanza, la regola va letta come requisito aggiuntivo rispetto ai limiti e alle condizioni già previsti dalla disciplina: la deducibilità è subordinata al pagamento con strumenti tracciabili. Per le imprese, il riferimento è l’art. 108 TUIR; per i lavoratori autonomi/professionisti, il presidio è previsto dall’art. 54-septies TUIR. In ottica operativa, questo impone di evitare pagamenti in contanti e di strutturare strumenti di spesa “nativamente” tracciabili (carte aziendali, strumenti dedicati, gestione anticipi coerente), perché la tracciabilità non si recupera efficacemente ex post se il pagamento originario è avvenuto in contanti.

Impatto pratico: cosa cambiare nelle procedure interne

Per i clienti dello Studio, l’impatto principale nel 2026 è organizzativo: policy e workflow devono essere coerenti con la regola di tracciabilità, altrimenti la criticità emerge in dichiarazione o in sede di controllo. In particolare, è utile standardizzare: modalità di pagamento ammesse per spese di trasferta “sensibili”, modalità di raccolta dei giustificativi, regole di rimborso analitico, gestione anticipi e strumenti di spesa assegnati ai dipendenti. L’obiettivo è evitare che l’uso del contante produca effetti fiscali sfavorevoli “a catena” su dipendente e impresa.

Fonti:

D.L. 84/2025 conv. L. 108/2025 (G.U.) – Art. 1 (territorialità “sostenute nel territorio dello Stato” e coordinamenti su TUIR)

Agenzia delle Entrate (comunicato 22/12/2025 – Circolare n. 15/2025 su trasferte/missioni e tracciabilità)

Sintesi operativa (Fiscoetasse) con richiamo alla Circolare AE n. 15 del 22/12/2025

  1. Regime forfettario e Concordato Preventivo Biennale: soglie e scadenze di fine 2025

Le verifiche di fine anno e i riflessi operativi per il 2026

La chiusura dell’anno è un passaggio operativo delicato, perché per i contribuenti in regime forfettario il rispetto dei requisiti si gioca anche sulla gestione degli incassi degli ultimi mesi e, soprattutto, sull’eventuale superamento delle soglie di ricavi/compensi. In parallelo, per i clienti “ISA” può assumere rilievo il Concordato Preventivo Biennale, che è uno strumento distinto dal forfettario e richiede una valutazione di convenienza e di coerenza con la posizione fiscale complessiva.

Regime forfettario: soglia 85.000 euro e uscita dall’anno successivo

Per la permanenza nel regime forfettario resta centrale il limite di 85.000 euro di ricavi/compensi, da verificare secondo il principio di cassa (rileva, quindi, quanto effettivamente incassato nel periodo d’imposta). Se nel 2025 i compensi superano gli 85.000 euro ma non oltrepassano la soglia successiva, il regime forfettario cessa a partire dal 2026 (uscita “differita”). Il controllo di fine anno serve quindi anche a prevenire superamenti non consapevoli legati a incassi concentrati nel mese di dicembre.

Fonti: disciplina del regime forfettario (L. 190/2014, commi 54–89) e chiarimenti AE. 

Regime forfettario: soglia 100.000 euro e fuoriuscita immediata con IVA in corso d’anno

La disciplina prevede un secondo “scalino” operativo: se i ricavi/compensi superano 100.000 euro nel corso dell’anno, la fuoriuscita dal regime è immediata e comporta l’applicazione dell’IVA e degli adempimenti connessi a partire dall’operazione che determina lo sforamento. Questo è il profilo più critico in termini di compliance, perché può trasformare un incasso “di fine anno” in un evento con effetti IVA immediati e non rinviabili all’anno successivo.

Fonti: Circolare Agenzia delle Entrate n. 32/E del 5 dicembre 2023. 

Tracciabilità dei pagamenti: cosa cambia (e cosa non cambia) per i forfettari

Nella normativa del regime forfettario non è previsto, come regola autonoma, che la mancata tracciabilità dei pagamenti costituisca una causa di esclusione o decadenza dal regime. Le verifiche decisive restano quindi quelle tipiche del forfettario (soglie, requisiti soggettivi, cause ostative). Resta comunque raccomandabile, in ottica di corretta gestione documentale e di “prova” dei flussi finanziari, privilegiare strumenti tracciabili, soprattutto quando il contribuente intrattiene rapporti con controparti strutturate o con obblighi documentali più stringenti.

Fonte: Circolare AE 32/E/2023 (chiarimenti su accesso, permanenza e fuoriuscita)

CPB 2025–2026: perimetro, logica e inquadramento rispetto al forfettario

Il Concordato Preventivo Biennale è un istituto distinto dal regime forfettario e riguarda, nella sua applicazione operativa, i contribuenti per i quali si applicano gli ISA, consentendo di definire preventivamente con l’Amministrazione finanziaria la base imponibile per un biennio, secondo le regole e le condizioni previste dalla disciplina di riferimento e dai chiarimenti di prassi. In sede di assistenza, l’attenzione si concentra sulla convenienza complessiva, sugli effetti in termini di acconti e sulle cause di esclusione/decadenza, evitando approcci “automatici” o meramente standardizzati.

Fonte: Circolare AE n. 9/E del 24 giugno 2025 (CPB 2025–2026). 

Ravvedimento “anni pregressi” collegato al CPB: codici tributo e presidio operativo

Per i soggetti che aderiscono al CPB 2025–2026, la normativa prevede una specifica possibilità di regolarizzazione (“ravvedimento anni pregressi”) mediante imposta sostitutiva; sul piano operativo, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i relativi codici tributo con Risoluzione n. 72 del 18 dicembre 2025. Questo profilo richiede particolare attenzione nella ricostruzione delle annualità interessate e nella corretta compilazione dei versamenti, perché si tratta di un’opzione con impatto economico e dichiarativo non trascurabile.

Fonte: Risoluzione AE n. 72 del 18 dicembre 2025. 

Nota sulle proroghe: perché evitare di “attendersi” riaperture automatiche

Nel 2024 vi è stata una riapertura straordinaria dei termini in materia di CPB, ma è stata una misura circostanziata e collegata a condizioni specifiche previste dalla norma. In ottica 2026, è quindi prudente impostare la comunicazione al cliente sul principio che le finestre e le riaperture, quando ci sono, vanno considerate eccezioni e non prassi ripetibili automaticamente.

Fonte: D.L. 167/2024 (riapertura con condizioni e termine 12 dicembre 2024).  

  1. Transizione 5.0: procedura, scadenze e programmazione documentale (focus PMI)

Il Piano Transizione 5.0 non è un automatismo: è un credito d’imposta collegato a progetti di innovazione che devono dimostrare una riduzione dei consumi energetici e che, soprattutto, richiedono una gestione procedurale e documentale rigorosa. L’esperienza operativa mostra che, più del merito tecnico del progetto, ciò che spesso determina criticità è la tenuta “formale” della pratica: sequenza corretta delle comunicazioni, modelli aggiornati, firme digitali e coerenza dei dati caricati in piattaforma.

Accesso e canale unico: portale GSE (SPID) e regola dell’improcedibilità

Le comunicazioni previste dalla misura devono essere trasmesse esclusivamente tramite la piattaforma “Transizione 5.0” nell’Area Clienti GSE, con accesso via SPID. Le richieste inviate con modalità diverse non vengono considerate e, nei casi previsti, l’invio fuori piattaforma comporta improcedibilità. In termini pratici, questo significa che la “catena” procedurale va governata direttamente sul portale, senza fare affidamento su canali alternativi come sostitutivi dell’invio telematico previsto.

Anagrafica e profilo impresa: un prerequisito da non sottovalutare

Prima di inviare la comunicazione preventiva è essenziale verificare la correttezza dei dati anagrafici e del profilo aziendale in Area Clienti GSE. La disciplina operativa richiede infatti che eventuali dati errati o variati siano aggiornati nel profilo dell’impresa prima della compilazione della comunicazione: in caso contrario, si rischiano incoerenze tra quanto dichiarato e quanto risulta a sistema, con conseguenti richieste di integrazione o blocchi dell’istruttoria.

Le tre fasi della procedura: prenotazione, “ordini con acconto 20%”, completamento

La procedura è articolata in tre fasi: comunicazione preventiva; comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini; comunicazione di completamento. La seconda fase richiede che l’impresa trasmetta la comunicazione entro 30 giorni dalla conferma del credito prenotato, indicando gli estremi delle fatture e dimostrando ordini accettati con pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione. La comunicazione di completamento va trasmessa a progetto concluso e, secondo le regole operative pubblicate dal GSE, in ogni caso entro il 28 febbraio 2026.

Ricevute, integrazioni e tempi: perché serve una checklist “pre-invio”

Le regole operative prevedono un flusso di ricevute e verifiche: per la comunicazione preventiva, il GSE gestisce le istanze secondo l’ordine cronologico di invio e verifica corretto caricamento dati e completezza documentale; in caso di carenze può essere inviata una notifica di integrazione con tempi definiti. Operativamente, per le PMI la compilazione iniziale deve essere “pulita” e coerente, perché integrazioni tardive o incomplete possono far perdere posizione cronologica o determinare il mancato accoglimento, con necessità di presentare una nuova istanza.

Fascicolo documentale: DSAN “da sistema”, firme digitali, modelli e certificazioni

Il fascicolo documentale è strutturato e, soprattutto, standardizzato. La DSAN deve essere generata dalla piattaforma, scaricata e firmata digitalmente dal legale rappresentante o dal delegato, quindi ricaricata integralmente: DSAN difformi dal format o con modifiche/correzioni o prive di firma non sono ammissibili. Alla documentazione si affiancano gli Allegati e le attestazioni richieste dalla disciplina attuativa, incluse le certificazioni (ex ante/ex post secondo i modelli), l’attestazione di possesso della perizia tecnica e della certificazione contabile e la documentazione sull’idoneità del certificatore secondo quanto previsto da FAQ e modulistica ufficiale. In pratica, il punto non è “avere un documento”, ma avere il documento nel formato corretto, firmato correttamente e caricato nello slot previsto, usando la modulistica vigente pubblicata dal GSE.

Ordine cronologico e limiti: cap di 50 milioni e risorse disponibili

Le comunicazioni preventive sono valutate e gestite dal GSE secondo l’ordine cronologico di invio, tenendo conto delle risorse disponibili e del rispetto del limite massimo dei costi ammissibili. Il limite massimo è pari a 50 milioni di euro per impresa beneficiaria con riferimento all’anno di completamento del progetto di innovazione. Per le PMI ciò rafforza l’importanza della tempestività e della qualità del dossier: una pratica completa e corretta “entra in coda” nel modo giusto; una pratica carente rischia invece integrazioni, riposizionamenti o rigetti.

Utilizzo del credito: compensazione e coerenza con la comunicazione di completamento

Secondo la disciplina attuativa vigente, il GSE trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie e il credito maturato; il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 presentato con i servizi telematici AE e non può eccedere l’importo risultante dalla comunicazione di completamento, pena lo scarto dell’operazione. In ottica operativa, questo richiede coerenza assoluta tra quanto comunicato a completamento e quanto poi utilizzato in compensazione.

Consigli pratici: dove si sbaglia di più

Gli errori più frequenti non sono “di merito”, ma formali: DSAN non conforme o non firmata digitalmente; modelli non aggiornati; documenti caricati in slot errati; dati non coerenti tra anagrafica Area Clienti e comunicazione; fatture/contratti privi dei riferimenti richiesti e del codice identificativo della pratica. Per ridurre il rischio, è opportuno lavorare sempre sulla modulistica pubblicata nella sezione Documenti del GSE e gestire l’intero iter con una checklist interna “pre-invio” e “pre-compensazione”

Sito GSE – sezione Transizione 5.0 (Guida/FAQ/Modulistica)

  1. Bonus casa e immobiliare: ristrutturazioni, crediti residui e plusvalenze

Quadro generale: dal “ciclo dei bonus” alla detrazione in dichiarazione

Nel comparto edilizio–immobiliare, il 2025–2027 consolida il passaggio da incentivi straordinari e meccanismi di monetizzazione (sconto/cessione) a un modello più selettivo, centrato sulla detrazione in dichiarazione e su requisiti/documentazione più stringenti. In termini pratici, per famiglie e PMI diventa decisivo pianificare tempi, soggetti beneficiari e corretta gestione del fascicolo (pagamenti, titoli, asseverazioni e comunicazioni).

Fonti: Agenzia delle Entrate – “Ristrutturazioni edilizie”; art. 16-bis TUIR

Bonus ristrutturazioni 2025: “doppio binario” 50% / 36% e massimale 96.000

Per le spese sostenute nel 2025, la detrazione per ristrutturazioni si attesta ordinariamente al 36%, mentre sale al 50% quando gli interventi riguardano l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente avente titolo (proprietario o titolare di diritto reale). Il limite massimo di spesa agevolabile resta pari a 96.000 euro per unità immobiliare; ne consegue che, a parità di spesa, la misura effettiva della detrazione è sensibilmente diversa tra abitazione principale e altri immobili.

Fonte: Agenzia delle Entrate – scheda “Ristrutturazioni edilizie” (misure e massimali).

Proiezione 2026–2027: riduzione ordinaria e tutela più alta per l’abitazione principale

Per il 2026 e il 2027, la detrazione ordinaria scende ulteriormente al 30%, mantenendo però una misura più elevata (36%) per gli interventi sull’abitazione principale. In fase di programmazione dei lavori, questa traiettoria rende rilevante la “variabile calendario”: spese sostenute nel 2025 e nel 2026–2027 possono produrre benefici fiscali differenti anche a parità di intervento.

Fonte: Agenzia delle Entrate – indicazioni su percentuali 2026–2027.

Sconto in fattura e cessione del credito: perimetro residuale e deroghe

Il 2025 conferma un impianto fortemente restrittivo sulle opzioni alternative alla detrazione (sconto/cessione ex art. 121 DL 34/2020): la regola generale è la fruizione in dichiarazione, mentre sconto/cessione restano praticabili solo nel perimetro residuale e nelle deroghe previste dalla stratificazione normativa (in particolare dopo DL 11/2023 e DL 39/2024 convertito). Per i clienti, l’effetto pratico è che la “monetizzazione” non è più lo schema standard e richiede una verifica puntuale dei presupposti di deroga caso per caso.

Fonti: DL 39/2024 convertito (G.U.); dossier ANCE di commento alle deroghe

Comunicazioni opzioni 2025: modulistica aggiornata e attenzione ai codici

Per i casi in cui sconto/cessione siano ancora esercitabili, la corretta trasmissione della “Comunicazione dell’opzione” richiede l’utilizzo della modulistica e delle istruzioni vigenti, aggiornate nel 2025 per recepire le modifiche normative e la tabella codici degli interventi. È un punto operativo rilevante perché l’uso di modelli obsoleti o codici non coerenti può determinare scarti o irregolarità formali nella gestione dell’opzione.

Fonti: ANCE (nuovo modello 2025); pagina Agenzia Entrate con modello/istruzioni

Crediti “in cassetto” e DL 39/2024: cosa può circolare e cosa no

È essenziale distinguere tra beneficiario originario e cessionario: lo stop introdotto dal DL 39/2024 incide in particolare sulla possibilità, per il beneficiario, di optare per la cessione delle rate residue non ancora fruite; per contro, secondo i chiarimenti dell’Agenzia, il blocco non riguarda i crediti già acquisiti dal cessionario e presenti nel suo cassetto fiscale, che possono continuare a essere trasferiti secondo le regole ordinarie. In pratica, per chi gestisce crediti già acquistati, la “circolazione” può rimanere possibile; per chi è beneficiario originario, il margine di opzione sulle rate residue è invece fortemente limitato.

Fonti: FiscoOggi su crediti già acquisiti; Risposta AE n. 240/2025.

Plusvalenze “post Superbonus”: regola dei 10 anni e impatto sulle vendite

In caso di vendita di immobili oggetto di interventi agevolati con Superbonus, la disciplina delle plusvalenze prevede un presidio specifico: la cessione effettuata entro 10 anni dalla conclusione dei lavori può generare una plusvalenza imponibile come reddito diverso (art. 67, comma 1, lett. b-bis TUIR). Per i privati, questo elemento può incidere in modo significativo sulla convenienza della vendita e sulle tempistiche di dismissione, soprattutto in presenza di interventi rilevanti e valori di mercato crescenti.

Fonte: art. 67 TUIR

Immobili donati: chiarimenti AE e ricostruzione documentale (Risoluzione 62/2025)

Con Risoluzione n. 62 del 30 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la tassazione della plusvalenza “Superbonus” può operare anche quando l’immobile sia pervenuto al cedente per donazione. Ne deriva che, in tali casi, diventa essenziale una ricostruzione accurata della documentazione storica e delle spese rilevanti ai fini del calcolo, perché la corretta determinazione della base imponibile dipende dalla tracciabilità del “costo” e dalla prova delle condizioni che eventualmente escludono l’imponibilità.

Fonti: FiscoOggi; Risoluzione AE 62/2025

Cedolare secca su affitti brevi: 21%, 26% e presunzione di attività d’impresa (manovra 2026)

Sul fronte locazioni turistiche/affitti brevi, la manovra 2026 interviene sulla cedolare secca prevedendo l’aliquota del 26% per i redditi da locazione breve, con applicazione dell’aliquota del 21% limitata a una sola unità immobiliare individuata dal contribuente in dichiarazione. Inoltre, dal 2026, l’attività di locazione breve è considerata non imprenditoriale solo se il contribuente destina alla locazione breve non più di due unità immobiliari per periodo d’imposta; oltre tale soglia, l’inquadramento segue le regole dell’attività svolta in forma d’impresa.

Fonte: FiscoeTasse

  1. ETS e No profit: proroga “IVA Terzo Settore” al 2036 e novità RUNTS

Quadro generale

A fine 2025 è intervenuto il D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186, che incide su IVA e coordinamenti fiscali per gli ETS e introduce indicazioni operative rilevanti per la gestione 2026 degli enti (in particolare associazioni e imprese sociali).

Fonte: D.Lgs. 186/2025 (G.U.)

IVA Terzo Settore: slittamento al 1° gennaio 2036

La novità centrale è la proroga dell’attuale regime: l’art. 6 del D.Lgs. 186/2025 sposta al 1° gennaio 2036 (in luogo del 1° gennaio 2026) la decorrenza del nuovo assetto IVA per gli enti associativi, evitando nel breve periodo la necessità di riconfigurare processi e adempimenti.

Coordinamenti IVA: ONLUS → ETS e aliquota 5% per imprese sociali societarie

Il decreto aggiorna anche il DPR IVA sostituendo diversi richiami alle ONLUS con quelli agli ETS (con decorrenza collegata al termine previsto dall’art. 104, co. 2, CTS) e amplia l’applicazione dell’IVA al 5% includendo le imprese sociali costituite nelle forme societarie del libro V, titolo V, c.c.

RUNTS: soglia 220.000 euro e campo “Totale entrate” obbligatorio

Resta centrale la soglia delle entrate (220.000 euro) per l’utilizzo del rendiconto per cassa secondo la modulistica ministeriale. In più, sul portale RUNTS, in fase di deposito bilancio è ora bloccante la compilazione del campo “Totale entrate”: va indicato senza decimali e, se presenti decimali in bilancio, arrotondato all’unità, altrimenti l’invio non si completa.

Fonti: News RUNTS “Totale entrate” (Ministero del Lavoro); DM 5 marzo 2020 – schemi bilancio ETS

  1. Governance, Crisi d’Impresa e Operazioni Straordinarie: dalla protezione degli assetti alla riorganizzazione societaria

Adeguati assetti: presidio di governance e continuità

Gli “adeguati assetti” non sono più un tema solo contabile: l’art. 2086 c.c. impone alle società di dotarsi di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato anche alla rilevazione tempestiva della crisi e all’attivazione senza indugio delle misure necessarie. In chiave operativa, il Codice della crisi richiede che gli assetti consentano di intercettare squilibri e di verificare sostenibilità dei debiti e prospettive di continuità almeno nei 12 mesi successivi, rendendo essenziali reporting periodico, scadenzario e (almeno) un minimo di tesoreria previsionale.

Fonte: art. 2086 c.c. (G.U.).

Fonte: art. 3 CCII (D.Lgs. 14/2019)

 S.r.l.: quando scatta organo di controllo o revisore (art. 2477 c.c.)

Per molte S.r.l. è decisivo monitorare l’art. 2477 c.c.: il superamento, per due esercizi consecutivi, di almeno uno dei limiti (attivo 4 mln, ricavi 4 mln, dipendenti medi 20) può rendere obbligatoria la nomina dell’organo di controllo o del revisore, con impatti immediati su formalizzazione, flussi informativi e verifiche periodiche.

Fonte: art. 2477 c.c. (G.U.)

Segnalazioni interne: organo di controllo e revisore (art. 25-octies CCII)

Il “correttivo” ha rafforzato la catena di reazione interna: l’art. 25-octies CCII disciplina la segnalazione scritta e motivata all’organo amministrativo (con prova di ricezione) e impone agli amministratori di rispondere sulle iniziative adottate entro un termine non superiore a 30 giorni. In concreto, assetti adeguati significano anche tracciabilità: indicatori, evidenze e decisioni formalizzate.

Fonte: art. 25-octies CCII (G.U.).

Correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024): segnalazioni, transazione fiscale e “cram-down”

Il D.Lgs. 136/2024 rafforza i presìdi del Codice della crisi, valorizzando tracciabilità delle segnalazioni e tempestività delle misure adottate

Sul piano operativo, la “catena interna” delle segnalazioni (organo di controllo/revisore → amministratori) è tipizzata dall’art. 25-octies CCII: la segnalazione deve essere scritta e motivata, con prova di ricezione, e gli amministratori devono riferire sulle iniziative adottate entro un termine massimo di 30 giorni. Nella costruzione delle soluzioni, assumono rilievo la transazione fiscale nelle procedure di regolazione della crisi (accordi e concordato) e, in presenza dei presupposti normativi, la possibilità di omologazione anche senza adesione del Fisco/enti previdenziali (“cram-down” fiscale): attenzione però a non confonderlo con la composizione negoziata, che resta un percorso negoziale e non opera con le stesse logiche di cram-down.

Fonti: art. 25-octies CCII; art. 63 CCII; art. 88 CCII (Normattiva); D.Lgs. 136/2024 (G.U.)

Operazioni straordinarie: neutralità e check-list dopo il correttivo IRPEF–IRES

Per le riorganizzazioni (segregazione immobiliare/operativa, carve-out, holding), restano centrali la scissione mediante scorporo (art. 173 TUIR) e i conferimenti a realizzo controllato (art. 177 TUIR). Il correttivo IRPEF–IRES (D.Lgs. 192/2025) ha inciso su profili di neutralità e inquadramento: nella prassi diventa opportuno aggiornare check-list e documentazione standard, soprattutto quando l’oggetto dell’operazione non è un’azienda/ramo in senso tecnico.

Fonte: artt. 173 e 177 TUIR

Rivalutazione terreni e partecipazioni: aliquota al 21%

La manovra 2026 innalza l’imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale di terreni e partecipazioni (dal 18% al 21%), con impatto diretto sulle valutazioni di convenienza in caso di cessioni e passaggi generazionali. Il termine ordinario resta quello del 30 novembre dell’anno di riferimento (perizia e versamento, anche rateizzabile): per i clienti interessati è quindi opportuno impostare le analisi con anticipo.

Fonte: Documentazione ufficiale manovra 2026 (aliquota 21% per terreni/partecipazioni).

Fonte: Disciplina termine 30 novembre (L.207/2024 che modifica L.448/2001).

Parte 3: Legge di Bilancio 2026 e Decreto Milleproroghe

Mini-Focus A – Legge di Bilancio 2026: iter e misure in evidenza

La Legge di Bilancio 2026 è definitivamente approvata e pubblicata in Gazzetta Ufficiale: Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (GU Serie Generale n. 301 del 30 dicembre 2025, Suppl. Ordinario n. 42), con entrata in vigore dal 1° gennaio 2026. Testo ufficiale: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/12/30/25G00212/SG

Sul versante IRPEF, la manovra conferma l’impianto a tre aliquote e interviene sullo scaglione intermedio: per il 2026 l’aliquota sullo scaglione 28.000–50.000 euro è ridotta dal 35% al 33%; restano ferme l’aliquota 23% fino a 28.000 euro e la 43% oltre 50.000 euro. Il testo prevede inoltre un meccanismo di sterilizzazione del beneficio per i redditi complessivi più elevati (oltre 200.000 euro), con l’effetto pratico di attenuare (fino ad annullare, al crescere del reddito) il vantaggio derivante dalla riduzione dell’aliquota intermedia.

Per le imprese, resta centrale il filone degli incentivi legati al lavoro e alle assunzioni: la Legge di Bilancio richiama espressamente la compatibilità di misure contributive con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (disciplina D.Lgs. 216/2023), elemento che in pratica impone di coordinare correttamente requisiti, calcoli e documentazione per cumuli/compatibilità.

Sul comparto immobiliare, la manovra interviene sulla traiettoria delle detrazioni “casa”: per il 2026 viene confermata l’impostazione con misura “più alta” per l’abitazione principale rispetto agli altri immobili; in particolare, la norma fissa per il 2026 la detrazione al 50% per l’unità adibita ad abitazione principale (nei casi previsti) e al 36% negli altri casi, con ulteriore riduzione dal 2027 (36%/30%).

 

Mini-Focus B – Milleproroghe 2026: prime indicazioni (in attesa del testo pubblicato)

Il Consiglio dei Ministri (seduta n. 151 dell’11 dicembre 2025) ha approvato il decreto-legge “Milleproroghe 2026”, provvedimento che rinvia termini in scadenza e che sarà definitivo solo dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la conversione in legge (con possibili modifiche nel passaggio parlamentare). Dalle comunicazioni istituzionali emergono, per la compliance di imprese e professionisti, alcuni rinvii e proroghe di interesse: tra questi il differimento al 1° gennaio 2027 dell’entrata in vigore dei nuovi Testi Unici della riforma fiscale (sanzioni, riscossione e giustizia tributaria) e la proroga del Fondo di Garanzia PMI fino al 31 dicembre 2026. È inoltre indicato lo slittamento al 31 marzo 2026 del termine per la stipula delle polizze catastrofali per micro e piccole imprese (profilo da verificare sul testo pubblicato per perimetro e condizioni).

In chiusura, si segnala il dato tecnico utile ai conteggi di inizio anno: dal 1° gennaio 2026 il tasso di interesse legale è fissato all’1,6%, con effetti su ravvedimenti e calcoli accessori.

Fonte: Decreto MEF 10 dicembre 2025 – interessi legali 2026 (G.U. n. 289 del 13/12/2025).

Fonte: CDM n. 151

Fonte: Rinvio Testi Unici (Il Sole 24 Ore)

Fonti ulteriori: Fiscoetasse.com; SkyTG24 Politica

Parte 4: Scadenzario e promemoria operativi 2026

Di seguito riportiamo le principali scadenze e i termini relativi alle novità trattate nella presente circolare:

 

Data Adempimento Note
1 gennaio Nuovo tasso interessi legali Tasso legale 1,6% (ravvedimenti/interessi).
16 gennaio Versamenti periodici IVA mensile, ritenute (se dovute).
2 febbraio Sistema Tessera Sanitaria Invio spese sanitarie II semestre 2025 (slittamento).
2 marzo LIPE (4° trim. 2025) Scadenza ordinaria con slittamento.
16 marzo Opzioni Bonus Edilizi Comunicazione cessione/sconto spese 2025 (se ammessa).
30 aprile Dichiarazione IVA 2025 Termine invio dichiarazione IVA.
30 settembre Assemblee telematiche Proroga (salvo testo definitivo).
30 novembre Rivalutazione 2026 Perizia + versamento (aliquota 2026 da confermare).
31 dicembre Forfettari: verifica soglie Contano gli incassi “per cassa”.

 

Parte 5: Le novità introdotte in materia civile ad opera della “Legge semplificazioni” (L.n. 182/2025)

L’azione di restituzione contro gli aventi causa, il regime della trascrizione e l’efficacia di pesi e ipoteche iscritte dal donatario (art. 44 L.m. 182/2025)

La L.n. 182/2025 ridisegna in maniera “epocale” il meccanismo di funzionamento dell’azione di restituzione contro gli aventi causa di cui all’art. 563 c.c. L’art. 44 ha infatti operato una vera e propria “riscrittura” dell’art. 563 c.c., ridisegnando la tutela del legittimario “leso” nella quota di legittima, passando da un sistema a tutela reale ad uno obbligatorio, con il vantaggio di non intaccare il regime di circolazione dei beni.

La modifica riguarda l’art. 563 c.c. (azione di restituzione contro gli aventi causa) e altre disposizioni correlate sulla circolazione dei beni donati, come l’art. 2652 c.c in tema di trascrizione.

Per effetto della riforma, la riduzione della donazione non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati. L’acquisto del terzo diviene pertanto definitivo al momento del trasferimento, il legittimario leso non rimane tuttavia sprovvisto di tutela. Il legittimario leso mantiene un diritto di credito nei confronti del donatario, potendo ottenere la compensazione in denaro al fine di integrare la quota di legittima “lesa”.
La portata della riforma può essere sintetizzata nei seguenti termini: chi acquista un bene immobile da un donatario non è più soggetto alla restituzione in caso di lesione della legittima, ma alla sola compensazione monetaria nei confronti del donatario.

L’effetto pratico della riforma è il seguente: maggiore certezza nella circolazione di diritti reali immobiliari, specie nell’acquisto di beni provenienti da donazioni, in cui il rischio di dover restituire il bene non grava più sul terzo acquirente in buona fede, ma il legittimario potrà chiedere solo un risarcimento al donatario.

Anteriormente, il legittimario leso poteva agire in riduzione nei confronti del donatario e ottenere la restituzione in natura del bene anche nei confronti del terzo acquirente, purché determinati termini e trascrizioni fossero rispettati.

Attraverso la riforma, la tutela reale verso il terzo acquirente è eliminata. Ora il legittimario ha solo un diritto di indennizzo monetario nei confronti del donatario (e in certi casi nei confronti del terzo che ha ricevuto gratuità dal donatario), rendendo più certa la circolazione degli immobili acquistati da terzi. Viene modificata la tutela reale del legittimario leso (soprattutto immobiliare), si passa da un’azione reale a un’azione obbligatoria di indennizzo.

La norma, al successivo comma, prende in esame anche il caso in cui il donatario risulti insolvente. Infatti, in tal caso, se l’alienazione al terzo è avvenuta a titolo oneroso, il rischio di insolvenza grava sul legittimario. Se l’alienazione è avvenuta a titolo gratuito, il terzo acquirente è tenuto a compensare il legittimario nei limiti del vantaggio conseguito.

Se in passato nell’acquisto di beni provenienti da donazioni si era esposti al rischio di dover restituire il bene, attualmente il rischio non grava più sul terzo acquirente in buona fede, ma il legittimario potrà chiedere solo un risarcimento al donatario.

La riforma dell’art. 563 c.c ha imposto anche la modifica dell’art. 2652 n.8 c.c., al fine di coordinare il nuovo meccanismo dell’azione di cui all’art. 563 c.c. con le regole in tema di trascrizione. Resta ferma la trascrizione della domanda giudiziale dell’azione di riduzione; tuttavia, la disciplina cambia a seconda dell’oggetto della riduzione. Infatti, l’art. 2652 n.1 c.c., nel prevedere la trascrizione delle domande giudiziali di riduzione delle donazioni, stabilisce che le sentenze che accolgono tali domande non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.

L’art. 2652 n.8 c.c., nel prevedere la trascrizione delle domande giudiziali di riduzione delle disposizioni testamentarie, stabilisce che se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall’apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall’erede o dal legatario in base ad atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda. L’art. 2652 n.8 c.c., per effetto della riforma ha diminuito da dieci a tre il termine previsto dalla citata disposizione.

Oggetto della riforma è anche la nuova formulazione dell’art. 561 c.c., che rimuove il precedente regime di effetto “purgativo” di pesi e ipoteche in conseguenza dell’azione di riduzione. Se anteriormente l’immobile restituito in conseguenza dell’azione di riduzione era libero di ogni “peso” o “ipoteca” apposto dal legatario o donatario, la nuova formulazione stabilisce che i “pesi” e le “ipoteche” iscritte dal donatario restano efficaci anche qualora l’immobile venga restituito in conseguenza dell’azione di riduzione. L’effetto pratico è il passaggio da un regime di “purgazione” ad uno di “stabilizzazione”. Il legittimario non rimane comunque sprovvisto di tutela, potendo ottenere un compenso per via della restituzione di un bene “gravato” da ipoteca. Infatti, il donatario deve compensare in denaro il minor valore del bene nei limiti necessari a integrare la quota di riserva. Per espressa previsione la disciplina si applica anche ai beni mobili registrati e ai beni mobili non registrati. Il legittimario ottiene dunque la restituzione “svantaggiosa” di un bene gravato da pesi o ipoteche; tuttavia, la norma riduce riequilibra questa posizione di svantaggio tramite l’attribuzione di un compenso diretto a integrare la quota di riserva.

L’art. 44 della L.n. 182/2025 ha introdotto una disciplina intertemporale e transitoria per regolare i rapporti pendenti e tutelare l’affidamento dei legittimari nella disciplina previgente. Le nuove disposizioni si applicano alle successioni aperte dopo l’entrata in vigore della legge, nonché alle successioni aperte e donazioni effettuate prima dell’entrata in vigore della legge, salvo quanto previsto dalla “clausola di salvaguardia semestrale”.

I legittimari laddove attivino specifici rimedi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge (18 dicembre 2025) possono evitare l’applicazione degli effetti della novella e ottenere applicazione della disciplina previgente. Nello specifico, nel termine perentorio di sei mesi i legittimari devono notificare e trascrivere la domanda di riduzione oppure notificare e trascrivere un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione nei confronti del donatario (o dei suoi aventi causa). In assenza di tali adempimenti il legittimario non potrà invocare gli effetti della disciplina previgente, perdendo l’azione reale ex art. 563 c.c. e la stabilizzazione delle ipoteche iscritte.

Riduzione dei termini per dichiarazione di assenza e morte presunta (art. 38 L.n.182/2025).

L’art. 38 della L.n. 182/2025 ha introdotto modifiche sostanziali agli artt. 49 e 58 c.c. La Legge 182/2025 modifica (c.d “Legge semplificazioni”) introduce alcune regole di diritto civile sostanziale legate alla dichiarazione di assenza e di morte presunta, prevedendo una riduzione dei termini entro i quali può essere domandata la dichiarazione. Il termine per la dichiarazione di assenza si riduce da due anni ad un anno. L’art. 49 come riformato prevede attualmente che trascorso un anno dal giorno a cui risale l’ultima notizia del soggetto scomparso, i presunti successori legittimi e chiunque ritenga ragionevolmente di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla sua morte può fare domanda al Tribunale competente per la dichiarazione di assenza a norma dell’art. 473 – bis.60 c.p.c. Ad essere ridotto è anche il termine per la dichiarazione di morte presunta, che si riduce da dieci anni a cinque anni. L’art. 58 c.c., tramite la nuova formulazione, prevede che la dichiarazione di morte presunta può essere domandata al tribunale competente trascorsi cinque anni dall’ultima notizia dell’assente. La riforma lascia intatte le disposizioni dei commi successivi, secondo cui la sentenza che accerta la morte presunta non può essere pronunciata se non sono trascorsi nove anni dal raggiungimento della maggiore età dell’assente. Inoltre, può essere pronunciata la morte presunta anche se sia mancata la dichiarazione di assenza.

Questi nuovi termini appaiono nel nuovo art. 49 e art. 58 c.c. modificati dalla legge producono l’effetto pratico di rendere più rapide le procedure per ottenere dichiarazioni giudiziali su assenza/morte presunta, con impatti su successioni, rapporti patrimoniali, pensioni e stato civile.

La densità normativa di fine anno richiede un presidio costante dei dati contabili e una programmazione tempestiva di investimenti, riorganizzazioni e scelte patrimoniali. In questa newsletter abbiamo quindi integrato le principali novità fiscali con gli aggiornamenti di rilievo civilistico introdotti dalla Legge “semplificazioni”, per offrire una lettura coordinata degli impatti economici, contrattuali e successori delle nuove regole.

Lo Studio resta a disposizione per supportarvi nell’applicazione operativa delle disposizioni richiamate e, per i provvedimenti ancora in iter (in particolare il Milleproroghe), per recepire tempestivamente gli esiti della conversione e i relativi effetti su decorrenze e adempimenti.

Vi invitiamo a contattare i vostri referenti di Studio per fissare un incontro di approfondimento o una simulazione personalizzata dell’impatto delle nuove aliquote, dei limiti alle detrazioni e delle modifiche civilistiche sulla vostra posizione.