NewsNews e Documentazione

Comunicazione collaborazioni occasionali: abolite le comunicazioni tramite mail. Dal 1° maggio valido solo il canale online: guida all’accreditamento

La conversione in legge numero 215/2021 del cosiddetto Decreto “Fiscale” (D.L. n. 146/2021) ha introdotto dal 21.12.2021 l’obbligo di comunicazione preventiva finalizzato a svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali.

 

Per le nozioni di carattere generale si rimanda all’articolo Lavoro Occasionale: ulteriori chiarimenti sugli obblighi dei committenti

 

Come si effettua la comunicazione dal 1 maggio 2022

Con la nota n. 573 del 28 marzo 2022 l’ispettorato ha annunciato che a decorrere dal 1° maggio 2022, l’unico canale valido per assolvere all’obbligo di comunicazione sarà quello telematico messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e non saranno ritenute valide – e pertanto sanzionabili – le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro.

 

Guida all’accreditamento

Per prima cosa, bisogna compilare il form di accreditamento tramite il quale è possibile richiedere l’abilitazione per l’accesso al sistema informatico C.O.

Collegandosi al portale servizi lavoro dal link https://servizi.lavoro.gov.it/, si può effettuare l’accesso tramite SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica), eiDAS, utenti esteri e utenti PA.

In seguito all’accesso, selezionare “COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE” e scegliere il box “ACCREDITAMENTO” per procedere con la compilazione delle sezioni.

 

Referente

Il referente è il responsabile della gestione del sistema delle collaborazioni occasionali all’interno dell’azienda; si ricorda che non è obbligatoriamente il Legale rappresentante, ma si può indicare come referente anche un delegato.

Per la registrazione è necessario indicare i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, comune o stato straniero di nascita. Alcuni campi sono compilati in automatico dal sistema per via dell’accesso tramite SPID o CIE.

 

Credenziali di accesso al sistema

In questa sezione bisogna inserire i dati riguardanti la tipologia di utente che sta effettuando l’accreditamento.

 

Agenzia di somministrazione / Soggetti Abilitati / Datore Lavoro;

in questa sezione è necessario inserire i dati del datore di lavoro, il numero di agenzia di somministrazione o il numero di iscrizione all’albo, a seconda dei casi.

 

Dati del datore di lavoro / Soggetto abilitato

All’ interno di questa sezione è necessario inserire i dati relativi al Datore di lavoro/soggetto abilitato/ Agenzia di somministrazione che sta effettuando l’accreditamento.

 

I campi da compilare sono:

  • codice fiscale, denominazione datore di lavoro/soggetto abilitato;

Solo per l’utente Agenzia di somministrazione vanno compilati anche i seguenti campi:

settore, numero agenzia somministrazione, agenzia somministrazione estera, numero di iscrizione all’albo;

  • dati della sede legale;
  • dati del legale rappresentante (compilazione facoltativa).

 

Invio della Richiesta

Dopo aver compilato il form di sicurezza, si clicca su “invia la richiesta”. Appare quindi una pagina di conferma del buon esito dell’operazione.

Al termine della compilazione del modulo di richiesta per l’accreditamento, viene inviata una mail all’indirizzo di posta elettronica indicato nella registrazione, in cui viene richiesta la documentazione necessaria ai fini del completamento della procedura di accreditamento.

La documentazione richiesta deve essere inviata tramite l’URP online del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al seguente link https://www.urponline.lavoro.gov.it/s/crea-case?language=it  selezionando nel campo “Categoria richiesta” la voce “Comunicazioni Telematiche”, e nel campo “Sottocategoria richiesta” la voce “Accreditamento Comunicazioni Obbligatorie”.

In caso di mancata ricezione della mail, aprire una segnalazione sulla pagina dell’URP per segnalare la mancata ricezione.

Il sistema procede quindi ad effettuare un controllo di coerenza tra i dati inseriti nella documentazione e i dati inseriti nel form di accreditamento; se il confronto va a buon fine, viene inviata un’ulteriore mail per informare del buon esito dell’abilitazione all’accesso.

 

Contenuto della Comunicazione

La comunicazione deve contenere i seguenti elementi minimi, così come accadeva con le precedenti comunicazioni:

  • i dati del committente (ragione sociale, sede legale, CF/Partita IVA);
  • i dati del lavoratore autonomo occasionale (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e CF);
  • la sede ove il collaboratore svolgerà la propria prestazione lavorativa (esempio: presso il suo studio, presso la sua abitazione ovvero presso la sede del committente);
  • una sintetica descrizione dell’attività;
  • l’ammontare del compenso (se stabilito al momento dell’incarico);
  • la data di avvio delle prestazioni occasionali;
  • l’arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad esempio, un giorno, una settimana, un mese). Qualora tale arco temporale non dovesse essere rispettato, si dovrà effettuare una nuova comunicazione.

 

Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o modificata in qualunque momento purché la prestazione dell’attività non sia ancora iniziata.

 

Qualora manchino i dati suindicati, ovvero qualora la comunicazione non venga inviata tramite l’unico canale attualmente previsto, la comunicazione sarà considerata omessa dall’Ispettorato del Lavoro e sarà applicata la relativa sanzione amministrativa.

 

Quali sanzioni sono previste in caso di mancata o errata comunicazione

In caso di mancata comunicazione o di comunicazione non effettuata tramite il portale online, si incorre in una sanzione amministrativa da euro 500,00 fino ad euro 2.500,00 per ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui sia stata omessa o ritardata la comunicazione, anche qualora il rapporto di lavoro superi il periodo inizialmente indicato nella comunicazione originaria senza procedere a nuova comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.