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Informazioni in pillole del 20 novembre 2020

Cashback, Superbonus 110% ed Anagrafe Condominiale

Cashback: da dicembre parte il programma di rimborsi

A seguito del parere positivo da parte del Garante Privacy sulla bozza di regolamento, parte il Programma di rimborso in denaro (cashback) finalizzato a disincentivare l’utilizzo del contante. I rimborsi in favore dei consumatori che effettuano acquisti con strumenti di pagamento elettronici partono con la fase sperimentale dal 1° al 31 dicembre.

Due specifiche importanti: si tratta solamente di pagamenti elettronici e non di pagamenti effettuati online (che sono esclusi dal sistema di rimborso), e i rimborsi saranno esentasse.

La fase sperimentale

Sulle spese relative al mese di dicembre sono previsti rimborsi fino a 150 euro, con un minimo di soli 10 pagamenti tracciabili da effettuare nel periodo natalizio.

La fase successiva

Successivamente, i rimborsi dovrebbero arrivare con cadenza semestrale e si parla di un minimo di 50 operazioni a semestre con una spesa massima di 1.500 euro, per un rimborso del 10% e quindi pari ad un massimo di 150 euro.

A ciò dovrebbe aggiungersi il cosiddetto supercashback che premierà i primi 100mila acquirenti che hanno effettuato più operazioni con carte di pagamento: in questo caso dovrebbe trattarsi di due premi l’anno da 1.500 euro ciascuno, assegnati a due partecipanti tramite un sistema di lotteria, quindi scelti in modo casuale.

Come partecipare

La partecipazione al programma di rimborsi è volontaria ed è aperta a tutte le persone fisiche maggiorenni, residenti nel territorio dello Stato, che, fuori dall’esercizio di una attività d’impresa, arte o professione, effettuano acquisti da esercenti, con strumenti di pagamento elettronici.

Ogni partecipante può scegliere di aderire al programma in due modi: utilizzando l’App IO o utilizzando i sistemi messi a disposizione da un emittente di carte di pagamento convenzionato (issuer).

In entrambi i casi, si dovrà:

  • registrare il proprio codice fiscale;
  • associare ad esso uno o più strumenti elettronici di cui intende avvalersi per effettuare i pagamenti, dichiarando, al momento della registrazione, di utilizzare gli strumenti di pagamento registrati esclusivamente per acquisti effettuati fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione;
  • comunicare l’IBAN su cui si desidera ricevere i rimborsi.

Se si utilizzano più carte di pagamento, la somma totale su cui si riceverà il rimborso sarà quella riferita allo stesso codice fiscale, a prescindere dal numero di carte utilizzate.

Ogni volta che il consumatore effettuerà un pagamento con una carta di pagamento registrata, verranno trasmessi alla PagoPA SPA, società che raccoglie e gestisce i dati al fine di sviluppare la graduatoria necessaria a stabilire l’entità ed i tempi per i rimborsi. Al termine di ogni semestre, sarà calcolato il rimborso spettante a ciascun consumatore sulla base dei pagamenti effettuati. Per l’erogazione del rimborso, i dati verranno trasmessi alla Consap Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.

Il consumatore verrà informato tramite l’App IO o dall’emittente delle proprie carte di pagamento utilizzate per i pagamenti dei rimborsi a lui spettanti.

La tutela dei dati dei partecipanti

Il garante della Privacy si è assicurato che i dati venissero trasmessi da mezzi idonei a garantire la privacy dei consumatori: i dati trasmessi non conterranno infatti informazioni sensibili circa le spese sostenute o sulle quantità acquistate, e verranno utilizzati solamente per il tempo necessario a stabilire l’entità dei rimborsi e successivamente eliminate.

 

 

Superbonus 110%: se l’AF contesta l’applicazione, non si applicano automaticamente le agevolazioni «sottostanti»

Se l’Agenzia delle Entrate contesta l’agevolazione al 110% su un intervento di ristrutturazione nell’ambito del Superbonus 110%  – non vi è diretta ed immediata applicazione delle agevolazioni «sottostanti».

Tale mancato automatismo è motivato dal fatto che l’Amministrazione finanziaria svolge, in base all’art. 36-ter del DPR 600/1973, un controllo di tipo documentale. Se dall’esito di tale controllo deriva l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’agevolazione, ciò determina una maggior imposta dovuta.

La conversione del regime agevolativo, seppure ve ne fossero i presupposti, non è consentita all’Agenzia delle Entrate, che non può sostituirsi alla volontà del contribuente.

Stando così le cose, che opzioni ha il contribuente per poter beneficiare di una legittima agevolazione – del 50% sulla ristrutturazione edilizia, del 65% sul risparmio energetico – sugli interventi effettuati?

Il contribuente può impugnare il recupero d’imposta facendo valere delle valide ragioni per applicare la detrazione d’imposta per la quale sono soddisfatti i requisiti, all’Agenzia delle Entrate – in sede di mediazione – o al giudice tributario – in sede di contenzioso. Appare superfluo evidenziare l’incertezza dell’esito in quest’ultimo caso.

 

 

I doveri dell’Amministratore di Condominio: l’Anagrafe Condominiale

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 2012 è stata promulgata la Legge 11 dicembre 2012 n. 220 recante “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici“. Tra le importanti novità si segnala l’istituzione del registro di anagrafe condominiale.

In particolare, l’art. 10 della citata legge ha sostituito l’art. 1130 del Codice Civile, “Attribuzioni dell’Amministratore”, e ha introdotto al punto 6 tra i doveri dell’Amministratore quello di curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale.

Nel registro vengono annotate:

  • le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento (ad esempio, in caso di locazione), comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio;
  • i dati catastali di ciascuna unità immobiliare;
  • i dati relativi alla sicurezza dell’edificio.

All’amministratore viene riconosciuto un ampio potere nel raccogliere le informazioni dai proprietari delle singole unità abitative e dai rispettivi inquilini. Infatti, in caso di inerzia o di omessa o incompleta comunicazione, laddove perpetrata anche in seguito all’invio di apposita lettera raccomandata, decorsi infruttuosamente trenta giorni, le informazioni necessarie potranno essere acquisite autonomamente, con addebito dei relativi costi in capo al responsabile.

Per un costante aggiornamento delle informazioni contenute nel registro, inoltre, eventuali variazioni devono essere comunicate all’amministratore per iscritto nel termine di sessanta giorni dall’evento.

L’accesso e la consultazione dell’anagrafe condominiale è sempre consentito al condomino che ne faccia richiesta, ma non ai terzi, eccezion fatta per le autorità amministrative (Comune o Agenzia delle Entrate) che lo richiedano nell’esercizio delle attività di contrasto all’evasione fiscale.

Appare, comunque, opportuno precisare che lo scopo dell’anagrafe condominiale è unicamente quello di raccogliere i dati per agevolare la gestione e l’amministrazione dello stabile. Infatti, l’amministratore non ha alcuna funzione di controllo e di indagine e il condomino può comunicare i dati richiesti tramite autocertificazione.

Al riguardo, l’Autorità Garante della privacy, con la newsletter n. 387 del 23.4.2014 e con successivo provvedimento n. 106 del 19 febbraio 2015, ha affrontato la questione relativa alla tipologia di documenti che l’amministratore può chiedere per l’aggiornamento dell’anagrafe e ha chiarito che:

  • il condomino non è tenuto a fornire le prove documentali delle informazioni rese all’amministratore per la tenuta del registro di anagrafe condominiale;
  • l’amministratore può trattare solo informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità da perseguire.

Ne deriva che, secondo l’orientamento del Garante, l’amministratore non può chiedere una copia dell’atto di trasferimento in cui sono riportati i dati (titolo di proprietà; documentazione urbanistica; rapporto informativo della conservatoria), perché ciò risulterebbe eccedente rispetto alla funzione della attività di gestione ed amministrazione.

Tuttavia, è bene rilevare che tale impostazione deve essere coordinata con l’art. 63 comma 5 delle disposizioni di attuazione del codice civile (come modificato dall’art. 18 della L. 220/2012), secondo cui: “chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l’avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all’amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto”. In tale ipotesi, è dunque interesse del venditore consegnare all’amministratore copia autentica dell’atto di trasferimento, rimanendo, in caso contrario, obbligato in solido con l’acquirente nel pagamento dei contributi sorti anche successivamente al trasferimento del diritto di proprietà.