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Lavoratori rimpatriati: proroga del regime speciale e inapplicabilità della remissione “in bonis”

Mediante risposta a interpello n. 223 del 22 febbraio 2023 in tema di proroga del regime speciale per i lavoratori rimpatriati, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che:

  • i sostituti di imposta devono operare le ritenute del 50% o del 10% del reddito imponibile sulle somme e i valori imponibili corrisposti dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta scritta;
  • ai lavoratori autonomi viene richiesto di comunicare nella dichiarazione dei redditi l’opzione relativa al periodo d’imposta nel quale hanno effettuato il versamento degli importi del 10% o del 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti in Italia.

L’Agenzia ha poi stabilito che l’omesso versamento delle somme dovute entro il termine del 30 giugno 2022 «non è evidentemente riconducibile ad un adempimento formale» e «non può essere regolarizzato mediante la remissione in bonis».

Segue il link della sopracitata risposta data dall’Agenzia:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4988698/Risposta+n.+223_2023.pdf/97e455b7-c6f0-c40a-535f-6d3edaa224a9

 

Se ti interessa l’argomento vedi i nostri precedenti articoli.

 

Daniele Vari