Mediante risposta a interpello n. 223 del 22 febbraio 2023 in tema di proroga del regime speciale per i lavoratori rimpatriati, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che:
- i sostituti di imposta devono operare le ritenute del 50% o del 10% del reddito imponibile sulle somme e i valori imponibili corrisposti dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta scritta;
- ai lavoratori autonomi viene richiesto di comunicare nella dichiarazione dei redditi l’opzione relativa al periodo d’imposta nel quale hanno effettuato il versamento degli importi del 10% o del 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti in Italia.
L’Agenzia ha poi stabilito che l’omesso versamento delle somme dovute entro il termine del 30 giugno 2022 «non è evidentemente riconducibile ad un adempimento formale» e «non può essere regolarizzato mediante la remissione in bonis».
Segue il link della sopracitata risposta data dall’Agenzia:
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Daniele Vari