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PIANI INDIVIDUALI DEL RISPARMIO

I Piani Individuali del Risparmio a lungo termine (PIR), rappresentano un significativo strumento per veicolare liquidità nel sistema imprenditoriale nazionale, anche e soprattutto a beneficio di imprese di dimensioni medio-piccole, creando interessanti opportunità per il funzionamento dell’AIM, importante canale di crescita per le imprese che puntano in alto.

Con la Legge di Bilancio 2017 (L. 11 dicembre 2016, n. 232) ed il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 viene prevista la possibilità di beneficiare di una completa esenzione ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi e delle imposte sostitutive, per investimenti effettuati nel rispetto di determinate condizioni.

La Legge di Bilancio 2021 (L. 30 dicembre 2020, n. 178) introduce inoltre ulteriori agevolazioni di natura fiscale, a sottolineare l’importanza a livello di strategia nazionale di ripresa, dei finanziamenti alle piccole-medie imprese e della crescita del mercato dei capitali nazionale.

La rilevanza di tale finalità viene ulteriormente evidenziata dagli incentivi fiscali riservati alle imprese che intendano intraprendere un processo di quotazione sui mercati regolamentati (ne abbiamo parlato qui).

L’educazione finanziaria dei contribuenti, allo scopo di tutelarne gli interessi, ma anche al fine di creare nuovi ed ingenti flussi di capitale alle imprese, è un tema sempre più al centro degli obiettivi delle Istituzioni, a tal fine si segnala l’esistenza di un portale dedicato, istituito e gestito da un apposito comitato del Governo.

 

INVESTITORI PRIVATI

Non sono soggetti a imposizione i redditi di capitale, i redditi diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate conseguiti, al di fuori dell’esercizio di impresa commerciale, da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, derivanti dagli investimenti nei piani di risparmio a lungo termine.

Il Piano di Risparmio a Lungo Termine si costituisce destinando:

  • Valori non superiori ad euro 30.000/anno per 5 anni (300.000/ anno a determinate condizioni);
  • In investimenti qualificati (intesi come sotto);
  • Tramite contratti di gestione amministrata del patrimonio o contratti di assicurazione, anche estere con rappresentanza fiscale in Italia.

 

LE CARATTERISTICHE DELL’INVESTIMENTO

Le somme devono essere investite, per almeno i 2/3 di ciascun anno in investimenti qualificati, intesi come quegli investimenti effettuati per:

  • Almeno il 70% in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato, o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio italiano;
  • La predetta quota del 70% deve essere investita per almeno il 25% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati;
  • Un’ulteriore quota del 5% deve essere investita in strumenti finanziari diversi da quelli inseriti negli indici FTSE MIB, FTSE Mid Cap o indici esteri equivalenti (che rispettino ovviamente i requisiti su esposti);
  • Le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti per una quota superiore al 10% del totale in strumenti finanziari di uno stesso emittente.

Ciascuna persona fisica non può essere titolare di più di un piano di risparmio a lungo termine.

L’investimento deve avere una durata di almeno 5 anni.

Come anticipato, a determinate condizioni, è possibile beneficiare delle misure di favore introdotte dalla normativa: in particolare il tetto di investimento agevolabile viene innalzato ad euro 300.000 per ogni anno di investimento su di un tetto di euro 1.500.000 ed il limite di concentrazione sale al 20%, a condizione che il 70% del portafoglio sia investito per almeno i 2/3 dell’anno in titoli non investiti sui Mercati Regolamentati (FTSE MIB, FTSE Mid Cap o indici esteri equivalenti)

INVESTIMENTO IN OICR PIR COMPLIANT

Sono considerati investimenti qualificati anche le quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo che rispettino le condizioni poste per gli investitori individuali (c.d. OICR PIR compliant)

Il soggetto percettore deve produrre una dichiarazione dalla quale risulti la sussistenza delle condizioni previste, nonché l’impegno a detenere gli strumenti finanziari oggetto dell’investimento qualificato per almeno 5 anni. Il percettore deve altresì dichiarare che i redditi generati dagli investimenti qualificati non sono relativi a partecipazioni qualificate.

 

IL TRATTAMENTO FISCALE

Le minusvalenze e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso degli strumenti finanziari oggetto degli investimenti qualificati, contrariamente a quanto previsto dalla disciplina ordinaria, sono deducibili dalle plusvalenze o proventi realizzati nelle successive operazioni nello stesso periodo di imposta e nei successivi ma non oltre il quarto.

Limitatamente agli investimenti con le caratteristiche indicate per beneficiare della soglia di investimento a 300.000 euro anno di cui supra (70% no Mercati Regolamentati), la Legge d bilancio 2021 introduce una ulteriore norma fiscale di favore: viene infatti stabilito che in caso di minusvalenze generate da Piani di investimento con tali caratteristiche, l’investitore potrà beneficiare di un credito di imposta di pari ammontare, sino ad un limite massimo fissato nel 20% delle somme investite nei piani.

In caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima dei cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento del piano sono soggetti a imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni

In caso di rimborso degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima del quinquennio, il controvalore conseguito deve essere reinvestito in strumenti finanziari assimilabili entro 90 giorni.

 

SUCCESSIONE EREDITARIA

Il trasferimento a causa di morte degli strumenti finanziari detenuti nel piano non è soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni.

 

ORGANISMI PREVIDENZIALI

Gli enti di previdenza obbligatoria e complementare possono investire, fruendo delle agevolazioni viste per gli investitori privati, fino al 10% dell’attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente in:

  • azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato, o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio medesimo;
  • quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) residenti nel territorio dello Stato, o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio medesimo che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui sopra;
  • quote di prestiti, di fondi di credito cartolarizzati erogati od originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali, gestite da società iscritte nell’albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d’Italia di cui all’articolo 106 TUB e simili;
  • quote o azioni di fondi di Venture Capital.

 

Tali investimenti devono essere mantenuti per almeno 5 anni.

Deve essere tenuta una contabilità separata.

Il soggetto percettore deve produrre una dichiarazione dalla quale risulti la sussistenza delle condizioni previste, nonché l’impegno a detenere gli strumenti finanziari oggetto dell’investimento qualificato per almeno 5 anni. Il percettore deve altresì dichiarare che i redditi generati dagli investimenti qualificati non sono relativi a partecipazioni qualificate.

Le minusvalenze e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso degli strumenti finanziari oggetto degli investimenti qualificati di cui al comma 89 sono deducibili dalle plusvalenze o proventi realizzati nelle successive operazioni nello stesso periodo di imposta e nei successivi ma non oltre il quarto.

In caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima dei cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento del piano sono soggetti a imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni

In caso di rimborso degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima del quinquennio, il controvalore conseguito deve essere reinvestito in strumenti finanziari assimilabili entro 90 giorni.