DocumentazioneNewsNews e DocumentazionePubblicazioni

Gli ETS e l’iscrizione al RUNTS – la nuova disciplina per Associazioni e le altre Imprese Sociali

Il DM-106-del-15092020-con-allegati-A-B-C, definisce i termini e le procedure per l’iscrizione dei futuri Enti del Terzo Settore (ETS) nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il RUNTS è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, gestito operativamente tramite un ufficio regionale (o provinciale, nel caso delle province autonome di Trento e Bolzano) e un ufficio statale. Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica.

Oltre a questa iscrizione, gli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese.

Per le imprese sociali, l’iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell’iscrizione nel RUNTS.

 

Qui la Circolare di Aprile 2021 sulla iscrizione al Registro

 

Le 7 sezioni

Gli ETS dovranno decidere in quale delle 7 sezioni iscriversi:

  1. Organizzazioni Di Volontariato (ODV);
  2. Associazioni di Promozione Sociale (APS);
  3. enti filantropici;
  4. imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
  5. reti associative;
  6. società di mutuo soccorso;
  7. altri enti del terzo settore.

Ogni ente può essere iscritto ad una sola sezione, ad eccezione delle reti associative, che possono essere contemporaneamente iscritte in due o più sezioni.

 

Procedura di iscrizione

L’iscrizione telematica, che avverrà attraverso un portale dedicato, seguirà la seguente procedura:

Presentazione della domanda

La domanda di iscrizione è presentata dal rappresentante legale dell’ente o della sua rete associativa presso l’ufficio competente, che deve contestualmente presentare di atto costitutivo, statuto ed eventuali allegati, oltre ad indicare la sezione del registro in cui si chiede l’iscrizione.

Per gli Enti che svolgono già le attività da uno più esercizi, dovranno essere depositati l’ultimo o gli ultimi due bilanci consuntivi approvati.

È richiesto anche un indirizzo di posta elettronica (Pec), affinché l’Ufficio possa comunicare con l’ente.

Lo statuto dovrà essere necessariamente registrato presso l’Agenzia delle Entrate, non sarà quindi sufficiente la scrittura privata.

Qualora gli enti non siano in grado di depositare l’atto costitutivo in ragione della sua inesistenza, o di particolari motivi idonei a giustificarne l’irrecuperabilità, gli stessi potranno depositare apposita documentazione, anche in forma di dichiarazione di insussistenza o di irrecuperabilità.

L’Ufficio competente si riferisce al luogo in cui l’ente ha la propria sede legale e si intende, alternativamente:

  • Ufficio statale nel caso di iscrizione nella sezione delle reti associative;
  • Ufficio provinciale nel caso di Trento e Bolzano;
  • Ufficio regionale in tutti gli altri casi.

È necessario fornire all’Ufficio anche la relativa certificazione antimafia qualora l’ETS, all’atto della registrazione, avesse superato per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
  • ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.

Verifica da parte dell’Ufficio

L’Ufficio ha 60 giorni per verificare la sussistenza delle condizioni necessarie all’iscrizione e può compiere le seguenti azioni:

  • rifiutare l’iscrizione con provvedimento motivato;
  • invitare l’ente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione;

In caso di silenzio, la domanda si intende accolta decorsi i 60 giorni.

In caso di diniego, è ammesso ricordo davanti al tribunale amministrativo competente per territorio.

Se l’atto costitutivo e lo statuto dell’ETS sono redatti in conformità a modelli standard tipizzati approvati con decreto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’Ufficio, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l’ente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Informazioni e responsabilità della comunicazione all’Ufficio

Le informazioni generali da inoltrare agli Uffici e quindi presenti nel RUNTS successivamente all’iscrizione, sono:

  1. l’indicazione della sezione del RUNTS nella quale si richiede l’iscrizione;
  2. la denominazione;
  3. il codice fiscale;
  4. l’eventuale partita IVA;
  5. la forma giuridica;
  6. la sede legale;
  7. un indirizzo di posta elettronica certificata;
  8. almeno un contatto telefonico;
  9. le eventuali sedi secondarie;
  10. la data di costituzione dell’ente;
  11. le attività di interesse generale effettivamente esercitate di cui all’Art. 5 del Codice del Terzo Settore;
  12. la previsione statutaria dell’esercizio di eventuali attività diverse di cui all’Art. 6 del Codice del Terzo Settore;
  13. il soggetto o i soggetti cui l’ente eventualmente aderisce, con relativo codice fiscale;
  14. le generalità del rappresentante legale e degli altri titolari delle cariche sociali statutariamente previste, con indicazione dei relativi poteri e di eventuali limitazioni nonché della data di nomina, oltre a informazioni relative agli organi di controllo e di revisione;
  15. l’eventuale iscrizione al Registro imprese;
  16. l’eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell’accesso al contributo del 5 per mille;
  17. la dichiarazione di presunzione di commercialità o non commercialità;
  18. per le ODV e per le APS, il numero dei soci o associati cui è riconosciuto il diritto di voto, con particolari distinzioni;
  19. l’indirizzo del sito internet, se disponibile.

Nel RUNTS devono inoltre essere iscritte entro 30 giorni – con contestuale deposito dei relativi atti – tutte le vicende più rilevanti dell’ente:

  • riconoscimento della personalità giuridica;
  • modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
  • il bilancio, i rendiconti delle raccolte fondi e, quando previsto, il bilancio sociale;
  • deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione;
  • provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l’estinzione;
  • generalità dei liquidatori;
  • comunicazione di perdita della natura non commerciale dell’ente (entro 30 giorni dalla chiusura del periodo di imposta in cui la perdita si è verificata);
  • eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell’accesso al contributo del 5 per mille, se successiva all’iscrizione al RUNTS;
  • tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.

L’ente deve depositare entro il 30 giugno di ogni anno le scritture contabili e i bilanci.

I responsabili del deposito e dell’aggiornamento delle informazioni sono gli amministratori.

Tutte le informazioni che vengono fornite al RUNTS e che sono consultabili da parte dei terzi, sono opponibili soltanto dopo la pubblicazione nel RUNTS, a meno che l’ente provi che i terzi ne erano a conoscenza.

In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti, l’Ufficio diffida l’ETS ad adempiere all’obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a 180 giorni, decorsi i quali, se non adempie, è cancellato dal RUNTS.

 

SANZIONI PER INCOMPLETEZZA DELLE INFORMAZIONI

In caso di violazione, si applicano le stesse sanzioni previste per il registro delle imprese, e cioè:

  • sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro (con riduzione ad un terzo se si provvede entro i 30 giorni successivi alla scadenza dei termini);
  • se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.

 

Caso particolare: iscrizione con acquisizione della personalità giuridica

Se un ente al momento dell’iscrizione intende anche acquisire la personalità giuridica, è necessario seguire una procedura ad hoc:

  • l’atto costitutivo dell’associazione o fondazione, o il testamento con il quale si dispone la costituzione di quest’ultima, viene depositato dal notaio che l’ha ricevuto presso il competente ufficio del RUNTS, con contestuale richiesta di iscrizione dell’ente. Il notaio, prima di trasmettere la documentazione, verifica la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente, incluse le norme specifiche del terzo settore, e il patrimonio minimo necessario per acquisire la personalità giuridica (15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni);
  • l’Ufficio, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l’ente nel RUNTS e dal registro stesso risulterà il possesso della personalità giuridica.

Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell’ente o il patrimonio minimo, entro 30 giorni ne dà comunicazione motivata ai fondatori o agli amministratori dell’ente. Questi ultimi, o in mancanza ciascun associato, entro 30 giorni dalla comunicazione possono domandare direttamente all’Ufficio di disporre l’iscrizione nel RUNTS. Se quest’ultimo non dà alcuna comunicazione nel termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda, la richiesta si intende negata.

 

Cancellazione dal RUNTS ed adempimenti successivi

La cancellazione di un ETS può avvenire:

  • per presentazione di istanza motivata da parte dello stesso ETS che voglia cancellarsi;
  • per accertamento d’ufficio, anche a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o tributaria.

In ogni caso, gli Uffici controllano con cadenza triennale la sussistenza dei requisiti previsti per la permanenza degli Enti nel RUNTS.

Se però l’ETS non vuole cessare la propria attività, ma vuole continuare a operare ai sensi del codice civile, deve devolvere il proprio patrimonio secondo la normativa sul Terzo Settore, limitatamente all’incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l’ente è stato iscritto nel RUNTS.

La devoluzione ad un altro ETS avviene a seguito del parere positivo da parte del RUNTS, sulla base delle disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Se dovessero invece permanere i requisiti per l’iscrizione in altra sezione del RUNTS, l’ente può formulare la relativa richiesta di migrazione che deve essere approvata con le modalità e nei termini previsti per l’iscrizione nel RUNTS.

 

La trasmigrazione nel RUNTS per ODV, APS ed Onlus

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali deve individuare il momento in cui inizierà il trasferimento dei dati nel RUNTS, previsto indicativamente per febbraio-marzo del 2021.

I primi enti ad accedere al RUNTS saranno le ODV e le APS iscritte nei registri preesistenti: per tali enti opera infatti la trasmigrazione automatica.

Entro 90 giorni dalla data stabilita, per le Regioni e le Province autonome dovranno comunicare al RUNTS i dati relativi alle ODV e alle APS iscritte nei registri al giorno antecedente al termine dalla data di operatività del RUNTS; per le APS nazionali sarà invece lo stesso Ministero del Lavoro a comunicare i dati al RUNTS entro 30 giorni dalla data stabilita.

Dal momento in cui l’Ufficio avrà a disposizione i dati, partiranno i 180 giorni entro i quali dovrà valutare i requisiti per l’iscrizione e richiedere le eventuali integrazioni.

Per le Onlus non opererà invece la trasmigrazione automatica, ma dovranno presentare un’autonoma domanda di iscrizione: ciò in ragione del fatto che per tali enti non esiste una sezione analoga nel RUNTS, quindi ciascuno di essi dovrà individuare la sezione più idonea in cui iscriversi.

L’Agenzia delle Entrate dovrà pubblicare l’elenco delle Onlus iscritte all’Anagrafe unica alla data antecedente a quella individuata dal Ministero del lavoro; l’elenco verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate e ne sarà data comunicazione anche in Gazzetta Ufficiale.

Dalla data di pubblicazione dell’elenco le Onlus potranno presentare domanda di iscrizione al RUNTS, e lo potranno fare fino al 31 marzo del periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea.

Nel caso in cui la Onlus non presenti la domanda di iscrizione al RUNTS entro il termine del 31 marzo dovrà devolvere il proprio patrimonio.

Per informazioni : info@studioferrari.com

Leggi anche Il socio può detrarre gli acquisti fatti dall’associazione?