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SUPERBONUS 110%: CHIARIMENTI SU SOGGETTI RESIDENTI ALL’ESTERO E CONCETTO DI “CONDOMINIO”

bonus 110%I soggetti non residenti nel territorio dello Stato possono fruire del Superbonus 110%. Questo è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n.78/E del 2020. Nessuna limitazione legata alla residenza, perciò.

Restano tuttavia ferme le condizioni per l’accesso all’agevolazione, che spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi “trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi “trainati”).

In entrambi i casi, gli interventi devono essere realizzati:

  • su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
  • su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); nonché
  • su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).

L’agevolazione non può essere fruita dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta. In tale circostanza, il Superbonus è comunque fruibile tramite le opzioni dello sconto in fattura o della cessione del credito.

 

La Risoluzione già citata richiamando la voluminosa Circolare 24/E chiarifica, inoltre, la netta distinzione tra il termine «parti comuni» e «condominio», che è la locuzione utilizzata dal Legislatore. Nel primo caso, ci si riferisce a delle parti comuni tra più unità abitative, indistintamente da chi ne abbia la proprietà. Diversamente, il condominio prevede come condizione stessa di esistenza la suddivisione dell’edificio tra una pluralità di proprietari.

Tale distinzione appare opportuna in quanto il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti. L’Agenzia delle Entrate chiarisce, inoltre, che «anche in presenza di soggetti che hanno la possibilità di utilizzare gli immobili in base ad un diritto reale di godimento, l’edificio, essendo costituito da più immobili di un unico proprietario, non può qualificarsi come “condominio”, in mancanza della pluralità dei proprietari».