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Superbonus 110%: se l’AF contesta l’applicazione, non si applicano automaticamente le agevolazioni «sottostanti»

Se l’Agenzia delle Entrate contesta l’agevolazione al 110% su un intervento di ristrutturazione – rimandiamo alla pubblicazione di cui al seguente link per approfondimenti sulla disciplina del superbonus: Circolare Superbonus 110%– non vi è diretta ed immediata applicazione delle agevolazioni «sottostanti».

Tale mancato automatismo è motivato dal fatto che l’Amministrazione finanziaria svolge, in base all’art. 36-ter del DPR 600/1973, un controllo di tipo documentale. Se dall’esito di tale controllo deriva l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’agevolazione, ciò determina una maggior imposta dovuta.

La conversione del regime agevolativo, seppure ve ne fossero i presupposti, non è consentita all’Agenzia delle Entrate, che non può sostituirsi alla volontà del contribuente.

Stando così le cose, che opzioni ha il contribuente per poter beneficiare di una legittima agevolazione – del 50% sulla ristrutturazione edilizia, del 65% sul risparmio energetico – sugli interventi effettuati?

Il contribuente può impugnare il recupero d’imposta facendo valere delle valide ragioni per applicare la detrazione d’imposta per la quale sono soddisfatti i requisiti, all’Agenzia delle Entrate – in sede di mediazione – o al giudice tributario – in sede di contenzioso. Appare superfluo evidenziare l’incertezza dell’esito in quest’ultimo caso.