Se l’Agenzia delle Entrate contesta l’agevolazione al 110% su un intervento di ristrutturazione – rimandiamo alla pubblicazione di cui al seguente link per approfondimenti sulla disciplina del superbonus:Circolare Superbonus 110%– non vi è diretta ed immediata applicazione delle agevolazioni «sottostanti».
Tale mancato automatismo è motivato dal fatto che l’Amministrazione finanziaria svolge, in base all’art. 36-ter del DPR 600/1973, un controllo di tipodocumentale. Se dall’esito di tale controllo deriva l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’agevolazione, ciò determina una maggior imposta dovuta.
La conversione del regime agevolativo, seppure ve ne fossero i presupposti, non è consentita all’Agenzia delle Entrate, che non può sostituirsi alla volontà del contribuente.
Stando così le cose, che opzioni ha il contribuente per poter beneficiare di una legittima agevolazione – del 50% sulla ristrutturazione edilizia, del 65% sul risparmio energetico – sugli interventi effettuati?
Il contribuente può impugnare il recupero d’imposta facendo valere delle valide ragioni per applicare la detrazione d’imposta per la quale sono soddisfatti i requisiti, all’Agenzia delle Entrate – in sede di mediazione – o al giudice tributario – in sede di contenzioso. Appare superfluo evidenziare l’incertezza dell’esito in quest’ultimo caso.

